IL DIRIGENTE
capo    della sezione  amministrativa del  Comitato nazionale  per la
   tutela e  la valorizzazione  delle denominazioni   di origine    e
   delle  indicazioni    geografiche      tipiche    dei     vini   e
   responsabile  del procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento  di riconoscimento  di denominazione di  origine dei
vini;
  Visti i decreti dirigenziali con i quali sono state riconosciute le
indicazioni  geografiche tipiche  dei vini  prodotti nelle  regioni e
nelle  province  autonome  del  territorio  nazionale  e  sono  stati
approvati i relativi disciplinari di produzione;
  Visti  i decreti  dirigenziali con  i quali  sono stati  modificati
alcuni disciplinari di produzione  dei vini ad indicazione geografica
tipica prodotti in alcune regioni e province autonome;
  Visti  in particolare  gli articoli  2 dei  citati disciplinari  di
produzione  che  prevedono  la   possibilita'  di  utilizzare,  nella
designazione  e  presentazione  dei  vini da  tavola  ad  indicazione
geografica  tipica  prodotti nel  territorio  delle  regioni e  delle
province autonome ed ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito  aziendale,   per  almeno   l'85%  da  uno   dei  vitigni
raccomandati  e/o   autorizzati  previsti  dai  detti   articoli,  il
riferimento al nome del vitigno stesso;
  Visti  in particolare  i  disciplinari di  produzione  dei vini  da
tavola  ad indicazione  geografica  tipica: "Alto  Mincio" e  "Benaco
Bresciano",  approvati con  decreto  dirigenziale  18 novembre  1995,
relativi   ai  vini   prodotti   nella   regione  Lombardia;   "Colli
Trevigiani", "Conselvano", "Marca  Trevigiana", "Provincia di Verona"
o "Veronese",  "Veneto" e  "Veneto orientale", approvati  con decreto
dirigenziale 21 novembre 1995 e successivamente integrati con decreti
dirigenziali  27 febbraio  1996 e  21  marzo 1996,  relativi ai  vini
prodotti  nella  regione  Veneto;  "Venezia  Giulia",  approvato  con
decreto dirigenziale  7 marzo 1996,  relativo ai vini  prodotti nella
regione  Friuli-Venezia Giulia;  "Alto  Livenza"  e "delle  Venezie",
approvati  con il  citato  decreto dirigenziale  21  novembre 1995  e
successive  integrazioni, relativi  ai  vini  prodotti nelle  regioni
Veneto  e Friuli-Venezia  Giulia; "Rubicone",  approvato con  decreto
dirigenziale 18 novembre 1995 e successivamente integrato con decreto
dirigenziale 10 aprile 1996, relativo  ai vini prodotti nella regione
Emilia-Romagna; "Alto Tirino", "Colline Pescaresi", "Terre di Chieti"
e  "Valle Peligna",  approvati con  decreto dirigenziale  18 novembre
1995, relativi ai  vini prodotti nella regione  Abruzzo che prevedono
per i  citati vini  la possibilita' di  utilizzare il  riferimento al
nome del  vitigno Tocai o  Tocai friulano  o Tocai italico  (da Tocai
friulano) o Tocai rosso, nella  designazione e presentazione di detti
vini,  secondo  la specifica  previsione  contenuta  in ciascuno  dei
predetti disciplinari di produzione;
  Visti  in particolare  i  disciplinari di  produzione  dei vini  da
tavola  ad  indicazione  geografica tipica  "Provincia  di  Mantova",
"Quistello"  e   "Sabbioneta",  approvati   con  il   citato  decreto
dirigenziale  18 novembre  1995  e relativi  ai  vini prodotti  nella
regione Lombardia; "Allerona", approvato  con decreto dirigenziale 18
novembre  1995 e  relativo  ai vini  prodotti  nella regione  Umbria;
"Colli  del  Limbara", "Isola  dei  Nuraghi",  "Nurra" e  "Romangia",
approvati con decreto dirigenziale 12 ottobre 1995 e relativi ai vini
prodotti nella  regione Sardegna che  prevedono per i citati  vini la
possibilita' di utilizzare  il riferimento al nome  del vitigno Tocai
friulano, nella  designazione e presentazione di  detti vini, secondo
la  previsione contenuta  in  ciascuno dei  predetti disciplinari,  a
condizione che detto vitigno sia compreso tra quelli raccomandati e/o
autorizzati per le corrispondenti  province nel cui territorio ricade
la  rispettiva  zona  di  produzione di  ciascuna  delle  indicazioni
geografiche tipiche suddette;
  Vista  la   lettera  della   Direzione  generale   delle  politiche
comunitarie e internazionali prot. n. F 2561 del 26 novembre 1997 con
la quale  nel dare  notizia della possibilita'  prevista dall'accordo
Unione  europea-Ungheria  di fare  riferimento  al  nome del  vitigno
Tocai,   nella  designazione   e   presentazione,  limitatamente   ai
V.Q.P.R.D.,  esclude  detta possibilita'  per  i  vini da  tavola  ad
indicazione  geografica  tipica  prodotti nelle  regioni  e  province
autonome del territorio nazionale;
