(parte 1)
                         ART. 1
  Vengono  qui  riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in
vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1997-15  marzo  1998  non
soggetti  a  legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art.
80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica  di
esecuzione,  pervenuti  al  Ministero degli affari esteri entro il 15
marzo 1998.
  L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella 1.
  In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati  in  vigore
precedentemente  al 16 dicembre 1997, i cui testi originali non erano
in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.
  Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo  16  dicembre
1997-15 marzo 1998 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero
degli  affari  esteri  saranno  pubblicati  nel  prossimo supplemento
trimestrale alla Gazzetta Ufficiale datato 15 luglio 1998.
  Quando tra i testi facenti fede non e' contenuto un testo in lingua
italiana, si e' pubblicato sia il testo in lingua  straniera  facente
fede,  sia  il  testo  in  lingua  italiana  se  esistente come testo
ufficiale. In mancanza del quale si e' pubblicata una traduzione  non
ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.
  Per  comodita'  di  consultazione  e' stata altresi' predisposta la
tabella n. 2  nella  quale  sono  indicati  gli  Atti  internazionali
soggetti  a  legge  di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore
per l'Italia recentemente, per i quali non  si  riproduce  il  testo,
essendo  lo stesso gia' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (di
cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).
                                                         TABELLA N. 1
         ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA
       NEL PERIODO 16 DICEMBRE 1997-15 MARZO 1998 NON SOGGETTI
               A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA
Data, luogo della firma, titolo      Data di entrata in vigore   Pag.
               -                                  -               -
              648.
28 maggio 1993, Roma
    Accordo tra il Ministero               28 maggio 1993          9
    dell'interno italiano e
    l'omologo ucraino nella lotta
    contro il traffico illecito di
    sostanze stupefacenti e
    psicotrope e contro la criminalita'
    organizzata
              649.
31 maggio 1995, San Salvador               13 novembre 1996       15
    Accordo tra Italia e El Salvador
    per la costituzione di fondi di
    contropartita generati da aiuti
    bilaterali della cooperazione
    italiana, con due Annessi
              650.
10 maggio 1997, Ramallah
    Processo verbale concordato tra        10 maggio 1997         25
    l'Italia e OLP
              651.
27 maggio-15 luglio 1997, Roma
    Scambio di Note tra Italia e         23 gennaio 1998          31
    Macedonia per il reciproco ricono-
    scimento delle patenti di guida,
    con allegate tre tabelle di equi-
    pollenza
              652.
21 luglio 1997, Roma
    Scambio di Lettere tra le ammini-      21 luglio 1997        43
    strazioni del lavoro di Italia e
    Regno Unito
              653.
18-25 luglio 1997, Roma
    Scambio di Note fra Italia e           18 luglio 1997        49
    Svizzera sulle condizioni di reci-
    procita' dei rimborsi delle imposte
    sul valore aggiunto agli operatori
    economici
              654.
1 agosto 1997, Beirut
    Verbale concordato di cooperazione     1 agosto 1997         55
    tra Italia e Libano
              655.
6 agosto 1997, Roma
    Accordo tra Italia e Polonia sulla     19 gennaio 1998       61
    conversione delle patenti di guida
    con cinque Allegati
              656.
8-13 agosto 1997, Roma, San Marino
    Scambio di Lettere tra Italia e San    13 agosto 1997        71
    Marino relativo allo scambio di in-
    formazioni di cui al processo ver-
    bale del 4 aprile 1994, che correda
    l'Atto aggiuntivo alla Convenzione
    in materia di rapporti finanziari e
    valutari del 2 maggio 1991
              657.
8-9 settembre 1997, Parigi
    Accordo tra Italia e l'Organizza-    12 settembre 1997       79
    zione delle Nazioni Unite per
    l'educazione, la scienza e la cul-
    tura relativo alla 21a sessione
    straordinaria dell'ufficio di Pre-
    sidenza del Comitato del patrimonio
    mondiale (Napoli 28-29 novembre) e
    la 21a sessione del Comitato del pa-
    trimonio mondiale (Napoli 1-6 di-
    cembre 1997), con scambio di Lette-
    re firmato a Parigi il 9 e 12
    settembre 1997
              658.
9 settembre 1997, Il Cairo
    Protocollo d'attuazione tra Italia     19 settembre 1997    101
    e Egitto
              659.
11 settembre 1997, Roma
    Compromesso d'arbitrato tra Italia     11 settembre 1997    143
    e Costarica
              660.
30 maggio-21 ottobre 1997, Roma
    Scambio di lettere tra Italia e        21 ottobre 1997      151
    Stati Uniti d'America concernente
    le modifiche all'Accordo sul tra-
    sporto aereo del 22 giugno 1970 e
    successivi emendamenti
              661.
21 ottobre 1997, Manila
    Memorandum d'intesa tra Italia e       24 febbraio 1998     161
    Filippine nel settore dei trasporti
    e delle comunicazioni
              662.
21 ottobre 1997, Manila
    Memorandum d'intesa tra Italia e       24 febbraio 1998     167
    Filippine sulla cooperazione tra le
    piccole e medie imprese
              663.
27 ottobre 1997, Tunisi
    Dichiarazione d'Intenti tra il Mi-     27 ottobre 1997      173
    nistero delle Comunicazioni ita-
    liano e l'omologo tunisino per la
    cooperazione nel campo delle poste,
    delle telecomunicazioni e della te-
    lediffusione
              664.
1-31 ottobre 1997, La Paz
    Scambio di Note relativo al proget-    31 ottobre 1997      179
    to di ristrutturazione dell'ospeda-
    le "Daniele Bracamonte" e potenzia-
    mento dell'unita' sanitaria di
    Potosi
              665.
3 novembre 1997, Pechino
    Scambio di Note tra Italia e Cina      3 novembre 1997      195
    in merito al reciproco stabilimento
    dei Consolati Generali a Canton e
    a Firenze
              666.
29 ottobre-5 novembre 1997, Ginevra
    Scambio di Lettere modificativo        5 novembre 1997      203
    dell'Accordo di cooperazione tra
    Italia e Organizzazione Internazio-
    nale del Lavoro per la realizzazio-
    ne del progetto "Centro di forma-
    zione per l'artigianato del sale"
    in Giordania
              667.
18 novembre 1997, Washington
    Accordo di cooperazione tra Italia     18 novembre 1997     211
    e Banca Interamericana di sviluppo
    per il confinanziamento di progetti
    e programmi
              668.
3 dicembre 1997, Bologna
    Scambio di Lettere per il rinnovo      3 dicembre 1997      223
    dell'Accordo di cooperazione tra
    Italia e Argentina nel campo della
    ricerca e dell'utilizzazione a fini
    pacifici dello spazio
              669.
3-19 dicembre 1997, Citta' del Vaticano-Roma
    Scambio di Note tra Italia e Santa     3 dicembre 1997      227
    Sede relativo al parcheggio sul
    Gianicolo, con tre Allegati
              670.
22 dicembre 1997, Brasilia
    Atto aggiuntivo al Protocollo fi-      22 dicembre 1997     237
    nanziario firmato tra Italia e
    Brasile l'11 novembre 1992
              671.
12 gennaio 1998, Tirana
    Scambio di Lettere tra Italia e        12 gennaio 1998      241
    Albania sulla cooperazione in ma-
    teria di occupazione, lavoro e for-
    mazione professionale
              672.
