A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione generale affari generali e del personale (o uffici analoghi) Alle aziende autonome ed amministrazioni autonome dello Stato Al Ministero della pubblica istruzione (per il comparto scuola) - Gabinetto Ai presidenti degli enti pubblici non economici Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione Ai rettori delle universita' e delle istituzioni universitarie Ai presidenti delle regioni e delle province autonome Ai sindaci dei comuni Ai presidenti delle comunita' montane Ai presidenti delle province Ai direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere Ai presidenti degli enti del Servizio sanitario nazionale Ai presidenti delle camere di commercio, industria, arti-gianato e agricoltura Ai commissari del Governo presso le regioni e le province autonome e, per conoscenza: Alla Presidenza Consiglio dei Ministri -Dipartimento Funzione Pubblica Alla Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali Alla Corte dei conti - Segretariato generale Agli assessori alla sanita' delle Regioni Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale All'A.N.C.I. - Direzione generale All'U.P.I. - Direzione generale All'U.N.C.E.M. - Direzione generale All'Unioncamere Alle ragionerie centrali dello Stato Alle ragionerie regionali dello Stato Alle ragionerie provinciali dello Stato Ai revisori dei Conti in rappresentanza del Ministero del Tesoro I principi di programmazione, monitoraggio e analisi dei risultati gestionali del personale, sono posti a fondamento del processo di riforma della pubblica amministrazione, processo la cui ampiezza rende necessario lo sviluppo di una valida base informativa e di adeguati supporti gestionali. Anche la progettazione di una rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPA) richiede l'urgente attivazione di adeguati processi organizzativi. In tale contesto evolutivo il conto annuale assume una particolare importanza per una corretta ed efficiente gestione del personale e per le finalita' di monitoraggio della consistenza del personale stesso e del costo del lavoro. Appare, pertanto, prioritaria la necessita' che tutte le amministrazioni sviluppino al loro interno processi organizzativi idonei a corrispondere ad ogni esigenza conoscitiva, ma, soprattutto, siano in grado di assicurare la migliore qualita' e attendibilita' del dato, sia in termini di coerenza con il sistema contabile, sia in termini di completezza dell'informazione. La pubblicazione del conto annuale 1996 nei primi mesi del corrente anno rappresenta gia' un importante risultato in attesa di poter predisporre tale documento entro l'anno successivo a quello oggetto della rilevazione ad iniziare da quello del trascorso anno 1997. Il raggiungimento di tale obiettivo richiede evidentemente che le informazioni risultino ulteriormente verificate e perfezionate sotto il profilo della coerenza e della congruita'. Per realizzare questi obiettivi non sono state piu' apportate modifiche alla struttura della rilevazione salvo quelle derivanti da una nuova realta' contrattuale sopravvenuta. Nella circolare verranno indicate a parte le predette innovazione su cui si richiama l'attenzione, mentre si conferma la procedura seguita nelle precedenti rilevazioni: 1 - Fermo restando il termine perentorio del 31 maggio, entro cui le amministrazioni interessate devono inoltrare il conto annuale e la relazione illustrativa, si conferma, per le amministrazioni statali, la chiusura anticipata al 20 giugno 1998 del sistema informativo, mentre, per il settore pubblico, viene confermata la data del 31 luglio. Si rappresenta che per Ministeri, Aziende Sanitarie e Comuni sono previsti, per la relazione al conto annuale, modulistica e termini di scadenza diversificati. 2 - Dopo tali date sara' possibile introdurre eventuali modifiche ai dati trasmessi, nel periodo 30 giugno - 18 luglio, relativamente al settore statale, dal 1 al 19 settembre per il settore pubblico. 3 - Si ricorda che, oltre alla sanzione gia' attivata nei precedenti anni per gli enti inadempienti, sussiste quella prevista dagli artt. 7 e 11 del D. L.vo 6.9.89, n. 322 nel casi in cui vengano fornite informazioni incomplete e chiaramente inattendibili. L'art. 7 menzionato dispone infatti: "coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscono, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che e' applicata secondo il procedimento ivi previsto". 