IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
  Visto l'art.  2544 del  codice civile  che prevede  lo scioglimento
d'ufficio delle societa' cooperative e dei loro consorzi;
  Visto il  decreto legislativo del  Capo provvisorio dello  Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;
  Tenuto conto  della circolare  ministeriale n.  30/81 del  20 marzo
1981 con  la quale, tra  l'altro, sono state impartite  istruzioni in
materia di scioglimento d'ufficio ex  art. 2544 del codice civile con
particolare riferimento  all'inutilita' della nomina  del commissario
liquidatore in presenza di un attivo modesto che non consenta nemmeno
la copertura delle spese di procedura;
  Considerato che  la predetta circolare  ha fissato in  lire 250/300
mila  il limite  al disotto  del quale  non si  debba far  luogo alla
nomina del commissario liquidatore;
  Atteso che attualmente il citato limite non appare piu' adeguato;
  Riconosciuta la necessita' di dover elevare l'importo di cui sopra;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A decorrere dalla  data del presente decreto si dispone  che non si
proceda alla  nomina del  commissario liquidatore nelle  procedure di
scoglimento d'ufficio ex  art. 2544 del codice  civile delle societa'
cooperative e dei  loro consorzi quando le  attivita' da liquidatore,
purche'  di  natura mobiliare,  non  abbiano  valore superiore  a  L.
2.500.000.