IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 7, comma 8, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante: "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica"; Visto l'art. 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, concernente: "Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici"; Visto il proprio decreto emanato in data 4 marzo 1996; Visto l'art. 7, commi 1, 4 e 6, della citata legge 10 dicembre 1993, n. 515; Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica relativa agli indici dei prezzi praticati dai grossisti per gli anni 1995-1997; Considerato che il coefficiente di rivalutazione, relativamente al periodo sopraindicate, e' pari a 1,0387; Decreta: Art. 1. 1. La somma indicata all'art. 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e' ulteriormente rivalutata all'anno 1997, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi praticati dai grossisti, da L. 11.653.427,500 a L. 12.104.415,144.