5 febbraio 1998, Ginevra
    Accordo tra Italia e Organizzazio-     5 febbraio 1998      245
    ne meteorologica mondiale per la
    realizzazione del progetto "Cilss
    Agrhymet" sostegno all'attivita' di
    allerta precoce dei servizi
    nazionali del Niger, Burkina Faso e
    Mali
                                                         TABELLA N. 2
       ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE
     ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
              REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE
    Data, luogo della firma, titolo        Data di entrata in vigore
                 -                                     -
Convenzione sulla valutazione dell'in-           10 settembre 1997
    fluenza ambientale in un contesto
    transfrontaliero (Espoo 25 febbraio
    1991)
    (Vedi legge 3 novembre 1994, n. 640,
    nel S.O. n. 147 alla G.U. n. 273 del
    22 novembre 1994)
Accordo tra Italia e Emirati Arabi Uniti         17 dicembre 1997
    per la gestione dei servizi aerei tra           G.U. n. 7
    i loro rispettivi territori e al di          del 10 gennaio 1998
    fuori di essi, con allegata tabella
    delle rotte (Abu Dhabi 3 aprile 1991)
    (Vedi legge 16 giugno 1997, n. 202,
    nel S.O. n. 137/L alla G.U. n. 155
    del 5 luglio 1997)
Protocollo sulla protezione ambientale al        14 gennaio 1998
    Trattato antartico, con quattro annes-
    si e atto finale (Madrid 4 ottobre
    1991)
    (Vedi legge 15 febbraio 1995, n. 54, nel
    S.O. n. 27 alla G.U. n. 48 del 27 feb-
    braio 1995
Accordo di amicizia e cooperazione tra           28 maggio 1997
    Italia e Marocco (Roma 25 novembre              G.U. n. 152
    1991)                                        del 2 luglio 1997
    (Vedi legge 12 aprile 1995, n. 128,
    nel S.O. n. 49 alla G.U. n. 98 del 28
    aprile 1995)
Scambio di lettere tra Italia e Germania          1 dicembre 1997
    aggiuntivo all'Accordo italo-tedesco            G.U. n. 281
    del 27 gennaio 1976 relativo alla po-        del 2 dicembre 1997
    sizione previdenziale degli altoate-
    sini ex optanti per la cittadinanza
    tedesca, con dichiarazione congiunta
    (Bonn 22 ottobre 1993)
    (Vedi legge 1 luglio 1997, n. 227, nel
     S.O. n. 146/L alla G.U. n. 167 del 19
     luglio 1997)
    Accordo di amicizia e cooperazione tra       22 maggio 1997
    Italia e federazione Russa (Mosca 14            G.U. n. 133
    ottobre 1994)                                del 10 giugno 1997
    (Vedi legge 8 febbraio 1996, n. 69,
    nel S.O. n. 37 alla G.U. n. 44 del 22
    febbraio 1996)
Accordo internazionale sulla gomma natura-       11 dicembre 1997
    le (Ginevra 17 febbraio 1995) (Vedi
    legge 9 ottobre 1997, n. 359, nel S.O.
    n. 223/L alla G.U. n. 251 del 27 otto-
    bre 1997)
Memorandum d'intesa tra Italia e Slovenia         6 agosto 1997
    sul reciproco riconoscimento dei di-            G.U. n. 93
    plomi e dei titoli accademici italia-        del 22 aprile 1997
    ni e sloveni (Roma 10 luglio 1995)
    (Vedi legge 7 aprile 1997, n. 103,
    nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del
    22 aprile 1997)
Accordo tra Italia e Hong Kong per la pro-        2 febbraio 1998
    mozione e protezione degli investi-             G.U. n. 26
    menti (Roma 28 novembre 1995)                del 2 febbraio 1998
    (Vedi legge 1 luglio 1997, n. 225,
    nel S.O. n. 146/L alla G.U. n. 167
    del 19 luglio 1997)
Accordo tra Italia e presidenza dell'ini-         7 novembre 1997
    ziativa centro europea (INCE) in meri-          G.U. n. 262
    to alla sede del centro di informa-          del 10 novembre 1997
    zione e documentazione dell'INCE a
    Trieste (Vienna 4 luglio 1996)
    (Vedi legge 28 agosto 1997, n. 286,
    nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del
    5 settembre 1997)
Scambio di Note tra Italia e Austria sul          1 dicembre 1997
    riconoscimento reciproco di gradi e            G.U. n. 279
    titoli accademici (Roma 11 settembre         del 29 novembre 1997
    1996)
    (Vedi legge 9 settembre 1997, n. 336,
    nel S.O. n. 204/L alla G.U. n. 233 del
    6 ottobre 1997)
Accordo tra Italia e Hong Kong in materia         9 gennaio 1998
    di servizi aerei, con allegata tabel-           G.U. n. 41
    la delle rotte (Roma 9 ottobre 1996)         del 19 febbraio 1998
    (Vedi legge 9 ottobre 1997, n. 378,
    Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 no-
    vembre 1997)
                                648.
                        Roma, 28 maggio 1993
                       Accordo di cooperazione
       tra il Ministero dell'interno della Repubblica Italiana
              ed il Ministero dell'interno dell'Ucraina
               nella lotta contro il traffico illecito
                di sostanze stupefacenti e psicotrope
                e contro la criminalita' organizzata
                 (Entrata in vigore: 28 maggio 1993)
     ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA
REPUBBLICA  ITALIANA  E  IL MINISTERO DELL'INTERNO DELL'UCRAINA NELLA
LOTTA  CONTRO  IL  TRAFFICO  ILLECITO  DI  SOSTANZE  STUPEFACENTI   E
PSICOTROPE E CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Il  Ministero  dell'Interno  della Repubblica italiana e il Ministero
dell'Interno della Ucraina, chiamati in seguito "Parti contraenti";
VISTE  le  previsioni  della   Convenzione   unica   sulle   sostanze
stupefacenti  (New York, 30 marzo 1961), come emendata dal Protocollo
aggiuntivo del 1972 (Ginevra,  25  marzo),  della  Convenzione  sulle
sostanze  psicotrope  (Vienna,  21  febbraio 1971), della Convenzione
contro il traffico illecito di  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope
(Vienna,  20 dicembre 1988) e del "Piano Globale d'Azione" (New York,
23 febbraio 1990), redatte sotto l'egida dell'ONU;
CONVINTI che la cooperazione  internazionale  e'  indispensabile  per
l'efficace prevenzione e repressone del traffico illecito di sostanze
stupefacenti e psicotrope e per la lotta al crimine organizzato;
CONSAPEVOLI  che  il  traffico  illecito  di  sostanze stupefacenti e
psicotrope, nonche' l'incremento della loro produzione e  diffusione,
rappresentano  una  seria  minaccia  per  il regolare sviluppo socio-
economico dei Paesi e per la salute  fisica  e  psichica  dei  propri
cittadini;
CONSAPEVOLI  altresi'  che  detto  traffico illecito vede sempre piu'
coinvolte   organizzazioni   criminali   che   operano    su    scala
internazionale;
CONSIDERATE   pertanto   la   necessita'  e  la  comune  volonta'  di
intensificare  la  cooperazione  bilaterale  nella  lotta  contro  il
traffico  illecito  di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la
criminalita' organizzata;
                             CONVENGONO
                             Articolo I
1. Ai fini del presente Accordo, sara' istituito  un  Comitato  misto
   per  la  cooperazione  nella  lotta contro il traffico illecito di
   sostanze  stupefacenti  e  psicotrope  e  contro  la  criminalita'
   organizzata.
2.   Il  Comitato  misto  sara'  co-presieduto  dai  due  Ministri  e
   comprendera'  rappresentanti  dei  due   Ministeri   dell'Interno.
   Potranno essere invitati ai lavori del Comitato, ove se ne ravvisi
   la  necessita', rappresentanti ed esperti anche di altri Dicasteri
   ed Uffici.
3. Le riunioni del Comitato si terranno,  ordinariamente,  una  volta
   l'anno,  alternativamente  in  ciascuno  dei due Paesi. In caso di
   necessita',  su  specifica  richiesta  di  una  della  due   Parti
   contraenti,  si  terranno  incontri  straordinari,  anche tra soli
   rappresentanti  ministeriali,  per  l'esame   di   questioni   che
   rivestano carattere d'urgenza.
