IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il proprio decreto del 5 agosto 1994 con il quale si era, tra
l'altro, disposto che lo sgravio sul complesso dei contributi posti a
carico dei  datori di lavoro da  corrispondere all'Istituto nazionale
della  previdenza sociale  da parte  delle imprese  gia' beneficiarie
dello  sgravio generale  previsto dall'art.  19 del  decreto-legge 16
maggio 1994,  n. 299, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 19
luglio 1994, n.  451, dovesse operare nelle regioni  Abruzzo e Molise
per i  periodi di paga  dal 1 luglio 1994  al 30 novembre  1994 nella
misura del 12 per cento;
  Vista  la  sentenza  del  tribunale  amministrativo  regionale  per
l'Abruzzo n. 81/95 del 23 febbraio  1995 che ha annullato per carenza
di  motivazione   il  richiamato  decreto  ministeriale   nei  limiti
dell'interesse dei  ricorrenti e  cioe' per  la parte  afferente allo
sgravio nella regione Abruzzo di cui in premessa;
  Vista la  decisione n. 1331/96 del  21 giugno 1996 con  la quale 1a
sezione VI del  Consiglio di Stato ha respinto il  ricorso in appello
proposto dall'Amministrazione dello Stato;
  Considerato che nelle premesse al proprio decreto 5 agosto 1994 non
risultano   esplicitate  le   motivazioni  del   diverso  trattamento
riservato  alle  regioni  Abruzzo  e  Molise,  ancorche',  viceversa,
desumibili dalla normativa comunitaria  alla quale viene fatto rinvio
nelle premesse al proprio decreto 5 agosto 1994;
  Ritenuto, tuttavia, di dover integrare  il proprio decreto 5 agosto
1994  esplicitando le  suddette  motivazioni  al diverso  trattamento
riservato alle regioni Abruzzo e Molise;
                              Decreta:
  Il  proprio decreto  5 agosto  1994 regolante  "Nuovo regime  degli
sgravi  degli oneri  sociali nei  territori del  Mezzogiorno" risulta
cosi' integrato:  prima del  penultimo capoverso delle  premesse sono
introdotti i seguenti capoversi:
  "Considerato  che  in  base  agli  orientamenti  e  alla  normativa
comunitaria richiamata, gli aiuti al  funzionamento, tra i quali sono
comprese  le misure  selettive  degli oneri  sociali, possono  essere
eccezionalmente   accordati   alle    regioni   la   cui   situazione
socioeconomica e'  tale da consentire l'applicazione  della deroga ex
art. 92, paragrafo  3, lettera a), del Trattato CE,  a condizione che
gli aiuti stessi siano degressivi;
  Considerato che  la normativa comunitaria che  disciplina il metodo
di  applicazione  dell'art. 92,  paragrafo  3,  lettera a),  comporta
l'ammissione a  tale deroga  esclusivamente per le  regioni Campania,
Basilicata, Puglia,  Sicilia, Sardegna e Calabria  le quali, infatti,
presentano un  PIL/abitante inferiore al 75%  della media dell'Unione
europea, fissata come  soglia di ammissibilita' per la  deroga di cui
all'art. 92, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE;
  Considerato che  il metodo di applicazione  dell'art. 92, paragrafo
3, lettera  c), del Trattato  CE comporta l'ammissione a  tale deroga
per le regioni Abruzzo e  Molise le quali presentano, come dimostrato
nella  serie statistica  dal  1984 al  1993, indicatori  PIL/abitante
costantemente superiori al 75% del valore medio europeo;
  Considerato che la disciplina comunitaria esclude la concessione di
aiuti  al funzionamento  nelle  regioni ammesse  alla  deroga di  cui
all'art. 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE;
  Considerato, tuttavia,  che tali regioni  erano ammesse sino  al 31
dicembre 1993  alla deroga di  cui all'art. 92, paragrafo  3, lettera
a),  del  Trattato  CE  e  che la  Commissione  europea  ha,  con  la
sopracitata decisione 88/318 CEE, ammesso  che in alcuni casi possano
essere  eccezionalmente   e,  temporaneamente,  accordati   aiuti  al
funzionamento  quale misura  di accompagnamento  per consentire  alle
imprese  delle  regioni  interessate  di adattarsi  alle  forme  meno
incisive di  sostegno dell'economia accordate alle  regioni dall'art.
92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE;".
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei  conti e  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica
italiana.
   Roma, 24 dicembre 1997
                                           Il Ministro del lavoro
                                          e della previdenza sociale
                                                    Treu
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della  programmazione economica
             Ciampi
Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1998
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 6