IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art. 197,  lettera b),  del decreto  del Presidente  della
Repubblica 30 giugno  1965, n. 1124, cosi'  come sostituito dall'art.
9, lettera  c), della  legge 5  maggio 1976, n.  248, che  prevede la
facolta'  del  Ministro del  lavoro  e  della previdenza  sociale  di
erogare somme a  carico del Fondo speciale  infortuni per contribuire
allo  sviluppo ed  al  perfezionamento degli  studi delle  discipline
infortunistiche e di medicina sociale in genere;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
28 ottobre  1994, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  n. 23  del 28
gennaio  1995, concernente  la definizione  dei criteri,  modalita' e
procedure  per la  concessione dei  contributi di  cui alla  legge n.
248/1976 sopracitata;
  Vista  la circolare  n. 7  del 13  gennaio 1995  del Ministero  del
lavoro  e   della  previdenza  sociale,  pubblicata   nella  Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 3 marzo  1995, esplicativa del decreto 28 ottobre
1994 sopracitato;
  Visto  il  decreto del  Ministero  del  lavoro e  della  previdenza
sociale 15 aprile 1997, con il quale la sanzione per la presentazione
dei risultati  degli studi e  ricerche ammesse alla  contribuzione e'
stata  elevata al  2% del  contributo  concesso, per  ogni decade  di
ritardo;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
13  giugno  1997, con  il  quale  e'  stato affidato  alla  Direzione
generale  dei rapporti  di lavoro  il compito  di curare,  sulla base
degli indirizzi e delle direttive impartite dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale,  l'attivita' programmatoria, istruttoria ed
esecutiva connessa al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 9
della legge 5 maggio 1976, n. 248, sopracitata;
  Rilevato che occorre provvedere,  per l'esercizio finanziario 1998,
alla  individuazione  dei  settori  e delle  tematiche  di  studio  e
ricerca, da ammettere  alla contribuzione di cui  all'art. 9, lettera
c),  della  legge  5  maggio   1976,  n.  248,  sopracitata,  nonche'
all'indicazione dello stanziamento di bilancio a tal fine destinato;
  Considerato che, nell'ambito delle  discipline infortunistiche e di
medicina sociale, si rileva l'esigenza di sviluppare un programma che
tenda  ad   approfondire  le   conoscenze  scientifiche   in  materia
infortunistica e di sicurezza sul lavoro riferite sia ad attivita' di
recente diffusione  sia ad  attivita' lavorative  per le  quali dette
conoscenze permangono insufficienti;
  Considerato  che  occorre  provvedere  alla  semplificazione  delle
procedure di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art.
9,  lettera c),  della  legge  n. 248/1976  sopracitata,  al fine  di
consentire  una  maggiore  efficacia dell'azione  amministrativa,  la
riduzione dei tempi  di valutazione degli studi  e ricerche proposte,
nonche' dei  tempi per la  concessione e l'erogazione  dei contributi
medesimi;
  Sentito il parere del Comitato tecnicoscientifico di cui al decreto
interministeriale 25 settembre 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per l'esercizio  finanziario 1998, i contributi  di cui all'art.
9, lettera c),  della legge 5 maggio 1976, n.  248, sono concessi per
la realizzazione di studi e ricerche nelle discipline infortunistiche
e di medicina sociale nei seguenti settori e tematiche:
    a) edilizia riferita alle tematiche di:
  1) tutela sanitaria  dei lavoratori dai rischi di  traumi da sforzi
ripetuti, dal punto di vista patogenetico, epidemiologicopreventivo e
riabilitativo:
  2)  aspetti  giuridicoistituzionali,  amministrativi  e  gestionali
riferiti ai modelli organizzativi in  relazione al loro impatto sulla
sicurezza del lavoro;
    3) sicurezza degli impianti e dei macchinari;
  b) lavori in galleria  e nell'industria estrattiva, con riferimento
alle tematiche di:
  1)  tutela sanitaria  dei lavoratori  dai rischi  di contaminazione
atmosferica  da gas  tossici, sotto  i punti  di vista  patogenetico,
epidemiologicopreventivo e riabilitativo;
  2)  sicurezza  degli  impianti  e dei  macchinari,  bonifica  degli
ambienti di lavoro;
  c) trasporto su gomma e su rotaia riferito alle tematiche di:
  1) tutela sanitaria  dei lavoratori dai rischi di  stress e carichi
mentali sotto i punti di vista patogenetico, epidemiologicopreventivo
e riabilitativo;
  2) sicurezza  del trasporto con riferimento  alla pericolosita' del
carico trasportato;
  3)  aspetti  giuridicoistituzionali,  amministrativi  e  gestionali
riferiti ai modelli organizzativi in  relazione al loro impatto sulla
sicurezza del lavoro.
  2.  I contributi  sono determinati  nella misura  pari all'80%  del
costo dello studio o ricerca proposta.