IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nelterritorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, modificato da ultimo con decreto ministeriale 27 novembre 1997; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale"; Vista la decisione della Commissione n. 98/109/CE del 2 febbraio 1998 che autorizza gli Stati membri ad adottare, relativamente alla Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione del Thrips palmi Karny presente su fiori recisi di orchidacee; Considerato che e' giustificata l'adozione di misure fitosanitarie piu' rigorose per tutelare il territorio nazionale dall'accresciuto rischio rappresentato dall'importazione di fiori recisi di orchidacee originari della Thailandia, infestati dall'organismo nocivo da quarantena Thrips palmi Karny; Decreta: Art. 1. Scopo generale I fiori recisi di orchidacee originari della Thailandia possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana a condizione che siano rispettate le misure di emergenza stabilite nel presente decreto.