                             Articolo II
In  conformita'  con  il  presente  Accordo,  le Parti contraenti, di
propria iniziativa  o  su  richiesta  dell'altra  Parte,  nei  limiti
consentiti dalle rispettive legislazioni:
a)  si  presteranno  reciproca  collaborazione  nel  controllo  delle
   persone implicate nel crimine organizzato, nonche' delle persone e
   dei  mezzi  di  trasporto  utilizzati  nel  traffico  illecito  di
   sostanze  stupefacenti  e psicotrope o delle persone sospettate di
   esservi implicati;
b) si scambieranno tutte le informazioni utili relative alle  persone
   ed  ai  mezzi  di  trasporto  coinvolti  nel  traffico illecito di
   sostanze stupefacenti e psicotrope o sospettati di  svolgere  tale
   traffico,  nonche'  di quelle relative alle persone appartenenti o
   sospettate di appartenere alla criminalita' organizzata;
c) concorderanno le modalita'  di  collegamento  piu'  opportune  per
   consentire il rapido scambio di tutte le informazioni attinenti il
   traffico  illecito  di  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope e la
   criminalita' organizzata.
                            Articolo III
1. In conformita' delle leggi vigenti nei rispettivi  Paesi  e  senza
   pregiudizi   degli   obblighi   derivanti  da  altri  accordi  bi-
   multilaterali:
   a) su richiesta degli organi  centrali  competenti  di  una  delle
      Parti  contraenti,  l'altra Parte promuove le misure necessarie
      nel caso di attivita' connesse al traffico illecito di sostanze
      stupefacenti e psicotrope ovvero  concernenti  la  criminalita'
      organizzata;
   b)  la  parte contraente richiesta fara' ogni sforzo per attuare i
      provvedimenti richiesti  nel  piu'  breve  tempo  possibile.  I
      risultati   saranno   tempestivamente   comunicati  alla  Parte
      richiedente;
   c)  i  funzionari  degli organi competenti della Parte richiedente
      possono  essere  presenti  all'attuazione   dei   provvedimenti
      richiesti,  con l'approvazione degli organi centrali competenti
      dell'altra Parte.  In tal caso i medesimi si conformeranno alle
      leggi del Paese ospitante e godranno della protezione giuridica
      vigente in detto Paese.
2. Le predette procedure investigative non  verranno  effettuate  nei
   casi  in  cui la Parte richiesta ritenga che queste violino il suo
   diritto  di  sovranita',  minaccino  la  sua  sicurezza  o   altri
   interessi.    In tal caso una motivata comunicazione di diniego di
   assistenza   sara'   tempestivamente   comunicata    alla    parte
   richiedente.
                             Articolo IV
1.  Le  due  Parti  contraenti,  tramite  i  propri  organi  centrali
   competenti, metteranno reciprocamente a disposizione, su richiesta
   o di propria iniziativa, le informazioni che possono contribuire a
   contrastare  il  traffico  illecito  di  sostanze  stupefacenti  e
   psicotrope. In particolare si scambieranno informazioni su:
   a) i metodi di lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti
      psicotrope;
   b)  l'utilizzazione  di  nuovi  mezzi tecnici in questo campo, ivi
      compresi i metodi di  addestramento  e  di  impiego  di  unita'
      cinofile antidroga;
   c)   pubblicazioni   scientifiche,   professionali   e  didattiche
      riguardanti  la  lotta  al  traffico   illecito   di   sostanze
      stupefacenti e psicotrope;
   d)   nuovi   tipi  di  droga  e  sostanze  psicotrope,  luoghi  di
      produzione,  canali  usati  dai   trafficanti   e   metodi   di
      occultamento,   variazioni  dei  prezzi  della  droga  e  delle
      sostanze psicotrope;
   e)  metodologie  e  modalita'  di  svolgimento  dei  controlli  di
      frontiera;
   f)  nuovi  itinerari  e  mezzi  impiegati nel traffico illecito di
      sostanze  stupefacenti  e  psicotrope,   nonche'   sistemi   di
      occultamento delle sostane stesse.
2.  Ciascuna  delle  Parti  contraenti,  d'iniziativa o su richiesta,
   mettera' a disposizione dell'altra Parte  -  in  conformita'  alla
   legislazione   nazionale  -  i  dati  ed  i  documenti  contenenti
   informazioni relative ai casi di  traffico  illecito  di  sostanze
   stupefacenti e psicotrope.
3.  Le  Parti contraenti si scambieranno informazioni circa i sistemi
   di  riciclaggio  e  di  trasferimento  dei  proventi  di  traffico
   illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.
4.  Le Parti contraenti organizzeranno, d'intesa, incontri, convegni,
   seminari di lavoro e corsi di perfezionamento per gli operatori di
   polizia antidroga.
                             Articolo V
1.  Le  due  Parti  contraenti,  tramite  i  propri  organi  centrali
   competenti, metteranno reciprocamente a disposizione, su richiesta
   o  di  propria  iniziative,  tutte  le  informazioni  che  possono
   contribuire  a  contrastare  la   criminalita'   organizzata.   In
   particolare si scambieranno informazioni su:
   a)  le  varie  forme  di criminalita' organizzata e i metodi della
      lotta contro di essa;
   b)  gli  eventuali  contatti  fra  associazioni o gruppi criminali
      organizzati nei due Paesi;
   c) gli studi effettuati in merito allo sviluppo  dei  contatti  di
      cui al punto b);
   d) le misure tecniche per garantire la sicurezza negli aeroporti e
      negli  scali  marittimi,  nonche'  la  difesa  di  persone e di
      obiettivi da qualsiasi atto illecito;
   e) le operazioni finanziarie illegali, la falsificazione di  carta
      moneta  e  valori,  il  furto di opere d'arte e d'antiquariato,
      nonche'  gli  altri  crimini  connessi  con   la   criminalita'
      organizzata,  al  cui  smascheramento  e  perseguimento abbiano
      interesse entrambe le Parti.
2. Le Parti contraenti  si  scambieranno  i  propri  specialisti  per
   consultazioni reciproche su problemi concreti e si scambieranno le
   loro  esperienze  in  materia  di  lotta  contro  la  criminalita'
   organizzata, nonche' i  testi  ufficiali  delle  norme  giuridiche
   vigenti   nell'attivita'  di  contrasto  alla  predetta  forma  di
   criminalita'.
3. Le Parti contraenti si scambieranno notizie e  campioni  di  mezzi
   tecnici  di  difesa  individuale utilizzati nella operazioni volte
   alla  repressione  delle  criminalita'  organizzata,  nonche'   le
   reciproche  esperienze  circa  le attivita' inerenti ai servizi di
   prevenzione e la formazione  professionale  dei  quadri  direttivi
   delle  forze  dell'ordine;  a  tal fine saranno previsti scambi di
   operatori per la frequenza di corsi di perfezionamento.
4. Le Parti contraenti organizzeranno incontri, convegni  e  seminari
   di  lavoro  congiunti  che  trattino i piu' importanti indirizzi e
   problemi della lotta contro la criminalita' organizzata.
                             Articolo VI
Le forme di assistenza e di collaborazione in conformita' al presente
Accordo  verranno  assicurate  direttamente  dagli  organi   centrali
competenti  delle  due Parti contraenti. Tali organi si incontreranno
al piu' presto per definire le relative modalita' operative.
                            Articolo VII
Il presente Accordo entrera' in vigore al momento in cui le Parti  si
saranno   scambiata   notifica   dell'avvenuto   espletamento   delle
rispettive procedure interne all'uopo previste.
Il presente Accordo sara' valido per 5 anni.  Decorso  tale  periodo,
esso  rimarra' in vigore indefinitivamente, salvo denuncia effettuata
da una delle Parti contraenti con un preavviso scritto di almeno  sei
mesi.
