IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
                           di concerto con
                       IL DIRETTORE  GENERALE
                      per le politiche agricole
                    ed agroindustriali nazionali
  Visto l'art. 29, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con il decreto del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, che prevede l'emanazione di
un  decreto con  il quale  stabilire per  ciascuna specie  animale il
numero dei  capi che rientra  nel limite di  cui alla lettera  b) del
comma  2  dello stesso  articolo,  tenuto  conto della  potenzialita'
produttiva dei terreni e delle  unita' foraggere occorrenti a seconda
della specie allevata;
  Visto  l'art. 78,  comma 2,  del predetto  testo unico  che prevede
l'emanazione  di un  decreto con  il quale  stabilire, ai  fini della
determinazione  del  reddito  derivante dall'allevamento  di  animali
eccedente il limite di cuialla lettera b) del comma 2 del citato art.
29, il  valore medio  del reddito agrario  riferibile a  ciascun capo
allevato  entro   il  limite  suindicato,  nonche'   il  coefficiente
moltiplicatore da applicare allo stesso  valore medio, idoneo a tener
conto delle diverse incidenze dei costi;
  Considerato  che, ai  sensi del  comma 3  del citato  art. 29,  con
decreto del Ministro  delle finanze, di concerto con  il Ministro per
le politiche  agricole, e' stabilito  per ciascuna specie  animale il
numero dei capi  che rientra nei limiti di cui  alla lettera b) dello
stesso art. 29;
  Considerato altresi' che, ai sensi del  comma 2 del citato art. 78,
con decreto del  Ministro delle finanze, di concerto  con il Ministro
per  le politiche  agricole, sono  stabiliti,  il valore  medio e  il
coefficiente di  cui al comma 1  dello stesso art. 78  e che pertanto
occorre provvedere al riguardo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il numero  dei capi che rientra  nei limiti di cui  alla lettera b)
del comma  2 dell'art. 29 del  testo unico delle imposte  sui redditi
approvato con il decreto del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni
e delle unita'  foraggere occorrenti a seconda  della specie allevata
e'  stabilito in  base  alle tabelle  numeri  1, 2  e  3 allegate  al
presente decreto di cui formano parte integrante.