IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del Comitato interministeriale per la programmazione economica in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978 e successive modificazioni, che all'art. 25 prevede l'istituzione di un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo; Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991); Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione; Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994); Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, e' stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria; Visto l'art. 1, comma 72 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica; Visto il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 1996, di attuazione delle misure di cui alla richiamata legge 28 dicembre 1995, n. 549; Viste le norme sulla riprogrammazione di cui all'art. 2, commi 96 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica; Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle comunita' europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento 2081/93, relativo alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle comunita' europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento 2082/93, relativo al coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli per la Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle comunita' europee n. 4255/88 come modificato dal regolamento 2084/93, relativo al Fondo sociale europeo; Visto il quadro comunitario di sostegno approvato dall'Unione europea relativo all'obiettivo 3 di cui al richiamato regolamento CEE n. 2052/88; Viste le decisioni C(97) 847 del 13 maggio 1997 e C(97) 2384 del 3 ottobre 1997 adottate dalla Commissione europea, concernenti la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per il programma operativo della regione Abruzzo relativo all'obiettivo 3; Considerata la necessita' di assicurare il finanziamento della quota nazionale del predetto programma operativo per gli anni 1997 e 1998; Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili in tale contesto dalla Commissione europea, ammontanti complessivamente a 14,844 Mecu, a valere sul Fondo sociale europeo, per gli anni 1997 e 1998, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali valutate in lire 36,285 miliardi; Considerata la necessita' di dover far ricorso alle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il cofinanziamento di parte nazionale pubblica nella misura di lire 29,028 miliardi; Considerata l'esigenza di fissare, in termini di cassa, la predetta contribuzione a carico del Fondo di rotazione in distinte quote annuali riferite agli anni 1997 e 1998; Vista la nota del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 5635 del 17 dicembre 1997; Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Le risorse finanziarie per il cofinanziamento nazionale delle azioni del Fondo sociale europeo, pari a complessive lire 36,285 miliardi, relative al Programma operativo obiettivo 3 regione Abruzzo, quali risultanti dalla allegata tabella, sono assicurate, per gli anni 1997 e 1998, quanto a lire 29,028 miliardi dalle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 e quanto a lire 7,257 miliardi dal bilancio regionale. 2. Ai fini dell'attuazione delle azioni, il predetto Fondo di rotazione provvede, in conformita' alle vigenti disposizioni, alle erogazioni di competenza, sulla base di apposite richieste fatte pervenire al Fondo medesimo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La richiesta relativa al primo anticipo viene avanzata dallo stesso Ministero a seguito della pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Il Fondo di rotazione e' autorizzato ad erogare le quote nazionali annue stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. 4. Il titolare del programma verifica che gli operatori, nella elaborazione dei progetti formativi, inseriscano fra i relativi costi, anche quelli gravanti sulla finanza pubblica a titolo di indennita' per cassa integrazione, mobilita', sgravi contributivi ed istituti similari, il cui ammontare viene posto in detrazione delle quote a carico del Fondo di rotazione e dei bilanci regionali, come determinate al precedente comma 1. Lo stesso titolare verifica che i progetti presentati da enti pubblici economici, societa' a prevalente partecipazione pubblica ovvero altri organismi finanziati in via ordinaria dallo Stato, che realizzano attivita' di formazione e riqualificazione professionale nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, la relativa quota di cofinanziamento sia assicurata prioritariamente con le risorse dei propri bilanci. Le risultanze di tale verifica sono comunicate a cura dei titolari dei programmi al Ministero del lavoro e previdenza sociale ed al Ministero del tesoro, ai fini della sottoposizione al Comitato interministeriale per la programmazione economica di apposita delibera di rimodulazione del cofinanziamento nazionale pubblico. 5. Il Ministero del lavoro e previdenza sociale adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi agli interventi in questione. 6. I dati relativi alla attuazione degli interventi vengono trasmessi a cura dell'amministrazione titolare, al sistema informativo della R.G.S., secondo le modalita' vigenti. Roma, 18 dicembre 1997 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 2 marzo 1998 Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 310