Vista la circolare n. 174/96 del 23 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1997, contenente "Disposizioni per la gestione dei fondi relativi all'art. 9, comma 3, della legge 19 luglio 1993, n. 236, per interventi di formazione continua"; Vista la circolare n. 14 /97 del 29 gennaio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 1997, contenente erratacorrige ed integrazioni alla circolare n. 174/96 del 23 dicembre 1996; Tenuto conto delle difficolta' oggettive incontrate dalle regioni titolari di progetti di riqualificazione e riconversione degli operatori degli enti ex legge n. 40/1987 a reperire nei propri bilanci i fondi necessari per avviare tali progetti in assenza di anticipazioni da parte del Ministero del lavoro, si dispone quanto segue: il quarto comma del punto 4 della circolare ministeriale n. 174/96 viene sostituito dal seguente: "Il trasferimento delle quote di finanziamento alle regioni di cui al comma uno viene effettuato secondo le seguenti modalita': l'80% del costo preventivato viene erogato, quale anticipazione per l'avvio delle attivita', alla presentazione del progetto esecutivo; il restante 20% sara' saldato dopo che le regioni avranno presentato una relazione valutativa e contabile sulle attivita' realizzate". Il Ministro: Treu