IL DIRETTORE GENERALE
       del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette
  Visto  l'art. 24  del  testo unico  delle disposizioni  legislative
concernenti  le imposte  sulla produzione  e sui  consumi e  relative
sanzioni penali  e amministrative, approvato con  decreto legislativo
26 ottobre 1995; n. 504;
  Visto il punto 13 della tabella  A allegata al predetto testo unico
che prevede l'aliquota ridotta di accisa  per la benzina ed il G.P.L.
consumati   per  l'azionamento   delle  autoambulanze   destinate  al
trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di
assistenza  e di  pronto  soccorso da  determinare con  provvedimento
dell'amministrazione finanziaria;
  Visto  il  decreto  31  dicembre 1993,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  10 del  14  gennaio  1994,  con  il quale  sono  state
stabilite le modalita' per la concessione, mediante buoni di imposta,
del menzionato beneficio fiscale;
  Visto il punto 97 dell'area n.  1 della tabella allegata al decreto
19 ottobre 1994,  n. 678, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 288
del 10 dicembre 1994,  che individua l'organo competente all'adozione
del provvedimento  di ammissione al  beneficio fiscale degli  enti di
assistenza  e   di  pronto   soccorso  nel  direttore   generale  del
Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;
  Visto  il  decreto  24  dicembre 1997,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 12  del 16  gennaio 1998,  con il  quale altri  enti di
assistenza e di  pronto soccorso sono stati ammessi,  da ultimo, alla
stessa agevolazione;
  Viste le domande, corredate della prescritta documentazione, con le
quali altri enti di assistenza e  di pronto soccorso hanno chiesto di
essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale;
  Visti i pareri favorevoli espressi  in merito alle predette domande
dai competenti uffici tecnici di finanza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. All'elenco  degli enti  di assistenza e  di pronto  soccorso che
hanno  titolo all'agevolazione  fiscale prevista  dal punto  13 della
tabella  A allegata  al  testo unico  delle disposizioni  legislative
concernenti  le imposte  sulla produzione  e sui  consumi e  relative
sanzioni penali  e amministrative, approvato con  decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504 e dal  comma 1 dell'articolo 1 del decreto 31
dicembre 1993 relativamente  alla benzina ed al  G.P.L. consumati per
l'azionamento  delle  autoambulanze,  destinate  al  trasporto  degli
ammalati  e  dei  feriti,  di  pertinenza  degli  enti  stessi,  sono
aggiunti:
  1069)  Pubblica assistenza  (P.A.)  Croce verde  Murisengo e  Valle
Cerrina, con sede in Murisengo (Alessandria);
  1070)  Associazione   volontari  di  pronto  soccorso   e  pubblica
assistenza di Vimercate, con sede in Vimercate (Milano);
  1071)  S.O.S. dei  Laghi  - Associazione  volontaria,  con sede  in
Travedona Monate (Varese);
  1072) Confraternita  di misericordia  della Valdambra, con  sede in
Bucine (Arezzo);
  1073) Confraternita di misericordia di  Luco dei Marsi, con sede in
Luco dei Marsi (L'aquila);
  1074)  Confraternita di  misericordia  di Roccasecca,  con sede  in
Roccasecca (Frosinone);
  1075)  Confraternita  di misericordia  di  Torrecuso,  con sede  in
Torrecuso (Benevento);
  1076) Confraternita  di misericordia di  San Mango sul  Calore, con
sede in San Mango sul Calore (Avellino);
  1077) Confraternita  di misericordia  di piazza  di Pandola-Montoro
Inferiore, con sede in Montoro Inferiore (Avellino);
  1078) Pronto  intervento volontari -  Sanluri, con sede  in Sanluri
(Cagliari);
  1079)  Associazione  volontariato S.  Marco,  con  sede in  Siliqua
(Cagliari).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 febbraio 1998
                                   Il direttore generale: Del Giudice