Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, esaminata la domanda presentata dal Consorzio di tutela dei vini
a denominazione  di origine controllata "Capriano  del Colle", intesa
ad ottenere  la modifica  del disciplinare di  produzione dei  vini a
denominazione   di   origine   controllata  "Capriano   del   Colle",
riconosciuta con decreto del Presidente del Repubblica 8 luglio 1980,
relativamente agli  articoli 1, 2,  4, 5, 6,  7 e 8  del disciplinare
predetto;
  Visto il  parere favorevole espresso dalla  regione Lombardia sulla
domanda sopra citata;
  Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la domanda
predetta,  tenutasi in  Brescia il  giorno 10  dicembre 1997,  con la
partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni, societa' ed
aziende vitivinicole;
  Ha  espresso il  parere di  accogliere la  domanda sopra  citata di
modifica del disciplinare  di produzione del vino  a denominazione di
origine  controllata   "Capriano  del  Colle"  proponendo,   ai  fini
dell'emanazione  del  relativo  decreto ministeriale,  il  testo  del
disciplinare  di  produzione  come  di  seguito  riportato  che  deve
intendersi sostitutivo del precedente;
  Le  eventuali  istanze  e  controdeduzioni  ai  suddetti  parere  e
proposta dovranno, nel rispetto  della disciplina fissata dal decreto
del Presidente della Repubblica 26  ottobre 1972, n. 642: "Disciplina
dell'imposta  di bollo"  e  successive modifiche,  essere inviate  al
Ministero  per le  politiche  agricole -  Comitato  nazionale per  la
tutela e  la valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle
indicazioni geografiche  tipiche dei  vini, via  Sallustiana n.  10 -
00187 Roma, entro  sessanta giorni dalla data  di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
           Proposta di disciplinare di produzione dei vini
     a denominazione di origine controllata "Capriano del Colle"
                               Art. 1.
  La  denominazione di  origine controllata  "Capriano del  Colle" e'
riservata  ai   vini,  di  seguito  elencati,   che  rispondono  alle
condizioni  ed ai  requisiti stabiliti  nel presente  disciplinare di
produzione:
    "Capriano del Colle" bianco o Trebbiano;
    "Capriano del Colle" rosso;
  "Capriano del Colle" frizzante, limitatamente alla tipologia bianco
o Trebbiano;
  "Capriano del Colle" novello, limitatamente alla tipologia rosso;
    "Capriano del Colle" riserva.