1. Premessa. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale promuove e finanzia interventi da attuarsi nel territorio italiano finalizzati alla formazione professionale di personale istruttore da utilizzare in programmi di assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'art. 18, lettera e), della legge n. 845 del 21 dicembre 1978. Il presente avviso, che sostituisce la precedente circolare n. 3/81 del 12 gennaio 1981 di pari contenuto, definisce, alla luce dell'esperienza sin qui acquisita, criteri aggiornati e nuove procedure relative alla istituzione, al finanziamento, alla vigilanza ed alla gestione delle attivita' volte a formare personale istruttore da destinare ai Paesi in via di sviluppo. 2. Obiettivi e finalita' dell'intervento. L'intervento formativo e' destinato ad italiani che, pur disponendo di una adeguata preparazione scolastica e tecnica di base, necessitano di un aggiornamento professionale e linguistico per essere inseriti in programmi di assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo in risposta a precise domande di occupazione da parte di organizzazioni operanti nel settore. Al fine di garantire la partecipazione ai corsi di formazione di operatori socialmente motivati e professionalmente idonei gli stessi devono essere opportunamente selezionati dal soggetto attuatore attraverso una commissione ove siano presenti membri del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, delle organizzazioni assumenti, delle parti sociali e dei docenti. L'intervento si articola in tre azioni mirate a: a) realizzare corsi di qualificazione, d'aggiornamento e di riqualificazione per operatori disponibili per programmi di assistenza tecnica con Paesi in via di sviluppo; b) realizzare corsi di formazione ed aggiornamento per docenti ed istruttori interessati a programmi di assistenza per interventi formativi in Paesi in via di sviluppo; c) attuare iniziative di formazione linguistica e professionale di natura innovativa per istruttori e operatori disponibili ad essere assunti da organizzazioni operanti in Paesi in via di sviluppo. Non possono essere proposte iniziative con contenuti esclusivamente tecnici ma esse devono necessariamente prevedere anche una formazione linguistica, socioculturale ed ambientale strettamente connessa con le caratteristiche culturali ed ambientali proprie del Paese di destinazione. Nel definire i contenuti tecnici dei percorsi formativi deve essere data priorita' agli aspetti connessi con i settori della salute, dei servizi sanitari e dell'alimentazione del Paese interessato ed alla qualificazione di formatori di personale e di istruttori, onde poter sopperire a gravi carenze di personale qualificato nelle strutture sanitarie locali. 3. Proponenti. Possono presentare progetti: enti di formazione professionale a carattere nazionale; associazioni a carattere nazionale il cui statuto preveda questo tipo di attivita'. Gli Enti e le Associazioni promotori e realizzatori delle iniziative di formazione devono possedere i seguenti requisiti: non perseguire scopi di lucro; avere tra i propri fini la formazione professionale; disporre di strutture e capacita' organizzative idonee. Le organizzazioni non governative (ONG) che gia' operano in programmi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo finanziati dal Ministero degli affari esteri non possono presentare progetti che si sovrappongono a quelli finanziati nell'ambito di detti programmi. 4. Durata degli interventi ed articolazione dei corsi. La durata delle iniziative previste non deve superare i seguenti limiti: 900 ore per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori; 800 ore per la formazione e aggiornamento dei docenti e degli istruttori; 500 ore per iniziative professionali di natura innovativa. Le ore di docenza possono essere integrate, nella misura massima del 50%, con altre di co -docenza. Si possono prevedere iniziative di stage e tirocinio nell'ordine del 10% delle ore di corso. In considerazione del loro carattere nazionale possono essere previsti corsi convittuali onde consentire la partecipazione dei cittadini residenti su tutto il territorio italiano. Ogni progetto non puo' prevedere piu' di un corso e l'attivita' didattica, che deve essere analiticamente programmata e descritta, non deve, di massima, superare i 6 mesi. Possono essere autorizzati corsi di durata superiore ove sia opportunamente giustificata e documentata la necessita' di protrarre gli stessi nel tempo. Non possono essere proposte attivita' di formazione articolate in corsi con meno di 10 partecipanti. I corsi possono essere svolti sia in lingua italiana che in quella del Paese destinatario dell'azione formativa. 