IL DIRETTORE GENERALE
           degli affari civili e delle libere professioni
  Visti gli  articoli 1  e 8  della legge 29  dicembre 1990,  n. 428,
recante   disposizioni  per   l'adempimento  di   obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alla Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27  gennaio 1992, n. 115 di attuazione
della  direttiva n.  89/48/CEE del  21 dicembre  1988 relativa  ad un
sistema  generale   di  riconoscimento  dei  diplomi   di  istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Vista l'istanza del sig. Dal  Canton Yves, nato Chamonix-Mont Blanc
il 9 febbraio 1965, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento  del titolo  professionale di  "avocat" di  cui e'  in
possesso, come attestato  dall'Ordre des Avocats a la  Cour de Paris,
ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione legale;
  Considerato che  l'istante e'  provvista della "maitrise  en droit"
conseguita nel gennaio 1990 presso l'Universite' Paris XII;
  Viste le determinazioni della conferenza  di servizi tenutasi il 19
febbraio 1998;
  Sentito  il rappresentante  del Consiglio  nazionale forense  nella
seduta appena indicata;
  Ritenuto  che per  l'esercizio della  professione legale  in Italia
occorre la  conoscenza approfondita  di materie proprie  e specifiche
dell'ordinamento italiano;
  Visto l'art.  6, n.  2 del decreto  legislativo n.  115/1992, sopra
indicato;
                              Decreta:
  1. Al sig. Dal Canton Yves,  nato Chamonix-Mont Blanc il 9 febbraio
1965, cittadino italiano, e'  riconosciuto il titolo professionale di
"avocat" di cui in premessa  quale titolo abilitante per l'iscrizione
all'albo degli "avvocati".
  Detto  riconoscimento e'  subordinato al  superamento di  una prova
attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:
1) diritto costituzionale; 2)  diritto civile; 3) diritto processuale
civile; 4)  diritto commerciale;  5) diritto  del lavoro;  6) diritto
penale; 7) diritto processuale  penale; 8) diritto amministrativo; 9)
diritto   tributario;  10)   diritto   internazionale  privato;   11)
ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.
  2. La  prova di che  trattasi si compone di  un esame scritto  e un
esame orale da svolgersi in lingua italiana.
  3. L'esame scritto consiste nella  redazione di un atto giudiziario
o di un parere in materia  stragiudiziale vertente su non piu' di tre
materie  tra  quelle sopra  indicate  e  a scelta  della  commissione
d'esame di cui al P.D.G. 1  dicembre 1993, come modificato dal P.D.G.
25 marzo 1994.
  4.  L'esame orale  consiste  nella discussione  di brevi  questioni
pratiche  vertenti su  tutte  le materie,  sopra  indicate. A  questo
secondo esame potra'  accedere solo se abbia  superato, con successo,
quello scritto.
   Roma, 23 marzo 1998
                                  Il direttore generale: Hinna Danesi