IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la convenzione stipulata in data 1 agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - societa' italiana per l'esercizio telefonico p.a., per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523; Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la disciplina del sistema televisivo pubblico e privato; Visto il decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73, concernente le disposizioni relative agli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo; Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, concernente le disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni; Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, concernente provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, che ha recepito la direttiva n. 90/338/CEE in tema di concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni ed in particolare l'art. 10; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, concernente il regolamento recante la determinazione delle caratteristiche e delle modalita' di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103; Visto il decreto legislativo 23 ottobre 1996, n. 581, concernente l'attuazione della direttiva 93/83/CEE per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi, applicabili alla radiodiffusione ed alla ritrasmissione via cavo; Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali; Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, riguardante i contributi ed i canoni per l'affitto di circuiti diretti numerici ed analogici nazionali; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione della Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, concernente l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni; Riconosciuta l'opportunita' di introdurre tariffe promozionali per il trasporto di segnali a larga banda di tipo diffusivo; Considerato che, per la determinazione delle suddette tariffe, occorre tenere conto dei dati di costo relativi sia alla realizzazione ed all'impiego delle infrastrutture necessarie all'erogazione di segnali a larga banda di tipo diffusivo sia all'utilizzo delle altre strutture aziendali a tal fine impegnate; Decreta: Art. 1. 1. Le tariffe promozionali di accesso e di trasporto di segnali a larga banda di tipo diffusivo sono riportate nella allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. L'abbonamento per l'accesso ed il trasporto di segnali a larga banda di tipo diffusivo a condizioni promozionali e' consentito per un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la societa' concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, al fine di incentivare lo sviluppo dell'utenza, puo' applicare i contributi di cui alla allegata tabella in misura ridotta, tenendo conto della situazione commerciale del settore e previa adeguata informativa al Ministero delle comunicazioni.