A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione gen. aa.gg. e personale Al Consiglio di Stato - Segretariato generale Alla Corte di conti - Segretariato generale All' Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al Rappresentante del Governo nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli Venezia-Giulia Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle D'Aosta Al commissario del Governo nella provincia di Trento Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno) Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati) Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai rettori delle universita' e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica) Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei rappresentanti e dei commissari di Governo) Alle province (per il tramite dei prefetti) Ai comuni (per il tramite dei prefetti) Alle comunita' montane (per il tramite dei prefetti) Alle unita' sanitarie locali (per il tramite delle regioni) Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni) Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni) Alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (per il tramite dell'Unioncamere) Agli istituti autonomi case popolari (per il tramite dell'Aniacap) All'A.N.C.I. All'U.P.I. All'U.N.C.E.M. All'Unioncamere All'Aniacap Alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano Alle aziende ed agli enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 (A.S.I. - Unioncamere - E.N.E.A. - R.A.I. - I.C.E. - C.O.N.I. - Ente Eur - Enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche) Alla Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) Alla Presidenza Consiglio Ministri - Segretariato generale - Ufficio del coordinamento amministrativo - Dipartimento degli aa.gg. e del personale - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e, per conoscenza: Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale Palazzo del Quirinale Premessa. Come evidenziato nella direttiva - circolare n. 2/1997 del 3 febbraio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 1997, le nuove disposizioni in materia di "aspettative e permessi sindacali" contenute nell'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993, modificato dall'art. 20 del decreto legislativo n. 470/1993, sono state richiamate ed integrate anche dalle ulteriori norme previste dall'art. 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 1995. Tali ulteriori disposizioni specificano che, le amministrazioni pubbliche "utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica", "sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi suddivisi per qualifica e sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente". Tale obbligo di comunicazione riguarda anche il "personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore". Le suddette disposizioni, non modificate dai C.C.N.L. quadro transitori sottoscritti il 26 e 27 maggio 1997, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1 luglio 1997, citati in oggetto, vengono dai medesimi espressamente confermate. I dati riepilogativi delle comunicazioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche, come da espressa previsione normativa, devono essere pubblicati - a cura del Dipartimento della funzione pubblica - in un apposito allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Per quanto concerne il "personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica", si ricorda che analoghe procedure di comunicazione e di pubblicazione dei dati sono state previste dal citato art. 54, comma 6, del decreto legislativo n. 29/1993. Disposizioni e modalita' operative per l'anno 1997. Per poter assolvere ai richiamati precisi dettati e termini legislativi e per poter disporre in tempo utile dei dati in argomento si invitano le amministrazioni pubbliche in indirizzo ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro e non oltre il 31 maggio 1998 (come disposto dal citato art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994), gli elenchi nominativi del personale dipendente che nell'anno 1997: e' stato collocato in aspettativa o permesso per funzioni pubbliche, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, della qualifica rivestita, del numero complessivo dei giorni in aspettativa o di ore in permesso e del tipo delle predette funzioni pubbliche; e' stato collocato in distacco sindacale retribuito, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, della qualifica rivestita, del numero complessivo dei giorni in distacco sindacale retribuito e del sindacato di appartenenza. Per i distacchi utilizzati in modo flessibile "con articolazione della prestazione di servizio ridotta" (art. 3, comma 2, dei contratti collettivi nazionali quadro transitori sottoscritti il 26 e 27 maggio 1997, citati in oggetto), il computo del periodo di distacco fruito deve essere rapportato a giorni; ha fruito di permessi sindacali retribuiti per l'espletamento del mandato, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, della qualifica rivestita, del numero complessivo delle ore di permesso sindacale fruite (ad eccezione delle ore fruite per la partecipazione alle assemblee sindacali) e del sindacato di appartenenza; ha fruito di permessi sindacali retribuiti per riunioni di organismi direttivi