Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, esaminata la domanda presentata  dalla Congregazione dei vini di
Carmignano,  intesa ad  ottenere la  modifica della  denominazione di
origine  controllata "Barco  reale di  Carmignano" e  "Carmignano" in
"Barco Reale di Carmignano" o "Rosato  di Carmignano" o "Vin Santo di
Carmignano" o "Vin Santo di  Carmignano occhio di pernice" e modifica
del relativo  disciplinare di  produzione; approvato con  decreto del
Presidente  della   Repubblica  28  aprile  1975   e  successivamente
modificato  con decreto  del Presidente  della Repubblica  13 ottobre
1982, decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1993 e decreto
ministeriale  17 ottobre  1994,  viste le  risultanze della  pubblica
audizione  svoltasi a  Carmignano  (Prato) il  15  dicembre 1997,  ha
deliberato di  accogliere la modifica della  denominazione di origine
controllata come sopra  specificato e le modifiche  degli articoli 1,
2, 3,  4, 5,  6, 7,  8 e  9 del  vigente disciplinare  di produzione,
proponendo   -  ai   fini   dell'emanazione   del  relativo   decreto
dirigenziale - il testo modificato  del disciplinare di produzione di
cui trattasi come di seguito riportato.
  Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta
di modifica del disciplinare di produzione dovranno, in regola con le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n.
462/1972,  e successive  modifiche  ed  integrazioni, essere  inviate
dagli interessati  al Ministero  delle politiche agricole  - Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine  e delle  indicazioni geografiche  tipiche dei  vini -  entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Proposta  di modifica  della denominazione  di origine  controllata
"Barco  Reale  di  Carmignano"  e "Carmignano"  in  "Barco  Reale  di
Carmignano" o  "Rosato di Carmignano"  o "Vin Santo di  Carmignano" o
"Vin Santo di  Carmignano occhio di pernice" e  modifica del relativo
disciplinare di produzione.
                               Art. 1.
  La  denominazione   di  origine   controllata  "  Barco   Reale  di
Carmignano" o  "Rosato di Carmignano"  o "Vin Santo di  Carmignano" o
"Vin Santo di Carmignano occhio di  pernice" e' riservata ai vini che
rispondono  alle condizioni  e  ai requisiti  stabiliti dal  presente
disciplinare di produzione.
  La denominazione di origine controllata "Vin Santo di Carmignano" e
"Vin Santo  di Carmignano  occhio di  pernice" puo'  essere integrata
dalla specificazione riserva".
                               Art. 2.
  La denominazione di origine controllata "Barco Reale di Carmignano"
o "Rosato di Carmignano" o "Vin  Santo di Carmignano" o "Vin Santo di
Carmignano  occhio  di pernice"  e/o  riserva  e' riservata  ai  vini
ottenuti  dalle  uve  provenienti  dai  vigneti  aventi,  nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
 "Barco Reale di Carmignano" e "Rosato di Carmignano":
  Sangiovese minimo 50%;
  Canaiolo nero fino al 20%;
  Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon,  da soli o congiuntamente, dal
10 al 20%;
  Trebbiano   toscano,  Canaiolo   bianco  e   Malvasia  da   soli  o
congiuntamente fino al massimo del 10%.
  Possono concorrere  alla produzione di  detto vino le uve  di altri
vitigni a bacca rossa, raccomandati  e/o autorizzati per la provincia
di Prato, fino ad un massimo del 10% del totale.
   "Vin Santo di Carmignano":
  Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga, da soli o congiuntamente
minimo 75%.
  Possono concorrere  alla produzione di  detto vino le uve  di altri
vitigni a bacca bianca raccomandati  e/o autorizzati per la provincia
di Prato fino ad un massimo del 25%.
   "Vin Santo di Carmignano occhio di pernice":
    Sangiovese minimo 50%;
  Possono concorrere  alla produzione di  detto vino le uve  di altri
vitigni, a bacca rossa o  bianca, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Prato, fino ad un massimo del 50%.
                               Art. 3.
  Le  uve  destinate alla  produzione  dei  vini a  denominazione  di
origine  controllata  "Barco  Reale   di  Carmignano"  o  "Rosato  di
Carmignano" o  "Vin Santo di  Carmignano" o "Vin Santo  di Carmignano
occhio  di  pernice" devono  essere  prodotte  nei terreni  collinari
all'interno del territorio amministrativo  dei comuni di Carmignano e
Poggio a Caiano in provincia di Prato.