Firmato  a  Roma,  il  28  maggio  1993,  in  due originali in lingua
italiana ed ucraina, entrambi i testi facenti fede.
IL MINISTRO DELL'INTERNO                    IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA                        DELL'UCRAINA
  (Firma illeggibile)                        (Firma illeggibile)
                                649.
                    San Salvador, 31 maggio 1995
       Accordo Quadro tra il Governo della Repubblica Italiana
            ed il Governo della Repubblica di El Salvador
     per la costituzione e gestione dei "Fondi di contropartita"
      generati da aiuti bilaterali della cooperazione Italiana
                           con due Annessi
                (Entrata in vigore: 13 novembre 1996)
     Accordo Quadro per la Costituzione e Gestione dei "Fondi di
Contropartita"   generati  da  aiuti  bilaterali  della  Cooperazione
Italiana."
                                 tra
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
       rappresentato dall'Ambasciatore d'Italia in El Salvador
                                 ed
             IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI EL SALVADOR
    rappresentato dal Ministro di Pianificazione e Coordinamento
                 dello Sviluppo Economico e Sociale
VISTO        che nell'ambito delle iniziative previste dal  Programma
             di  Cooperazione  bilaterale il Governo della Repubblica
             Italiana, per il  tramite  del  Ministero  degli  Affari
             Esteri,  Direzione  Generale  per  la  Cooperazione allo
             Sviluppo, in seguito denominato "M.A.E.-  D.G.C.S.",  ha
             fornito al Governo della Repubblica di El Salvador aiuti
             che  saranno  commercializzati in El Salvador attraverso
             il Ministero di Pianificazione,  in  seguito  denominato
             MIPLAN, secondo i normali canali previsti a tale scopo;
CONSIDERATO  che gli aiuti saranno venduti agli utilizzatori finali e
             che  il  ricavato  delle  vendite  sara'   destinato   a
             costituire  i  fondi  di  Contropartita  dell'Italia, in
             seguito denominati "F.D.C.I.";
CONSIDERATO  che  occorre  istituire  procedure   uniformi   per   la
             costituzione,      l'allocazione,      l'esborso,     la
             contabilizzazione e l'utilizzo di tali "F.D.C.I.";
CONSIDERATO che una efficiente gestione ed effettivo utilizzo di tali
             "F.D.C.I." sono essenziali per perseguire  una  efficace
             politica di sviluppo in El Salvador.
Hanno convenuto quanto segue:
                             ARTICOLO 1
                         SCOPO DELL'ACCORDO
1.  Il  presente  Accordo  instaura  le  procedure,  convenute tra le
   "Parti", per la  costituzione,  il  deposito,  la  programmazione,
   l'allocazione,  l'esborso,  la  contabilizzazione e l'utilizzo dei
   "F.D.C.I." generati dalla  vendita  in  El  Salvador  degli  aiuti
   forniti  dal  "M.A.E.  -  D.G.C.S."  nel quadro della Cooperazione
   bilaterale.
2. Le procedure del presente Accordo, salvo disposizioni contrarie da
   convenire tra le "Parti" con scambio di  Note,  sono  applicate  a
   tutti  i  "F.D.C.I."  generati  a  seguito di accordi bilaterali o
   donativi del Governo Italiano, sotto forma di forniture di beni  e
   servizi  connessi e/o di derrate alimentari, in seguito denominati
   "forniture", che sono stati  allocati  e/o  utilizzati  alla  data
   dell'entrata in vigore del presente Accordo e che saranno generati
   in seguito a tale data.
3.  Gli  aiuti  forniti  dal  Governo  Italiano  non  potranno essere
   soggetti al pagamento dei diritti doganali,  tasse  o  imposte  od
   altri tributi con effetto equivalente.
                             ARTICOLO 2
         COSTITUZIONE E DEPOSITO DEI FONDI DI CONTROPARTITA
1.  Le  "Parti"  convengono  sull'importanza  di  istituire procedure
   uniformi per la costituzione dei  "F.D.C.I."  generati  a  seguito
   delle "forniture" di cui all'art. 1.2.
   La  commercializzazione  delle  "forniture",  ai fini del presente
   Accordo, significa donazione di "forniture", che  saranno  vendute
   in  El Salvador attraverso i normali canali previsti a tale scopo.
   Le "Parti" convengono inoltre che  tali  procedure  uniformi,  per
   quanto  possibile,  dovranno rispecchiare le procedure commerciali
   internazionali standard per l'acquisto di "forniture".
2. Almeno un mese prima dell'invio, debitamente notificato  da  parte
   del   "M.A.E.   -   D.G.C.S.,   delle  "forniture"  al  paese,  il
   beneficiario  presentera'  al  M.A.E.   -D.G.C.S.   una   proposta
   contenente  le modalita' della commercializzazione del prodotto ed
   in particolare il prezzo di vendita.
   La  proposta  diventera'  esecutiva  tra  le   parti   a   seguito
   dell'approvazione formale da parte del M.A.E. - D.G.C.S.
3. Il prezzo di vendita, concordato fra le parti secondo la procedura
   prevista  dal  punto  2.2,  sara'  determinato  con riferimento al
   prezzo internazionale vigente o al prezzo interno quando esiste un
   mercato per tale prodotto oppure al  prezzo  interno  di  prodotti
   similari quando tali prodotti esistano sul mercato.
   In  ogni  caso il prezzo concordato non dovra' mai avere l'effetto
   di danneggiare la produzione locale di  prodotti  similari  o  dei
   loro sostituti.
4.  Il  calcolo  dei  depositi che andranno ad integrare i "F.D.C.I."
   equivarra' al prezzo concordato, moltiplicato per le quantita' del
   prodotto ricevuto nel porto di sbarco, cosi'  come  attestato  dal
   certificato di presa in carico (take over certificate).
   Da   detti   fondi   potranno   essere   detratte   le   spese  di
   commercializzazione convenute, secondo le modalita'  dell'articolo
   2.2.
5. Il Governo della Repubblica di El Salvador depositera' in apposito
   "conto  corrente  speciale"  fruttifero,  a  firma  congiunta,  in
   colonne presso una banca privata riconosciuta,  denominato  "Fondi
   di  contropartita  dell'Italia",  tutti  i  "F.D.C.I."  al momento
   esistenti nonche' il ricavato della vendita delle "forniture" agli
   utilizzatori finali  in  relazione  a  ciascun  accordo  di  aiuti
   bilaterali della Cooperazione italiana stipulato tra le "parti".
   Detti  fondi  dovranno  essere  versati nella loro totalita' in un
   tempo massimo di 90 giorni dall'arrivo delle "forniture" nel porto
   di sbarco. Per particolari "forniture" (concimi, macchine agricole
   e industriali, ecc.) verranno previamente definiti  gli  opportuni
   tempi e modalita' di pagamento.
   Questo  obbligo  sussiste  da  parte del Governo, anche attraverso
   prestazioni  di  garanzia  bancaria   o   di   beni   e   servizi,
   indipendentemente dalla situazione di vendita delle "forniture".
   Nel caso eccezionale che i termini di cui sopra non possano essere
   rispettati, dovra' essere richiesta una proroga motivata.
6. Gli interessi comunque generati dal deposito dei "F.D.C.I." presso
   Istituti bancari costituiscono parte integrante del fondo.