5. Costi ammissibili. Per quanto concerne l'ammissibilita' dei costi si fa riferimento alle circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 98 del 4 agosto 1995 (pubblicata sul supplemento ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1995) "natura dei costi ammissibili per le attivita' formative cofinanziate dal FSE", cosi' come integrata e modificata dalla circolare n. 130 del 25 ottobre 1995 (pubblicata sul supplemento ordinario n. 131 alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 1995) "Integrazioni e modifiche alla circolare n. 98/95", e n. 101 del 17 luglio 1997 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997) "Congruita' dei costi per le attivita' formative cofinanziate dal FSE". Non possono essere riconosciuti i costi relativi: ad attivita' che danno luogo a subcommittenze salvo che per apporti specifici e specialistici giustificati dalla programmazione didattica e dall'intervento formativo, che devono necessariamente essere indicati in sede di presentazione del progetto; ad attivita' formative poste in essere prima dell'approvazione ministeriale del progetto. 6. Requisiti di ammissibilita'. L'ammissibilita' dei progetti viene riscontrata preventivamente alla loro valutazione. Non sono ammessi alla successiva fase valutativa i progetti: pervenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale oltre i termini previsti al successivo punto 10 o che non ne rispettano integralmente il dettato; non corredati della domanda di finanziamento firmata dal legale rappresentante dell'Ente proponente e/o della documentazione richiesta (Allegato A). presentati non utilizzando l'apposito formulario (Allegato B); che prevedono un contributo a carico dello Stato superiore a 600 milioni di lire; che non si conformano a quanto indicato al punto 4 del presente avviso circa la durata e l'articolazione dei corsi. 7. Valutazione dei progetti. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilita', provvede, mediante un Comitato tecnico nominato con apposito provvedimento ministeriale, alla valutazione dei progetti dichiarati ammissibili. Il Comitato prima di procedere alla valutazione approva la relativa griglia ed indica il punteggio minimo che i progetti devono ottenere per poter essere dichiarati finanziabili. Il Comitato valuta i progetti sulla base dei seguenti criteri indicativi: A) caratteristiche del proponente, opportunamente documentate; con particolare riferimento: all'esperienza del proponente nel settore della formazione professionale di personale destinato a Paesi in via di sviluppo in relazione alle attivita' proposte ed alla sua capacita' di valutare i risultati conseguiti; all'esistenza di raccordi con le organizzazioni locali di formazione professionale e/o con le parti sociali; alla capacita' organizzativa e scientifica; alla disponibilita' di attrezzature e ricerche di settore idonee. Totale massimo conseguibile dalla macroarea : punti 250. B) Qualita' del progetto con particolare riferimento: alla descrizione degli obiettivi e delle motivazioni del progetto; alla coerenza tra azioni proposte ed obiettivi dichiarati; all'articolazione degli interventi e delle azioni; al collegamento con altre organizzazioni di settore nell'ambito dell'iniziativa proposta; alla qualita' delle risorse umane e tecniche impiegate e delle metodologie didattiche adottate per la realizzazione del progetto; alle modalita' ed alla tipologia di certificazione delle competenze acquisite; alle modalita' di attuazione di un eventuale stage ed alla sua coerenza e rilevanza in relazione alle specifiche competenze da acquisire con il percorso formativo proposto. Totale massimo conseguibile dalla macroarea: punti 300. C) Coerenza del progetto con i fabbisogni formativi locali con particolare riferimento: alla coerenza del progetto con i fabbisogni formativi locali certificati anche dalle ambasciate italiane competenti per territorio; al raccordo del progetto con situazioni locali del Paese in via di sviluppo (sanita', alimentazione, etc.); alla finalizzazione occupazionale nel Paese in via di sviluppo interessato. Totale massimo conseguibile dalla macroarea: punti 350. D) Caratteristiche economiche e finanziarie del progetto con particolare riferimento: alla quota di partecipazione del proponente al finanziamento del progetto; alla conformita' dei costi a quanto indicato al precedente punto 5; all'articolazione del piano finanziario. Totale massimo conseguibile dalla macroarea: punti 100. Il Comitato al termine della valutazione predispone una graduatoria che viene approvata con apposito decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, con cui sono contestualmente individuati i progetti finanziati in relazione alle disponibilita' di bilancio. