Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria  della Corte suprema di cassazione, in
data  24  marzo  1998  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa   da  dodici   cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referedum popolare, previsto  dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
  "Volete Voi che sia abrogata la  legge 6 marzo 1998, n. 40, recante
"Disciplina   dell'immigrazione   e  norme  sulla   condizione  dello
straniero", limitatamente alle seguenti parti:
  art. 1, quarto comma;
  art.  5,  primo comma,  limitatamente  alle  parole "di  carta   di
soggiorno  o",  quinto comma, limitatamente alle parole ",fatto salvo
quanto previsto  dall'articolo 20,  comma 7, e  sempre che  non siano
sopraggiunti nuovi elementi  che ne consentano il rilascio  e che non
si tratti  di irregolarita' amministrative sanabili",  ottavo  comma,
limitatamente   alle  parole   "e  la  carta  di   soggiorno  di  cui
all'articolo 7";
  art. 6, quarto  comma, limitatamente alle parole  "quando vi  siano
fondate ragioni,";
  art. 7;
  art.  11, secondo comma, lettera  b), limitatamente alle parole "da
piu' di  sessanta giorni",  quarto comma, lettera  b),  limitatamente
alle   parole",   e il  prefetto  rilevi, sulla  base di  circostanze
obiettive,  il  concreto  pericolo  che  lo  straniero  si  sottragga
all'esecuzione del provvedimento",  quinto comma, limitatamente  alle
parole  "e il prefetto rilevi,  tenuto conto di circostanze obiettive
riguardanti  il suo  inserimento sociale  familiare e  lavorativo, un
concreto   pericolo   che   lo  straniero   medesimo   si   sottragga
all'esecuzione del  provvedimento", sesto comma,  limitatamente  alle
parole",    qualora il prefetto  rilevi, tenuto conto  di circostanze
obiettive riguardanti  l'inserimento sociale, familiare  e lavorativo
dello straniero,  il concreto pericolo che  quest'ultimo si sottragga
all'esecuzione del provvedimento", quindicesimo comma;
  art. 12,  quinto comma, limitatamente  alle parole "non  appena  e'
possibile,";
   art. 17, secondo comma, lettera b) e lettera c);
    art. 18;
  art.   20, settimo  comma, limitatamente  alle parole  "e comunque,
salvo che si  tratti di permesso di soggiorno  per lavoro stagionale,
per un periodo non inferiore ad un anno";
  art.  21,  primo comma,  limitatamente  alle  parole "o   straniero
regolarmente soggiornante,";
  art.   26, primo  comma,  limitatamente alle  parole  "di carta  di
soggiorno o";
  art. 27, primo comma, lettera d), quarto comma, ottavo comma;
  art. 28,  primo comma,  limitatamente alle  parole "Fatti  salvi  i
casi  di  rilascio o  di rinnovo della  carta di  soggiorno,", quarto
comma,  quinto  comma,  limitatamente  alle parole  "che  non   possa
ottenere  la   carta di  soggiorno," sesto comma,  limitatamente alle
parole "Gli atti del procedimento sono  esenti da imposta di bollo  e
di registro e da ogni altra tassa.";
  art.  29, primo comma, limitatamente  alle parole "o nella carta di
soggiorno"  e   limitatamente  alle   parole  "o  nella    carta   di
soggiorno",  secondo  comma, limitatamente   alle parole", ovvero una
carta di soggiorno";
  art. 33, quinto comma;
  art.  37, quinto  comma, limitatamente  alle parole  "di carta   di
soggiorno, ovvero";
  art.  38,  quinto comma,  sesto  comma,  limitatamente alle  parole
"stranieri titolari di carta di soggiorno e gli";
  art.  39,  primo comma, limitatamente  alle parole "della  carta di
soggiorno  o" e  limitatamente  alle parole  "nella  loro carta    di
soggiorno o";
  art.  40,  primo comma, lettera  d), limitatamente alle  parole "di
carta di soggiorno o";
    art. 41;
    art. 42;
    art. 43, terzo comma;
    art. 44?".
  Dichiarano, altresi',  di eleggere domicilio in  Roma presso Gruppo
Lega Nord - Via Uffici del Vicario.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria  della Corte suprema di cassazione, in
data  24  marzo  1998  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa   da  dodici   cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
  "Volete Voi che sia abrogato il 1 comma dell'articolo 1 della legge
2 aprile 1979, n. 97: "Nomina a magistrato di tribunale. La nomina  a
magistrato  di tribunale  ha luogo  al compimento  di due  anni dalla
nomina  a uditore  giudiziario con  delibera del  Consiglio superiore
della Magistratura,  previo esame  del parere motivato  del consiglio
giudiziario  del distretto  o dei  distretti nei  quali l'uditore  ha
prestato servizio"?".
  Dichiarano, altresi',  di eleggere domicilio in  Roma presso Gruppo
Lega Nord - Via Uffici del Vicario.