IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio 14 luglio 1992 e successive integrazioni concernente la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento (CEE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il richiamato regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualita' di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini; Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, recante norme di attuazione della citata legge; Considerato che il regolamento (CEE) n. 2081/92 all'art. 10, comma 7, prevede che i costi dei controlli dei prodotti agricoli ed alimentari recanti una denominazione di origine protetta siano sostenuti dai produttori che utilizzano la denominazione medesima; Considerato altresi' che il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, prevede al capo IV l'istituzione ed il funzionamento presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio delle commissioni di degustazione per l'effettuazione dell'esame organolettico delle partite di olio a denominazione di origine al fine di utilizzare la denominazione loro propria; Visti i decreti di nomina dei presidenti e dei segretari delle suddette commissioni; Ritenuto pertanto di determinare l'ammontare degli importi e le modalita' di pagamento delle somme a carico dei soggetti che si avvalgono dell'operato delle commissioni di degustazione degli oli a denominazione di origine; Decreta: Art. 1. I soggetti richiedenti l'operato delle commissioni di degustazione degli oli d'oliva vergini o extravergini a denominazione di origine, sono tenuti al pagamento preventivo alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, di una somma pari a L. 25.000 per ogni campione prelevato e di una somma pari a L. 5.000 per ogni quintale di olio extravergine e vergine d'oliva sottoposto ad esame organolettico, per l'operato e le spese di funzionamento delle commissioni medesime. Restano esclusi dalla previsione del presente decreto gli importi relativi all'eventuale successivo esame chimicofisico, sempre a carico dei richiedenti.