IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita'  degli studi di  Milano, emanato
con  decreto rettorale  28  maggio 1996,  pubblicato nel  supplemento
ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n.  136 del  12 giugno 1996,  e in
particolare l'art. 56 che dispone  che, in attesa dell'emanazione del
regolamento didattico d'Ateneo  ai sensi dell'art. 11  della legge 19
novembre  1990, n.  341, rimangono  in vigore  le disposizioni  sugli
ordinamenti  didattici   contenute  nello   statuto  dell'Universita'
approvato  con  regio  decreto  4  novembre 1926,  n.  2280,  con  le
successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successivi
aggiornamenti;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il decreto  del  Ministro dell'universita'  e della  ricerca
scientifica  e tecnologica  11  maggio  1995 con  il  quale e'  stata
inserita  nell'ordinamento  didattico  universitario  la  tab.  XLV/2
relativa alle scuole di specializzazione del settore sanitario e sono
stati  approvati gli  ordinamenti di  alcune delle  scuole di  cui al
decreto dello stesso Ministro 30 ottobre 1993 emanato di concerto con
il  Ministro della  sanita',  in  accordo con  l'art.  1 del  decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
  Visto  il decreto  ministeriale 3  luglio  1996, con  il quale,  ad
integrazione  della  tab.  XLV/2,  e'  stato  approvato  fra  l'altro
l'ordinamento   didattico  della   scuola   di  specializzazione   in
dermatologia e venereologia;
  Visti   gli   atti   con   i   quali   le   autorita'   accademiche
dell'Universita' di Milano hanno  deliberato il recepimento del nuovo
ordinamento  della  scuola  di  specializzazione  in  dermatologia  e
venereologia;
  Preso atto che il Consiglio universitario nazionale, nella riunione
del 23 ottobre 1997, ha  espresso parere favorevole al riordino della
scuola sopra citata;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli  studi di Milano,  approvato con
regio  decreto   4  novembre  1926,   n.  2280,  con   le  successive
modificazioni,   e'   ulteriormente   modificato  come   di   seguito
specificato.
                                Art. 1.
  Al titolo XVII "scuole di  specializzazione", gli articoli da 489 a
496,  relativi  alla scuola  di  specializzazione  in dermatologia  e
venereologia, sono soppressi.