IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto l'art. 21  del regolamento CE del Consiglio n.  822/87 del 16
marzo  1987,  il  quale  prevede che  negli  anni  caratterizzati  da
condizioni   climatiche   eccezionali   gli  Stati   membri   possono
autorizzare  l'acidificazione dei  prodotti  vitivinicoli nelle  zone
viticole CIb;
  Visto, in  particolare, il  paragrafo 3 del  precitato art.  21, il
quale prevede  che l'acidificazione e l'arricchimento,  salvo deroghe
da  decidersi caso  per  caso,  sono operazioni  che  si escludono  a
vicenda;
  Tenuto  conto  che  l'assessorato all'agricoltura  della  provincia
autonoma di  Trento ha segnalato  che nel proprio territorio  si sono
verificate condizioni  climatiche tali  da rendere  necessario, nella
corrente campagna  vitivinicola, acidificare i  prodotti vitivinicoli
della campagna 1997/1998 nel rispetto di quanto previsto al paragrafo
2 e 3 dell'art. 21 del regolamento CEE n. 822/87;
  Tenuto conto che  con nota successiva datata 9  gennaio 1998, prot.
n. 149, la provincia autonoma di Trento ha precisato che la richiesta
di poter acidificare deve riguardare solamente i vini;
  Tenuto   conto  della   dichiarazione  formulata   dall'assessorato
all'agricoltura  di Trento  con  la quale  lo  stesso assessorato  si
impegna affinche' le operazioni di acidificazione siano effettuate in
assenza di operazioni di arricchimento;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  1. Nella campagna vitivinicola  1997/1998 e' consentito acidificare
i vini ottenuti  da uve raccolte nelle aree  viticole della provincia
autonoma di Trento.
  2.  Le  operazioni  di  acidificazione  debbono  essere  effettuate
secondo   le   modalita'  ed   i   limiti   massimi  previsti   dalla
regolamentazione comunitaria e nazionale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 febbraio 1998
                                                   Il Ministro: Pinto