statutari, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, della qualifica rivestita, del numero complessivo delle ore di permesso sindacale fruite (ad eccezione delle ore fruite per la partecipazione alle assemblee sindacali) e del sindacato di appartenenza. Si fa presente che tale istituto e' stato introdotto dall'art. 5 dei contratti collettivi nazionali quadro transitori citati in oggetto; e' stato collocato in aspettativa sindacale non retribuita, con l'indicazione a fianco di ciascun nominativo, della qualifica rivestita, del numero complessivo dei giorni in aspettativa sindacale non retribuita e del sindacato di appartenenza; ha fruito di permessi sindacali non retribuiti, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, della qualifica rivestita, del numero complessivo delle ore di permesso sindacale non retribuito fruite e del sindacato di appartenenza. Si ritiene necessario mettere in particolare evidenza che - ai sensi dell'art. 27 della legge n. 93/1983, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dei commi 4 e 6 dell'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993 e dei commi 2 e 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 - le amministrazioni pubbliche "sono tenute" a fornire annualmente i dati richiesti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Rilevazione dati e loro trasmissione. Per facilitare la lettura e la memorizzazione dei dati in argomento, le amministrazioni pubbliche sono invitate a compilare le schede allegate distinte per: aspettative e permessi per funzioni pubbliche (scheda A); distacchi sindacali retribuiti (scheda B); permessi sindacali retribuiti per l'espletamento del mandato (scheda C); permessi sindacali retribuiti per le riunioni di organismi direttivi statutari (scheda C/1); aspettative sindacali non retribuite (scheda D); permessi sindacali non retribuiti (scheda E). Tali schede dovranno essere inviate, anche in mancanza di personale nelle suddette posizioni giuridiche, con l'annotazione "negativo". Tutte le amministrazioni pubbliche - escluse soltanto quelle che non sono dotate di alcun sistema informatizzato - sono tenute a fornire i dati su supporto magnetico (dischetto), allegando anche una stampa riepilogativa dei dati inseriti nel dischetto stesso. A tale scopo il Dipartimento della funzione pubblica, per agevolare le amministrazioni, ha predisposto un apposito programma su supporto magnetico distribuito ai Ministeri, alle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, alle regioni, alle provincie, ai maggiori enti pubblici non economici, ai maggiori enti e istituzioni di ricerca e sperimentazione con l'invito a curarne essi stessi la diffusione presso le proprie amministrazioni periferiche che ne facciano richiesta. Inoltre il predetto supporto magnetico sara' fornito alle prefetture, in modo che le stesse possano corrispondere alle richieste sia delle amministrazioni pubbliche periferiche, che delle altre amministrazioni pubbliche e, in particolare, dei comuni, in coordinamento, per questi ultimi, con le province. Ferme restando le specifiche competenze e le connesse responsabilita' delle singole amministrazioni pubbliche, si segnala all'attenzione dei prefetti della Repubblica la necessita' di svolgere, nella loro qualita' anche di presidenti dei comitati metropolitani e provinciali della pubblica amministrazione, una incisiva attivita' ed azione di coordinamento e di impulso in modo che nell'ambito della provincia di competenza le amministrazioni pubbliche provvedano a compilare le allegate schede con le modalita' in precedenza indicate ed a trasmetterle, unitamente ai predetti supporti magnetici, con ogni urgenza, e comunque non oltre il predetto termine del 31 maggio 1998 (normativamente previsto), alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Modalita' particolari di rilevazione e trasmissione dei dati. a) Ministeri: ciascun Ministero curera' la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvedera' a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sara' fornito; b) enti pubblici non economici: i seguenti enti: ACI, CRI, ENASARCO, ENIT, ENPALS, INAIL, INPDAI, INPDAP, INPS, cureranno la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederanno a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico. I restanti enti pubblici non economici di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1993, n. 593, nel caso che non fossero in condizioni di provvedere anche con il predetto supporto magnetico (quest'ultimo - si ripete - potra' essere richiesto presso le prefetture), provvederanno ad inviare i dati richiesti compilando soltanto le schede cartacee; c) regioniautonomie locali; c1) regioni: ciascuna regione curera' la raccolta dei dati relativi: ai propri uffici; agli enti pubblici non economici da essa dipendenti; agli istituti autonomi per le case popolari (i dati relativi a questi ultimi devono essere distinti da quelli degli altri enti pubblici non economici dipendenti dalla regione); ciascuna regione provvedera', quindi, a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sara' fornito; c2) enti locali: ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera l), della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province presteranno l'assistenza tecnicoamministrativa