IL DIRIGENTE capo della sezione amministrativa del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visti i decreti dirigenziali con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nelle regioni e nelle province autonome del territorio nazionale e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione; Visti i decreti dirigenziali con i quali sono stati modificati alcuni disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti in alcune regioni e province autonome; Visti in particolare gli articoli 2 dei citati disciplinari di produzione che prevedono la possibilita' di utilizzare, nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio delle regioni e delle province autonome ed ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% da uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati previsti dai detti articoli, il riferimento al nome del vitigno stesso; Visti in particolare i disciplinari di produzione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica: "Alto Mincio" e "Benaco Bresciano", approvati con decreto dirigenziale 18 novembre 1995, relativi ai vini prodotti nella regione Lombardia; "Colli Trevigiani", "Conselvano", "Marca Trevigiana", "Provincia di Verona" o "Veronese", "Veneto" e "Veneto orientale", approvati con decreto dirigenziale 21 novembre 1995 e successivamente integrati con decreti dirigenziali 27 febbraio 1996 e 21 marzo 1996, relativi ai vini prodotti nella regione Veneto; "Venezia Giulia", approvato con decreto dirigenziale 7 marzo 1996, relativo ai vini prodotti nella regione Friuli-Venezia Giulia; "Alto Livenza" e "delle Venezie", approvati con il citato decreto dirigenziale 21 novembre 1995 e successive integrazioni, relativi ai vini prodotti nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia; "Rubicone", approvato con decreto dirigenziale 18 novembre 1995 e successivamente integrato con decreto dirigenziale 10 aprile 1996, relativo ai vini prodotti nella regione Emilia-Romagna; "Alto Tirino", "Colline Pescaresi", "Terre di Chieti" e "Valle Peligna", approvati con decreto dirigenziale 18 novembre 1995, relativi ai vini prodotti nella regione Abruzzo che prevedono per i citati vini la possibilita' di utilizzare il riferimento al nome del vitigno Tocai o Tocai friulano o Tocai italico (da Tocai friulano) o Tocai rosso, nella designazione e presentazione di detti vini, secondo la specifica previsione contenuta in ciascuno dei predetti disciplinari di produzione; Visti in particolare i disciplinari di produzione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova", "Quistello" e "Sabbioneta", approvati con il citato decreto dirigenziale 18 novembre 1995 e relativi ai vini prodotti nella regione Lombardia; "Allerona", approvato con decreto dirigenziale 18 novembre 1995 e relativo ai vini prodotti nella regione Umbria; "Colli del Limbara", "Isola dei Nuraghi", "Nurra" e "Romangia", approvati con decreto dirigenziale 12 ottobre 1995 e relativi ai vini prodotti nella regione Sardegna che prevedono per i citati vini la possibilita' di utilizzare il riferimento al nome del vitigno Tocai friulano, nella designazione e presentazione di detti vini, secondo la previsione contenuta in ciascuno dei predetti disciplinari, a condizione che detto vitigno sia compreso tra quelli raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti province nel cui territorio ricade la rispettiva zona di produzione di ciascuna delle indicazioni geografiche tipiche suddette; Vista la lettera della Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali prot. n. F 2561 del 26 novembre 1997 con la quale nel dare notizia della possibilita' prevista dall'accordo Unione europea-Ungheria di fare riferimento al nome del vitigno Tocai, nella designazione e presentazione, limitatamente ai V.Q.P.R.D., esclude detta possibilita' per i vini da tavola ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale; Vista la deliberazione adottata dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione tenutasi nei giorni 12 e 13 gennaio 1998, di doversi eliminare dai disciplinari di produzione dei vini sopra citati il riferimento al nome del vitigno Tocai o Tocai friulano o Tocai italico o Tocai rosso, salvaguardando le posizioni giuridiche degli interessi limitatamente alla vendemmia 1997 e precedenti; Ritenuto di doversi provvedere in conformita' del suddetto parere espresso dal citato Comitato alla emanazione di disposizioni da intendersi modificative delle disposizioni contenute nei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica; Considerato che l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. a) Nella designazione e presentazione dei sotto elencati vini da tavola ad indicazione geografica tipica, per ciascuna delle quali si riporta l'indicazione del decreto dirigenziale di riconoscimento e di approvazione del relativo disciplinare di produzione e la regione di produzione: "Alto Mincio" - decreto dirigenziale 18 novembre 1995 - regione Lombardia; "Benaco bresciano" - decreto dirigenziale 18 novembre 1995 - regione Lombardia; "Colli Trevigiani" - decreto dirigenziale 21 novembre 1995 e successive integrazioni - regione Veneto; "Conselvano" - decreto dirigenziale 21 novembre 1995 e successive integrazioni - regione Veneto; "Marca Trevigiana" - decreto dirigenziale 21 novembre 1995 e successive integrazioni - regione Veneto; "Provincia di Verona" o "Veronese" - decreto dirigenziale 21 novembre 1995 e successive integrazioni - regione Veneto; "Veneto" - decreto dirigenziale 21 novembre 1995 e successive integrazioni - regione Veneto; "Veneto orientale" - decreto dirigenziale 21 novembre 1995 e successive integrazioni - regione Veneto; "Venezia Giulia" - decreto dirigenziale 7 marzo 1996 - regione Friuli-Venezia Giulia; "Alto Livenza" - decreto dirigenziale 21 novembre 1995 e successive integrazioni - regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto; "delle Venezie" - decreto dirigenziale 21 novembre 1995 e successive integrazioni - regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto; "Rubicone" - decreto dirigenziale 18 novembre 1995 e successive integrazioni - regione Emilia-Romagna; "Alto Tirino" - decreto dirigenziale 18 novembre 1995 - regione Abruzzo; "Colline Pescaresi" - decreto dirigenziale 18 novembre 1995 - regione Abruzzo; "Terre di Chieti" - decreto dirigenziale 18 novembre 1995 - regione Abruzzo; "Valle Peligna" - decreto dirigenziale 18 novembre 1995 - regione Abruzzo; a modifica della specifica previsione contenuta nei corrispondenti sopra indicati disciplinari di produzione, e' vietato fare riferimento al nome del vitigno Tocai o Tocai friulano o Tocai italico o Tocai rosso. b) Nella designazione e presentazione dei sotto elencati vini da tavola ad indicazione geografica tipica, per ciascuna delle quali si riporta l'indicazione del decreto dirigenziale di riconoscimento e di approvazione del relativo disciplinare di produzione e la regione di produzione: "Provincia di Mantova" - decreto dirigenziale 18 novembre 1995 - regione Lombardia; "Quistello" - decreto dirigenziale 18 novembre 1995 - regione Lombardia; "Sabbioneta" - decreto dirigenziale 18 novembre 1995 - regione Lombardia; "Allerona" - decreto dirigenziale 18 novembre 1995 - regione Umbria; "Colli del Limbara" - decreto dirigenziale 12 ottobre 1995 - regione Sardegna; "Isola dei Nuraghi" - decreto dirigenziale 12 ottobre 1995 - regione Sardegna; "Nurra" - decreto dirigenziale 12 ottobre 1995 - regione Sardegna; "Romangia" - decreto dirigenziale 12 ottobre 1995 - regione Sardegna; a modifica della previsione contenuta nei sopracitati disciplinari di produzione che ne consentiva il riferimento, a condizione che il vitigno fosse compreso tra quelli raccomandati e/o autorizzati per la corrispondente provincia di produzione, e' vietato fare riferimento al nome del vitigno Tocai friulano.