IL RETTORE
  Visto lo statuto di  autonomia dell'Universita' di Udine pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1994;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n.
298, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto rettorale del 12 gennaio 1994;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 10, convertito in legge 2
gennaio 1936, n. 78;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto  rettorale del 26 novembre  1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  del 16  dicembre 1996, n.  294 che  ha modificato
l'ordinamento  didattico  della  facolta'   di  lettere  e  filosofia
dell'Universita' degli studi  di Udine istituendo il  corso di laurea
in "lettere";
  Visto il  decreto del  M.U.R.S.T. del  5 febbraio  1997, pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale del 29  marzo 1997, n.  74 con il  quale e'
stato  rettificato l'ordinamento  didattico  del corso  di laurea  in
"lettere" di cui alla tabella didattica XII;
  Viste le  proposte di modifica  dello statuto, emanato  con decreto
del Presidente  della Repubblica  11 giugno  1979, n.  298, formulate
dalle  autorita' accademiche  dell'Universita' degli  studi di  Udine
rispettivamente in data:
  consiglio di facolta' del 18 aprile 1996 e del 29 aprile 1997;
  consiglio di  amministrazione del  27 giugno 1996  e del  24 luglio
1997;
  senato accademico del 10 luglio 1996 e del 9 luglio 1997;
  Visto l'atto  di indirizzo  del Ministero dell'universita'  e della
ricerca scientifica e  tecnologica del 5 agosto 1997,  prot. n. 2079,
di  attuazione dell'art.  17, comma  95, e  seguenti, della  legge n.
127/1997;
  Preso atto  che il regolamento  didattico di Ateneo,  approvato dal
senato accademico in data 10 luglio 1997, e' in corso di approvazione
da parte del competente Ministero;
  Visti i pareri  favorevoli del M.U.R.S.T. espressi con  note del 29
ottobre 1997 e del 30 ottobre 1997, prott. nn. 2328/539/Ufficio I;
  Ritenuto opportuno  revocare il  decreto rettorale  n. 1126  del 18
dicembre 1997;
                              Decreta:
  Il regolamento  didattico provvisorio dell'Universita'  degli studi
di Udine (decreto  del Presidente della Repubblica l  giugno 1979, n.
298) e' modificato come segue:
                            Articolo unico
  L'  art.   43  viene   modificato  relativamente   alle  discipline
caratterizzanti  il  corso  di  laurea  in  "conservazione  dei  beni
culturali" ed, inoltre, viene inserito l'art. 44 relativo al corso di
laurea  in "lettere"  con conseguente  scorrimento della  numerazione
successiva:
                              Titolo VI
                   FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA
                                Capo I
                           Corso di laurea
                 in conservazione dei beni culturali
                              Art. 43.
         Corso di laurea in conservazione dei beni culturali
  L03C Archeologia cristiana, epigrafia ed antichita' cristiane;
  M13X Bibliografia e biblioteconomia, bibliografia e biblioteconomia
I;
  M13X Bibliografia e biblioteconomia, bibliografia e biblioteconomia
III;
  M13X Bibliografia e biblioteconomia, bibliografia e biblioteconomia
II;
  L25B Storia dell'arte moderna, iconografia e iconologia;
  L25D Museologia e critica artistica e del restauro, museologia;
  L02C Numismatica, numismatica;
  L01A Preistoria e protostoria, protostoria europea;
  Q05B Sociologia  dei processi culturali e  comunicativi, sociologia
dell'arte e della letteratura;
  H12X    Storia    dell'architettura,    storia    delle    tecniche
architettoniche;
  H13X Restauro, caratteri costruttivi dell'edilizia storica;
  L26B Cinema e fotografia, storia e critica del cinema;
  L25B Storia dell'arte moderna, storia del disegno, dell'incisione e
della grafica;
  M03C  Storia  del  cristianesimo  antico e  medievale,  storia  del
cristianesimo;
  L27B  Musicologia e  storia della  musica moderna  e contemporanea,
storia della musica moderna e contemporanea;
  L25B Storia dell'arte moderna, storia dell'arte moderna IV;
  L05C  Archeologia e  storia dell'arte  musulmana, storia  dell'arte
musulmana;
  L25A Storia dell'arte medievale, storia dell'arte medievale II;
  L25B Storia dell'arte moderna, storia dell'arte moderna I;
  L25B Storia dell'arte moderna, storia dell'arte moderna II;
  L25B Storia dell'arte moderna, storia dell'arte moderna III;
  M08E Storia della scienza, storia della scienza;
  L25B  Storia  dell'arte  moderna,  storia delle  arti  applicate  e
dell'oreficeria;
  L25D  Museologia e  critica artistica  e del  restauro, letteratura
artistica;
  M13X  Bibliografia  e  biblioteconomia,  teoria  e  tecniche  della
catalogazione e classificazione.
                               Capo II
                     Corso di laurea in lettere
                              Art. 44.
                   Istituzione, afferenza e accesso
  1. Presso la facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' degli
studi di Udine e' istituito il corso di laurea in lettere.
