IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita'  degli studi di  Bari, approvato
con  regio   decreto  14   ottobre  1926,   n.  2134,   e  successive
modificazioni;
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto   il  decreto   ministeriale  17   maggio  1996   recante  le
modificazioni  all'ordinamento didattico  universitario del  corso di
laurea in scienze dell'educazione;
  Viste  le  deliberazioni  delle  autorita'  accademiche  di  questa
Universita';
  Visto  il parere  espresso  dal  Consiglio universitario  nazionale
nell'adunanza dell'11 settembre 1997;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  apportare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al  termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' di Bari, emanato
con decreto rettorale  n. 7772 del 22 ottobre 1996  pubblicato nel n.
183 supplemento  alla Gazzetta Ufficiale  n. 255 del 30  ottobre 1996
non contiene ordinamenti didattici;
  Considerato  che  nelle  more   della  emanazione  del  regolamento
didattico  di   ateneo  le  modifiche  di   statuto  riguardanti  gli
ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto.
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli  studi di Bari  e' ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  L'art. 39 dello statuto dell'Universita' di Bari, relativo al corso
di laurea  in scienze dell'educazione  e' soppresso e  sostituito dal
seguente nuovo articolo:
                  Laurea in scienze dell'educazione
                              Art. 39.
  1.  Afferenza  - Il  corso  di  laurea in  scienze  dell'educazione
afferisce alla facolta' di scienze della formazione (ex Magistero).
  2.  Titolo  di ammissione  -  Il  titolo  di ammissione  e'  quello
previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 1969, n. 910.
  3. Durata e  articolazione degli studi - Gli studi  hanno la durata
di quattro anni e si articolano: in un biennio propedeutico, inteso a
fornire preparazione  di base comune  e in un successivo  biennio con
tre  indirizzi  (insegnanti  di  scienze  dell'educazione;  educatori
professionali;  esperti  nei  processi di  formazione),  destinati  a
offrire  una preparazione  professionale in  un settore  specifico di
attivita' ed i relativi metodi di ricerca.
  L'attivazione  e   la  eventuale  disattivazione   degli  indirizzi
inseriti nello  statuto delle singole universita',  sono disposte dal
rettore, su proposta del consiglio di corso di laurea e deliberazione
conforme del consiglio di facolta'.
  4. Titolo  di studio rilasciato  dal corso  di laurea -  Diploma di
laurea in scienze dell'educazione.  L'indirizzo seguito e' menzionato
nel diploma di laurea.
  Il  laureato   in  scienze  dell'educazione  puo'   essere  ammesso
direttamente al II biennio per  seguire un indirizzo diverso rispetto
a quello di laurea.
  5. Durata  complessiva degli  studi e  durata annuale  o semestrale
degli   insegnamenti  -   Gli   insegnamenti  del   piano  di   studi
corrispondono, nel  complesso, a  venti annualita', cioe'  a quaranta
semestralita': venti semestralita' sono  collocate nel primo biennio,
venti semestralita' nel secondo biennio.
  La  decisione  intorno  alla  durata  annuale  o  semestrale  degli
insegnamenti e'  demandata anno  per anno, al  consiglio di  corso di
laurea compatibilmente  con le  indicazioni delle note  alle seguenti
tabelle I, II, III e IV.
  Per sostenere gli esami del  biennio di indirizzo, lo studente deve
aver   superato   almeno   dodici  semestralita'   o   annualita'   e
semestralita'  ad  esse  corrispondenti, ritenute  propedeutiche  dal
consiglio di corso di laurea, oltre le prove di lingua straniera e di
informatica.  Il piano  di studio  deve prevedere,  su decisione  del
consiglio  di  corso  di  laurea, gli  insegnamenti  costitutivi  del
secondo biennio, corrispondenti a dodici semestralita' o annualita' e
semestralita' ad esse equivalenti, per ciascuno dei tre indirizzi.
  L'articolazione  del corso  di  laurea,  i piani  di  studio con  i
relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, le forme di tutorato,
le  prove  di  valutazione  della  preparazione  degli  studenti,  la
propedeuticita'   degli   insegnamenti,   il   riconoscimento   degli
insegnamenti seguiti  presso altri corsi di  laurea, sono determinati
dalle strutture  didattiche, con  le modalita'  previste dal  comma 2
dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
  All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i
consigli  delle  strutture  didattiche determineranno,  con  apposito
regolamento, quanto  espressamente previsto dal comma  2 dell'art. 11
della legge n. 341/1990. In particolare, il consiglio di facolta':
  a)  definisce, su  proposta del  consiglio di  corso di  laurea, il
piano  di  studi  ufficiale  del corso  di  laurea,  comprendente  le
denominazioni degli insegnamenti da attivare;
  b) stabilisce  i corsi ufficiali di  insegnamento che costituiscono
le  singole semestralita'  o  annualita' corrispondenti,  i cui  nomi
devono essere desunti dai settori scientificodisciplinari;
  c) stabilisce le  qualificazioni piu' opportune, quali  I, II, III,
istituzioni, nonche' tutte le altre  che giovino a differenziare piu'
esattamente  il  livello  ed   i  contenuti  didattici,  compresa  la
possibilita' di  biennalizzare o triennalizzare le  discipline per le
quali cio' sia ritenuto utile  ai fini della formazione professionale
e culturale  dello studente, anche  su istanza dei  singoli studenti,
all'interno dei piani di studio individuali.
  I   consigli  delle   strutture   didattiche  competenti   potranno
sostituire gli insegnamenti indicati nella presente tabella con altri
insegnamenti strettamente  affini, con identiche finalita'  e analogo
contenuto culturale,  e comunque entro lo  stesso settore scientifico
disciplinare.
  6. Esame  di laurea -  Per essere  ammesso all'esame di  laurea, lo
studente deve  aver superato gli  esami degli insegnamenti  annuali e
semestrali  del   primo  biennio,  per   una  durata  pari   a  venti
semestralita' e  gli esami del  biennio di indirizzo scelto,  per una
durata  pari  a  venti  semestralita', e  dovra'  avere  ottenuto  un
giudizio favorevole,  secondo modalita' stabilite dalla  facolta', al
termine di una annualita' o due semestralita' di una lingua straniera
e di una semestralita' di  informatica e delle attivita' di tirocinio
previste.
  L'accertamento  finale  del  profitto,  di regola,  avviene  per  i
singoli insegnamenti. Il consiglio di corso di laurea puo' deliberare
di accorpare in  un'unica prova di esame  due insegnamenti semestrali
di uno stesso raggruppamento disciplinare o di diverso raggruppamento
ma compresi nella stessa area nelle seguenti tabelle I, II, III e IV.
  L'esame  di  laurea  consiste  nella discussione  di  un  elaborato
scritto coerente con il piano di studio.
  7. Norme generali e transitorie  - In attesa dell'entrata in vigore
del  regolamento didattico  di  ateneo, le  funzioni delle  strutture
didattiche, in relazione alla laurea in scienze dell'educazione, sono
esercitate dal  Consiglio di facolta',  che delibera su  proposta del
Consiglio di corso di laurea in scienze dell'educazione.
  Il regolamento didattico di  Ateneo, il regolamento delle strutture
didattiche e, in mancanza di essi  o in attesa della loro emanazione,
lo  statuto, debbono  attenersi,  per quanto  concerne  la laurea  in
scienze dell'educazione,  alle direttive  indicate nelle  tabelle che
seguono.