IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile  1987, n. 183 concernente il coordinamento
delle  politiche comunitarie  riguardanti l'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee e  l'adeguamento dell'ordinamento interno agli
atti  normativi comunitari  e, in  particolare, gli  articoli 2  e 3,
relativi   ai  compiti   del   Comitato   interministeriale  per   la
programmazione economica in  ordine all'armonizzazione della politica
economica nazionale  con le  politiche comunitarie, nonche'  l'art. 5
che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Vista  la  legge   n.  845  del  21  dicembre   1978  e  successive
modificazioni, che all'art.  25 prevede l'istituzione di  un Fondo di
rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo;
  Visti gli  articoli 74 e  75 della legge  19 febbraio 1992,  n. 142
(legge comunitaria per il 1991);
  Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione;
  Visto  l'art.  56  della  legge  6  febbraio  1996,  n.  52  (legge
comunitaria 1994);
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro del 27 dicembre 1996, con
il quale,  in attuazione  del predetto art.  56, e'  stato modificato
l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, con il  quale e' stato emanato il  regolamento recante procedure
di attuazione  della legge  n. 183/1987 e  del decreto  legislativo 3
aprile  1993,  n. 96,  in  materia  di coordinamento  della  politica
economica nazionale con quella comunitaria;
  Visto l'art.  1, comma  72 della  legge 28  dicembre 1995,  n. 549,
recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
  Visto  il  decreto del  Ministro  del  tesoro  di concerto  con  il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 1996, di
attuazione  delle misure  di cui  alla richiamata  legge 28  dicembre
1995, n. 549;
  Viste le norme sulla riprogrammazione di cui all'art. 2, commi 96 e
seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure di
razionalizzazione della finanza pubblica;
  Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle comunita' europee n.
2052/88,  come  modificato  dal regolamento  2081/93,  relativo  alle
missioni dei Fondi a finalita'  strutturali, alla loro efficacia e al
coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per
gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;
  Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle comunita' europee n.
4253/88,  come  modificato  dal   regolamento  2082/93,  relativo  al
coordinamento tra  gli interventi dei  vari fondi strutturali,  da un
lato, e  tra tali interventi  e quelli per  la Banca europea  per gli
investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;
  Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle comunita' europee n.
4255/88 come  modificato dal  regolamento 2084/93, relativo  al Fondo
sociale europeo;
  Visto  il  quadro  comunitario di  sostegno  approvato  dall'Unione
europea relativo all'obiettivo 3 di cui al richiamato regolamento CEE
n. 2052/88;
  Viste le decisioni C(97) 847 del 13  maggio 1997 e C(97) 2384 del 3
ottobre  1997  adottate  dalla Commissione  europea,  concernenti  la
concessione  di  un  contributo  del Fondo  sociale  europeo  per  il
programma operativo della regione Abruzzo relativo all'obiettivo 3;
  Considerata  la necessita'  di  assicurare  il finanziamento  della
quota nazionale del predetto programma  operativo per gli anni 1997 e
1998;
  Considerato che  a fronte  delle risorse  rese disponibili  in tale
contesto  dalla Commissione  europea,  ammontanti complessivamente  a
14,844 Mecu, a valere sul Fondo  sociale europeo, per gli anni 1997 e
1998,  occorre   provvedere  ad  assicurare  le   necessarie  risorse
nazionali valutate in lire 36,285 miliardi;
  Considerata la  necessita' di  dover far  ricorso alle  risorse del
Fondo  di   rotazione  di   cui  alla  legge   n.  183/1987   per  il
cofinanziamento  di parte  nazionale  pubblica nella  misura di  lire
29,028 miliardi;
  Considerata l'esigenza di fissare, in termini di cassa, la predetta
contribuzione  a carico  del  Fondo di  rotazione  in distinte  quote
annuali riferite agli anni 1997 e 1998;
  Vista la nota del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n.
5635 del 17 dicembre 1997;
  Viste  le  risultanze dei  lavori  istruttori  svolti dal  Comitato
previsto dall'art. 5  del decreto del Presidente  della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1. Le  risorse finanziarie  per il cofinanziamento  nazionale delle
azioni  del Fondo  sociale europeo,  pari a  complessive lire  36,285
miliardi,  relative  al  Programma   operativo  obiettivo  3  regione
Abruzzo, quali  risultanti dalla  allegata tabella,  sono assicurate,
per  gli anni  1997  e  1998, quanto  a  lire  29,028 miliardi  dalle
disponibilita' del Fondo  di rotazione di cui all'art.  5 della legge
n. 183/1987 e quanto a lire 7,257 miliardi dal bilancio regionale.
  2.  Ai fini  dell'attuazione  delle azioni,  il  predetto Fondo  di
rotazione provvede,  in conformita'  alle vigenti  disposizioni, alle
erogazioni  di competenza,  sulla  base di  apposite richieste  fatte
pervenire  al  Fondo  medesimo  dal  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale. La  richiesta relativa  al primo  anticipo viene
avanzata dallo  stesso Ministero a seguito  della pubblicazione della
presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  3.  Il  Fondo di  rotazione  e'  autorizzato  ad erogare  le  quote
nazionali annue  stabilite dalla  presente delibera anche  negli anni
successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.
  4.  Il titolare  del programma  verifica che  gli operatori,  nella
elaborazione  dei  progetti  formativi, inseriscano  fra  i  relativi
costi,  anche quelli  gravanti  sulla finanza  pubblica  a titolo  di
indennita' per cassa integrazione,  mobilita', sgravi contributivi ed
istituti similari, il  cui ammontare viene posto  in detrazione delle
quote a carico  del Fondo di rotazione e dei  bilanci regionali, come
determinate al precedente comma 1.
  Lo  stesso titolare  verifica  che i  progetti  presentati da  enti
pubblici  economici, societa'  a  prevalente partecipazione  pubblica
ovvero altri organismi  finanziati in via ordinaria  dallo Stato, che
realizzano attivita'  di formazione e  riqualificazione professionale
nell'ambito delle proprie attivita'  istituzionali, la relativa quota
di cofinanziamento sia assicurata prioritariamente con le risorse dei
propri bilanci.
  Le risultanze di tale verifica  sono comunicate a cura dei titolari
dei  programmi al  Ministero del  lavoro e  previdenza sociale  ed al
Ministero  del  tesoro,  ai  fini della  sottoposizione  al  Comitato
interministeriale  per   la  programmazione  economica   di  apposita
delibera di rimodulazione del cofinanziamento nazionale pubblico.
  5. Il  Ministero del  lavoro e previdenza  sociale adotta  tutte le
iniziative  ed  i provvedimenti  necessari  per  utilizzare entro  le
scadenze  previste i  finanziamenti comunitari  e nazionali  relativi
agli interventi in questione.
  6.  I  dati  relativi  alla  attuazione  degli  interventi  vengono
trasmessi   a   cura   dell'amministrazione  titolare,   al   sistema
informativo della R.G.S., secondo le modalita' vigenti.
   Roma, 18 dicembre 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 2 marzo 1998
Registro  n. 1  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 310