IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visto l'art.  8 ultimo comma, della  legge 12 giugno 1973,  n. 349,
che  attribuisce al  Ministro di  grazia e  giustizia la  facolta' di
stabilire,  alla fine  di ogni  biennio, le  variazioni, secondo  gli
indici  del  costo  della  vita, dell'importo  dei  diritti  e  delle
indennita'  spettanti  ai  notai,  agli  ufficiali  giudiziari,  agli
aiutanti ufficiali giudiziari ed ai  segretari comunali per la levata
dei protesti di cambiali e di titoli equiparati;
  Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1996;
  Vista  la nota  dell'Istituto  centrale di  statistica  in data  27
gennaio 1998,  dalla quale  si desume che  nel biennio  novembre 1996
-novembre  1997   l'indice  del  costo   della  vita  ha   subito  la
maggiorazione del 4,3%;
  Considerato  che   tale  maggiorazione  e'  contenuta   nei  limiti
stabiliti dagli articoli  3, comma 36, della legge  24 dicembre 1993,
n. 537, e 1, comma 66, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Ritenuto che appare necessario detto adeguamento;
                              Decreta:
  Gli  importi  minimo  e  massimo  del  diritto  di  protesto  e  le
indennita' di  accesso previsti,  rispettivamente, dagli  articoli 7,
primo comma, e  8 della legge 12 giugno 1973,  n. 349, maggiorati dal
citato decreto  ministeriale 8 gennaio  1996, sono fissati  secondo i
seguenti importi:
 1) diritto di protesto:
  minimo L. 2.800 + 120,4 = 2.920,4 arr. 3.000;
  massimo L. 62.600 + 2.691,8 = 65.291,8 arr. 65.300;
 2) indennita' di accesso:
   a) fino a 3 chilometri:
   L. 2.500 + 107,5 = 2.607,5 arr. 2.700;
   b) fino a 5 chilometri:
   L. 3.000 + 129 = 3.129 arr. 3.200;
   c) fino a 10 chilometri:
   L. 5.600 + 240,8 = 5.840,8 arr. 5.900;
   d) fino a 15 chilometri:
   L. 7.900 + 339,7 = 8.239,7 arr. 8.300;
   e) fino a 20 chilometri:
   L. 9.800 + 421,4 = 10.221,4 arr. 10.300,
  oltre i 20 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione
superiore  a  3  chilometri   di  percorso  successivo,  l'indennita'
prevista dalla lettera e) e' aumentata  di L. 2.500 + 107,5 = 2.607,5
arr. 2.700.
  Il  presente decreto  entra  in  vigore il  primo  giorno del  mese
successivo  alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 marzo 1998
                                               p. Il Ministro: Mirone