IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate di concerto con IL DIRETTORE GENERALE per le politiche agricole ed agroindustriali nazionali Visto l'art. 29, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che prevede l'emanazione di un decreto con il quale stabilire per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nel limite di cui alla lettera b) del comma 2 dello stesso articolo, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata; Visto l'art. 78, comma 2, del predetto testo unico che prevede l'emanazione di un decreto con il quale stabilire, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali eccedente il limite di cuialla lettera b) del comma 2 del citato art. 29, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite suindicato, nonche' il coefficiente moltiplicatore da applicare allo stesso valore medio, idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi; Considerato che, ai sensi del comma 3 del citato art. 29, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, e' stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) dello stesso art. 29; Considerato altresi' che, ai sensi del comma 2 del citato art. 78, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono stabiliti, il valore medio e il coefficiente di cui al comma 1 dello stesso art. 78 e che pertanto occorre provvedere al riguardo; Decreta: Art. 1. Il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata e' stabilito in base alle tabelle numeri 1, 2 e 3 allegate al presente decreto di cui formano parte integrante.