                             ARTICOLO 3
              UTILIZZAZIONE DEI FONDI DI CONTROPARTITA
1.   Le   "parti"   convengono   sulle   necessita'  di  massimizzare
   l'utilizzazione  dei  "F.D.C.I."  in  progetti  di   sviluppo   ed
   attivita' di carattere umanitario, quali:
   a.  interventi  volti  a  fronteggiare  bisogni  prioritari socio-
      economici;
   b. costi locali di progetti bilaterali di cooperazione  finanziati
      dal Governo Italiano;
   c.  completamento  per  costi locali degli interventi eseguiti nel
      quadro di progetti bilaterali di  cooperazione  finanziati  dal
      Governo Italiano o di ONG italiane
   d. interventi eseguiti nel quadro di situazioni di emergenza;
   e. sostegno ad attivita' delle Agenzie di Sviluppo (ADEL).
   I  quali  nell'ordine  enunciato non riflettono necessariamente un
   ordine di priorita'.
   I "F.D.C.I." saranno ripartiti secondo un criterio percentualmente
   equilibrato ed utilizzati, sulla base di quanto  precede,  per  il
   finanziamento  di  progetti  definiti  di  comune  accordo  tra le
   "parti" attraverso un apposito Comitato di Gestione.
                             ARTICOLO 4
          GESTIONE E CONTROLLO SULL'UTILIZZO DEI "F.D.C.I."
1. I "F.D.C.I." sono gestiti e controllati da un Comitato di Gestione
   formato da:
   - l'Ambasciatore d'Italia od un suo rappresentante
   - il Direttore Generale di  Cooperazione  Esterna  e  Investimenti
     Pubblici od un suo rappresentante
   La  Segreteria  del  Comitato  di  Gestione sara' disimpegnata dal
   governo di El Salvador, ed i relativi costi saranno a  carico  del
   "F.D.C.I."   inclusi quelli, previamente approvati dal Comitato di
   Gestione, per eventuali consulenze esterne per la valutazione  dei
   progetti presentati secondo le modalita' dell'Annesso I.
2. Al Comitato di Gestione competono:
   a)  L'approvazione dei singoli progetti sia sotto il profilo della
      rispondenza degli stessi ai requisiti di cui all'art. 3.1.  sia
      per quello che concerne la formulazione di cui all'Annesso I;
   b)  Il  controllo  sulla corretta gestione dei fondi in generale e
      quello sulla esecuzione dei singoli progetti;
   c) L'emissione e la firma degli ordinativi di pagamento.
3.  I  progetti  che  beneficiano  di  finanziamenti  a  carico   dei
   "F.D.C.I." dovranno presentare un rapporto di attivita' secondo le
   linee definite nell'Annesso II.
   Il  Comitato  di Gestione si riunira' almeno quattro volte l'anno.
   Il predetto Comitato potra' in ogni caso convocarsi, quando se  ne
   ravvisi  la  necessita',  su richiesta di uno dei due membri. Alle
   riunioni del Comitato  di  gestione  potranno  partecipare,  senza
   diritto  al  voto,  esperti  e funzionari competenti nelle materie
   trattate.
   Inoltre, su richiesta scritta di uno dei membri  del  Comitato  di
   Gestione,  i  responsabili  dei progetti dovranno fornire rapporti
   intermedi sullo stato di esecuzione delle attivita'.
4. Il MIPLAN e' responsabile nei confronti del M.A.E.- D.G.C.S. a che
   i progetti sviluppino la loro  attivita'  in  conformita'  con  la
   progettazione.  Pertanto  sara'  sua  cura  utilizzare  tutti  gli
   strumenti appropriati, ivi compreso l'invio sul terreno di esperti
   e revisori dei conti.
                             ARTICOLO 5
                         DISPOSIZIONI FINALI
1.  Il  presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le Parti
   Contraenti   si   saranno   scambiata    notifica    dell'avvenuto
   espletamento  delle  rispettive  procedure costituzionali all'uopo
   previste e restera' in vigore fino a quando non interverranno atti
   intergovernativi   tra   le   "Parti"    tali    da    modificarne
   sostanzialmente i presupposti ed il contenuto.
2. Le procedure di cui al presente Accordo potranno essere interrotte
   da  ciascuna  delle  "Parti" in qualsiasi momento dietro preavviso
   scritto di 60 (sessanta) giorni.
   Nell'eventualita' che tali procedure  siano  interrotte  a  valere
   sulla  presente clausola, le presenti norme continueranno comunque
   ad essere  applicate  per  i  "F.D.C.I."  generati,  depositati  o
   prelevati dal "conto corrente speciale" prima della data effettiva
   che  fissa  la cessazione dell'Accordo, salvo disposizioni scritte
   contrarie delle "Parti".
3. Il presente Accordo  puo'  essere  modificato  mediante  reciproco
   accordo scritto delle "Parti" con scambio di Note.
4.  Il Governo Italiano ed il Governo della Repubblica di El Salvador
   potranno  designare  appositi  funzionari  quali  responsabili  di
   qualsiasi  questione relativa all'esecuzione del presente Accordo,
   previa comunicazione scritta di tale designazione all'altra parte.
5. All'entrata in vigore del presente Accordo si  intendono  revocate
   tutte    le    eventuali   precedenti   disposizioni   riguardanti
   l'utilizzazione dei "F.D.C.I."
Redatto in San Salvador, il 31 maggio 1995 in 2  (due)  originali  in
lingua  italiana  e  2 (due) originali in lingua spagnola, entrambi i
testi facenti ugualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA                          PER IL GOVERNO DELLA
 REPUBBLICA ITALIANA                       REPUBBLICA DI EL SALVADOR
    Ambasciatore                           Ministro di Pianificazione
   Mario FORESTI                              Ramon GONZALEZ GINER
ALLEGATI:
ANNESSO I:  RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI.
ANNESSO II: RAPPORTI SUI PROGGETTI.
ANNESSO I:  RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI.
La richiesta, da presentare alla segreteria del Comitato di Gestione,
dovra' contenere i seguenti elementi:
-  titolo completo del progetto o dell'intervento;
-    nome  e  descrizione  dell'Organismo  richiedente  con  allegata
   documentazione (statuto, opuscoli, ecc.)
-   obiettivi e finalita' del progetto o dell'intervento, popolazione
   beneficiaria;
-  giustificazione del progetto: contesto nel quale va a  collocarsi,
   priorita', ecc.;
-      componenti  del  progetto  e  attivita'  previste:  tipologia,
   metodologia, attrezzature;
-  organizzazione e modalita' di esecuzione del progetto;
-  durata del progetto o dell'intervento e cronogramma di  esecuzione
   previsto;
-    costo  stimato  e  mezzi  di  finanziamento  previsti:  bilancio
   pubblico, apporti provenienti da altre Agenzie,  Enti,  contributi
   provenienti dai "F.D.C.I.";
-    piano  operativo,  dettagliando  gli  obbiettivi  concreti  e le
   attivita' da realizzare con i  relativi  costi.  I  costi  saranno
   esposti per capitoli, con la indicazione - se del caso - dei costi
   unitari e delle quantita' previste;
-    nel  caso  di progetto gia' iniziato, la richiesta dovra' essere
   accompagnata da una relazione  sullo  stato  di  esecuzione  e  di
   realizzazione raggiunti, nonche' le spese effettuate e le fonti di
   finanziamento delle stesse.
ANNESSO II: RAPPORTO SUI PROGETTI
Il  rapporto  da presentare alla Segreteria del Comitato di Gestione,
dovra' contenere i seguenti elementi:
1. Una relazione tecnica ed una  relazione  contabile,  che  facciano
   entrambi  riferimento  esplicito al piano operativo ed al bilancio
   presentato nella richiesta di finanziamento per i periodi previsti
   nell'approvazione;
2.  Una  valutazione  degli  obiettivi  raggiunti  in  rapporto  alle
   finalita' ed agli obiettivi concreti inizialmente indicati;
3.   Eventuali  modifiche  di  orientamenti  intervenuti  durante  la
   esecuzione e loro giustificazioni;
4. I contributi saranno erogati solo a seguito  di  presentazione  di
   rendicontazione sull'utilizzo dei fondi ricevuti.
