IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto l'art. 21 del regolamento CE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione dei prodotti vitivinicoli nelle zone viticole CIb; Visto, in particolare, il paragrafo 3 del precitato art. 21, il quale prevede che l'acidificazione e l'arricchimento, salvo deroghe da decidersi caso per caso, sono operazioni che si escludono a vicenda; Tenuto conto che l'assessorato all'agricoltura della provincia autonoma di Trento ha segnalato che nel proprio territorio si sono verificate condizioni climatiche tali da rendere necessario, nella corrente campagna vitivinicola, acidificare i prodotti vitivinicoli della campagna 1997/1998 nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 2 e 3 dell'art. 21 del regolamento CEE n. 822/87; Tenuto conto che con nota successiva datata 9 gennaio 1998, prot. n. 149, la provincia autonoma di Trento ha precisato che la richiesta di poter acidificare deve riguardare solamente i vini; Tenuto conto della dichiarazione formulata dall'assessorato all'agricoltura di Trento con la quale lo stesso assessorato si impegna affinche' le operazioni di acidificazione siano effettuate in assenza di operazioni di arricchimento; Decreta: Articolo unico 1. Nella campagna vitivinicola 1997/1998 e' consentito acidificare i vini ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma di Trento. 2. Le operazioni di acidificazione debbono essere effettuate secondo le modalita' ed i limiti massimi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 febbraio 1998 Il Ministro: Pinto