IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/1993/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale"; Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1996, che recepisce le direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre 1995, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, che recepisce la direttiva della Commissione n. 96/1978/CE del 6 dicembre 1996, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, che recepisce le direttive della Commissione n. 96/14/CE del 12 marzo 1996, n. 96/15/CE del 14 marzo 1996, n. 96/76/CE del 29 novembre 1996 e n. 97/14/CE del 21 marzo 1997 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio nonche' la direttiva n. 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita'; Considerato che la regione Lombardia ha richiesto a questo Ministero l'apertura di un ulteriore punto di entrata per i vegetali e prodotti vegetali provenienti da paesi extracomunitari e destinati alla U.E. presso l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio; Considerato che detta necessita' e' stata sollecitata alla regione Lombardia da corrieri e vettori aerei internazionali che, operando presso l'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio, prevedono di trattare partite di vegetali e prodotti vegetali soggette a controllo fitosanitario presso tale punto di entrata; Considerato che la Societa' per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio - S.p.a. (S.A.C.B.O.) ha messo a disposizione del settore agricoltura della regione Lombardia - Servizio fitosanitario regionale, una struttura costituita da un locale, destinato ad ufficio ed a laboratorio fitosanitario di frontiera, provvisto di acqua corrente nonche' di allacciamenti elettrici e telefonici; Considerato che il Servizio fitosanitario della regione Lombardia intende rendere operativo tale punto di entrata, facilmente presidiabile da ispettori fitosanitari del Servizio, come valida alternativa all'aeroporto di Milano Linate, spesso inagibile ed oberato da un notevole movimento merci, dotandolo di idonee attrezzature tecniche tali da garantire i compiti istituzionali propri del Servizio; Accertato che la regione Lombardia e la S.A.C.B.O. S.p.a hanno predisposto presso il punto di entrata aeroportuale di Bergamo-Orio al Serio, quanto previsto dalle loro comunicazioni; Decreta: Art. 1. Gli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 sono modificati come segue: 1) all'allegato VIII, punto 1, lettera a) e' aggiunta la seguente dogana aerea: Bergamo-Orio al Serio.