IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  l'art. 6,  primo  comma, del  decreto  del Presidente  della
Repubblica 28  luglio 1967,  n. 851,  che detta  norme in  materia di
tessere  di  riconoscimento  rilasciate dalle  amministrazioni  dello
Stato;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
10 marzo 1995;
  Visti  gli articoli  55, 56  e 57  del codice  di procedura  penale
approvato  con  decreto  del   Presidente  della  Repubblica  del  22
settembre 1988, n.  477, 1235 del Codice  della navigazione approvato
con regio  decreto 30 marzo  1942, n. 327,  21 della legge  14 luglio
1965,  n. 963,  23  della legge  31  dicembre 1982,  n.  979, e  loro
successive modificazioni;
  Ritenuta  la necessita'  di consentire  l'immediata identificazione
del  personale  del  Corpo  delle capitanerie  di  porto  che  svolge
servizio in abito civile;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  militari del  Corpo delle  capitanerie di  porto, autorizzati  a
svolgere particolari servizi di istituto in abito civile, sono muniti
di distintivo  di riconoscimento, da applicare  sul taschino sinistro
della giacca in  modo visibile allorche' si renda  necessaria la loro
immediata individuazione in relazione all'ambiente in cui operano.
  Le caratteristiche dei distintivi di colore diverso per ufficiali e
agenti  di  polizia  giudiziaria  e  numerati  progressivamente  sono
indicati negli allegati A e B del presente decreto.