Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  A tutti i Ministeri
                                  A tutte le amministrazioni autonome
                                  A tutti   gli uffici  centrali  del
                                  bilancio  presso  i Ministeri  e le
                                  amministrazioni autonome
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Corte dei conti
  L'art.  43, comma  5, della  legge in  oggetto ha  previsto che  "a
decorrere dall'esercizio  finanziario 1998, i titolari  dei centri di
responsabilita' amministrativa  definiscono obiettivi di  risparmi di
gestione da conseguire in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso
della gestione,  una quota delle  previsioni iniziali delle  spese di
parte corrente,  sia in  termini di competenza  che di  cassa, aventi
natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento".
  La medesima norma  dispone che "la meta'  degli importi costituisce
economia di bilancio; le  rimanenti somme sono destinate, nell'ambito
della  medesima   unita'  previsionale   di  base  di   bilancio,  ad
incrementare   le    risorse   relative    all'incentivazione   della
produttivitadel  personale  e  della retribuzione  di  risultato  dei
dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione di comparto".
  Dal  contesto normativo  (definizione di  obiettivi di  risparmi di
gestione e loro  destinazione) non sembra potersi  revocare il dubbio
che il legislatore, riferendosi  all'area delle spese correnti, abbia
in effetti  voluto riferirsi alle spese  correnti "di funzionamento",
tenuto conto che su  queste ultime puo', ragionevolmente, ipotizzarsi
l'azione  di   risparmio  da  parte   dei  titolari  dei   centri  di
responsabilita'  amministrativa.  E'  quindi da  escludere  che  tale
attivita' possa essere riferita anche  ad altre tipologie di spese di
parte corrente  quali "interventi",  "oneri comuni",  "trattamenti di
quiescenza" e "oneri del debito pubblico".
  Tale  interpretazione -  oltre  che ispirata  al generale  criterio
della ragionevolezza,  escludendo pertanto  impropri utilizzi  per le
finalita' indicate di oneri appartenenti ad altre tipologie di spesa,
generalmente aventi  carattere vincolato - e'  avvalorata anche dalla
relazione tecnica al provvedimento collegato (legge numero 449/1997),
nella quale  i minori oneri vengono  chiaramente quantificati tenendo
conto delle sole spese di funzionamento non obbligatorie.
  Pertanto, codeste  amministrazioni, nel dare attuazione  alla norma
richiamata  in oggetto,  in ordine  all'ambito di  operativita' della
stessa  ed all'area  su cui  calcolare  i risparmi  di che  trattasi,
faranno riferimento alle sole  spese correnti di funzionamento avente
natura non obbligatoria.
                                               p. Il Ministro: Giarda