Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri A tutti i Ministeri A tutte le amministrazioni autonome A tutti gli uffici centrali del bilancio presso i Ministeri e le amministrazioni autonome e, per conoscenza: Alla Corte dei conti PREMESSA Nel 1997, il nostro Paese ha conseguito importanti risultati nel processo di convergenza prefigurato a Maastricht per l'avvio della terza fase dell'Unione monetaria europea: alla conferma dei parametri relativi al tasso di inflazione, al tasso di interesse a lungo termine e alla stabilita' del cambio all'interno del Sistema monetario europeo, si e' aggiunto un rapporto indebitamento netto - prodotto interno lordo ampiamente al di sotto del 3 per cento (2,7%). Il processo di formazione del bilancio per il 1999 e per il triennio 1999-2001 non potra' che essere improntato alla prospettiva di stabilizzazione dei risultati conseguiti. A tal fine viene confermata la necessita' dell'impostazione restrittiva assunta negli ultimi anni nelle previsioni di bilancio, attraverso la rigorosa riconsiderazione dell'intervento pubblico, anche in vista del nuovo Documento programmatico per il prossimo triennio. In tale contesto, si inserisce la nuova struttura del bilancio dello Stato stabilita dalla legge n. 94 del 1997, concretamente attuata per la prima volta con le previsioni del 1998. La riforma introduce rilevanti novita' sotto molteplici profili, tra cui la distinzione tra bilancio per la decisione parlamentare e bilancio per la gestione e la rendicontazione, allo scopo, da un lato, di migliorare il processo decisionale, rendendolo piu' consapevole; dall'altro, di sviluppare il processo di responsabilizzazione delle strutture amministrative, sia mediante l'individuazione di centri di responsabilita' amministrativa cui riferire le nuove unita' previsionali di base, sia con l'introduzione di tecniche di controllo di gestione, in correlazione con la definizione delle politiche pubbliche, anche mediante la ripartizione della spesa per le funzioni obiettivo. Il governo della spesa pubblica non puo' che trarne giovamento, attraverso la concreta attuazione dei principi di trasparenza e responsabilita' previsti nei provvedimenti di riforma della pubblica Amministrazione. l. - Gli obiettivi della politica di bilancio per il triennio 1999- 2001. Il bilancio programmatico dello Stato per il triennio 1998-2000 approvato dal Parlamento indica i seguenti obiettivi per i due anni terminali del triennio considerato: - lieve calo della pressione tributaria rispetto al 1998; - crescita della spesa corrente, al netto di interessi, regolazioni debitorie, rimborsi I.V.A. e operazioni relative al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato, nella misura di un punto e mezzo per cento rispetto all'anno precedente; - crescita della spesa in c/capitale in misura superiore all'incremento nominale del prodotto interno lordo. Considerato che il bilancio programmatico comprende anche gli ulteriori interventi previsti nel Documento di programmazione economico-finanziaria, il quadro complessivo degli obiettivi da perseguire si puo' pertanto cosi' indicare: a) il gettito delle entrate tributarie, da valutare sulla base della presumibile dinamica e delle variazioni legislative intervenute, sara' definito sulla base delle piu' aggiornate previsioni delle variabili macroeconomiche che lo influenzano; b) a livello complessivo, le spese correnti, al netto degli interessi e delle poste correttive e compensative delle entrate, dovranno essere contenute, per il 1999, entro il livello risultante dalle previsioni iniziali del bilancio per il 1998 aumentate dell'1 per cento. Nel successivo biennio, le spese per acquisto di beni e servizi indispensabili al funzionamento delle Amministrazioni potranno incrementarsi non oltre l'l per cento per il 2000 e non oltre il 2 per cento per il 2001; c) le spese in conto capitale nel complesso potranno incrementarsi, in ciascuno degli anni del triennio, in misura non superiore al 4 per cento. A tali incrementi potra' farsi luogo soltanto dopo l'individuazione, da parte delle singole Amministrazioni, degli interventi prioritari, una volta verificato che non vi siano, ne' siano prevedibili, residui di stanziamento o disponibilita' di tesoreria per interventi autorizzati e non ancora effettuati. 2. - Le linee generali di razionalizzazione della spesa. Da queste indicazioni di tipo generale, che riguardano il totale della spesa statale, discendono alcune implicazioni per le singole categorie di spesa che qui si riassumono separatamente per le autorizzazioni di competenza e per le autorizzazioni di cassa. 2.1 - Per quanto riguarda le autorizzazioni di competenza, le singole Amministrazioni dovranno procedere a un riesame puntuale delle esigenze effettive con particolare riguardo alla spesa relativamente flessibile o comunque non legislativamente predeterminata, individuando in particolare la spesa che potrebbe essere ridotta o eliminata senza apprezzabili conseguenze negative. In tale contesto, occorre distinguere le spese necessarie ad assicurare il mantenimento dell'attuale livello dei servizi da quelle volte all'ampliamento del livello medesimo, anche attraverso il soddisfacimento di nuovi bisogni. Le previsioni a legislazione vigente non devono includere ne' nuovi interventi ne' ampliamento dell'offerta di servizi esistenti. Nell'ambito di queste spese, in particolare vanno osservate le seguenti indicazioni: a) per le spese correnti diverse dagli oneri per il personale e da quelle legislativamente predeterminate, la previsione per il 1999 dovra' essere mantenuta entro gli stessi valori indicati dalla legge di bilancio per il 1998; il rispetto di tale vincolo dovra' essere garantito per ciascun Ministero o Amministrazione; per il biennio 2000-2001 la previsione non potra' prevedere