1. Premessa.
  Il  Ministero del  lavoro  e della  previdenza  sociale promuove  e
finanzia interventi  da attuarsi nel territorio  italiano finalizzati
alla formazione  professionale di personale istruttore  da utilizzare
in programmi di  assistenza tecnica e cooperativa con i  Paesi in via
di sviluppo ai sensi dell'art. 18, lettera e), della legge n. 845 del
21 dicembre 1978.
  Il presente avviso, che sostituisce la precedente circolare n. 3/81
del  12  gennaio  1981  di   pari  contenuto,  definisce,  alla  luce
dell'esperienza  sin  qui  acquisita,   criteri  aggiornati  e  nuove
procedure relative alla istituzione, al finanziamento, alla vigilanza
ed alla gestione delle attivita' volte a formare personale istruttore
da destinare ai Paesi in via di sviluppo.
  2. Obiettivi e finalita' dell'intervento.
  L'intervento formativo e' destinato ad italiani che, pur disponendo
di  una   adeguata  preparazione   scolastica  e  tecnica   di  base,
necessitano  di  un  aggiornamento professionale  e  linguistico  per
essere inseriti in programmi di assistenza tecnica ai Paesi in via di
sviluppo in  risposta a  precise domande di  occupazione da  parte di
organizzazioni operanti nel settore.
  Al fine  di garantire la  partecipazione ai corsi di  formazione di
operatori socialmente motivati e  professionalmente idonei gli stessi
devono  essere  opportunamente  selezionati  dal  soggetto  attuatore
attraverso una  commissione ove  siano presenti membri  del Ministero
del  lavoro   e  della   previdenza  sociale,   delle  organizzazioni
assumenti, delle parti sociali e dei docenti.
   L'intervento si articola in tre azioni mirate a:
  a)  realizzare  corsi  di   qualificazione,  d'aggiornamento  e  di
riqualificazione   per  operatori   disponibili   per  programmi   di
assistenza tecnica con Paesi in via di sviluppo;
  b) realizzare corsi  di formazione ed aggiornamento  per docenti ed
istruttori  interessati  a  programmi di  assistenza  per  interventi
formativi in Paesi in via di sviluppo;
  c) attuare iniziative di  formazione linguistica e professionale di
natura innovativa  per istruttori  e operatori disponibili  ad essere
assunti da organizzazioni operanti in Paesi in via di sviluppo.
  Non possono essere proposte iniziative con contenuti esclusivamente
tecnici ma esse devono necessariamente prevedere anche una formazione
linguistica, socioculturale  ed ambientale strettamente  connessa con
le  caratteristiche  culturali ed  ambientali  proprie  del Paese  di
destinazione.
  Nel definire i contenuti tecnici dei percorsi formativi deve essere
data priorita' agli aspetti connessi  con i settori della salute, dei
servizi sanitari  e dell'alimentazione del Paese  interessato ed alla
qualificazione di formatori di personale  e di istruttori, onde poter
sopperire a  gravi carenze  di personale qualificato  nelle strutture
sanitarie locali.
 3. Proponenti.
   Possono presentare progetti:
    enti di formazione professionale a carattere nazionale;
  associazioni a  carattere nazionale  il cui statuto  preveda questo
tipo di attivita'.
  Gli  Enti   e  le  Associazioni  promotori   e  realizzatori  delle
iniziative di formazione devono possedere i seguenti requisiti:
    non perseguire scopi di lucro;
    avere tra i propri fini la formazione professionale;
    disporre di strutture e capacita' organizzative idonee.
  Le  organizzazioni  non  governative  (ONG)  che  gia'  operano  in
programmi di cooperazione  con i Paesi in via  di sviluppo finanziati
dal Ministero degli affari esteri non possono presentare progetti che
si sovrappongono a quelli finanziati nell'ambito di detti programmi.
 4. Durata degli interventi ed articolazione dei corsi.
  La durata  delle iniziative previste  non deve superare  i seguenti
limiti:
  900 ore  per la  formazione, l'aggiornamento e  la riqualificazione
degli operatori;
  800  ore per  la formazione  e  aggiornamento dei  docenti e  degli
istruttori;
  500 ore per iniziative professionali di natura innovativa.
  Le ore  di docenza possono  essere integrate, nella  misura massima
del 50%, con altre di co -docenza.
  Si possono  prevedere iniziative  di stage e  tirocinio nell'ordine
del 10% delle ore di corso.
  In  considerazione  del  loro carattere  nazionale  possono  essere
previsti  corsi convittuali  onde  consentire  la partecipazione  dei
cittadini residenti su tutto il territorio italiano.
  Ogni progetto  non puo'  prevedere piu' di  un corso  e l'attivita'
didattica, che  deve essere  analiticamente programmata  e descritta,
non deve, di  massima, superare i 6 mesi.  Possono essere autorizzati
corsi  di  durata superiore  ove  sia  opportunamente giustificata  e
documentata la necessita' di protrarre gli stessi nel tempo.
  Non possono  essere proposte attivita' di  formazione articolate in
corsi con meno di 10 partecipanti.  I corsi possono essere svolti sia
in lingua italiana  che in quella del  Paese destinatario dell'azione
formativa.
