LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto il decreto  legislativo 30 giugno 1993,  n. 266, concernente:
"Riordinamento  del Ministero  della  sanita', a  norma dell'art.  l,
comma  1, lettera  h),  della legge  23 ottobre  1992,  n. 421",  con
particolare  riferimento all'art.  7, che  istituisce la  Commissione
unica del farmaco;
  Visto  il decreto  ministeriale  23 luglio  1997, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  228 del 30 settembre 1997, con  il quale si e'
proceduto per  24 confezioni medicinali, riportate  in allegato, alla
classificazione nella  classe c) di  cui all'art. 8, comma  10, della
legge 24  dicembre 1993, n.  537, e contestuale  individuazione delle
medesime specialita' quali medicinali  da inserire nell'elenco di cui
all'art.  1, comma  42, della  legge 23  dicembre 1996,  n. 662,  che
prevede che la  Commissione unica del farmaco  individui i medicinali
di classe c) che per particolari motivi terapeutici sono erogabili, a
totale carico del  Servizio sanitario nazionale, nel  limite di spesa
di lire 100  miliardi per anno, agli assistiti  appartenenti a nuclei
familiari in possesso di un redditto annuo lordo non superiore a lire
19 milioni;
  Viste le  domande del 4 dicembre  1997 e del 28  gennaio 1998 delle
ditte Iema  e Dr.  Morigi, con  sede in  Ranica (Bergamo),  intese ad
ottenere la riclassificazione in  classe a) delle proprie specialita'
medicinali  contenenti i  principi attivi  dell'aloperidolo (societa'
Iema) e della digossina nonche' della fenintoina sodica (societa' Dr.
Morigi) precisati in dispositivo;
  Viste le proprie deliberazioni assunte nelle sedute del 10 dicembre
1997  e  del  28  gennaio  1998  con le  quali  e'  stata  decisa  la
classificazione dei farmaci generici delle ditte Iema e Dr. Morigi in
classe  a)  al corrispondente  prezzo  medio  europeo ragguagliato  a
quello delle analoghe specialita'  contenenti i principi attivi della
dintoina, digossina ed aloperidolo con una riduzione minima del 20%;
  Vista altresi'  la propria deliberazione, assunta  nella seduta del
23 dicembre 1997, con la  quale si intendono riclassificati in classe
a) tutte le specialita' medicinali previste nel citato decreto del 23
luglio  1997  all'esito  del  perfezionamento da  parte  delle  ditte
titolari  dell'autorizzazione  all'  immissione  in  commercio  delle
dichiarazioni di variazione di prezzo di vendita ai rispettivi prezzi
vigenti al 16 febbraio 1997;
  Rilevato che le societa':
  Roche S.p.a.,  con sede  in Milano  (con comunicazione  in Gazzetta
Ufficiale - parte seconda - n. 17 del 22 gennaio 1998);
  Giovanni Ogna e Figli S.p.a., con sede in Milano (con comunicazione
in Gazzetta Ufficiale - parte seconda - n. 12 del 16 gennaio 1998);
  Recordati  industria  chimica  S.p.a.,  con  sede  in  Milano  (con
comunicazione in  Gazzetta Ufficiale  - parte  seconda -  n. 4  del 7
gennaio 1998);
  Astra farmaceutici S.p.a., con sede in Milano (con comunicazione in
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1998);
  Bracco S.p.a.,  con sede in  Milano (con comunicazione  in Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1998);
  Janssen Pharmaceutica N.V., con  sede in Beerse (Be), rappresentata
in  Italia  dalla Janssen  Cilag  S.p.a.,  con  sede in  Latina  (con
comunicazione in Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998);
  Boehringer  Mannheim  Italia  S.p.a.,   con  sede  in  Milano  (con
comunicazione in Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1998);
  Glaxo Wellcome  S.p.a., con  sede in  Verona (con  comunicazione in
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1998);
  Istituto  Lusofarmaco  d'Italia S.p.a.,  con  sede  in Milano  (con
comunicazione in Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998);
  Eli Lilly  Italia S.p.a.,  con sede  in Sesto  Fiorentino (Firenze)
(con comunicazione in Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1998),
  hanno  comunicato,   con  avvisi  singolarmente   pubblicati  nella
Gazzetta  Ufficiale -  parte seconda  - come  riportati per  ciascuna
societa'  di adeguare  le  proprie specialita'  medicinali al  prezzo
medio europeo vigente al 16 febbraio 1997;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Le  specialita'  medicinali   indicate  nell'elenco  allegato,  che
costituisce  parte   integrante  del  presente   provvedimento,  sono
classificate in classe a) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537.