Con decreto ministeriale 2 febbraio 1998, la riscossione del carico
tributario di  L. 385.208.144,  dovuto dalla Casilina  Stampa S.a.s.,
con  sede in  Roma, e'  stata sospesa  ai sensi  dell'art. 39,  sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602,  per un  periodo di  dodici mesi a  decorrere dalla  data del
decreto stesso.  La direzione regionale  delle entrate per  il Lazio,
sezione staccata di Roma nel provvedimento di esecuzione determinera'
l'ammontare  degli interessi  dovuti ai  sensi dell'ultimo  comma del
citato art. 39. In via cautelare, il concessionario manterra' in vita
gli eventuali atti esecutivi posti  in essere sui beni strumentali ed
immobiliari  della sopramenzionata  societa', la  quale comunque,  ai
fini  dell'efficacia del  presente provvedimento  agevolativo, dovra'
prestare idonea  garanzia, anche  fidejussoria, per la  quotaparte di
credito erariale  non tutelato  dagli atti esecutivi.  La sospensione
sara'  revocata  con successivo  decreto,  ove  vengano a  cessare  i
presupposti  in base  ai  quali e'  stata  concessa, o  sopravvengano
fondati motivi di pericolo per la riscossione del credito.
  Nel caso  in cui  l'azienda non  provveda al  pagamento dell'intero
debito nei  quindici giorni successivi  alla scadenza del  termine di
sospensione, ovvero  intervenga decreto di revoca,  il concessionario
riprendera'  immediatamente  la  riscossione dei  carichi  sospesi  e
l'eventuale quotaparte  di debito  garantito da  polizza fideiussoria
verra' incamerata dall'Erario quale acconto del complessivo debito.