ai comuni, ai consorzi tra comuni, alle IPAB e alle comunita' montane ai fini della raccolta dei dati, oltre che a collaborare con le prefetture nella distribuzione del programma informatizzato. Gli enti locali potranno chiedere copia del supporto magnetico direttamente alla provincia o alla prefettura competente. Tutte le province, inoltre, provvederanno alla raccolta dei dati in questione (anche di quelli negativi), trasmettendoli al Dipartimento della funzione pubblica; c3) camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura: l'Unioncamere coordinera' la raccolta dei dati delle singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e provvedera' a trasmetterli al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sara' fornito; d) aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo: ciascuna azienda ed amministrazione autonoma curera' la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvedera' a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sara' fornito; e) Servizio sanitario nazionale: alla distribuzione del programma informatizzato alle amministrazioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, provvederanno i competenti assessorati regionali alla sanita', a cui saranno inviati i supporti magnetici. Ciascuno dei predetti assessorati curera' poi la successiva raccolta dei dati relativi alle amministrazioni in questione rientranti nel territorio di competenza, trasmettendoli al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico; f) istituzioni ed enti di ricerca: le seguenti istituzioni ed enti: CNR, ISTAT, INFN, ISPESL, Istituto superiore di sanita' cureranno la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederanno a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sara' fornito. Le restanti istituzioni ed enti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, nel caso in cui non fossero in condizione di provvedere anche con il predetto supporto magnetico, (quest'ultimo potra' essere richiesto alle prefetture) provvederanno ad inviare i dati richiesti compilando soltanto le schede cartacee; g) scuola: il Ministero della pubblica istruzione curera' la raccolta dei dati relativi a tutti gli istituti, scuole ed istituzioni scolastiche, e provvedera' a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sara' fornito; h) universita': ciascuna universita' e istituzione universitaria di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, curera' la raccolta dei dati relativi al proprio personale e provvedera' a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sara' fornito; i) Forze di polizia ad ordinamento civile: ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) curera' la raccolta dei dati relativi al proprio personale e provvedera' a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sara' fornito; l) aziende ed enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 (ASI, CONI, ENEA, Ente EUR, Enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche, ICE, RAI, Unioncamere): ciascuna azienda ed ente curera' la raccolta dei dati relativi al proprio personale e provvedera' a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica anche sul supporto magnetico che sara' fornito. Termine per la trasmissione dei dati. Si richiama l'attenzione sul puntuale rispetto del termine del 31 maggio 1998 (espressamente disposto - come gia' ricordato - dal citato art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770), avvertendo che nell'allegato alla relazione annuale al Parlamento sullo stato della P.A., sara' particolare cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri segnalare - per tutte le conseguenze e gli effetti che ne possono discendere circa la valutazione generale della corretta gestione della cosa pubblica - anche l'elenco delle amministrazioni pubbliche inadempienti. Al riguardo, si evidenzia anche - in maniera particolare - che il comma 4 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 prevede, nel caso di mancato adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche, la possibilita' di disporre ispezioni da parte del Dipartimento della funzione pubblica e una serie di interventi di carattere sanzionatorio (la non autorizzazione alla modifica delle piante organiche, la non autorizzazione alla assunzione di personale, il non trasferimento di personale per mobilita', il non rilascio di assensi preventivi per distacchi sindacali retribuiti e per aspettative sindacali non retribuite), oltre che la personale responsabilita' del funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall'amministrazione competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. * * * I Ministri, le amministrazioni, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i commissari di Governo ed i prefetti della Repubblica sono pregati, ciascuno nel loro ambito, di portare la presente direttivacircolare a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati ed associati con la urgenza che il caso richiede e di attivarsi per il rigoroso rispetto del termine del 31 maggio 1998 per la compilazione e la trasmissione delle schede allegate e dei supporti magnetici seguendo le istruzioni indicate nella presente direttivacircolare. Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1998 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 113