                                650.
                      Ramallah, 10 maggio 1997
                   Processo verbale concordato tra
                il Governo della Repubblica Italiana
        e l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina
                 (Entrata in vigore: 10 maggio 1997)
  *** ** * VEDERE TESTO ORIGINALE DA PAGINA 26 A PAGINA 27 * ** ***
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
                     Processo-verbale concordato
  In  conformita'  con  la  decisione  annunciata  alla Conferenza di
Washington nell'Ottobre del 1993 ed in vista di rafforzare  il  forte
impegno  legato  al prosieguo del processo di pace del Medio Oriente,
in particolar modo nelle attuali  circostanze,  una  riunione  si  e'
svolta  a  Ramallah  il  10  maggio 1997 tra una delegazione italiana
guidata dal Sottosegretario di Stato On. Rino Serri e una delegazione
palestinese guidata dal Ministro Nabeel Sha'ath.
  La  riunione  che  si  e'  svolta  in  un'atmosfera   cordiale   ed
amichevole,  ha fornito l'opportunita' di confermare l'esigenza di un
appoggio  continuativo  della  comunita'  internazionale  al   popolo
palestinese. Entrambe le parti hanno ribadito che lo sviluppo sociale
ed economico sono della massima importanza per la stabilita' di tutta
la regione.
  In modo particolare sono stati discussi i seguenti punti:
  A.   Entrambe  le  Parti  hanno  confermato  che  il  Programma  di
Cooperazione  bilaterale  per  il  1998  dovrebbe  essere  concordato
nell'ambito  di  un programma nazionale definito di comune accordo. A
tal fine la parte italiana ha presentato un  rapporto  nazionale  per
esame ed osservazioni.
  Entrambe  le  Parti  hanno  convenuto  che  in  conformita'  con le
direttive proposte, i progetti da finanziare  siano  concentrati  nei
seguenti settori:
  1. Sanita'
  2. Acqua ed acque reflue
  3. Istruzione
  4. Sostegno al settore privato
  5. Consolidamento delle istituzioni
  Per  quanto  riguarda  questi  settori,  sono  state presentate dal
Ministero della Programmazione e  della  Cooperazione  internazionale
all'Italia,  negli  ultimi mesi, le seguenti richieste: "Manutenzione
per attrezzature elettrosanitarie", "Sostegno alle  piccole  e  medie
imprese  -  fase  II"  e "Programma di assistenza tecnica per MOPIC".
Esse saranno ulteriormente dibattute in vista del loro finanziamento.
  Entrambe le parti hanno  convenuto  di  esaminare  un  progetto  di
cooperazione  nel  campo  della  statistica  per  sostenere l'ufficio
palestinese della Statistica (PCBS).
  La  parte  palestinese  ha  sottolineato  l'esigenza  che  i  nuovi
progetti  siano  ubicati per quanto possibile nell'area metropolitana
di Gerusalemme.
  Entrambe  le  parti  hanno  convenuto  che  l'Autorita' palestinese
presentera' delle richieste per  il  finanziamento  di  un  pacchetto
globale di proposte di progetti comprese nel Programma palestinese di
investimenti pubblici.
  La  documentazione di progetto disponibile sara' inoltrata il prima
possibile  alla  parte   italiana   per   una   valutazione   tecnica
preliminare.
  B.  La  parte  italiana  ha  confermato l'impegno assunto nel corso
della Conferenza di Washington (di stanziare 80  milioni  di  dollari
USA  in  cinque anni) per dare sostegno, mediante il finanziamento di
progetti di cooperazione, al miglioramento del  tenore  di  vita  del
popolo   palestinese.   La  parte  italiana  ha  confermato  che  uno
stanziamento di 16 milioni di dollari sara' disponibile a partire  da
gennaio 1998.
  C.  Con  riferimento al Memorandum firmato in luglio 1995, entrambe
le Parti hanno convenuto del bisogno di un aggiornamento. Su  domanda
della   parte   palestinese   e'  stato  convenuto  che  il  progetto
"Consolidamento  dell'istruzione  elementare"   (punto   6.b)   sara'
incorporato  nel  progetto  "Sostegno per l'istituzione del Ministero
dell'Istruzione..." (punto 6.a).
  La parte italiana ha confermato il suo impegno di  1  MUSD  per  la
ristrutturazione del Khan Yunis Hospital (Naser Hospital).
  D.  Entrambe  le  parti  hanno inoltre dibattuto la possibilita' di
finanziare dei progetti per mezzo di prestiti agevolati. A tal  fine,
le  parti  hanno  avuto  contatti  tecnici  per  chiarire i tipi e le
procedure di finanziamento del prestito concesso  dalla  Cooperazione
italiana  allo  sviluppo  e per discutere il quadro della Convenzione
finanziaria  da  firmare  tra  Mediocredito  centrale  e  l'Autorita'
palestinese.  La  parte  italiana ha informato che - subordinatamente
alla conclusione di un accordo fra i componenti  enti  tecnici  delle
due  parti  -  un  ammontare  indicativo  di 60 milioni di dollari e'
disponibile  in  forma  di  titolo  di  crediti   di   aiuto   previa
approvazione  da  parte  del  Comitato Direzionale della Cooperazione
allo Sviluppo italiana.
  Entrambe  le  parti  hanno  esaminato  i  settori   a   piu'   alta
produttivita'  suscettibili di essere finanziati con crediti di aiuto
quali  l'elettricita',  l'acqua  ed  il  settore   privato.   Diverse
modalita' di finanziamento sono state identificate e discusse.
  Poiche'   la   preparazione  del  progetto  elettrico  e'  in  fase
relativamente avanzata, una missione tecnica  dovrebbe  esaminare  le
opzioni disponibili di finanziamento da parte dell'Italia.
  E.  La  parte  italiana ha informato che 20 nuove borse di studio e
corsi di perfezionamento per laureati saranno concesse in aggiunta al
rinnovo di quelle gia' concesse per il 1996/97.
  F. Entrambe  le  parti  hanno  convenuto  di  organizzare  riunioni
settoriali per riesaminare i progetti in corso, al fine di prendere i
provvedimenti  necessari per accelerare la loro realizzazione. Le due
parti  hanno  convenuto  che  un  Nuovo  Memorandum   sara'   firmato
all'inizio  del 1998. A tal fine, una riunione tecnica avra' luogo in
autunno per finalizzarne il contenuto.
  Fatto a Ramallah il 10 Maggio, 1997
  per l'OLP a beneficio                    per il Governo Italiano
  dell'Autorita' palestinese                       Rino Serri
  Nabeel Sha'ath
  Ministro del Piano                       Sottosegretario di Stato
  e della Cooperazione                     per gli Affari Esteri
  Internazionale
                                651.
                   Roma, 27 maggio-15 luglio 1997
                         Scambio di Note tra
  il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica di Macedonia
       per il reciproco riconoscimento delle patenti di guida
               (tre tabelle allegati di equipollenza)
                (Entrata in vigore: 23 gennaio 1998)
           Ambasciata della Repubblica di Macedonia - Roma
Bpoj/No.1244/96-4
  L'Ambasciata  della  Repubblica  di  Macedonia  a  Roma  presenta i
complimenti  al  Ministero  degli  Affari  Esteri  della   Repubblica
Italiana e, con riferimento al riconoscimento reciproco in materia di
conversione di patenti di guida, al fine di tutelare la sicurezza dei
trasporti  stradali  ed agevolare il traffico stradale nei rispettivi
territori, ha l'onore di proporre  che  il  Governo  Macedone  ed  il
Governo Italiano - quali Parti Contraenti - convengano quanto segue:
  Articolo 1
  Le  Parti  Contraenti  riconoscono  reciprocamente,  ai  fini della
conversione, quelle patenti non provvisorie  che  sono  state  emesse
dalle  competenti  autorita'  dell'altra  Parte Contraente secondo la
propria normativa interna, a favore di persone residenti sul  proprio
territorio.
