IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge e in particolare l'art. 126; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 in materia di rilascio delle licenze per la pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996 che ha disciplinato la pesca del novellame da consumo; Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1997 che all'art. 1 ha stabilito il periodo per l'esercizio della pesca professionale del novellame di sarda, alice e del rossetto (Aphia minuta) limitatamente alla campagna di pesca 1997-1998; Considerata l'opportunita' di differire il termine di detto periodo limitatamente alle acque antistanti i compartimenti della Liguria in conseguenza della peculiarita' delle condizioni oceanografiche e meteoclimatiche; Sentito il Comitato nazionale per la gestione e conservazione delle risorse biologiche del mare riunitosi congiuntamente alla commissione consultiva centrale nella seduta del 13 gennaio 1998; Decreta: Art. 1. 1. Nelle acque antistanti i compartimenti marittimi della Liguria, l'esercizio della pesca professionale del novellame di sarda, alice e del rossetto (Aphia minuta) e' consentito dal 22 gennaio 1998 al 22 marzo 1998. Il presente decreto entra in vigore il successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 gennaio 1998 Il Ministro: Pinto Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1998 Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 49