  2. Il corso di laurea in lettere afferisce alla facolta' di lettere
e filosofia.  La facolta'  conferisce il  seguente titolo  di studio:
laurea in lettere.
  3. L'accesso  al corso  di laurea e'  regolato in  conformita' alle
vigenti disposizioni di legge.
                              Art. 45.
                    Finalita' del corso di laurea
  1.  Il  corso di  laurea  in  lettere ha  lo  scopo  di fornire  le
conoscenze scientifiche e le  capacita' critiche necessarie cosi' per
ogni attivita' professionale che  richieda attitudini e competenze di
ambito letterario, come per la  ricerca scientifica in ciascuna delle
aree disciplinari caratterizzanti di cui all'art. 46, con particolare
riferimento agli studi letterari e umanistici propri della tradizione
culturale italiana ed europea.
                              Art. 46.
                  Aree disciplinari caratterizzanti
  1. Sono caratterizzanti del corso  di laurea in lettere le seguenti
aree disciplinari:
   1) area delle scienze letterarie;
   2) area delle scienze filologiche;
   3) area delle scienze glottologiche e linguistiche;
   4) area delle scienze storiche;
   5) area delle scienze archeologiche;
   6) area delle scienze storicoartistiche;
   7) area delle scienze antropologiche e geografiche;
   8) area delle scienze musicologiche e dello spettacolo;
   9) area delle scienze filosofiche e pedagogiche.
  2. Altre aree disciplinari  caratterizzanti possono essere indicate
dai  singoli corsi  di  laurea,  in relazione  con  i loro  peculiari
interessi culturali, didattici, scientifici.
  3. Ai fini della formazione dei percorsi didattici, di cui all'art.
51, comma 3, i  settori scientificodisciplinari, come determinati dal
decreto  del Presidente  della  Repubblica 12  aprile 1994  (Gazzetta
Ufficiale  8 agosto  1994,  n. 184;  supplemento  ordinario n.  112),
vengono  collocati  dal  corso  di  laurea  nelle  aree  disciplinari
caratterizzanti. Ogni settore  scientificodisciplinare puo' far parte
di una sola area disciplinare caratterizzante.
                              Art. 47.
              Durata e articolazione del corso di laurea
  1. Il  corso di  laurea in lettere  dura 4 anni  e comprende  da un
minimo di 21 a un massimo di 23 annualita' di insegnamento.
  2. Il corso di laurea e' articolato in due indirizzi:
   A) classico;
   B) moderno.
                              Art. 48.
                      Organizzazione degli studi
  1. Il consiglio di corso  di laurea puo' stabilire la distribuzione
delle discipline sui 4 anni di durata del corso; determina inoltre le
eventuali propedeuticita' e le modalita' delle prove scritte previste
dal curricolo  didattico (art. 51),  come di ogni  altro accertamento
del profitto, che sia ritenuto opportuno.
  2.  Dopo aver  superato tutte  le prove  di esame  delle discipline
incluse  nel piano  di  studio,  lo studente  puo'  essere ammesso  a
sostenere l'esame di  laurea, il quale consiste  nella discussione di
una  dissertazione scritta  su  argomento coerente  con  il piano  di
studio seguito.
                              Art. 49.
                      Affinita' e riconoscimenti
  1. Il corso di laurea in lettere  e' affine ai corsi di laurea e ai
corsi di  diploma delle facolta'  di lettere e  filosofia, magistero,
lingue  e letterature  straniere, conservazione  dei beni  culturali,
nonche' della istituenda facolta' di scienze della formazione.
  2. Per  il riconoscimento di  prove d'esame sostenute  in curricoli
didattici  diversi  da quello  del  corso  di  laurea in  Lettere,  i
consigli degli organi competenti valutano l'utilita' delle discipline
oggetto di  tali prove  nel contesto culturale  proprio del  corso di
laurea in  lettere, determinando  altresi' l'anno di  corso a  cui lo
studente che ha chiesto il riconoscimento viene iscritto.
                              Art. 50.
                        Manifesto degli studi
  1. Con apposite norme da inserire nel manifesto annuale degli studi
il consiglio di facolta' provvede  a disciplinare, per quanto di loro
interesse, il complesso delle materie indicate dall'art. 11, comma 2,
della legge  n. 341/1990.  Indica inoltre  le discipline  da inserire
necessariamente  nel piano  di studio,  ai fini  della partecipazione
alle  diverse  classi di  concorso  per  l'insegnamento nella  scuola
secondaria.
                              Art. 51.
                         Curricolo didattico
  1. Sono insegnamenti istituzionali comuni:
   1) letteratura italiana (L12A)*;
   2) letteratura latina (L07A)**;
  3)  una  disciplina  a  scelta   fra  quelle  dei  settori  L09A  -
Glottologia e linguistica; L11A - Linguistica italiana;
  4) una disciplina  a scelta fra quelle dei settori  L16A - Lingua e
letteratura francese;  L17A - Lingua  e letteratura spagnola;  L18A -
Lingua e  letteratura inglese; L19A  - Lingua e  letteratura tedesca;
L21B  -  Lingue  e  letterature  slavoorientali.  Con  riferimento  a
peculiari esigenze  e interessi culturali, le  sedi possono scegliere
altra "lingua  e letteratura" appartenente alla  tradizione culturale
europea;
  5) una disciplina a scelta fra quelle dei settori M06A - Geografia;
M06B - Geografia economico- politica.