                               Art. 4.
  Le condizioni  ambientali e di  coltura dei vigneti  destinati alla
produzione  dei  vini  "Barco  Reale  di  Carmignano"  o  "Rosato  di
Carmignano" o  "Vin Santo di  Carmignano" o "Vin Santo  di Carmignano
occhio di pernice" devono essere atte  a conferire alle uve, ai mosti
e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
  Sono pertanto  da considerarsi  idonei, ai fini  dell'iscrizione di
cui all'art.  15 della legge 10  febbraio 1992, n. 164,  unicamente i
vigneti collinari di giacitura e  orientamento adatti, i cui terreni,
situati a un'altitudine non superiore ai 400 metri, siano derivati da
calcari marnosi di tipo alberese, scisti argillosi e arenarie.
  I  sesti di  impianto,  le  forme di  allevamento  e  i sistemi  di
potatura devono  essere quelli generalmente  usati o comunque  atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
   Sono esclusi i sistemi espansi.
  I nuovi impianti e i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300
ceppi per ettaro e la produzione  media per ceppo non deve superare i
3 kg.
  Le   uve   provenienti   dai  vigneti   iscritti   all'albo   della
denominazione di  origine controllata  "Barco Reale di  Carmignano" o
"Rosato di  Carmignano" possono essere destinate  alla produzione dei
vini a denominazione di origine controllata "Vin Santo di Carmignano"
e "Vin  Santo di Carmignano  occhio di pernice" qualora  i produttori
interessati  optino  per  tali  rivendicazioni in  sede  di  denuncia
annuale delle uve fatta alla competente Camera di commercio.
  Le  uve provenienti  dai vigneti  iscritti all'albo  della D.O.C.G.
Carmignano  possono essere  destinate alla  produzione dei  vini "Vin
Santo di  Carmignano" e "Vin  Santo di Carmignano occhio  di pernice"
D.O.C. qualora  i produttori interessati  optino in tutto o  in parte
per tali rivendicazioni  in sede di denuncia annuale delle  uve e del
vino.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
  La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve
superare le 10 tonnellate.
  Nelle  annate  favorevoli, i  quantitativi  di  uve ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Barco Reale di Carmignano", "Rosato di Carmignano", "Vin
Santo di  Carmignano", "Vin  Santo di  Carmignano occhio  di pernice"
devono  essere  riportati  nei  limiti   di  cui  sopra,  purche'  la
produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.
  La eccedenza delle uve, nel limite  massimo del 20%, non ha diritto
alla denominazione  di origine controllata. Oltre  tale limite decade
il diritto  alla denominazione  di origine  controllata per  tutto il
prodotto.
  Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione ad ettaro, in
coltura  promiscua,   deve  essere   calcolata,  rispetto   a  quella
specializzata, in rapporto  al numero delle piante  e alla produzione
per ceppo.
  Le uve  fresche destinate  alla vinificazione devono  assicurare ai
vini  di cui  all'art. 2  un titolo  alcolometrico volumico  naturale
minimo del 10%.
                               Art. 5.
  Le operazioni di vinificazione, di conservazione, di invecchiamento
e  di imbottigliamento  dei  vini  di cui  all'art.  2 devono  essere
effettuate nell'intero  territorio amministrativo  dei comuni  di cui
all'art. 3.
  La resa massima  dell'uva in vino finito non  deve essere superiore
al 70% per i vini "Barco Reale di Carmignano" e "Rosato di Carmgnano"
e al 35%  sull'uva fresca (al terzo anno di  invecchiamento del vino)
per le tipologie Vin Santo e/o riserva.
  Nelle vinificazioni dei vini a denominazione di origine controllata
di  cui  all'art. 2  sono  ammesse  soltanto le  pratiche  enologiche
locali, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
  I  vini a  denominazione  di origine  controllata  "Barco Reale  di
Carmignano" e  "Rosato di  Carmignano" possono essere  ottenuti dalle
uve  del  "Carmignano"  a  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita per scelta vendemmiale e,  limitatamente al "Barco Reale di
Carmignano"   per   scelta   successiva   durante   il   periodo   di
invecchiamento  obbligatorio  del  vino a  denominazione  di  origine
controllata e garantita "Carmignano".
