IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                          di concerto  con
                      IL MINISTRO  DELL'INTERNO
                                  e
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANTO
  Visto  il comma  1 dell'art.  12 del  decreto del  Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma
8, della legge 19 maggio 1997, n. 137;
  Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
  Visti  gli articoli  5, 6,  7 e  8 del  decreto del  Presidente del
Consiglio 31  marzo 1989,  pubblicato nel supplemento  ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989;
  Ritenuto di dover provvedere ad  indicare le modalita' con le quali
i fabbricanti devono  procedere all'informazione, all'addestramento e
all'equipaggiamento di  coloro che  lavorano in situ  nelle attivita'
industriali soggette  al decreto  del Presidente della  Repubblica 17
maggio 1988, n. 175;
  Considerato che,  ai sensi del comma  7 dell'art. 1 della  legge 19
maggio 1997, n.  137, le modalita' con le quali  i fabbricanti devono
procedere  all'informazione, all'addestramento  e all'equipaggiamento
di  coloro  che  lavorano  in   situ  sono  stabilite  dal  Ministero
dell'ambiente  in  conformita'  alle  proposte  della  Conferenza  di
servizi di cui all'art. 9 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461;
  Viste le  proposte della  Conferenza di servizi,  di cui  al citato
art.  9 del  decreto-legge  6  settembre 1996,  n.  461,  in data  18
dicembre 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Generalita'
  1.  Le disposizioni  di  cui al  presente  decreto stabiliscono  le
modalita'   minime   con   cui    il   fabbricante   deve   procedere
all'informazione, all'addestramento  e all'equipaggiamento  di coloro
che  lavorano  in  situ,  ai  sensi  dell'art.  12  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica  17 maggio  1988, n.  175, e  successive
modifiche e integrazioni, sui  rischi di incidenti rilevanti connessi
con determinate attivita' industriali.
  2. I contenuti del presente decreto sono finalizzati alle attivita'
ricadenti  nell'ambito di  applicazione  del  decreto del  Presidente
della Repubblica  17 maggio  1988, n. 175,  e successive  modifiche e
integrazioni,  e sono  pertanto integrativi  ed aggiuntivi  di quanto
previsto  dal  decreto  legislativo  19 settembre  1994,  n.  626,  e
successive  modifiche e  integrazioni,  finalizzato al  miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
  3. Le  modalita' di informazione, addestramento  ed equipaggiamento
di  coloro che  lavorano  nelle attivita'  industriali  a rischio  di
incidente  rilevante   devono  essere  individuate   dal  fabbricante
nell'ambito  della propria  organizzazione e  poste in  atto mediante
apposite procedure scritte, previa consultazione con i rappresentanti
dei  lavoratori   per  la   sicurezza.  Tali  procedure   devono,  in
particolare,  prevedere la  designazione  di personale  adeguatamente
informato,  qualificato e  preparato,  nonche'  l'approntamento e  la
gestione di  mezzi idonei  alla protezione del  personale in  caso di
incidente rilevante.