IL RETTORE
  Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto
14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio  decreto-legge 20 gennaio 1935,  n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;
  Visti  il decretto  rettorale 16  settembre 1996,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 1996, con il quale sono stati
istituiti i  corsi di laurea in  scienza dei materiali ed  in scienze
ambientali e i corsi di diploma in chimica ed in metodologie fisiche;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17,
commi 95 e 101;
  Visto  il   regolamento  recante   norme  in  materia   di  accessi
all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento,
di cui  al decreto  ministeriale 21 luglio  1997, n.  245, pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale -  serie generale  - n.  175 del  29 luglio
1997;
  Vista la circolare ministeriale del 5 agosto 1997, con la quale, in
attesa dell'emanazione di una disciplina transitoria da valere per il
periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge n. 127/97 e
l'emanazione  dei decreti  ministeriali  attuativi  della stessa,  si
autorizzano gli atenei a modificare i propri statuti in conformita' a
quanto previsto dalle relative tabelle;
  Vista la  deliberazione n. 471 del  15 luglio 1997 con  la quale il
senato accademico  ha approvato la  proposta di modifica  di statuto,
avanzata dalla facolta' di scienze  matematiche, fisiche e naturali e
relativa all'abolizione del numero programmato  per i corsi di laurea
in scienza dei materiali, ed in  scienze ambientali, e per i corsi di
diploma di chimica ed in metodologie fisiche;
  Vista la  ministeriale prot. n.  2591 del  13 ottobre 1997,  con la
quale e' stata approvata la proposta di modifica suddetta;
  Visto  il decreto  rettorale 01-1804  del 31  ottobre 1997,  con il
quale nello  statuto dell'Universita'  di Pisa  e' stato  recepito il
nuovo ordinamento del  corso di laurea in scienze  ambientali, di cui
al decreto ministeriale 19 luglio 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Lo statuto  dell'Universita' degli studi di  Pisa, approvato con
regio decreto 14  ottobre 1926, n. 2278,  e successive modificazioni,
e'  ulteriormente  modificato  per  effetto  di  quanto  disposto  ai
successivi commi del presente articolo.
  2. All'art.  109, relativo all'ordinamento  del corso di  laurea in
scienza dei materiali, il seguente  periodo "Il numero degli iscritti
sara' stabilito  annualmente dagli  organi accademici  competenti nel
rispetto delle disposizioni vigenti e sulla base dei criteri generali
fissati dal  Ministro dell'universita' e della  ricerca scientifica e
tecnologica" e' soppresso.
  3. All'art.  117, comma  2, relativo  all'ordinamento del  corso di
diploma  universitario in  chimica,  il seguente  periodo "Il  numero
degli  iscritti a  ciascun  anno  di corso  e'  stabilito dal  senato
accademico, su  proposta del consiglio  della facolta', in  base alle
strutture disponibili, alle esigenze del  mercato di lavoro e secondo
i  criteri generali  fissati  dal Ministro  dell'universita' e  della
ricerca  scientifica e  tecnologica ai  sensi dell'art.  9, comma  4,
della legge n. 341/90" e' soppresso.
  4.  All'art. 124,  relativo  all'ordinamento del  corso di  diploma
universitario in metodologie fisiche,  il seguente periodo "Il numero
degli  iscritti a  ciascun  anno  di corso  e'  stabilito dal  senato
accademico, su proposta della struttura didattica competente, in base
alle strutture disponibili e alle esigenze del mercato del lavoro. Le
modalita'  delle eventuali  prove  scritte  verranno stabilite  dalla
struttura didattica  competente, nei limiti indicati  dal regolamento
didattico di Ateneo" e' soppresso.