IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista  la legge  14 luglio  1965, n.  963, e  successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639,  e successive  modifiche, con  il quale  e' stato  approvato il
regolamento  di  esecuzione della  predetta  legge  e in  particolare
l'art. 126;
  Vista la  legge 17  febbraio 1982, n.  41, e  successive modifiche,
concernente il  piano per  la razionalizzazione  e lo  sviluppo della
pesca marittima;
  Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 in materia di rilascio
delle licenze per la pesca marittima;
  Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996 che ha disciplinato la
pesca del novellame da consumo;
  Visto il  decreto ministeriale 11  novembre 1997 che all'art.  1 ha
stabilito il  periodo per  l'esercizio della pesca  professionale del
novellame di sarda, alice e del rossetto (Aphia minuta) limitatamente
alla campagna di pesca 1997-1998;
  Considerata l'opportunita' di differire il termine di detto periodo
limitatamente alle acque antistanti  i compartimenti della Liguria in
conseguenza  della  peculiarita'  delle condizioni  oceanografiche  e
meteoclimatiche;
  Sentito il Comitato nazionale per la gestione e conservazione delle
risorse biologiche del mare riunitosi congiuntamente alla commissione
consultiva centrale nella seduta del 13 gennaio 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Nelle acque antistanti  i compartimenti marittimi della Liguria,
l'esercizio della pesca professionale del novellame di sarda, alice e
del rossetto (Aphia  minuta) e' consentito dal 22 gennaio  1998 al 22
marzo 1998.
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 15 gennaio 1998
                                                   Il Ministro: Pinto
Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 49