IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO e IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANTO Visto il comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 8, della legge 19 maggio 1997, n. 137; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989; Ritenuto di dover provvedere ad indicare le modalita' con le quali i fabbricanti devono procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ nelle attivita' industriali soggette al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175; Considerato che, ai sensi del comma 7 dell'art. 1 della legge 19 maggio 1997, n. 137, le modalita' con le quali i fabbricanti devono procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ sono stabilite dal Ministero dell'ambiente in conformita' alle proposte della Conferenza di servizi di cui all'art. 9 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461; Viste le proposte della Conferenza di servizi, di cui al citato art. 9 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461, in data 18 dicembre 1997; Decreta: Art. 1. Generalita' 1. Le disposizioni di cui al presente decreto stabiliscono le modalita' minime con cui il fabbricante deve procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche e integrazioni, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali. 2. I contenuti del presente decreto sono finalizzati alle attivita' ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche e integrazioni, e sono pertanto integrativi ed aggiuntivi di quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, finalizzato al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 3. Le modalita' di informazione, addestramento ed equipaggiamento di coloro che lavorano nelle attivita' industriali a rischio di incidente rilevante devono essere individuate dal fabbricante nell'ambito della propria organizzazione e poste in atto mediante apposite procedure scritte, previa consultazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Tali procedure devono, in particolare, prevedere la designazione di personale adeguatamente informato, qualificato e preparato, nonche' l'approntamento e la gestione di mezzi idonei alla protezione del personale in caso di incidente rilevante.