IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che detta norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 10 marzo 1995; Visti gli articoli 55, 56 e 57 del codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 477, 1235 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, 21 della legge 14 luglio 1965, n. 963, 23 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e loro successive modificazioni; Ritenuta la necessita' di consentire l'immediata identificazione del personale del Corpo delle capitanerie di porto che svolge servizio in abito civile; Decreta: Art. 1. I militari del Corpo delle capitanerie di porto, autorizzati a svolgere particolari servizi di istituto in abito civile, sono muniti di distintivo di riconoscimento, da applicare sul taschino sinistro della giacca in modo visibile allorche' si renda necessaria la loro immediata individuazione in relazione all'ambiente in cui operano. Le caratteristiche dei distintivi di colore diverso per ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e numerati progressivamente sono indicati negli allegati A e B del presente decreto.