incrementi superiori rispettivamente all'1 e al 2 per cento; b) particolare cura dovra' essere posta per le previsioni delle spese di personale e delle spese di finanziamento della sanita': per le prime, dovra' essere data illustrazione specifica degli effetti della legislazione vigente in materia di nuove assunzioni e di applicazione delle norme sul part-time; per le seconde, dovra' essere fornita precisa indicazione dei fabbisogni di finanziamento del sistema sanitario, mostrandone la coerenza con quanto risulterebbe dalla applicazione per il 1999 delle prescrizioni delle leggi vigenti; c) per le altre spese per trasferimenti occorre innanzitutto separare rigorosamente quelle previste da disposizioni legislative da quelle che ne sono prive. Per le prime (spese previste da disposizioni legislative) l'iscrizione in bilancio e' consentita soltanto se disposta da specifici provvedimenti legislativi, cioe' da leggi organiche o particolari che si riferiscono direttamente al settore o ai settori d'intervento; l'autorizzazione legislativa, oltre che inserita in un provvedimento specifico, deve essere espressa, cioe' individuata nei suoi elementi essenziali direttamente dalla legge (beneficiario, parametri di quantificazione, importo, ecc.). Per le seconde (trasferimenti non determinati da specifiche autorizzazioni legislative) gli stanziamenti iscritti nel bilancio 1998 sono da sottoporre ad attenta e rigorosa analisi finalizzata alla loro eliminazione. In particolare, sono da eliminare tutte le erogazioni riferibili all'esercizio delle normali funzioni istituzionali delle Amministrazioni interessate; d) per le spese di acquisto di beni e servizi per la difesa nazionale si applica lo stesso criterio di invarianza complessiva. La realizzazione di tale obiettivo potra' realizzarsi: d.1 - mediante una congrua diluizione temporale delle spese di ammodernamento e potenziamento, compatibile con la realizzazione dei nuovi programmi; per tali spese, collocate convenzionalmente nella categoria IV, eventuali maggiori esigenze specifiche, collegate ai programmi e ai progetti in corso di attuazione, andranno compensate con corrispondenti riduzioni su altri capitoli di spesa; d.2 - mediante una rigorosa e razionale applicazione dell'articolo 1, commi da 96 a 118, della legge n. 662 del 1996, concernenti la ristrutturazione dello strumento militare; d.3 - mediante una efficace e responsabile applicazione delle nuove norme sul bilancio, che consentono variazioni compensative nell'ambito della medesima unita' previsionale di base. 2.2 - Per quanto riguarda le autorizzazioni di cassa, particolare attenzione dovra' essere posta per i capitoli che comportano trasferimenti a enti esterni, tenuti al rispetto della normativa sulla Tesoreria unica. L'entita' delle relative autorizzazioni di cassa dovra' essere definita per il 1999 in modo che le disponibilita' sui rispettivi conti di Tesoreria si riducano progressivamente rispetto ai valori attuali e risultino, al 31 dicembre 1999, non superiori al dieci per cento circa delle spese di bilancio di ciascun ente. 2.3. - Per la spesa di cui al precedente punto 2.l/a, relativamente flessibile, o comunque non legislativamente predeterminata in modo rigido, per la quale e' richiesta l'invarianza degli stanziamenti rispetto al 1998, occorrera': - discriminare la spesa che riveste utilita' per il corpo sociale da quella che potrebbe essere ridotta o addirittura eliminata senza conseguenze apprezzabili; - distinguere le spese di funzionamento necessarie per assicurare il mantenimento del livello dei servizi da quelle volte al soddisfacimento di nuovi o maggiori bisogni. Con riferimento al primo aspetto, gli stanziamenti devono essere depurati dagli oneri non strettamente funzionali al conseguimento dei compiti istituzionali. La realizzazione dell'obiettivo dell'invarianza dovra' essere garantita anche da proposte che ciascuna Amministrazione dovra' effettuare per le necessarie soppressioni di capitoli di bilancio e di programmi di spesa attraverso, se necessario, proposte di modifica o di abrogazione della vigente legislazione di sostegno. Rientra in tale contesto l'esigenza di individuare, per ciascun oggetto di spesa, la quota in qualche modo "vincolata", corrispondente cioe' ad obbligazioni verso terzi giuridicamente perfezionate aventi incidenza nel 1999. La ricognizione di tali spese e' finalizzata a circoscrivere l'area non vincolata, sulla quale e' direttamente attivabile la procedura delle variazioni compensative di competenza dei responsabili della gestione, secondo le linee innovative introdotte con la riforma. Di tale esigenza le Amministrazioni sono state preavvertite opportunamente con la recente circolare telegrafica n. 116760 del 24 febbraio u.s. In conclusione, ciascun centro di responsabilita' amministrativa, individuato sulla base del bilancio per l'anno in corso ovvero dei provvedimenti di variazione che si prevede possano essere emanati nel 1998, potra' concretamente concorrere al contenimento delle dotazioni del bilancio 1999 sin dalla fase della proposta, attraverso una rigorosa selezione degli oneri di funzionamento non vincolati, tenendo ben presente che sara' possibile in corso d'anno operare per tali oneri compensazioni amministrative tra capitoli della stessa unita' previsionale. La formazione del bilancio potra' utilmente avvalersi anche delle modifiche all'uopo predisposte negli elaborati di base per le nuove previsioni. Tali modifiche recepiscono le innovazioni recate dal provvedimento di riforma del bilancio. Circa, infine, i criteri di formulazione delle previsioni e il calendario degli adempimenti, si rinvia all'unita nota tecnica. Si ringrazia per la collaborazione che le Amministrazioni daranno e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo. p. Il Ministro: GIARDA