IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto il regolamento (CEE) n.  2081/92 del Consiglio 14 luglio 1992
e   successive   integrazioni   concernente   la   protezione   delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti
agricoli e alimentari;
  Visto il  regolamento (CEE)  n. 535/97 del  Consiglio del  17 marzo
1997 che modifica il richiamato regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto il decreto legislativo 4  giugno 1997, n. 143, che istituisce
il  Ministero per  le politiche  agricole  in qualita'  di centro  di
riferimento  degli  interessi  nazionali  in  materia  di  politiche,
forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione
di compiti di tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari;
  Vista la  legge 5 febbraio  1992, n. 169, relativa  alla disciplina
per  il riconoscimento  della  denominazione  di origine  controllata
degli oli di oliva vergini ed extravergini;
  Visto  il decreto  ministeriale 4  novembre 1993,  n. 573,  recante
norme di attuazione della citata legge;
  Considerato che il regolamento (CEE)  n. 2081/92 all'art. 10, comma
7,  prevede  che i  costi  dei  controlli  dei prodotti  agricoli  ed
alimentari  recanti  una  denominazione  di  origine  protetta  siano
sostenuti dai produttori che utilizzano la denominazione medesima;
  Considerato altresi'  che il decreto ministeriale  4 novembre 1993,
n. 573, prevede  al capo IV l'istituzione ed  il funzionamento presso
le  camere  di  commercio,   industria,  artigianato  ed  agricoltura
competenti  per  territorio  delle commissioni  di  degustazione  per
l'effettuazione  dell'esame organolettico  delle  partite  di olio  a
denominazione di origine al fine  di utilizzare la denominazione loro
propria;
  Visti  i decreti  di nomina  dei presidenti  e dei  segretari delle
suddette commissioni;
  Ritenuto  pertanto di  determinare l'ammontare  degli importi  e le
modalita'  di pagamento  delle somme  a  carico dei  soggetti che  si
avvalgono dell'operato delle commissioni  di degustazione degli oli a
denominazione di origine;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I soggetti richiedenti l'operato  delle commissioni di degustazione
degli oli d'oliva vergini o  extravergini a denominazione di origine,
sono  tenuti  al  pagamento  preventivo  alla  camera  di  commercio,
industria, artigianato  e agricoltura  competente per  territorio, di
una somma pari a L. 25.000 per ogni campione prelevato e di una somma
pari a  L. 5.000  per ogni  quintale di  olio extravergine  e vergine
d'oliva sottoposto ad  esame organolettico, per l'operato  e le spese
di funzionamento delle commissioni medesime.
  Restano esclusi  dalla previsione del presente  decreto gli importi
relativi  all'eventuale  successivo  esame  chimicofisico,  sempre  a
carico dei richiedenti.