4 - In applicazione della legge 7 agosto 90, n. 241, dovra' essere indicato nel "prospetto informativo" il responsabile del procedimento amministrativo. Con l'all. 1 vengono puntualizzate le incongruenze evidenziate dal sistema informativo, su cui si richiama l'attenzione di codeste Amministrazioni e delle Ragionerie centrali, regionali e provinciali che dovranno intensificare la verifica dei dati, anche ai fini degli adempimenti di seguito specificati. Si raccomanda, pertanto, di approfondire e di seguire puntualmente le istruzioni allegate. Si ribadiscono inoltre gli indirizzi e la procedura gia' illustrati con le precedenti circolari: a. L'acquisizione delle informazioni, connesse con il conto annuale e la relazione riguarda anche le Regioni a statuto speciale, in relazione all'aspetto conoscitivo della rilevazione, nel rispetto dell'autonomia regionale, (Corte Costituzionale sent. n. 359, del 30 luglio 1993). Si specifica che per il 1997 la relazione illustrativa descrittiva non deve essere presentata dai Ministeri, dai Comuni e dalle Aziende ospedaliere e dalle aziende sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale che presentano apposite rilevazioni, come da specifiche circolari emanate dalla Ragioneria Generale dello Stato. Gli altri enti invece produrranno i dati come di consueto, entro lo stesso termine del 31 maggio. b. Il conto annuale e la relazione, ivi comprese le eventuali successive rettifiche, vanno sottoscritti, oltre che dal responsabile del procedimento, anche dal rappresentante del Tesoro in seno ai Collegio dei revisori, ove esiste, prima dell'inoltro alla competente Ragioneria. c. Il conto annuale e la relazione vanno inoltrati, agli uffici centrali periferici della Ragioneria Generale dello Stato: Ragionerie centrali, regionali e provinciali a seconda delle rispettive competenze territoriali, cosi' come specificate nell'allegato prospetto "Strutture della Ragioneria Generale dello Stato" (All. 2). d. Come previsto dal D. L.vo n. 29/93, copia del conto annuale va "contestualmente" trasmessa alla Presidenza del Consiglio del Ministri - Dipartimento per la Funzione pubblica e alla Corte del Conti, agli indirizzi in allegato riportati (All. 3). e. In tale contesto va immediatamente attivata la procedura che comporta la dichiarazione di inadempienza subito dopo la scadenza del termine del 31 maggio e l'automatica applicazione delle procedure sanzionatorie. Infatti, appena scaduto Il termine di preavviso fissato dalla dichiarazione di stato di inadempienza, il sistema informativo viene chiuso alle date specificate al punto 1 e non e' piu' possibile l'acquisizione dei dati. Al fine di cadenzare puntualmente la procedura si allegano apposite istruzioni ("Procedura per l'acquisizione e la verifica del flusso di informazioni. Procedura in caso di inadempienza."). f. Nel precisare che il conto annuale fa parte del flussi informativi del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e ribadendo l'importanza che esso assume per l'attivita' delle Amministrazioni, e, piu' in generale, del Governo (come gia' indicato nella direttiva della Presidenza del Consiglio del Ministri del 17.11.93, pubblicata nella G.U. n. 282 del 1 dicembre 1993), si richiama la diretta responsabilita' della dirigenza nella gestione finanziaria, tecnica e amministrativa anche in relazione agli effetti che possono derivare alla gestione stessa nel caso in cui, per inadempienza, vengano applicate le sanzioni di cui all'art. 30, comma 11, della legge 5.8.78, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle previste dal richiamato art. 11 del D. L.vo n. 322 del 6.9.89. Nell'auspicare che anche il conto annuale sia utilizzato da codeste amministrazioni per sviluppare una base informativa idonea a realizzare una migliore gestione del personale, si raccomanda di voler garantire il rispetto, come in linea generale finora avvenuto, del termine ultimo del 31 maggio 1998 per la trasmissione dei dati, di curare la qualita' del dato, in termini di correttezza e di coerenza con il sistema centrale, in quanto risultano ancora carenze che ne rendono difficoltosa un'immediata diffusione e utilizzazione. g. Le strutture centrali e periferiche della Ragioneria Generale dello Stato svilupperanno ogni possibile azione di supporto e di indirizzo in connessione con il rapporto funzionale esistente con le Amministrazioni interessate, e daranno il massimo contributo per evitare inadempienze e per assicurare la congruita' dei dati e la corrispondenza degli stessi con le risultanze contabili. h. Considerata la rilevanza del conto annuale ai fini dell'espletamento delle funzioni di verifica, di monitoraggio del costo del personale e di analisi dei risultati, i revisori dei conti del Tesoro, ove ne e' prevista la presenza, si asterranno dal sottoscrivere documenti contabili (come rendiconti trimestrali, bilanci di previsione e conti consuntivi), in caso di accertamento di situazioni di ritardo negli adempimenti provvedendo, con urgenza, alle necessarie segnalazioni ai Commissari di Governo, al fine di poter consentire le conseguenti iniziative. Ai commissari del Governo ed ai Prefetti - la cui azione, ai sensi dell'art.67 del d. leg.vo n.29/93, si e' rivelata particolarmente preziosa - si rivolge l'invito a richiamare l'attenzione sia degli enti che risultano inadempienti, sia di quelli che le competenti Ragionerie segnaleranno per aver inoltrato dati incompleti o non corretti. p. Il Ministro: PENNACCHI