IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il testo  unico  delle disposizioni  legislative in  materia
postale, di bancoposta e  di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Vista  la  convenzione stipulata  in  data  1  agosto 1984  tra  il
Ministero delle poste  e delle telecomunicazioni e la  SIP - societa'
italiana  per l'esercizio  telefonico  p.a., per  la concessione  dei
servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con
decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;
  Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la disciplina del
sistema televisivo pubblico e privato;
  Visto il decreto  legislativo 22 febbraio 1991,  n. 73, concernente
le  disposizioni  relative  agli  impianti  di  diffusione  sonora  e
televisiva via cavo;
  Vista la legge 29 gennaio  1992, n. 58, concernente le disposizioni
per la riforma del settore delle telecomunicazioni;
  Visto  il  decreto-legge  27   agosto  1993,  n.  323,  concernente
provvedimenti  urgenti in  materia  radiotelevisiva, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, che ha recepito
la direttiva  n. 90/338/CEE  in tema di  concorrenza nei  mercati dei
servizi di telecomunicazioni ed in particolare l'art. 10;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 4 settembre 1995,
n. 420,  concernente il  regolamento recante la  determinazione delle
caratteristiche  e  delle modalita'  di  svolgimento  dei servizi  di
telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 103;
  Visto il decreto  legislativo 23 ottobre 1996,  n. 581, concernente
l'attuazione della direttiva 93/83/CEE per il coordinamento di alcune
norme in materia di diritto  d'autore e diritti connessi, applicabili
alla radiodiffusione ed alla ritrasmissione via cavo;
  Visto  il decreto  ministeriale  28 febbraio  1997, pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997,
concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali;
  Visto  il decreto  ministeriale  28 febbraio  1997, pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997,
riguardante  i  contributi ed  i  canoni  per l'affitto  di  circuiti
diretti numerici ed analogici nazionali;
  Vista la  legge 31 luglio  1997, n. 249,  concernente l'istituzione
della  Autorita' per  le  garanzie nelle  comunicazioni  e norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.  318, concernente  l'attuazione  delle  direttive comunitarie  nel
settore delle telecomunicazioni;
  Riconosciuta l'opportunita' di  introdurre tariffe promozionali per
il trasporto di segnali a larga banda di tipo diffusivo;
  Considerato  che, per  la  determinazione  delle suddette  tariffe,
occorre  tenere   conto  dei   dati  di   costo  relativi   sia  alla
realizzazione   ed   all'impiego  delle   infrastrutture   necessarie
all'erogazione  di  segnali  a  larga banda  di  tipo  diffusivo  sia
all'utilizzo delle altre strutture aziendali a tal fine impegnate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le tariffe  promozionali di accesso e di trasporto  di segnali a
larga banda di  tipo diffusivo sono riportate  nella allegata tabella
che costituisce parte integrante del presente decreto.
  2. L'abbonamento per  l'accesso ed il trasporto di  segnali a larga
banda di tipo  diffusivo a condizioni promozionali  e' consentito per
un periodo  non superiore a 24  mesi dalla data di  entrata in vigore
del presente decreto.
  3. Per un periodo  di sei mesi dalla data di  entrata in vigore del
presente decreto, la societa' concessionaria del servizio pubblico di
telecomunicazioni, al  fine di  incentivare lo  sviluppo dell'utenza,
puo' applicare  i contributi di  cui alla allegata tabella  in misura
ridotta,  tenendo conto  della situazione  commerciale del  settore e
previa adeguata informativa al Ministero delle comunicazioni.