IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  la legge  11 ottobre  1986, n.  713, modificata  con decreto
legislativo 10  settembre 1991, n.  300 e con decreto  legislativo 24
aprile 1997, n.  126, recante norme per  l'attuazione delle direttive
della Comunita' economica  europea sulla produzione e  la vendita dei
cosmetici;
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5-bis, della predetta legge,
il quale stabilisce che e' vietato l'uso nei cosmetici di ingredienti
o di  combinazioni di ingredienti  sperimentati su animali  a partire
dal 1 gennaio 1998;
  Visto  l'art. 2,  comma 5-ter,  che prevede  che il  Ministro della
sanita', con  proprio decreto, adegua il  termine di cui al  comma 5-
bis a quello eventualmente  stabilito dalla Comunita' europea secondo
quanto  previsto  dalla  direttiva   93/35/CEE,  la  quale  subordina
l'esclusione delle  sperimentazioni su  animali a condizione  che sia
stato   scientificamente  dimostrato   che   i  metodi   sperimentali
alternativi   offrono  al   consumatore   un   grado  di   protezione
equivalente;
  Considerato che e' necessario proseguire con il massimo impegno nel
lavoro mirante  allo sviluppo, alla convalida  e all'accettazione dei
metodi alternativi alla sperimentazione animale;
  Visto che,  malgrado ogni ragionevole  sforzo, non e'  stato ancora
possibile  dimostrare  scientificamente  che  i  metodi  sperimentali
alternativi   offrono  al   consumatore   un   grado  di   protezione
equivalente;
  Ritenuta la necessita' di  modificare il termine previsto dall'art.
2, comma 5-bis,  della legge 11 ottobre 1986, n.  713, modificata con
decreto  legislativo  10  settembre  1991,  n.  300,  e  con  decreto
legislativo 24  aprile 1997,  n. 126,  in attuazione  della direttiva
97/18/CE, adottata  dalla Commissione dell'Unione europea  in data 17
aprile 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai sensi dell'art. 2, comma  5-ter, della legge 11 ottobre 1986,
n. 713,  come modificata dal  decreto legislativo 24 aprile  1997, n.
126,  il termine  previsto dal  comma 5-bis  dell'art. 2  della legge
predetta  e'  rinviato al  30  giugno  2000, conformemente  a  quanto
stabilito dalla direttiva 97/18/CE della Commissione.
  Il presente  decreto sara'  trasmesso alla Corte  dei conti  per la
registrazione e pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 26 gennaio 1998
                                                   Il Ministro: Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1998
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 39