Con  decreto  ministeriale 11  dicembre  1997,  la riscossione  del
carico tributario di L. 114.404.239, dovuto dalla ditta Fois Autilia,
con sede in Torre del Greco,  e' stata sospesa ai sensi dell'art. 39,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n.  602, per un periodo  di dodici mesi a  decorrere dalla data
del  decreto stesso.  La  direzione regionale  delle  entrate per  il
Lazio,  sezione staccata  di Napoli  nel provvedimento  di esecuzione
determinera' l'ammontare degli interessi  dovuti ai sensi dell'ultimo
comma  del  citato  art.  39. In  via  cautelare,  il  concessionario
manterra' in  vita gli eventuali  atti esecutivi posti in  essere sui
beni strumentali  ed immobiliari  della sopramenzionata  societa', la
quale  comunque, ai  fini dell'efficacia  del presente  provvedimento
agevolativo, dovra' prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per
la quotaparte di credito erariale  non tutelato dagli atti esecutivi.
La sospensione sara'  revocata con successivo decreto,  ove vengano a
cessare  i  presupposti  in  base  ai  quali  e'  stata  concessa,  o
sopravvengano  fondati  motivi di  pericolo  per  la riscossione  del
credito.
  Nel caso  in cui  l'azienda non  provveda al  pagamento dell'intero
debito nei  quindici giorni successivi  alla scadenza del  termine di
sospensione, ovvero  intervenga decreto di revoca,  il concessionario
riprendera'  immediatamente  la  riscossione dei  carichi  sospesi  e
l'eventuale quotaparte  di debito  garantito da  polizza fideiussoria
verra' incamerata dall'Erario quale acconto del complessivo debito.