IL DIRETTORE  GENERALE
                     della Motorizzazione civile
                   e dei trasporti in concessione
  Visto il  decreto ministeriale 3  febbraio 1988, n.  82, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1988;
  Visto il  decreto ministeriale 13 settembre  1990, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  224  del   25  settembre  1990,  il  decreto
ministeriale 1 marzo  1991 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 58
del 9  marzo 1991, il  decreto ministeriale 25 marzo  1991 pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  75  del 29  marzo  1991,  il  decreto
ministeriale 25 settembre 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
233  del  4 ottobre  1991,  il  decreto  ministeriale 7  maggio  1992
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n.  108 dell'11 maggio  1992, il
decreto  ministeriale   l  agosto  1992  pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  184 del  6  agosto  1992,  il decreto  ministeriale  6
novembre  1992 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n. 266  dell'11
novembre 1992;
  Visto l'accordo  stipulato tra la  CEE e l'Austria sul  traffico di
transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
novembre 1992 recante  criteri unitari volti a  favorire la sollecita
soluzione dei problemi attinenti  il settore dell'autotrasporto merci
per  conto terzi  (pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale  281 del  28
novembre 1992);
  Visto  il  decreto ministeriale  20  aprile  1993 pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 93 del  20 aprile 1993, il decreto dirigenziale
10  luglio 1993  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 163  del 14
luglio  1993, il  decreto dirigenziale  24 settembre  1993 pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale n.  229 del 29  settembre 1993,  il decreto
dirigenziale 28 febbraio 1994  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
5  0  del 2  marzo  1994,  il  decreto  dirigenziale 13  maggio  1994
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 115 del  19 maggio  1994, il
decreto  dirigenziale  28  luglio   1994  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. l83  del  6  agosto 1994,  il  decreto dirigenziale  19
ottobre  1994  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 248  del  22
ottobre  1994, il  decreto  dirigenziale 11  gennaio 1995  pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale  n.  16  del 20  gennaio  1995, il  decreto
dirigenziale 6 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134
del  10  giugno  1995,  il decreto  dirigenziale  19  settembre  1995
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  223 del 23 settembre 1995, il
decreto  dirigenziale  15  novembre 1995  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n.  271 del  20 novembre 1995,  il decreto  dirigenziale 13
dicembre  1995 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  295 del  19
dicembre  1995, il  decreto  dirigenziale 30  luglio 1996  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n.  181  del  3  agosto 1996;  il  decreto
dirigenziale 8  ottobre 1996  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n.
240  del 12  ottobre 1996,  il decreto  dirigenziale 2  dicembre 1996
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n.  287 del 7 dicembre  1996, il
decreto  dirigenziale   7  maggio  1997  pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 108  del 12  maggio  1997, il  decreto dirigenziale  16
settembre  1997 pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale n.  224 del  25
settembre 1997,  il decreto  dirigenziale 30 ottobre  1997 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1997;
  Visto il  trattato di adesione dell'Austria,  della Norvegia, della
Finlandia e della  Svezia all'Unione europea ratificato  con legge n.
686 del l4  dicembre 1994 pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale n. 162
del 16 dicembre 1994;
  Visto  il regolamento  (CE)  n. 1524/96  della  Commissione del  30
luglio 1996 che  modifica il regolamento (CE) n.  3298/94 riguardo al
sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le  imprese assegnatarie  di ecopunti  nell'anno 1997  che hanno
ottenuto  ecopunti  ai  sensi  degli  articoli 6  e  12  del  decreto
dirigenziale 2  dicembre 1996, possono  ottenere per l'anno  1998 una
integrazione dell'assegnazione di ecopunti.
  2. La quantificazione dell'integrazione  verra' fatta tenendo conto
dei  transiti effettuati  utilizzando  ecopunti ottenuti  in base  al
citato  decreto dirigenziale  del  2 dicembre  1996 valutati  secondo
quanto indicato agli  articoli 1 e 2 del decreto  dirigenziale del 16
settembre 1997.
  3.  Per   ottenere  l'integrazione  dell'assegnazione   le  imprese
interessate dovranno presentare domanda,  sottoscritta dal titolare o
dal legale rappresentante, con allegata l'attestazione del versamento
di L. 20.000  sul c.c.p. n. 4028 (impota di  bollo) che dovra' essere
trasmessa alla Direzione generale della M.C.T.C. - Direzione centrale
III - Divisione 33,  via Caraci, 36 - 00157 Roma,  entro il 30 aprile
1998.
  4. L'integrazione dell'assegnazione di ecopuniti verra' negata alle
imprese che, pur avendone diritto  ai sensi dei commi precedenti, nel
corso dell'anno 1997 sono state oggetto di provvedimenti di diffida o
sospensivi a  causa di irregolare  o cattiva utilizzazione  di titoli
autorizzativi all'autotrasporto internazionale di merci.