Ai prefetti della Repubblica
   Al Commissario del Governo per la provincia di Trento
   Al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano
   Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
   Ai Commissari di Governo
   Al Commissario dello Stato per la regione Sicilia
   Al Rappresentante del Governo per la regione Sardegna
   Ai signori questori
      e, per conoscenza:
   Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
     Al     Ministero     degli    affari    esteri    -    Direzione
   generale dell'emigrazione e degli affari sociali
   Al Gabinetto dell'on.le sig. Ministro
   Al Dipartimento della pubblica sicurezza
   Alla Scuola superiore del Ministero dell'interno
  L'individuazione del comune competente  al rilascio del libretto di
lavoro ai cittadini della Comunita' europea forma oggetto di numerosi
quesiti rivolti a questo Ministero.
  Cio'  premesso,  d'intesa  con  il Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale,   si  ritiene  opportuno  fornire   le  seguenti
precisazioni.
  La legge 10 gennaio 1935, n.  112, che ha istituito tale documento,
all'art.  2, dispone  che  il libretto  e'  rilasciato ai  lavoratori
dimoranti nel comune, prevedendo, al successivo art. 3, che lo stesso
riporta anche la residenza.
  In base  a tale disposizione,  competente al rilascio e'  il comune
nel quale il  soggetto e' iscritto nello  schedario della popolazione
residente  ai sensi  della legge  24 dicembre  1954, n.  1228, e  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
  Con circolare  n. 42/111/III,  del 4 giugno  1973 il  Ministero del
lavoro e  della previdenza  sociale ha  fornito istruzioni  in merito
alla attuazione del regolamento  n. 1612/68 della Comunita' economica
europea in materia di  libera circolazione dei lavoratori nell'ambito
della Comunita'.
  In particolare, e' stato disposto che ai cittadini comunitari ed ai
loro   familiari  che   intendano   svolgere   attivita'  di   lavoro
subordinato, in  possesso della "carta di  soggiorno", sia rilasciato
il libretto di lavoro a  cura dell'amministrazione comunale del luogo
ove abbiano eletto la propria dimora abituale.
  Quanto  sopra,  anche  ai  fini della  iscrizione  nelle  liste  di
collocamento ed avviamento al lavoro.
  La dimora abituale di cui  e' cenno nella direttiva comunitaria, ai
sensi della vigente normativa e  del disposto dell'art. 43 del codice
civile,  corrisponde al  concetto di  residenza anagrafica  mentre la
presenza degli  stessi sul  territorio nazionale e'  disciplinata dal
decreto del  Presidente della Repubblica  30 dicembre 1963,  n. 1656,
che  prevede  il rilascio  ai  cittadini  comunitari della  carta  di
soggiorno.
  Tale documento  costituisce anche la condizione  per poter ottenere
l'iscrizione anagrafica ai sensi dell'art.  6 della legge 28 febbraio
1990, n. 39.
  Da  quanto detto,  deriva che  il libretto  di lavoro  ai cittadini
comunitari  sara'  rilasciato  dal  comune che  avra'  provveduto  ad
iscrivere  gli stessi  nello schedario  della popolazione  residente,
previa esibizione della carta di soggiorno.
  Si  pregano le  SS.LL. di  voler  informare i  signori sindaci  del
contenuto del presente documento.
  Si ringrazia.
                                            Il direttore generale
                                        dell'Amministrazione civile
                                                 Gelati