IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la  legge 14 luglio 1965,  n. 963, modificata dalla  legge 25
agosto 1988, n. 381, recante la disciplina della pesca marittima;
  Visto il  regolamento di esecuzione della  predetta legge approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
  Vista la  legge 17  febbraio 1982, n.  41, e  successive modifiche,
riguardante il  piano per  la razionalizzazione  e lo  sviluppo della
pesca marittima;
  Visto il decreto ministeriale 26  luglio 1995 recante la disciplina
del rilascio delle licenze di pesca;
  Visto  il decreto  ministeriale 20  agosto 1988  con il  quale sono
stati vietati la  pesca, la detenzione e il commercio  del dattero di
mare e del dattero bianco per un periodo di due anni, successivamente
prorogato, da ultimo con il decreto ministeriale 26 settembre 1996;
  Considerato che l'introduzione del predetto divieto ha determinato,
per alcuni operatori, l'impossibilita'  ad esercitare l'unico tipo di
attivita'  di pesca  professionale,  consistente  nella raccolta  dei
datteri di mare e del  dattero bianco, precedentemente consentita con
apposita autorizzazione;
  Considerata l'opportunita' di riconoscere, previa esplicita istanza
dell'armatore,  sulla   licenza  da  pesca,  il   sistema  denominato
"attrezzi da posta" in sostituzione di quello denominato "raschietto"
ovvero della  dicitura "unita'  appoggio pesca sub  professionale" al
fine   di  consentire   il  prosieguo   dell'esercizio  della   pesca
professionale,  atteso il  rilevante  impatto socioeconomico  causato
alla categoria interessata;
  Sentiti  il  comitato per  la  conservazione  e la  gestione  delle
risorse biologiche del  mare e la commissione  consultiva della pesca
marittima  che,  nella   seduta  del  4  aprile   1997,  hanno  reso,
all'unanimita', parere favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Gli armatori di unita' da  pesca abilitate, ai sensi dell'art. 4
della legge 17 febbraio 1982,  n. 41, all'esercizio dell'attivita' di
pesca  con  l'attrezzo  denominato   raschietto  ovvero  come  unita'
autorizzate ad  effettuare servizi  d'appoggio ad attivita'  di pesca
sub professionale,  possono presentare domanda, secondo  le modalita'
indicate nei  comma seguenti, al fine  di conseguire l'autorizzazione
all'uso degli attrezzi da posta.
  2.  La domanda,  redatta su  carta da  bollo secondo  lo schema  in
allegato  A),   e'  presentata,  entro   60  giorni  dalla   data  di
pubblicazione  del presente  decreto, al  Ministero per  le politiche
agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, ovvero
trasmessa a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.
  3.  La data  di  presentazione  delle domande  e  dei documenti  e'
stabilita dal  timbro a data apposto  dall'amministrazione, eccezione
fatta per le domande e i  documenti spediti a mezzo raccomandata, per
i quali  fa fede  il timbro a  data dell'ufficio  postale accettante.
Qualora il termine  di cui al precedente comma 2  ricada in un giorno
festivo, il  medesimo si  intende protratto  al primo  giorno feriale
immediatamente successivo.
  4. La  firma in calce  alle domande  deve essere autenticata  da un
notaio,  o  dal  segretario  comunale  oppure  da  uno  dei  pubblici
ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  5. La  Direzione generale  della pesca e  dell'acquacoltura procede
all'esame istruttorio solo delle domande pervenute entro i termini di
cui al precedente comma 2.
  6. Il rilascio dell'autorizzazione  all'uso degli attrezzi da posta
comporta  il ritiro  delle  autorizzazioni all'uso  del raschietto  e
all'espletamento  di servizi  d'appoggio  ad attivita'  di pesca  sub
professionale.
  Il  presente decreto  entra in  vigore il  giorno stesso  della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 27 gennaio 1998
                                                   Il Ministro: Pinto
Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 74