IL DIRETTORE GENERALE
                del Dipartimento alimenti, nutrizione
                   e sanita' pubblica veterinaria
  Visto  il testo  unico delle  leggi sanitarie  approvato con  regio
decreto  27   luglio  1934,  n.   1265,  e  successive   modifiche  o
integrazioni;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  8 febbraio 1954,
n. 320;
  Vista la  legge 23 giugno 1970,  n. 503, modificata dalla  legge 11
marzo 1974, n. 101;
  Visto il  decreto legislativo 30  giugno 1993, n. 270,  relativo al
riordino   degli  istituti   zooprofilattici  sperimentali   a  norma
dell'art. 1, comma 1, lettera H, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto il  decreto ministeriale  20 dicembre 1996,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 82 del  9 aprile 1997 relativo alla produzione,
acquisto e  distribuzione dei  vaccini per la  profilasi immunizzante
obbligatoria degli animali;
  Visto il  decreto legislativo 24  luglio 1992, n. 358,  testo unico
delle disposizioni  in materia  di appalti  pubblici di  forniture in
attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;
  Visto  il decreto  legislativo 4  febbraio 1993,  n. 66,  attuativo
della  direttiva   90/677/CEE  e  92/18  in   materia  di  medicinali
veterinari e  disposizioni complementari  per i medicinali  ad azione
immunologica;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modifiche,  recante norme  sul riordino  della disciplina  in materia
sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica 1  marzo 1992, n.
229,  concernente  il  regolamento   di  attuazione  della  direttiva
85/511/CEE che  stabilisce misure di lotta  contro l'afta epizootica,
tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 90/423/CEE del
26 giugno 1990;
  Vista  la decisione  del Consiglio  90/424/CEE del  26 giugno  1990
relativa a talune spese nel settore veterinario;
  Vista la  decisione del Consiglio 91/666/CEE  dell'11 dicembre 1991
che stabilisce le riserve comunitarie  di vaccino antiaftoso e indica
le banche di antigene comunitarie, tra cui l'Istituto zooprofilattico
sperimentale della Lombardia e dell'Emilia;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  del  2  luglio  1992,  n.
92/380/CEE  che   modifica  l'elenco  degli  istituti   e  laboratori
autorizzati a manipolare  il virus dell'afta epizootica,  di cui alla
direttiva n. 85/511/CEE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.
363,  concernente  il  regolamento   di  attuazione  della  direttiva
91/685/CEE recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce
misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione
delle  direttive n.  81/851/CEE,  n. 81/852/CEE,  n.  87/20/CEE e  n.
90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;
  Considerato che le spese  per l'acquisto e l'approvvigionamento dei
prodotti immunizzanti gravano, per il corrente esercizio finanziario,
sul capitolo 2558 del bilancio del Ministero della sanita';
  Considerato  che al  fine di  assicurare un  uniforme e  tempestivo
approvvigionamento delle quantita' necessarie  di vaccini o antigeni,
occorre  stabilire le  quantita'  dei vaccino  antigeni che  dovranno
essere prodotte dagli istituti zooprofilattici incaricati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le regioni e province autonome, in conformita' alle disposizioni di
cui  all'art. 7  della legge  23  dicembre 1978,  n. 833,  provvedono
all'acquisto  e alla  distribuzione  dei vaccini  occorrenti per  gli
interventi di  profilassi obbligatoria  nei confronti  delle malattie
infettive  e  diffusive  degli  animali con  i  Fondi  alle  medesime
assegnate sul Fondo sanitario nazionale, cap. 5941, del Ministero del
tesoro, esercizio finanziario 1997.
  A tale scopo, a prescindere dalle  scorte di cui al successivo art.
2, le regioni e le province  autonome, nei casi in cui sia necessario
ricorrere all'approvvigionamento  di vaccini prodotti  dagli istituti
zooprofilattici sperimentali,  provvedendo alla stipula  di contratti
d'acquisto con gli stessi definendo il numero di dosi necessarie ed i
tempi di consegna delle stesse.