IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il decreto-legge  22 ottobre  1992, n.  415, convertito  con
modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
  Visto il  decreto-legge 8  febbraio 1995,  n. 32,  convertito dalla
legge 7 aprile 1995, n. 104;
  Visto,   in  particolare,   l'art.   3,  comma   1,  del   medesimo
decreto-legge n.  32/1995, che demanda al  Comitato interministeriale
per la programmazione economica il riparto del fondo ex art 19, comma
5, del citato decreto legislativo n. 96/1993 sulla base degli impegni
assunti  in relazione  alle  competenze trasferite  a ciascuna  delle
amministrazioni interessate,  nonche' delle esigenze  segnalate dalle
amministrazioni stesse;
  Visto l'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94;
  Visto l'art. 2,  comma 1, del decreto legislativo  5 dicembre 1997,
n. 430;
  Vista la propria deliberazione del 27 aprile 1995, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.  142 del 20 giugno 1995,  recante direttive per
la  concessione  di agevolazioni  industriali  a  favore delle  nuove
iniziative  ai sensi  dell'art. 1,  comma  2, della  citata legge  n.
488/1992;
  Visto, in  particolare, il  punto 5,  lett. a)  della summenzionata
deliberazione, che  prevede che il Comitato  interministeriale per la
programmazione economica, sentite  le regioni interessate, ripartisce
annualmente   su  base   regionale  l'importo   disponibile  per   le
agevolazioni quale  derivante dagli stanziamenti dello  Stato e dalle
risorse  finanziarie  a  valere  sui  fondi  strutturali  dell'Unione
europea;
  Viste le proprie deliberazioni del 9 ottobre 1996, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  n. 283  del 3  dicembre 1996,  e del  18 dicembre
1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 1997, con
le  quali sono  stati adottati  i criteri  per la  determinazione dei
riparti  su   base  regionale   delle  risorse  disponibili   per  le
agevolazioni industriali  di cui  alla menzionata legge  n. 488/1992,
rispettivamente per le annualita' 1996 e 1997;
  Visto l'art. 5,  comma 1, del decreto  del Ministro dell'industria,
del  commercio  e dell'artigianato  20  ottobre  1995, n.  527,  come
modificato  dall'art. 6,  del decreto  31  luglio 1997,  n. 319,  che
prevede che le risorse finanziarie  di ciascun anno sono suddivise in
due  quote  uguali  e  vengono attribuite  attraverso  due  bandi  di
presentazione delle domande;
  Acquisito il parere della Conferenza  permanente per i rapporti tra
lo Stato,  le regioni e  le province  autonome, riunitasi in  data 11
dicembre 1997;
  Ritenuto  di  effettuare un  primo  riparto  delle risorse  per  le
agevolazioni  industriali  di cui  alla  legge  n. 488/1992,  che  si
renderanno  disponibili  per  il  1998, da  destinare  al  primo  dei
menzionati  bandi  del  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, secondo le seguenti modalita':
  a) riparto tra gli aggregati  territoriali dell'obiettivo 1 e degli
obiettivi 2 e 5 b sulla  base del criterio della quota di popolazione
residente in  aree depresse, corretta con  l'indice di disoccupazione
rilevato a livello provinciale;
  b) conseguente riparto, a livello  regionale, del 50% delle risorse
disponibili in base  al criterio di cui alla precedente  lettera a) e
del restante 50% proporzionalmente  al fabbisogno finanziario residuo
di ciascuna regione;
  Su  proposta  dei  Ministri  del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica   e   dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato;
                              Delibera:
  1. La ripartizione  delle risorse finanziarie da  utilizzare per la
copertura  delle   domande  che   saranno  presentate   al  Ministero
dell'industria,  del commercio  e  dell'artigianato, nell'ambito  del
primo bando  dell'annualita' 1998,  sara' effettuata con  le seguenti
modalita':
  A) riparto relativo ai  due aggregati territoriali dell'obiettivo 1
(Mezzogiorno) e degli obiettivi 2 e 5 b (Centro-Nord):
  in base alla quota di popolazione residente in aree depresse con la
correzione   dell'indice   di    disoccupazione,   secondo   l'ultima
rilevazione ufficiale disponibile a livello provinciale;
  B) riparto relativo alle singole regioni:
  1) per il 50% delle risorse, secondo i criteri di cui al punto A);
  2)  per  il  restante  50%   delle  risorse,  in  proporzione  alle
agevolazioni richieste con le domande del primo bando dell'annualita'
1998 e non  soddisfatte con le risorse assegnate in  base al criterio
di cui al punto A).
  2. Il  Ministero dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato
trasmettera' alla  segreteria del  Comitato interministeriale  per la
programmazione   economica  i   dati  relativi   all'ammontare  delle
agevolazioni richieste e  non soddisfatte di cui  al precedente punto
1.B2),   al   fine   della  predisposizione   e   della   conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della tabella di ripartizione
percentuale delle risorse su base regionale.
   Roma, 18 dicembre 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 2 marzo 1998
Registro  n. 1  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 313