IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1996 recante le modificazioni all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in scienze dell'educazione; Viste le deliberazioni delle autorita' accademiche di questa Universita'; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 settembre 1997; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel n. 183 supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 1996 non contiene ordinamenti didattici; Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto. Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'art. 39 dello statuto dell'Universita' di Bari, relativo al corso di laurea in scienze dell'educazione e' soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo: Laurea in scienze dell'educazione Art. 39. 1. Afferenza - Il corso di laurea in scienze dell'educazione afferisce alla facolta' di scienze della formazione (ex Magistero). 2. Titolo di ammissione - Il titolo di ammissione e' quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 1969, n. 910. 3. Durata e articolazione degli studi - Gli studi hanno la durata di quattro anni e si articolano: in un biennio propedeutico, inteso a fornire preparazione di base comune e in un successivo biennio con tre indirizzi (insegnanti di scienze dell'educazione; educatori professionali; esperti nei processi di formazione), destinati a offrire una preparazione professionale in un settore specifico di attivita' ed i relativi metodi di ricerca. L'attivazione e la eventuale disattivazione degli indirizzi inseriti nello statuto delle singole universita', sono disposte dal rettore, su proposta del consiglio di corso di laurea e deliberazione conforme del consiglio di facolta'. 4. Titolo di studio rilasciato dal corso di laurea - Diploma di laurea in scienze dell'educazione. L'indirizzo seguito e' menzionato nel diploma di laurea. Il laureato in scienze dell'educazione puo' essere ammesso direttamente al II biennio per seguire un indirizzo diverso rispetto a quello di laurea. 5. Durata complessiva degli studi e durata annuale o semestrale degli insegnamenti - Gli insegnamenti del piano di studi corrispondono, nel complesso, a venti annualita', cioe' a quaranta semestralita': venti semestralita' sono collocate nel primo biennio, venti semestralita' nel secondo biennio. La decisione intorno alla durata annuale o semestrale degli insegnamenti e' demandata anno per anno, al consiglio di corso di laurea compatibilmente con le indicazioni delle note alle seguenti tabelle I, II, III e IV. Per sostenere gli esami del biennio di indirizzo, lo studente deve aver superato almeno dodici semestralita' o annualita' e semestralita' ad esse corrispondenti, ritenute propedeutiche dal consiglio di corso di laurea, oltre le prove di lingua straniera e di informatica. Il piano di studio deve prevedere, su decisione del consiglio di corso di laurea, gli insegnamenti costitutivi del secondo biennio, corrispondenti a dodici semestralita' o annualita' e semestralita' ad esse equivalenti, per ciascuno dei tre indirizzi. L'articolazione del corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticita' degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea, sono determinati dalle strutture didattiche, con le modalita' previste dal comma 2 dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare, il consiglio di facolta': a) definisce, su proposta del consiglio di corso di laurea, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare; b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento che costituiscono le singole semestralita' o annualita' corrispondenti, i cui nomi devono essere desunti dai settori scientificodisciplinari; c) stabilisce le qualificazioni piu' opportune, quali I, II, III, istituzioni, nonche' tutte le altre che giovino a differenziare piu' esattamente il livello ed i contenuti didattici, compresa la possibilita' di biennalizzare o triennalizzare le discipline per le quali cio' sia ritenuto utile ai fini della formazione professionale e culturale dello studente, anche su istanza dei singoli studenti, all'interno dei piani di studio individuali. I consigli delle strutture didattiche competenti potranno sostituire gli insegnamenti indicati nella presente tabella con altri insegnamenti strettamente affini, con identiche finalita' e analogo contenuto culturale, e comunque entro lo stesso settore scientifico disciplinare. 6. Esame di laurea - Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti annuali e semestrali del primo biennio, per una durata pari a venti semestralita' e gli esami del biennio di indirizzo scelto, per una durata pari a venti semestralita', e dovra' avere ottenuto un giudizio favorevole, secondo modalita' stabilite dalla facolta', al termine di una annualita' o due semestralita' di una lingua straniera e di una semestralita' di informatica e delle attivita' di tirocinio previste. L'accertamento finale del profitto, di regola, avviene per i singoli insegnamenti. Il consiglio di corso di laurea puo' deliberare di accorpare in un'unica prova di esame due insegnamenti semestrali di uno stesso raggruppamento disciplinare o di diverso raggruppamento ma compresi nella stessa area nelle seguenti tabelle I, II, III e IV. L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto coerente con il piano di studio. 7. Norme generali e transitorie - In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di ateneo, le funzioni delle strutture didattiche, in relazione alla laurea in scienze dell'educazione, sono esercitate dal Consiglio di facolta', che delibera su proposta del Consiglio di corso di laurea in scienze dell'educazione. Il regolamento didattico di Ateneo, il regolamento delle strutture didattiche e, in mancanza di essi o in attesa della loro emanazione, lo statuto, debbono attenersi, per quanto concerne la laurea in scienze dell'educazione, alle direttive indicate nelle tabelle che seguono.