IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto l'art.  8, comma  1, del decreto-legge  23 dicembre  1997, n.
457, recante: "Disposizioni  urgenti per lo sviluppo  del settore dei
trasporti   e   l'incremento   dell'occupazione",   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge 27 febbraio  1998, n. 30, che  prevede il
ricorso  al  pensionamento  anticipato  per  complessive  cinquecento
unita'  di dipendenti  delle Autorita'  portuali di  Genova, Venezia,
Trieste e Napoli;
  Visto l'art. 3, comma 1-bis,  del decreto-legge 22 gennaio 1990, n.
6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58;
  Visti  gli articoli  8-bis  e  9, commi  1,  4, 5,  6,  8  e 9  del
decreto-legge   17   dicembre   1986,   n.   873,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26;
  Visto il  disposto dell'art. 8,  comma 3, del decreto-legge  n. 457
del 1997 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,
n. 30, in base al quale  possono essere ammessi al prepensionamento i
soli dipendenti  delle predette  autorita' portuali che  risultino in
esubero rispetto all'organico della segreteria tecnicooperativa;
  Viste  le  piante   organiche  delle  segreterie  tecnicooperative,
deliberate   dalle  autorita'   portuali   con  l'indicazione   delle
professionalita' ritenute  necessarie per lo svolgimento  dei compiti
assegnati dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, alle autorita' stesse;
  Visto  il  contingente  di  personale  che  le  autorita'  portuali
intendono  utilizzare  nei servizi  di  interesse  generale ai  sensi
dell'art. 23, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
  Visti gli esuberi di personale rispetto alle piante organiche delle
segreterie tecnicooperative  e il contingente di  detto personale che
le  autorita'  intenderebbero  utilizzare nei  servizi  di  interesse
generale;
  Viste le  dichiarazioni delle  autorita' interessate  sui risultati
conseguiti a  seguito dell'esito  delle procedure  di cui  alla prima
parte del comma 1, dell'art. 8, del citato decreto-legge n. 457/1997,
convertito, con modificazioni,  dalla legge 27 febbraio  1998, n. 30,
per favorire  il reinserimento del  personale in esubero  nel mercato
del lavoro;
  Ritenuta  quindi  la necessita'  di  individuare  il criterio  piu'
idoneo  a realizzare,  nell'ambito  dei prepensionamenti  attualmente
disponibili, il massimo equilibrio tra  gli organici e le esigenze di
funzionalita' di ciascuna autorita' portuale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I dipendenti delle Autorita' portuali di Genova, Venezia, Trieste e
Napoli da  porre in pensionamento  anticipato, ai sensi  dell'art. 8,
comma 1, del  decreto-legge 23 dicembre 1997, n.  457, convertito con
modificazioni,  dalla legge  27  febbraio 1998,  n.  30, ammontano  a
cinquecento unita'.
  I cinquecento  prepensionamenti di cui al  precedente comma vengono
attribuiti ai dipendenti delle autorita' portuali di Genova, Venezia,
Trieste e Napoli che risultino in esubero rispetto all'organico delle
segreterie tecnico operative.