IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la legge 18 giugno 1931,  n. 987, recante disposizioni per la
difesa  delle piante  coltivate  e dei  prodotti  agrari dalle  cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per l'applicazione  della  predetta  legge,
approvato con regio decreto 12  ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista  la  direttiva  CEE  del Consiglio  n.  77/1993/CEE,  del  21
dicembre   1976,  concernente   le   misure   di  protezione   contro
l'introduzione negli Stati  membri di organismi nocivi  ai vegetali o
ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
  Visto il  decreto legislativo  30 dicembre  1992, n.  536, relativo
all'attuazione  della direttiva  del Consiglio  n. 91/683/CEE  del 19
dicembre   1991,  concernente   le   misure   di  protezione   contro
l'introduzione negli Stati membri di  organismi nocivi ai vegetali ed
ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto ministeriale  31  gennaio  1996, pubblicato  nel
supplemento  ordinario n.  33 alla  Gazzetta Ufficiale  n. 41  del 19
febbraio   1996,  concernente   le   misure   di  protezione   contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 giugno  1997,  n.  143,  recante
"Conferimento alle  regioni delle funzioni amministrative  in materia
di  agricoltura  e   pesca  e  riorganizzazione  dell'amministrazione
centrale";
  Visto  il  decreto ministeriale  6  marzo  1996, che  recepisce  le
direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre
1995,  concernente   le  modificazioni  agli  allegati   del  decreto
ministeriale  31  gennaio 1996  relativo  alle  misure di  protezione
contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
  Visto il  decreto ministeriale 19  febbraio 1997, che  recepisce la
direttiva  della  Commissione  n.  96/1978/CE del  6  dicembre  1996,
concernente le  modificazioni agli allegati del  decreto ministeriale
31   gennaio  1996   relativo  alle   misure  di   protezione  contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
  Visto il  decreto ministeriale 27  novembre 1997, che  recepisce le
direttive  della  Commissione  n.  96/14/CE del  12  marzo  1996,  n.
96/15/CE del  14 marzo 1996,  n. 96/76/CE del  29 novembre 1996  e n.
97/14/CE  del 21  marzo  1997 che  modificano  alcuni allegati  della
direttiva  n.  77/93/CEE  del   Consiglio  nonche'  la  direttiva  n.
92/76/CEE  relativa  al riconoscimento  di  zone  protette esposte  a
particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita';
  Considerato  che  la  regione   Lombardia  ha  richiesto  a  questo
Ministero l'apertura di un ulteriore  punto di entrata per i vegetali
e prodotti vegetali provenienti  da paesi extracomunitari e destinati
alla U.E. presso l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio;
  Considerato che detta necessita'  e' stata sollecitata alla regione
Lombardia da  corrieri e  vettori aerei internazionali  che, operando
presso l'aeroporto  di Bergamo-Orio  al Serio, prevedono  di trattare
partite  di  vegetali  e   prodotti  vegetali  soggette  a  controllo
fitosanitario presso tale punto di entrata;
  Considerato che la Societa'  per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio
al Serio  - S.p.a. (S.A.C.B.O.)  ha messo a disposizione  del settore
agricoltura   della  regione   Lombardia  -   Servizio  fitosanitario
regionale,  una  struttura  costituita  da un  locale,  destinato  ad
ufficio  ed a  laboratorio fitosanitario  di frontiera,  provvisto di
acqua corrente nonche' di allacciamenti elettrici e telefonici;
  Considerato che  il Servizio fitosanitario della  regione Lombardia
intende  rendere   operativo  tale   punto  di   entrata,  facilmente
presidiabile  da ispettori  fitosanitari  del  Servizio, come  valida
alternativa  all'aeroporto  di  Milano Linate,  spesso  inagibile  ed
oberato  da   un  notevole  movimento  merci,   dotandolo  di  idonee
attrezzature  tecniche  tali  da garantire  i  compiti  istituzionali
propri del Servizio;
  Accertato  che la  regione Lombardia  e la  S.A.C.B.O. S.p.a  hanno
predisposto presso  il punto di entrata  aeroportuale di Bergamo-Orio
al Serio, quanto previsto dalle loro comunicazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  allegati  del  decreto   ministeriale  31  gennaio  1996  sono
modificati come segue:
  1) all'allegato VIII,  punto 1, lettera a) e'  aggiunta la seguente
dogana aerea: Bergamo-Orio al Serio.