 5. Costi ammissibili.
  Per quanto  concerne l'ammissibilita'  dei costi si  fa riferimento
alle circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n.
98 del 4 agosto 1995 (pubblicata sul supplemento ordinario n. 99 alla
Gazzetta  Ufficiale n.  188 del  12  agosto 1995)  "natura dei  costi
ammissibili per  le attivita' formative cofinanziate  dal FSE", cosi'
come integrata  e modificata  dalla circolare n.  130 del  25 ottobre
1995  (pubblicata  sul supplemento  ordinario  n.  131 alla  Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 4  novembre 1995) "Integrazioni e modifiche alla
circolare n.  98/95", e n. 101  del 17 luglio 1997  (pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n.  175 del 29 luglio 1997)  "Congruita' dei costi
per le attivita' formative cofinanziate dal FSE".
   Non possono essere riconosciuti i costi relativi:
  ad attivita' che danno luogo a subcommittenze salvo che per apporti
specifici e specialistici giustificati dalla programmazione didattica
e  dall'intervento  formativo,   che  devono  necessariamente  essere
indicati in sede di presentazione del progetto;
  ad  attivita' formative  poste  in  essere prima  dell'approvazione
ministeriale del progetto.
 6. Requisiti di ammissibilita'.
  L'ammissibilita'  dei  progetti viene  riscontrata  preventivamente
alla loro valutazione.
  Non sono ammessi alla successiva fase valutativa i progetti:
  pervenuti al Ministero del lavoro  e della previdenza sociale oltre
i termini  previsti al successivo  punto 10  o che non  ne rispettano
integralmente il dettato;
  non  corredati della  domanda di  finanziamento firmata  dal legale
rappresentante   dell'Ente   proponente  e/o   della   documentazione
richiesta (Allegato A).
  presentati non utilizzando l'apposito formulario (Allegato B);
  che prevedono  un contributo a  carico dello Stato superiore  a 600
milioni di lire;
  che non  si conformano a  quanto indicato  al punto 4  del presente
avviso circa la durata e l'articolazione dei corsi.
 7. Valutazione dei progetti.
  Il Ministero del  lavoro e della previdenza  sociale, verificata la
sussistenza dei  requisiti di  ammissibilita', provvede,  mediante un
Comitato  tecnico nominato  con apposito  provvedimento ministeriale,
alla valutazione dei progetti dichiarati ammissibili.
  Il Comitato prima di procedere alla valutazione approva la relativa
griglia ed indica il punteggio  minimo che i progetti devono ottenere
per poter essere dichiarati finanziabili.
  Il  Comitato valuta  i  progetti sulla  base  dei seguenti  criteri
indicativi:
  A) caratteristiche del  proponente, opportunamente documentate; con
particolare riferimento:
  all'esperienza   del  proponente   nel  settore   della  formazione
professionale di  personale destinato a  Paesi in via di  sviluppo in
relazione alle attivita' proposte ed alla sua capacita' di valutare i
risultati conseguiti;
  all'esistenza  di   raccordi  con   le  organizzazioni   locali  di
formazione professionale e/o con le parti sociali;
    alla capacita' organizzativa e scientifica;
  alla disponibilita' di attrezzature e ricerche di settore idonee.
   Totale massimo conseguibile dalla macroarea : punti 250.
    B) Qualita' del progetto con particolare riferimento:
  alla descrizione degli obiettivi e delle motivazioni del progetto;
  alla coerenza tra azioni proposte ed obiettivi dichiarati;
    all'articolazione degli interventi e delle azioni;
  al  collegamento con  altre organizzazioni  di settore  nell'ambito
dell'iniziativa proposta;
  alla  qualita' delle  risorse umane  e tecniche  impiegate e  delle
metodologie didattiche adottate per la realizzazione del progetto;
  alle modalita' ed alla tipologia di certificazione delle competenze
acquisite;
  alle  modalita' di  attuazione di  un eventuale  stage ed  alla sua
coerenza  e  rilevanza in  relazione  alle  specifiche competenze  da
acquisire con il percorso formativo proposto.
   Totale massimo conseguibile dalla macroarea: punti 300.
  C)  Coerenza del  progetto con  i fabbisogni  formativi locali  con
particolare riferimento:
  alla  coerenza  del  progetto  con i  fabbisogni  formativi  locali
certificati   anche   dalle   ambasciate  italiane   competenti   per
territorio;
  al raccordo del progetto con situazioni  locali del Paese in via di
sviluppo (sanita', alimentazione, etc.);
  alla  finalizzazione occupazionale  nel  Paese in  via di  sviluppo
interessato.
   Totale massimo conseguibile dalla macroarea: punti 350.
  D)  Caratteristiche  economiche  e  finanziarie  del  progetto  con
particolare riferimento:
  alla quota  di partecipazione  del proponente al  finanziamento del
progetto;
  alla conformita' dei costi a quanto indicato al precedente punto 5;
    all'articolazione del piano finanziario.
   Totale massimo conseguibile dalla macroarea: punti 100.
