Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda presentata dalla Congregazione dei vini di Carmignano, intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata "Barco reale di Carmignano" e "Carmignano" in "Barco Reale di Carmignano" o "Rosato di Carmignano" o "Vin Santo di Carmignano" o "Vin Santo di Carmignano occhio di pernice" e modifica del relativo disciplinare di produzione; approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975 e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1982, decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1993 e decreto ministeriale 17 ottobre 1994, viste le risultanze della pubblica audizione svoltasi a Carmignano (Prato) il 15 dicembre 1997, ha deliberato di accogliere la modifica della denominazione di origine controllata come sopra specificato e le modifiche degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del vigente disciplinare di produzione, proponendo - ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale - il testo modificato del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato. Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 462/1972, e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di modifica della denominazione di origine controllata "Barco Reale di Carmignano" e "Carmignano" in "Barco Reale di Carmignano" o "Rosato di Carmignano" o "Vin Santo di Carmignano" o "Vin Santo di Carmignano occhio di pernice" e modifica del relativo disciplinare di produzione. Art. 1. La denominazione di origine controllata " Barco Reale di Carmignano" o "Rosato di Carmignano" o "Vin Santo di Carmignano" o "Vin Santo di Carmignano occhio di pernice" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata "Vin Santo di Carmignano" e "Vin Santo di Carmignano occhio di pernice" puo' essere integrata dalla specificazione riserva". Art. 2. La denominazione di origine controllata "Barco Reale di Carmignano" o "Rosato di Carmignano" o "Vin Santo di Carmignano" o "Vin Santo di Carmignano occhio di pernice" e/o riserva e' riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: "Barco Reale di Carmignano" e "Rosato di Carmignano": Sangiovese minimo 50%; Canaiolo nero fino al 20%; Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, dal 10 al 20%; Trebbiano toscano, Canaiolo bianco e Malvasia da soli o congiuntamente fino al massimo del 10%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Prato, fino ad un massimo del 10% del totale. "Vin Santo di Carmignano": Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga, da soli o congiuntamente minimo 75%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Prato fino ad un massimo del 25%. "Vin Santo di Carmignano occhio di pernice": Sangiovese minimo 50%; Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca rossa o bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Prato, fino ad un massimo del 50%. Art. 3. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Barco Reale di Carmignano" o "Rosato di Carmignano" o "Vin Santo di Carmignano" o "Vin Santo di Carmignano occhio di pernice" devono essere prodotte nei terreni collinari all'interno del territorio amministrativo dei comuni di Carmignano e Poggio a Caiano in provincia di Prato. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Barco Reale di Carmignano" o "Rosato di Carmignano" o "Vin Santo di Carmignano" o "Vin Santo di Carmignano occhio di pernice" devono essere atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti collinari di giacitura e orientamento adatti, i cui terreni, situati a un'altitudine non superiore ai 400 metri, siano derivati da calcari marnosi di tipo alberese, scisti argillosi e arenarie. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Sono esclusi i sistemi espansi. I nuovi impianti e i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 ceppi per ettaro e la produzione media per ceppo non deve superare i 3 kg. Le uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata "Barco Reale di Carmignano" o "Rosato di Carmignano" possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Vin Santo di Carmignano" e "Vin Santo di Carmignano occhio di pernice" qualora i produttori interessati optino per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve fatta alla competente Camera di commercio. Le uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo della D.O.C.G. Carmignano possono essere destinate alla produzione dei vini "Vin Santo di Carmignano" e "Vin Santo di Carmignano occhio di pernice" D.O.C. qualora i produttori interessati optino in tutto o in parte per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare le 10 tonnellate. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Barco Reale di Carmignano", "Rosato di Carmignano", "Vin Santo di Carmignano", "Vin Santo di Carmignano occhio di pernice" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. La eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione ad ettaro, in coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto al numero delle piante e alla produzione per ceppo. Le uve fresche destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 2 un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10%. Art. 5. Le operazioni di vinificazione, di conservazione, di invecchiamento e di imbottigliamento dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni di cui all'art. 3. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per i vini "Barco Reale di Carmignano" e "Rosato di Carmgnano" e al 35% sull'uva fresca (al terzo anno di invecchiamento del vino) per le tipologie Vin Santo e/o riserva. Nelle vinificazioni dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. I vini a denominazione di origine controllata "Barco Reale di Carmignano" e "Rosato di Carmignano" possono essere ottenuti dalle uve del "Carmignano" a denominazione di origine controllata e garantita per scelta vendemmiale e, limitatamente al "Barco Reale di Carmignano" per scelta successiva durante il periodo di invecchiamento obbligatorio del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Carmignano". Nella vinificazione delle tipologie Vin Santo sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino la sua peculiare caratteristica. In particolare il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue: l'uva dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento e puo' essere ammostata non prima del 1 dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo: l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed e' ammessa anche la disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%; la conservazione e l'invecchiamento del "Vin Santo di Carmignano" deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacita' non superiore ai 3 ettolitri; l'immissione al consumo delle tipologie Vin Santo non puo' avvenire prima del 1 novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve; l'immissione al consumo della specificazione "riserva" non puo' avvenire prima del 1 novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve; al termine del periodo di invecchiamento i prodotti devono avere un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16%. Art. 6. Il vino a denominazione di origine controllata "Barco Reale di Carmignano" all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rubino vivace, brillante; odore: vinoso con profumo intenso, fruttato; sapore: asciutto, sapido, fresco, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 g/l estratto secco netto minimo: 20 g/l. Il vino a denominazione di origine controllata "Rosato di Carmignano" all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosato piu' o meno carico, a volte con riflesso rubino; odore: fruttato, vinoso piu' o meno intenso, caratteristico; sapore: asciutto, fresco, piacevolmente acidulo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima 5 g/l; estratto secco netto minimo: 16 g/l. Il vino a denominazione di origine controllata "Vin Santo di Carmignano" anche riserva all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: dal giallo paglierino, al dorato, all'ambrato intenso; odore: etereo, intenso, caratteristico; sapore: armonico, vellutato, con piu' pronunciata rotondita' per il tipo amabile; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui: per il tipo secco: almeno il 13% svolto ed un massimo del 3% da svolgere; per il tipo amabile: almeno il 13% svolto ed un minimo del 3% da svolgere; acidita' totale minima: 4,5 g/l; acidita' volatile massima: 1,6 g/l; estratto secco netto: minimo 21 g/l. Il vino a denominazione di origine controllata "Vin Santo di Carmignano occhio di pernice" anche riserva all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: da rosa intenso a rosa pallido; odore: caldo, intenso; sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui 14% svolto; acidita' totale minima: 4 g/l; acidita' volatile massima: 1,6 g/l; estratto secco netto: minimo 26 g/l. Art. 7. Alle denominazioni di origine controllata di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie zone e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto in conformita' alle norme vigenti. Art. 8. I vini a denominazione di origine controllata "Barco Reale di Carmignano" e "Rosato di Carmignano" devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie bordolesi o borgognone di capacita' non superiore ai 5 litri e di capacita' non superiore a 0,750 litri per le tipologie Vin Santo.