IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito con legge 29 luglio 1996, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito; Visti in particolare: l'art. 1, comma 3, primo periodo, del decreto-legge sopra citato che prevede che ai lavoratori disoccupati, che siano stati collocati in mobilita' nelle aree nelle quali non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 7, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a seguito di accordi sindacali stipulati prima del 1 settembre 1992 ai sensi dell'art. 4, comma 9, della citata legge n. 223 del 1991 e che non abbiano raggiunto o non possano raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia durante il periodo di godimento dell'indennita' di mobilita' a causa di procedimenti legislativi successivi alla data anzidetta, puo' essere nuovamente attribuita l'indennita' di mobilita', nella misura pari a quella ultima percepita alla data di entrata in vigore del presente decreto; l'art. 1, comma 3, secondo periodo, che prevede che le direzioni regionali del lavoro, competenti a ricevere le domande dei lavoratori interessati, provvedono a comunicare alla Direzione generale per l'impiego il conseguente onere per l'erogazione della ulteriore indennita' di mobilita' a livello regionale; l'art. 1, comma 3, terzo periodo, che prevede che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei limiti di 13 miliardi di lire, stabilisce proporzionalmente gli importi utilizzabili in ciascuna regione; Visto il decreto direttoriale del 16 dicembre 1996 relativo all'impegno della somma di lire 13 miliardi sul capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Viste le aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, richiamato dall'art. 7, commi 2 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223; Viste la circolare n. 164/96 e la nota integrativa della Direzione generale per l'impiego recanti direttive per una prima applicazione della norma in esame; Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1997 di prima assegnazione di fondi per complessive L. 6.881.168.864; Viste le comunicazioni pervenute alla Direzione generale per l'impiego dalle direzioni regionali del lavoro; Decreta: Art. 1. Per le finalita' di cui al decreto-legge citato nelle premesse la seconda assegnazione di fondi per L. 558.348.280 e' la seguente: Piemonte L. 206.700.000; Marche L. 41.722.320; Lombardia L. 45.603.288; Emilia-Romagna L. 188.900.341; Friuli-Venezia Giulia L. 5.765.525; Toscana L. 44.329.965; Veneto L. 25.326.841.