IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito con legge
29  luglio 1996,  n.  402, recante  disposizioni  urgenti in  materia
previdenziale e di sostegno al reddito;
  Visti in particolare:
  l'art. 1,  comma 3, primo  periodo, del decreto-legge  sopra citato
che prevede che ai lavoratori  disoccupati, che siano stati collocati
in  mobilita'  nelle  aree  nelle quali  non  trova  applicazione  la
disposizione di cui all'art. 7, comma  6, della legge 23 luglio 1991,
n.  223,  a  seguito  di  accordi sindacali  stipulati  prima  del  1
settembre 1992 ai  sensi dell'art. 4, comma 9, della  citata legge n.
223 del 1991 e che non abbiano raggiunto o non possano raggiungere il
diritto alla  pensione di vecchiaia  durante il periodo  di godimento
dell'indennita'  di mobilita'  a  causa  di procedimenti  legislativi
successivi  alla data  anzidetta, puo'  essere nuovamente  attribuita
l'indennita'  di  mobilita',  nella   misura  pari  a  quella  ultima
percepita alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  l'art. 1,  comma 3, secondo  periodo, che prevede che  le direzioni
regionali del lavoro, competenti a ricevere le domande dei lavoratori
interessati,  provvedono a  comunicare  alla  Direzione generale  per
l'impiego  il  conseguente  onere per  l'erogazione  della  ulteriore
indennita' di mobilita' a livello regionale;
  l'art. 1, comma 3, terzo periodo,  che prevede che il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, nei limiti di 13 miliardi di lire,
stabilisce  proporzionalmente gli  importi  utilizzabili in  ciascuna
regione;
  Visto  il  decreto  direttoriale  del  16  dicembre  1996  relativo
all'impegno della somma  di lire 13 miliardi sul  capitolo 1176 dello
stato  di previsione  del  Ministero del  lavoro  e della  previdenza
sociale;
  Viste  le aree  di cui  al testo  unico approvato  con decreto  del
Presidente  della  Repubblica  6   marzo  1978,  n.  218,  richiamato
dall'art. 7, commi 2 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Viste la circolare n. 164/96  e la nota integrativa della Direzione
generale per  l'impiego recanti direttive per  una prima applicazione
della norma in esame;
  Visto il decreto  ministeriale 20 marzo 1997  di prima assegnazione
di fondi per complessive L. 6.881.168.864;
  Viste  le  comunicazioni  pervenute  alla  Direzione  generale  per
l'impiego dalle direzioni regionali del lavoro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per le finalita'  di cui al decreto-legge citato  nelle premesse la
seconda assegnazione di fondi per L. 558.348.280 e' la seguente:
   Piemonte L. 206.700.000;
   Marche L. 41.722.320;
   Lombardia L. 45.603.288;
   Emilia-Romagna L. 188.900.341;
   Friuli-Venezia Giulia L. 5.765.525;
   Toscana L. 44.329.965;
   Veneto L. 25.326.841.