IL RETTORE Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341; Visti il decretto rettorale 16 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 1996, con il quale sono stati istituiti i corsi di laurea in scienza dei materiali ed in scienze ambientali e i corsi di diploma in chimica ed in metodologie fisiche; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101; Visto il regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento, di cui al decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 175 del 29 luglio 1997; Vista la circolare ministeriale del 5 agosto 1997, con la quale, in attesa dell'emanazione di una disciplina transitoria da valere per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge n. 127/97 e l'emanazione dei decreti ministeriali attuativi della stessa, si autorizzano gli atenei a modificare i propri statuti in conformita' a quanto previsto dalle relative tabelle; Vista la deliberazione n. 471 del 15 luglio 1997 con la quale il senato accademico ha approvato la proposta di modifica di statuto, avanzata dalla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e relativa all'abolizione del numero programmato per i corsi di laurea in scienza dei materiali, ed in scienze ambientali, e per i corsi di diploma di chimica ed in metodologie fisiche; Vista la ministeriale prot. n. 2591 del 13 ottobre 1997, con la quale e' stata approvata la proposta di modifica suddetta; Visto il decreto rettorale 01-1804 del 31 ottobre 1997, con il quale nello statuto dell'Universita' di Pisa e' stato recepito il nuovo ordinamento del corso di laurea in scienze ambientali, di cui al decreto ministeriale 19 luglio 1996; Decreta: Art. 1. 1. Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni, e' ulteriormente modificato per effetto di quanto disposto ai successivi commi del presente articolo. 2. All'art. 109, relativo all'ordinamento del corso di laurea in scienza dei materiali, il seguente periodo "Il numero degli iscritti sara' stabilito annualmente dagli organi accademici competenti nel rispetto delle disposizioni vigenti e sulla base dei criteri generali fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica" e' soppresso. 3. All'art. 117, comma 2, relativo all'ordinamento del corso di diploma universitario in chimica, il seguente periodo "Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso e' stabilito dal senato accademico, su proposta del consiglio della facolta', in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato di lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/90" e' soppresso. 4. All'art. 124, relativo all'ordinamento del corso di diploma universitario in metodologie fisiche, il seguente periodo "Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso e' stabilito dal senato accademico, su proposta della struttura didattica competente, in base alle strutture disponibili e alle esigenze del mercato del lavoro. Le modalita' delle eventuali prove scritte verranno stabilite dalla struttura didattica competente, nei limiti indicati dal regolamento didattico di Ateneo" e' soppresso.