IL MINISTRO DELL'INTERNO
    Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per
1'organizzazione dei servizi antincendi;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio  1982,
n.   577,   recante   l'approvazione   del   regolamento  concernente
l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi;
    Visto il decreto ministeriale 14 dicembre  1993,  recante  "Norme
tecniche  e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco
ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura";
    Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1997 con il  quale  era
stato  prorogato  al  31  dicembre 1997 il termine previsto dal primo
comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Generalita'
    A decorrere  dalla  data  del  1  gennaio  1998  potranno  essere
costruite,  commercializzate  e  installate  solo porte resistenti al
fuoco i cui prototipi siano omologati.