IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Visto l'art. 2544 del codice civile che prevede lo scioglimento d'ufficio delle societa' cooperative e dei loro consorzi; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni; Tenuto conto della circolare ministeriale n. 30/81 del 20 marzo 1981 con la quale, tra l'altro, sono state impartite istruzioni in materia di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con particolare riferimento all'inutilita' della nomina del commissario liquidatore in presenza di un attivo modesto che non consenta nemmeno la copertura delle spese di procedura; Considerato che la predetta circolare ha fissato in lire 250/300 mila il limite al disotto del quale non si debba far luogo alla nomina del commissario liquidatore; Atteso che attualmente il citato limite non appare piu' adeguato; Riconosciuta la necessita' di dover elevare l'importo di cui sopra; Decreta: Art. 1. A decorrere dalla data del presente decreto si dispone che non si proceda alla nomina del commissario liquidatore nelle procedure di scoglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile delle societa' cooperative e dei loro consorzi quando le attivita' da liquidatore, purche' di natura mobiliare, non abbiano valore superiore a L. 2.500.000.