IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, modificata dalla legge 25 agosto 1988, n. 381, recante la disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca; Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1988 con il quale sono stati vietati la pesca, la detenzione e il commercio del dattero di mare e del dattero bianco per un periodo di due anni, successivamente prorogato, da ultimo con il decreto ministeriale 26 settembre 1996; Considerato che l'introduzione del predetto divieto ha determinato, per alcuni operatori, l'impossibilita' ad esercitare l'unico tipo di attivita' di pesca professionale, consistente nella raccolta dei datteri di mare e del dattero bianco, precedentemente consentita con apposita autorizzazione; Considerata l'opportunita' di riconoscere, previa esplicita istanza dell'armatore, sulla licenza da pesca, il sistema denominato "attrezzi da posta" in sostituzione di quello denominato "raschietto" ovvero della dicitura "unita' appoggio pesca sub professionale" al fine di consentire il prosieguo dell'esercizio della pesca professionale, atteso il rilevante impatto socioeconomico causato alla categoria interessata; Sentiti il comitato per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva della pesca marittima che, nella seduta del 4 aprile 1997, hanno reso, all'unanimita', parere favorevole; Decreta: Art. 1. 1. Gli armatori di unita' da pesca abilitate, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, all'esercizio dell'attivita' di pesca con l'attrezzo denominato raschietto ovvero come unita' autorizzate ad effettuare servizi d'appoggio ad attivita' di pesca sub professionale, possono presentare domanda, secondo le modalita' indicate nei comma seguenti, al fine di conseguire l'autorizzazione all'uso degli attrezzi da posta. 2. La domanda, redatta su carta da bollo secondo lo schema in allegato A), e' presentata, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, ovvero trasmessa a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. 3. La data di presentazione delle domande e dei documenti e' stabilita dal timbro a data apposto dall'amministrazione, eccezione fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Qualora il termine di cui al precedente comma 2 ricada in un giorno festivo, il medesimo si intende protratto al primo giorno feriale immediatamente successivo. 4. La firma in calce alle domande deve essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 5. La Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura procede all'esame istruttorio solo delle domande pervenute entro i termini di cui al precedente comma 2. 6. Il rilascio dell'autorizzazione all'uso degli attrezzi da posta comporta il ritiro delle autorizzazioni all'uso del raschietto e all'espletamento di servizi d'appoggio ad attivita' di pesca sub professionale. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 gennaio 1998 Il Ministro: Pinto Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1998 Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 74