Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 24 marzo 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referedum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete Voi che sia abrogata la legge 6 marzo 1998, n. 40, recante "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", limitatamente alle seguenti parti: art. 1, quarto comma; art. 5, primo comma, limitatamente alle parole "di carta di soggiorno o", quinto comma, limitatamente alle parole ",fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili", ottavo comma, limitatamente alle parole "e la carta di soggiorno di cui all'articolo 7"; art. 6, quarto comma, limitatamente alle parole "quando vi siano fondate ragioni,"; art. 7; art. 11, secondo comma, lettera b), limitatamente alle parole "da piu' di sessanta giorni", quarto comma, lettera b), limitatamente alle parole", e il prefetto rilevi, sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento", quinto comma, limitatamente alle parole "e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale familiare e lavorativo, un concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento", sesto comma, limitatamente alle parole", qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento", quindicesimo comma; art. 12, quinto comma, limitatamente alle parole "non appena e' possibile,"; art. 17, secondo comma, lettera b) e lettera c); art. 18; art. 20, settimo comma, limitatamente alle parole "e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno"; art. 21, primo comma, limitatamente alle parole "o straniero regolarmente soggiornante,"; art. 26, primo comma, limitatamente alle parole "di carta di soggiorno o"; art. 27, primo comma, lettera d), quarto comma, ottavo comma; art. 28, primo comma, limitatamente alle parole "Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno,", quarto comma, quinto comma, limitatamente alle parole "che non possa ottenere la carta di soggiorno," sesto comma, limitatamente alle parole "Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa."; art. 29, primo comma, limitatamente alle parole "o nella carta di soggiorno" e limitatamente alle parole "o nella carta di soggiorno", secondo comma, limitatamente alle parole", ovvero una carta di soggiorno"; art. 33, quinto comma; art. 37, quinto comma, limitatamente alle parole "di carta di soggiorno, ovvero"; art. 38, quinto comma, sesto comma, limitatamente alle parole "stranieri titolari di carta di soggiorno e gli"; art. 39, primo comma, limitatamente alle parole "della carta di soggiorno o" e limitatamente alle parole "nella loro carta di soggiorno o"; art. 40, primo comma, lettera d), limitatamente alle parole "di carta di soggiorno o"; art. 41; art. 42; art. 43, terzo comma; art. 44?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma presso Gruppo Lega Nord - Via Uffici del Vicario. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 24 marzo 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete Voi che sia abrogato il 1 comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1979, n. 97: "Nomina a magistrato di tribunale. La nomina a magistrato di tribunale ha luogo al compimento di due anni dalla nomina a uditore giudiziario con delibera del Consiglio superiore della Magistratura, previo esame del parere motivato del consiglio giudiziario del distretto o dei distretti nei quali l'uditore ha prestato servizio"?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma presso Gruppo Lega Nord - Via Uffici del Vicario.