  Articolo 2
  Il titolare della patente emessa dalle autorita' di una delle Parti
Contraenti  puo' guidare nel territorio dell'altra Parte i veicoli di
quelle categorie per le quali la  patente  e'  valida  nel  Paese  di
emissione.
  Articolo 3
  La  patente  emessa  dalle  autorita' di una delle Parti Contraenti
cessa  di  validita'  trascorso  un  anno  dal  trasferimento   della
residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte Contraente.
  Articolo 4
  Nell'interpretazione  degli  articoli 1 e 3 del presente accordo si
intende per "residenza" quanto  definito  e  disciplinato  in  merito
dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.
  Articolo 5
  Se  il  titolare  della patente emessa dalle autorita' di una delle
due Parti Contraenti fissa la  residenza  nel  territorio  dell'altra
Parte,  ha  il  diritto  di  convertire  la  sua  patente senza dover
sostenere esami teorici e pratici (nonche' senza dover  far  tradurre
la sua patente) salvo situazioni particolari.
  La  disposizione  del  presente  articolo non riguarda le normative
interne concernenti le condizioni sanitarie e psicologiche necessarie
per guida. Avranno efficacia le limitazioni di  guida,  eventualmente
previste  dalle norme interne dei due Stati, relative ai neopatentati
con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui
chiede la conversione.
  Articolo 6
  Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza
delle  categorie  delle  patenti   delle   Parti   Contraenti   viene
riconosciuta sulla base dell'allegato al presente Accordo. L'allegato
puo'   essere  modificato  dalle  autorita'  competenti  delle  Parti
Contraenti con uno scambio di note.
  Le  autorita'  competenti per la conversione delle patenti di guida
sono le seguenti:
  a) per la Parte Macedone il Ministero degli Interni
  b) per la  Parte  Italiana  il  Ministero  dei  Trasporti  e  della
     Navigazione.
  Articolo 7
  Nel  corso  del  cambio della patente le autorita' competenti delle
Parti Contraenti ritirano la patente da cambiare e  la  restituiscono
alle autorita' dell'altra Parte Contraente.
  Articolo 8
  L'autorita' competente di ciascuna Parte Contraente che effettua la
conversione  puo'  chiedere  informazioni  alle  competenti autorita'
dell'altra Parte Contraente ove sorgano dubbi circa  la  validita'  e
l'autenticita' della patente.
  Tale richiesta sara' inoltrata, ove necessiti, per il tramite delle
autorita' diplomatiche.
  Articolo 9
  L'autorita' competente della Parte Contraente che riceve la patente
ritirata  a  seguito  di  conversione, informa l'altra Parte circa la
validita' della patente qualora vengano rilevate differenze nei dati.
  Articolo 10
  Le Parti Contraenti, almeno due mesi prima dell'entrata  in  vigore
del  presene  Accordo,  s'informano  reciprocamente  sulle  autorita'
centrali, alle quali dovranno essere inviate le patenti ritirate.
  Articolo 11
  La  disposizione  di  cui  all'art.  5,  primo  comma,  si  applica
esclusivamente   a   quelle   patenti   di   guida  conseguite  prima
dell'acquisizione della residenza  nel  territorio  dell'altra  Parte
Contraente.
  Qualora codesto Ministero concordi con quanto precede, l'Ambasciata
della  Repubblica di Macedonia ha l'onore di proporre che la presente
Nota Verbale, con allegate tre tabelle di equipollenza, assieme  alla
Nota  Verbale di codesto Ministero di eguale tenore, costituiscono un
Accordo tra il Governo Macedone ed il Governo Italiano  che  entrera'
in vigore 60 giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due
notifiche  con  cui  le Parti si saranno comunicate ufficialmente che
sono  stati  effettuati  gli  adempimenti   all'uopo   previsti   dai
rispettivi ordinamenti.
  Detto  Accordo, che potra' essere modificato per iscritto per mutuo
consenso attraverso la via diplomatica, avra' durata indeterminata  e
potra'  essere  denunciato  per  iscritto in qualunque momento da una
delle Parti Contraenti, cessando di produrre i suoi effetti sei  mesi
dopo la ricezione dell'avvenuta denuncia.
  L'Ambasciata della Repubblica di Macedonia si avvale dell'occasione
per  rinnovare  al  Ministero  degli Affari Esteri gli atti della sua
piu' alta considerazione.
Roma, 27 Maggio 1997
All 3
_____________________________
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
R O M A
                      I TABELLA DI EQUIPOLLENZA
  STATO MACEDONE                                    STATO ITALIANO
    Categorie                                         Categorie
        A                                                 A
        B                                                 B
        C                                                 C
        D                                                 D
N.B.  Le  categorie  B, C e D italiane comprendono rispettivamente le
categorie
  B1, C1 e D1.
                     II TABELLA DI EQUIPOLLENZA
      RELATIVA AI NUOVI MODELLI DI PATENTE RILASCIATI IN ITALIA
                DAL 1 LUGLIO 1996 CONFORMEMENTE ALLA
                        DIRETTIVA 91/439 CEE
  STATO ITALIANO                                    STATO MACEDONE
    Categorie                                         Categorie
        A1                                                -
        A                                                 A
        B1                                                -
        B                                                 B
        C1                                                B
        C                                                 C
        D1                                                B
        D                                                 D
                     III TABELLA DI EQUIPOLLENZA
         RELATIVA AI MODELLI DI PATENTE RILASCIATI IN ITALIA
                   ANTERIORMENTE AL 1 LUGLIO 1996
  STATO ITALIANO                                    STATO MACEDONE
    Categorie                                         Categorie
        A                                                 A
        B                                                 B
        C                                                 C
        D                                                 D
Ministero degli Affari Esteri
                                                            O72/10732
N. 30709
                            NOTA VERBALE
  Il  Ministero  degli   Affari   Esteri   presenta   i   complimenti
all'Ambasciata  della  ex-Repubblica  Jugoslava  di  Macedonia e, con
riferimento alla Nota Verbale di codesta Ambasciata n. 1244/96-4  del
27.05.1997   relativa  al  riconoscimento  reciproco  in  materia  di
conversione di patenti di guida, al fine di tutelare la sicurezza dei
trasporti stradali ed agevolare il traffico stradale  nei  rispettivi
territori,  ha  l'onore  di prendere atto del contenuto di detta Nota
Verbale il cui testo di seguito si trascrive:
  "L'Ambasciata della Repubblica  di  Macedonia  a  Roma  presenta  i
complimenti   al  Ministero  degli  Affari  Esteri  della  Repubblica
Italiana e, con riferimento al riconoscimento reciproco in materia di
conversione di patenti di guida, al fine di tutelare la sicurezza dei
trasporti stradali ed agevolare il traffico stradale  nei  rispettivi
territori,  ha  l'onore  di  proporre  che  il Governo Macedone ed il
Governo Italiano - quali Parti Contraenti - convengano quanto segue:
  Articolo 1
  Le  Parti  Contraenti  riconoscono  reciprocamente,  ai  fini della
conversione, quelle patenti non provvisorie  che  sono  state  emesse
dalle  competenti  autorita'  dell'altra  Parte Contraente secondo la
propria normativa interna, a favore di persone residenti sul  proprio
territorio.
  Articolo 2
  Il titolare della patente emessa dalle autorita' di una delle Parti
Contraenti  puo' guidare nel territorio dell'altra Parte i veicoli di
quelle categorie per le quali la  patente  e'  valida  nel  Paese  di
emissione.
  Articolo 3
  La  patente  emessa  dalle  autorita' di una delle Parti Contraenti
cessa di validita' trascorso un anno di trasferimento della residenza
del titolare sul territorio dell'altra Parte Contraente.
