IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per 1'organizzazione dei servizi antincendi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi; Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1993, recante "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura"; Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1997 con il quale era stato prorogato al 31 dicembre 1997 il termine previsto dal primo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993; Decreta: Art. 1. Generalita' A decorrere dalla data del 1 gennaio 1998 potranno essere costruite, commercializzate e installate solo porte resistenti al fuoco i cui prototipi siano omologati.