  2. Sono insegnamenti istituzionali di indirizzo:
 A. Indirizzo classico:
  6-7)  due  discipline  a  scelta  fra quelle  dei  settori  L06C  -
Letteratura  greca; L06D  -  Civilta' bizantina;  L07B -  Letteratura
latina  medievale e  umanistica; L08A  - Filologia  classica; L08B  -
Letteratura cristiana antica; L12E - Letteratura dell'eta' medievale,
umanistica  e  rinascimentale.  Fra  le due  discipline  e'  compresa
necessariamente la letteratura greca***;
   * L'esame orale e' integrato da una prova scritta.
  ** L'esame  orale e' integrato  da una prova scritta  di conoscenza
linguistica. Tale  prova e'  obbligatoria per l'indirizzo  classico e
consigliata per l'indirizzo moderno.
  *** L'esame  orale puo' essere  integrato da forme  di accertamento
scritto di conoscenza linguistica.
   8) storia greca (L02A);
   9) storia romana (L02B);
  10)  una  disciplina  a  scelta  fra  quelle  dei  settori  L03B  -
Archeologia   classica;  L03C   -  Archeologia   cristiana;  L03D   -
Archeologia medievale; L04X - Topografia antica;
  11) una disciplina a scelta fra quelle dei settori M07A - Filosofia
teoretica; M07C - Filosofia morale; M07D - Estetica; M07E - Filosofia
del linguaggio;  M08A - Storia  della filosofia; M08B -  Storia della
filosofia antica;  M08C -  Storia della  filosofia medievale;  M08D -
Storia della filosofia araboislamica.
 B. Indirizzo moderno:
  6-7)  due  discipline  a  scelta  fra quelle  dei  settori  L07B  -
Letteratura latina medievale e  umanistica; L10A - Filologia romanza;
L11B  - Filologia  italiana;  L12D -  Letterature  comparate; L12E  -
Letteratura dell'eta' medievale, umanistica  e rinascimentale. Fra le
due discipline e' compresa necessariamente la filologia romanza;
  8-9) due discipline  a scelta fra quelle dei settori  M01X - Storia
medievale; M02A - Storia moderna; M04X - Storia contemporanea. Fra le
due  discipline  e'  compresa necessariamente  la  storia  medievale,
oppure la storia moderna, oppure la storia contemporanea;
  10)  una  disciplina  a  scelta  fra  quelle  dei  settori  L03D  -
Archeologia  medievale; L25A  -  Storia dell'arte  medievale; L25B  -
Storia dell'arte moderna; L25C - Storia dell'arte contemporanea;
  11) una disciplina a scelta fra quelle dei settori M07A - Filosofia
teoretica; M07C - Filosofia morale; M07D - Estetica; M07E - Filosofia
del linguaggio;  M08A - Storia  della filosofia; M08C -  Storia della
filosofia medievale; M08D - Storia della filosofia araboislamica.
  3. Insegnamenti opzionali: le rimanenti annualita' (da un minimo di
10 a un massimo di 12) sono da utilizzare in rapporto con l'indirizzo
scelto dallo studente  e in funzione dei  percorsi didattici definiti
da ciascun corso  di laurea, anche per  le opportune biennalizzazioni
e/o triennalizzazioni di insegnamenti; due di tali annualita' possono
essere scelte liberamente dallo studente.
  Fra le discipline scelte  sono necessariamente rappresentate almeno
3 delle aree  disciplinari di cui all'art. 46, comma  1. La scelta e'
effettuata, comunque, in modo  da garantire l'organicita' culturale e
l'efficacia professionale di ogni singolo piano di studio.
  4.  Per  essere  ammesso  all'esame di  laurea,  lo  studente  deve
dimostrare  di  avere  adeguata   conoscenza  di  almeno  due  lingue
straniere. Le  relative prove di  idoneita', da collocare,  di norma,
non prima del  terzo anno, si svolgono secondo  le modalita' definite
dal corso di laurea.
                               Art. 52.
                          Norme transitorie
  1.  Una  volta  che  il presente  ordinamento  sia  recepito  dalla
facolta', gli  studenti gia'  iscritti potranno completare  gli studi
secondo il curricolo previsto dal precedente ordinamento.
  2.  La  facolta'  e'  tenuta   a  stabilire  le  modalita'  per  il
riconoscimento  degli esami  sostenuti  dagli  studenti iscritti  che
optino  per   il  nuovo  ordinamento.  Tale   opzione  potra'  essere
esercitata entro 4 anni dalla data di immatricolazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Udine, 17 febbraio 1998
                                               Il rettore: Strassoldo