Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri A tutti i Ministeri A tutte le amministrazioni autonome A tutti gli uffici centrali del bilancio presso i Ministeri e le amministrazioni autonome e, per conoscenza: Alla Corte dei conti L'art. 43, comma 5, della legge in oggetto ha previsto che "a decorrere dall'esercizio finanziario 1998, i titolari dei centri di responsabilita' amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento". La medesima norma dispone che "la meta' degli importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nell'ambito della medesima unita' previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttivitadel personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione di comparto". Dal contesto normativo (definizione di obiettivi di risparmi di gestione e loro destinazione) non sembra potersi revocare il dubbio che il legislatore, riferendosi all'area delle spese correnti, abbia in effetti voluto riferirsi alle spese correnti "di funzionamento", tenuto conto che su queste ultime puo', ragionevolmente, ipotizzarsi l'azione di risparmio da parte dei titolari dei centri di responsabilita' amministrativa. E' quindi da escludere che tale attivita' possa essere riferita anche ad altre tipologie di spese di parte corrente quali "interventi", "oneri comuni", "trattamenti di quiescenza" e "oneri del debito pubblico". Tale interpretazione - oltre che ispirata al generale criterio della ragionevolezza, escludendo pertanto impropri utilizzi per le finalita' indicate di oneri appartenenti ad altre tipologie di spesa, generalmente aventi carattere vincolato - e' avvalorata anche dalla relazione tecnica al provvedimento collegato (legge numero 449/1997), nella quale i minori oneri vengono chiaramente quantificati tenendo conto delle sole spese di funzionamento non obbligatorie. Pertanto, codeste amministrazioni, nel dare attuazione alla norma richiamata in oggetto, in ordine all'ambito di operativita' della stessa ed all'area su cui calcolare i risparmi di che trattasi, faranno riferimento alle sole spese correnti di funzionamento avente natura non obbligatoria. p. Il Ministro: Giarda