  Nella vinificazione delle tipologie Vin Santo sono ammesse soltanto
le  pratiche enologiche  atte a  conferire al  vino la  sua peculiare
caratteristica.
  In  particolare il  tradizionale  metodo  di vinificazione  prevede
quanto segue:
  l'uva dopo aver subito  un'accurata cernita, deve essere sottoposta
ad  appassimento e  puo' essere  ammostata non  prima del  1 dicembre
dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo:
  l'appassimento  delle uve  deve  avvenire in  locali  idonei ed  e'
ammessa anche la disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere
un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%;
  la conservazione  e l'invecchiamento del "Vin  Santo di Carmignano"
deve avvenire  in recipienti  di legno  (caratelli) di  capacita' non
superiore ai 3 ettolitri;
  l'immissione al consumo delle tipologie Vin Santo non puo' avvenire
prima del 1 novembre del terzo anno successivo a quello di produzione
delle uve;
  l'immissione  al consumo  della specificazione  "riserva" non  puo'
avvenire prima del 1 novembre del  quarto anno successivo a quello di
produzione delle uve;
  al termine del periodo di invecchiamento i prodotti devono avere un
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16%.
                               Art. 6.
  Il  vino a  denominazione di  origine controllata  "Barco Reale  di
Carmignano" all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
    colore: rubino vivace, brillante;
    odore: vinoso con profumo intenso, fruttato;
    sapore: asciutto, sapido, fresco, pieno, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 g/l
    estratto secco netto minimo: 20 g/l.
  Il  vino   a  denominazione  di  origine   controllata  "Rosato  di
Carmignano" all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
  colore: rosato piu' o meno carico, a volte con riflesso rubino;
  odore: fruttato, vinoso piu' o meno intenso, caratteristico;
  sapore: asciutto, fresco, piacevolmente acidulo, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima 5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 16 g/l.
  Il  vino  a denominazione  di  origine  controllata "Vin  Santo  di
Carmignano" anche  riserva all'atto della immissione  al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
  colore: dal giallo paglierino, al dorato, all'ambrato intenso;
  odore: etereo, intenso, caratteristico;
  sapore: armonico, vellutato, con piu' pronunciata rotondita' per il
tipo amabile;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui:
  per il  tipo secco: almeno  il 13% svolto ed  un massimo del  3% da
svolgere;
  per il tipo  amabile: almeno il 13%  svolto ed un minimo  del 3% da
svolgere;
     acidita' totale minima: 4,5 g/l;
     acidita' volatile massima: 1,6 g/l;
     estratto secco netto: minimo 21 g/l.
  Il  vino  a denominazione  di  origine  controllata "Vin  Santo  di
Carmignano occhio di pernice" anche riserva all'atto della immissione
al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
  colore: da rosa intenso a rosa pallido;
  odore: caldo, intenso;
  sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui 14% svolto;
  acidita' totale minima: 4 g/l;
  acidita' volatile massima: 1,6 g/l;
  estratto secco netto: minimo 26 g/l.
                               Art. 7.
  Alle  denominazioni di  origine controllata  di cui  all'art. 1  e'
vietata  l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione  diversa da  quelle
previste  nel presente  disciplinare di  produzione ivi  compresi gli
aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari.
  E'   tuttavia  consentito   l'uso  di   indicazioni  che   facciano
riferimento  a nomi,  ragioni  sociali e  marchi  privati non  aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
  E'  consentito   altresi'  l'uso   di  indicazioni   geografiche  e
toponomastiche  che facciano  riferimento a  comuni, frazioni,  aree,
fattorie  zone  e  localita'   comprese  nella  zona  delimitata  nel
precedente art. 3  e dalle quali effettivamente provengono  le uve da
cui il vino  cosi' qualificato e' stato ottenuto  in conformita' alle
norme vigenti.
                               Art. 8.
  I  vini a  denominazione  di origine  controllata  "Barco Reale  di
Carmignano" e "Rosato di Carmignano" devono essere immessi al consumo
esclusivamente in  bottiglie bordolesi o borgognone  di capacita' non
superiore ai 5  litri e di capacita' non superiore  a 0,750 litri per
le tipologie Vin Santo.