IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 457, recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che prevede il ricorso al pensionamento anticipato per complessive cinquecento unita' di dipendenti delle Autorita' portuali di Genova, Venezia, Trieste e Napoli; Visto l'art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58; Visti gli articoli 8-bis e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26; Visto il disposto dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 457 del 1997 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, in base al quale possono essere ammessi al prepensionamento i soli dipendenti delle predette autorita' portuali che risultino in esubero rispetto all'organico della segreteria tecnicooperativa; Viste le piante organiche delle segreterie tecnicooperative, deliberate dalle autorita' portuali con l'indicazione delle professionalita' ritenute necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, alle autorita' stesse; Visto il contingente di personale che le autorita' portuali intendono utilizzare nei servizi di interesse generale ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84; Visti gli esuberi di personale rispetto alle piante organiche delle segreterie tecnicooperative e il contingente di detto personale che le autorita' intenderebbero utilizzare nei servizi di interesse generale; Viste le dichiarazioni delle autorita' interessate sui risultati conseguiti a seguito dell'esito delle procedure di cui alla prima parte del comma 1, dell'art. 8, del citato decreto-legge n. 457/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per favorire il reinserimento del personale in esubero nel mercato del lavoro; Ritenuta quindi la necessita' di individuare il criterio piu' idoneo a realizzare, nell'ambito dei prepensionamenti attualmente disponibili, il massimo equilibrio tra gli organici e le esigenze di funzionalita' di ciascuna autorita' portuale; Decreta: Art. 1. I dipendenti delle Autorita' portuali di Genova, Venezia, Trieste e Napoli da porre in pensionamento anticipato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ammontano a cinquecento unita'. I cinquecento prepensionamenti di cui al precedente comma vengono attribuiti ai dipendenti delle autorita' portuali di Genova, Venezia, Trieste e Napoli che risultino in esubero rispetto all'organico delle segreterie tecnico operative.