  Vista  la  deliberazione adottata  dal  Comitato  nazionale per  la
tutela e  la valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione tenutasi nei
giorni 12 e 13 gennaio 1998, di doversi eliminare dai disciplinari di
produzione dei vini  sopra citati il riferimento al  nome del vitigno
Tocai o Tocai friulano o  Tocai italico o Tocai rosso, salvaguardando
le posizioni giuridiche degli  interessi limitatamente alla vendemmia
1997 e precedenti;
  Ritenuto di  doversi provvedere in conformita'  del suddetto parere
espresso  dal  citato Comitato  alla  emanazione  di disposizioni  da
intendersi modificative delle disposizioni contenute nei disciplinari
di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica;
  Considerato che  l'art. 4 del  citato decreto del  Presidente della
Repubblica 20  aprile 1994, n.  348, concernente la procedura  per il
riconoscimento delle  denominazioni di  origine e  l'approvazione dei
relativi disciplinari di produzione  prevede che per i riconoscimenti
e  le  approvazioni dei  disciplinari  si  provveda con  decreto  del
dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  a) Nella  designazione e presentazione  dei sotto elencati  vini da
tavola ad indicazione geografica tipica,  per ciascuna delle quali si
riporta l'indicazione del decreto dirigenziale di riconoscimento e di
approvazione del relativo disciplinare di  produzione e la regione di
produzione:
  "Alto Mincio"  - decreto  dirigenziale 18  novembre 1995  - regione
Lombardia;
  "Benaco  bresciano"  -  decreto  dirigenziale 18  novembre  1995  -
regione Lombardia;
  "Colli  Trevigiani"  -  decreto  dirigenziale 21  novembre  1995  e
successive integrazioni - regione Veneto;
  "Conselvano" -  decreto dirigenziale 21 novembre  1995 e successive
integrazioni - regione Veneto;
  "Marca  Trevigiana"  -  decreto  dirigenziale 21  novembre  1995  e
successive integrazioni - regione Veneto;
  "Provincia  di  Verona"  o  "Veronese" -  decreto  dirigenziale  21
novembre 1995 e successive integrazioni - regione Veneto;
  "Veneto"  -  decreto dirigenziale  21  novembre  1995 e  successive
integrazioni - regione Veneto;
  "Veneto  orientale"  -  decreto  dirigenziale 21  novembre  1995  e
successive integrazioni - regione Veneto;
  "Venezia  Giulia" -  decreto dirigenziale  7 marzo  1996 -  regione
Friuli-Venezia Giulia;
  "Alto Livenza" - decreto dirigenziale 21 novembre 1995 e successive
integrazioni - regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto;
  "delle  Venezie"   -  decreto  dirigenziale  21   novembre  1995  e
successive integrazioni - regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto;
  "Rubicone"  - decreto  dirigenziale 18  novembre 1995  e successive
integrazioni - regione Emilia-Romagna;
  "Alto Tirino"  - decreto  dirigenziale 18  novembre 1995  - regione
Abruzzo;
  "Colline  Pescaresi"  - decreto  dirigenziale  18  novembre 1995  -
regione Abruzzo;
  "Terre di Chieti" - decreto dirigenziale 18 novembre 1995 - regione
Abruzzo;
  "Valle Peligna" -  decreto dirigenziale 18 novembre  1995 - regione
Abruzzo;
  a modifica della specifica  previsione contenuta nei corrispondenti
sopra   indicati  disciplinari   di  produzione,   e'  vietato   fare
riferimento  al nome  del  vitigno  Tocai o  Tocai  friulano o  Tocai
italico o Tocai rosso.
  b) Nella  designazione e presentazione  dei sotto elencati  vini da
tavola ad indicazione geografica tipica,  per ciascuna delle quali si
riporta l'indicazione del decreto dirigenziale di riconoscimento e di
approvazione del relativo disciplinare di  produzione e la regione di
produzione:
  "Provincia di  Mantova" - decreto  dirigenziale 18 novembre  1995 -
regione Lombardia;
  "Quistello"  -  decreto dirigenziale  18  novembre  1995 -  regione
Lombardia;
  "Sabbioneta"  - decreto  dirigenziale  18 novembre  1995 -  regione
Lombardia;
  "Allerona"  -  decreto  dirigenziale  18 novembre  1995  -  regione
Umbria;
  "Colli  del  Limbara" -  decreto  dirigenziale  12 ottobre  1995  -
regione Sardegna;
  "Isola  dei  Nuraghi" -  decreto  dirigenziale  12 ottobre  1995  -
regione Sardegna;
  "Nurra" - decreto dirigenziale 12 ottobre 1995 - regione Sardegna;
  "Romangia"  -  decreto  dirigenziale  12  ottobre  1995  -  regione
Sardegna;
  a modifica della previsione  contenuta nei sopracitati disciplinari
di produzione che  ne consentiva il riferimento, a  condizione che il
vitigno fosse compreso tra quelli raccomandati e/o autorizzati per la
corrispondente provincia  di produzione, e' vietato  fare riferimento
al nome del vitigno Tocai friulano.