  Il Comitato al termine della valutazione predispone una graduatoria
che viene  approvata con apposito decreto,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale,  con  cui  sono  contestualmente  individuati  i  progetti
finanziati in relazione alle disponibilita' di bilancio.
  Il  Ministero del  lavoro  e della  previdenza  sociale provvede  a
comunicare tempestivamente  gli esiti delle procedure  di valutazione
dei progetti ai soggetti proponenti.
 8. Concessione ed erogazione del finanziamento.
  Con  decreto   interministeriale  vengono  concessi,   ai  progetti
dichiarati finanziabili,  i contributi richiesti all'atto  della loro
presentazione,  contributi   che  in   nessun  caso   possono  essere
suscettibili di integrazioni.
  Il finanziamento concesso viene erogato con le seguenti modalita':
  il 50%,  quale prima  anticipazione, all'avvio delle  attivita', da
documentare  con apposita  dichiarazione  resa ai  sensi dell'art.  4
della legge 15/1968;
  il 30%,  quale seconda anticipazione, alla  certificazione da parte
del soggetto  finanziato dell'avvenuta spesa  di almeno il  50% della
prima anticipazione  e del  regolare svolgimento delle  attivita', da
documentare ai sensi dell'art. 4 della legge 15/1968;
  il restante  20%, a saldo,  dopo la verifica  della rendicontazione
finale.
  Durante  il  periodo  di svolgimento  dell'attivita'  formativa  il
Ministero  del  lavoro e  della  previdenza  sociale puo'  effettuare
verifiche  di  controllo per  accertare  la  regolare attuazione  del
progetto    presentato,    provvede,    inoltre,    alle    verifiche
amministrativocontabili  sui  rendiconti   di  spesa  presentati  dai
soggetti attuatori dei progetti formativi.
 9. Obblighi dei soggetti ammessi al finanziamento.
  I soggetti finanziati devono attenersi  ai criteri di trasparenza e
certificazione  formativa, in  conformita'  con  quanto disposto  dal
decreto del  Ministro del  lavoro e della  previdenza sociale  del 12
marzo 1996  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n.  81 del  5 aprile
1996.
  Gli  obblighi degli  stessi  sono precisati  nella convenzione  che
stipulano, dopo  la concessione  del finanziamento, con  il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
  In  particolare gli  enti  attuatori dei  progetti  sono tenuti  ai
seguenti adempimenti:
  a) tenuta del  registro di classe per ogni  corso con l'indicazione
della  presenza degli  allievi,  delle ore  di  lezione svolte  dagli
insegnanti che indicheranno anche  il programma svolto. Tale registro
deve essere tenuto nel luogo di svolgimento dell'attivita' didattica;
  b)  registrazione  contabile di  tutte  le  entrate e  delle  spese
documentate dai titoli originali  di carattere contabile. Il registro
in questione  deve essere  conservato presso  la sede  di svolgimento
dell'attivita'  formativa   o  presso  la  sede   centrale  dell'Ente
attuatore;
  c) rendicontazione  parziale e/o  finale della gestione  dotata dei
documenti contabili in originale.
 10. Modalita' e termini per la presentazione dei progetti.
  I  soggetti  interessati  sono   tenuti  a  presentare  domanda  di
finanziamento, formulata secondo lo schema di cui all'allegato A, per
ogni  singolo progetto,  sulla base  delle indicazioni  contenute nel
presente avviso. Alla domanda  di finanziamento deve essere allegata,
pena l'esclusione  del progetto dalla  fase di valutazione di  cui al
precedente punto 7 del presente avviso, la seguente documentazione:
  a) due copie del progetto  redatte utilizzando il formulario di cui
all'allegato B;
  b)  parere  di  conferma  sulla  rispondenza  dell'iniziativa  alle
effettive  esigenze  del  Paese   in  via  di  sviluppo  interessato,
rilasciato dall'Ambasciata italiana competente per territorio;
  c)  parere   dell'Ambasciata  in  Italia  del   Paese  destinatario
dell'azione formativa;
  d)   impegnativa    di   assunzione    dei   corsisti    da   parte
dell'organizzazione  o della  struttura interessata,  corredata dalla
bozza  del  contratto di  lavoro  la  cui  durata non  potra'  essere
inferiore a due anni;
  e) dichiarazione del legale  rappresentante dell'Ente promotore ove
risulti che il progetto non gode di ulteriori finanziamenti e che non
sono state presentate altre domande miranti ad ottenerne;
  f)  statuto notarile  dell'Ente  promotore in  originale ovvero  in
copia autentica.
  Le  domande ed  i  relativi formulari,  corredati della  necessaria
documentazione, devono pervenire in busta  chiusa, in originale ed in
copia,  al Ministero  del lavoro  e della  previdenza sociale  UCOFPL
Divisione V,  vicolo d'Aste 12  - 00159 Roma entro  le ore 14  del 23
aprile 1998.
   Non fa fede il timbro postale di spedizione.
   La consegna puo' essere effettuata anche a mano.
  I progetti  pervenuti successivamente  al termine su  indicato sono
dichiarati inammissibili.