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a comunicare tempestivamente gli esiti delle procedure di valutazione dei progetti ai soggetti proponenti. 8. Concessione ed erogazione del finanziamento. Con decreto interministeriale vengono concessi, ai progetti dichiarati finanziabili, i contributi richiesti all'atto della loro presentazione, contributi che in nessun caso possono essere suscettibili di integrazioni. Il finanziamento concesso viene erogato con le seguenti modalita': il 50%, quale prima anticipazione, all'avvio delle attivita', da documentare con apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge 15/1968; il 30%, quale seconda anticipazione, alla certificazione da parte del soggetto finanziato dell'avvenuta spesa di almeno il 50% della prima anticipazione e del regolare svolgimento delle attivita', da documentare ai sensi dell'art. 4 della legge 15/1968; il restante 20%, a saldo, dopo la verifica della rendicontazione finale. Durante il periodo di svolgimento dell'attivita' formativa il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' effettuare verifiche di controllo per accertare la regolare attuazione del progetto presentato, provvede, inoltre, alle verifiche amministrativocontabili sui rendiconti di spesa presentati dai soggetti attuatori dei progetti formativi. 9. Obblighi dei soggetti ammessi al finanziamento. I soggetti finanziati devono attenersi ai criteri di trasparenza e certificazione formativa, in conformita' con quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 marzo 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile 1996. Gli obblighi degli stessi sono precisati nella convenzione che stipulano, dopo la concessione del finanziamento, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In particolare gli enti attuatori dei progetti sono tenuti ai seguenti adempimenti: a) tenuta del registro di classe per ogni corso con l'indicazione della presenza degli allievi, delle ore di lezione svolte dagli insegnanti che indicheranno anche il programma svolto. Tale registro deve essere tenuto nel luogo di svolgimento dell'attivita' didattica; b) registrazione contabile di tutte le entrate e delle spese documentate dai titoli originali di carattere contabile. Il registro in questione deve essere conservato presso la sede di svolgimento dell'attivita' formativa o presso la sede centrale dell'Ente attuatore; c) rendicontazione parziale e/o finale della gestione dotata dei documenti contabili in originale. 10. Modalita' e termini per la presentazione dei progetti. I soggetti interessati sono tenuti a presentare domanda di finanziamento, formulata secondo lo schema di cui all'allegato A, per ogni singolo progetto, sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso. Alla domanda di finanziamento deve essere allegata, pena l'esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui al precedente punto 7 del presente avviso, la seguente documentazione: a) due copie del progetto redatte utilizzando il formulario di cui all'allegato B; b) parere di conferma sulla rispondenza dell'iniziativa alle effettive esigenze del Paese in via di sviluppo interessato, rilasciato dall'Ambasciata italiana competente per territorio; c) parere dell'Ambasciata in Italia del Paese destinatario dell'azione formativa; d) impegnativa di assunzione dei corsisti da parte dell'organizzazione o della struttura interessata, corredata dalla bozza del contratto di lavoro la cui durata non potra' essere inferiore a due anni; e) dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente promotore ove risulti che il progetto non gode di ulteriori finanziamenti e che non sono state presentate altre domande miranti ad ottenerne; f) statuto notarile dell'Ente promotore in originale ovvero in copia autentica. Le domande ed i relativi formulari, corredati della necessaria documentazione, devono pervenire in busta chiusa, in originale ed in copia, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale UCOFPL Divisione V, vicolo d'Aste 12 - 00159 Roma entro le ore 14 del 23 aprile 1998. Non fa fede il timbro postale di spedizione. La consegna puo' essere effettuata anche a mano. I progetti pervenuti successivamente al termine su indicato sono dichiarati inammissibili.