Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n,
164, esaminata la domanda presentata dal Consorzio di tutela del vino
a  denominazione  di  origine   controllata  "Botticino",  intesa  ad
ottenere  la  modifica del  disciplinare  di  produzione del  vino  a
denominazione  di origine  controllata "Botticino",  riconosciuta con
decreto del  Presidente del Repubblica 19  aprile 1968, relativamente
agli articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 8 del disciplinare predetto;
  Visto il  parere favorevole espresso dalla  regione Lombardia sulla
domanda sopra citata;
  Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la domanda
predetta,  tenutasi in  Brescia il  giorno 10  dicembre 1997,  con la
partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni, societa' ed
aziende vitivinicole;
  Ha  espresso il  parere di  accogliere la  domanda sopra  citata di
modifica del disciplinare  di produzione del vino  a denominazione di
origine controllata  "Botticino" proponendo, ai  fini dell'emanazione
del  relativo  decreto ministeriale,  il  testo  del disciplinare  di
produzione come di seguito  riportato che deve intendersi sostitutivo
del precedente.
  Le  eventuali  istanze  e  controdeduzioni  ai  suddetti  parere  e
proposta dovranno, nei rispetto  della disciplina fissata dal decreto
del Presidente della  Repubblica 26 ottobre 1972,  n. 642 "Disciplina
dell'imposta  di bollo"  e  successive modifiche,  essere inviate  al
Ministero  per le  politiche  agricole -  Comitato  nazionale per  la
tutela e  la valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle
indicazioni geografiche  tipiche dei  vini, via  Sallustiana n.  10 -
00187 Roma, entro  sessanta giorni dalla data  di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
 Proposta di disciplinare di produzione  dei vini a denominazione di
                   origine controllata "Botticino"
                               Art. 1.
  La denominazione di origine controllata "Botticino" e' riservata ai
vini rosso e  riserva che rispondono alle condizioni  ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.