IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il proprio decreto del 5 agosto 1994 con il quale si era, tra l'altro, disposto che lo sgravio sul complesso dei contributi posti a carico dei datori di lavoro da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale da parte delle imprese gia' beneficiarie dello sgravio generale previsto dall'art. 19 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dovesse operare nelle regioni Abruzzo e Molise per i periodi di paga dal 1 luglio 1994 al 30 novembre 1994 nella misura del 12 per cento; Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo n. 81/95 del 23 febbraio 1995 che ha annullato per carenza di motivazione il richiamato decreto ministeriale nei limiti dell'interesse dei ricorrenti e cioe' per la parte afferente allo sgravio nella regione Abruzzo di cui in premessa; Vista la decisione n. 1331/96 del 21 giugno 1996 con la quale 1a sezione VI del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in appello proposto dall'Amministrazione dello Stato; Considerato che nelle premesse al proprio decreto 5 agosto 1994 non risultano esplicitate le motivazioni del diverso trattamento riservato alle regioni Abruzzo e Molise, ancorche', viceversa, desumibili dalla normativa comunitaria alla quale viene fatto rinvio nelle premesse al proprio decreto 5 agosto 1994; Ritenuto, tuttavia, di dover integrare il proprio decreto 5 agosto 1994 esplicitando le suddette motivazioni al diverso trattamento riservato alle regioni Abruzzo e Molise; Decreta: Il proprio decreto 5 agosto 1994 regolante "Nuovo regime degli sgravi degli oneri sociali nei territori del Mezzogiorno" risulta cosi' integrato: prima del penultimo capoverso delle premesse sono introdotti i seguenti capoversi: "Considerato che in base agli orientamenti e alla normativa comunitaria richiamata, gli aiuti al funzionamento, tra i quali sono comprese le misure selettive degli oneri sociali, possono essere eccezionalmente accordati alle regioni la cui situazione socioeconomica e' tale da consentire l'applicazione della deroga ex art. 92, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE, a condizione che gli aiuti stessi siano degressivi; Considerato che la normativa comunitaria che disciplina il metodo di applicazione dell'art. 92, paragrafo 3, lettera a), comporta l'ammissione a tale deroga esclusivamente per le regioni Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Sardegna e Calabria le quali, infatti, presentano un PIL/abitante inferiore al 75% della media dell'Unione europea, fissata come soglia di ammissibilita' per la deroga di cui all'art. 92, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE; Considerato che il metodo di applicazione dell'art. 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE comporta l'ammissione a tale deroga per le regioni Abruzzo e Molise le quali presentano, come dimostrato nella serie statistica dal 1984 al 1993, indicatori PIL/abitante costantemente superiori al 75% del valore medio europeo; Considerato che la disciplina comunitaria esclude la concessione di aiuti al funzionamento nelle regioni ammesse alla deroga di cui all'art. 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE; Considerato, tuttavia, che tali regioni erano ammesse sino al 31 dicembre 1993 alla deroga di cui all'art. 92, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE e che la Commissione europea ha, con la sopracitata decisione 88/318 CEE, ammesso che in alcuni casi possano essere eccezionalmente e, temporaneamente, accordati aiuti al funzionamento quale misura di accompagnamento per consentire alle imprese delle regioni interessate di adattarsi alle forme meno incisive di sostegno dell'economia accordate alle regioni dall'art. 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE;". Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 dicembre 1997 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1998 Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 6