  Articolo 4
  Nell'interpretazione degli articoli 1 e 3 del presente  accordo  si
intende  per  "residenza"  quanto  definito  e disciplinato in merito
dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.
  Articolo 5
  Se il titolare della patente emessa dalle autorita'  di  una  delle
due  Parti  Contraenti  fissa  la residenza nel territorio dell'altra
Parte, ha il  diritto  di  convertire  la  sua  patente  senza  dover
sostenere  esami  teorici e pratici (nonche' senza dover far tradurre
la sua patente) salvo situazioni particolari.
  La disposizione del presente articolo  non  riguarda  le  normative
interne concernenti le condizioni sanitarie e psicologiche necessarie
per   la   guida.   Avranno   efficacia   le  limitazioni  di  guida,
eventualmente previste dalle norme interne dei due Stati, relative ai
neopatentati con riferimento alla  data  di  rilascio  della  patente
originaria di cui si chiede la conversione.
  Articolo 6
  Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza
delle   categorie   delle   patenti   delle  Parti  Contraenti  viene
riconosciuta sulla base dell'allegato al presente Accordo. L'allegato
puo'  essere  modificato  dalle  autorita'  competenti  delle   Parti
Contraenti con uno scambio di note.
  Le  autorita'  competenti per la conversione delle patenti di guida
sono le seguenti:
  a) per la Parte Macedone il Ministero degli Interni
  b) per la  Parte  Italiana  il  Ministero  dei  Trasporti  e  della
     Navigazione.
  Articolo 7
  Nel  corso  del  cambio della patente le autorita' competenti delle
Parti Contraenti ritirano la patente da cambiare e  la  restituiscono
alle autorita' dell'altra Parte Contraente.
  Articolo 8
  L'autorita' competente di ciascuna Parte Contraente che effettua la
conversione  puo'  chiedere  informazioni  alle  competenti autorita'
dell'altra Parte Contraente ove sorgano dubbi circa  la  validita'  e
l'autenticita' della patente.
  Tale richiesta sara' inoltrata, ove necessiti, per il tramite delle
autorita' diplomatiche.
  Articolo 9
  L'autorita' competente della Parte Contraente che riceve la patente
ritirata  a  seguito  di  conversione, informa l'altra Parte circa la
validita' della patente qualora vengano rilevate differenze nei dati.
  Articolo 10
  Le Parti Contraenti, almeno due mesi prima dell'entrata  in  vigore
del  presente  Accordo,  s'informano  reciprocamente  sulle autorita'
centrali, alle quali dovranno essere inviate le patenti ritirate.
  Articolo 11
  La  disposizione  di  cui  all'art.  5,  primo  comma,  si  applica
esclusivamente   a   quelle   patenti   di   guida  conseguite  prima
dell'acquisizione della residenza  nel  territorio  dell'altra  Parte
Contraente.
  Qualora codesto Ministero concordi con quanto precede, l'Ambasciata
della  Repubblica di Macedonia ha l'onore di proporre che la presente
Nota Verbale, con allegate tre tabelle di equipollenza, assieme  alla
Nota  Verbale di codesto Ministero di eguale tenore, costituiscano un
Accordo tra il Governo macedone ed il Governo italiano  che  entrera'
in vigore 60 giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due
notifiche  con  cui  le Parti si saranno comunicate ufficialmente che
sono  stati  effettuati  gli  adempimenti   all'uopo   previsti   dai
rispettivi ordinamenti.
  Detto  Accordo, che potra' essere modificato per iscritto per mutuo
consenso attraverso la via diplomatica, avra' durata indeterminata  e
potra'  essere  denunciato  per  iscritto in qualunque momento da una
delle Parti Contraenti, cessando di produrre i suoi effetti sei  mesi
dopo la ricezione dell'avvenuta denuncia".
  Il  Ministero  degli  Affari Esteri ha l'onore di confermare che il
Governo Italiano e' d'accordo con quanto sopra descritto.
  Il Ministero degli  Affari  Esteri  si  avvale  dell'occasione  per
rinnovare  all'Ambasciata della ex-Repubblica Jugoslavia di Macedonia
gli atti della sua piu' alta considerazione.
Roma, 15 luglio 1997
-------------------------
AMBASCIATA DELLA EX-REPUBBLICA
JUGOSLAVA DI MACEDONIA
VIA BRUXELLES, 73/75
00198 ROMA
                                652.
                        Roma, 21 luglio 1997
                      Scambio di Lettere tra le
                     amministrazioni del lavoro
                del Governo della Repubblica Italiana
                    e il Governo del Regno Unito
                 (Entrata in vigore: 21 luglio 1997)
Il Ministro del Lavoro
e della Previdenza Sociale
  Signor Ministro, Caro Collega,
  L'importanza che i problemi  della  occupazione  hanno  assunto  in
ciascuno  dei Paesi dell'Unione Europea, cosi' come nei Paesi del G7,
mi hanno convinto della opportunita' di realizzare  un  rafforzamento
dei  collegamenti  tra  le  nostre  rispettive  Amministrazioni sugli
argomenti   dell'occupazione,   del   lavoro   e   della   formazione
professionale.
  Una     siffatta    iniziativa,    suscettibile    di    arricchire
significativamente la buona collaborazione che  in  tutti  i  settori
caratterizza le relazioni tra i nostri due Paesi, potrebbe costituire
parte  dell'Agenda  degli  incontri tra i Capi di Stato e di Governo,
che si svolgeranno nel futuro.
  Al riguardo da parte  nostra  si  propone  che  detta  cooperazione
prenda  la  forma  di  missioni  di  esperti  di  alto  livello,  sia
dell'Amministrazione pubblica sia del  mondo  imprenditoriale  e  del
lavoro,   ovvero,  laddove  necessario,  di  incontri  a  livello  di
Ministri, volti ad approfondire argomenti precisi fissati  di  comune
accordo  e  suscettibili  di  costituire  un  reciproco arricchimento
nonche' un contributo ai rispettivi processi decisionali.
  In  particolare  detta   collaborazione   potrebbe   iniziare   con
l'approfondimento   in   comune  delle  esperienze  reciproche  nello
sviluppo dei servizi  per  l'occupazione  e  nella  promozione  della
formazione  lungo  tutto  l'arco  della  vita  e  con  lo  scambio di
esperienze sulla evoluzione  dei  rispettivi  sistemi  di  formazione
professionale.
  In  questa  fase potremmo concordare su due o piu' incontri annuali
da tenersi relativamente nel Regno Unito ed in Italia.
  Ciascuna delle due  Parti  si  accollerebbe  le  proprie  spese  di
viaggio e di soggiorno.
  Le  sarei  molto  grato  se  mi  fara' conoscere le Sue opinioni su
queste proposte,  che  attraverso  il  relativo  scambio  di  lettere
costituira' il "quadro della nostra cooperazione".
                                                         Tiziano Treu
21 luglio 1997
  *** ** * VEDERE TESTO ORIGINALE DA PAGINA 45 A PAGINA 46 * ** ***
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
        SEGRETARIO DI STATO PER L'EDUCAZIONE E L'OCCUPAZIONE
               SANCTUARY BUILDINGS GREAT SMITH STREET
                    WESTIMINSTER LONDON SW1P 3BT
                         TEL. 0171 925 5000
                         ON. DAVID BLUNKETT
Professor Tiziano Treu
Ministro del Lavoro e della Sicurezza Sociale
Ministero del Lavoro e della Sicurezza Sociale
via Flavia 6
I-00187 Roma
ITALIA
                                                       21 luglio 1997
  Caro Ministro e Collega,
  ho  l'onore  di  accusare  ricevuta della Sua lettera del 21 luglio
u.s. il cui testo e' del seguente tenore:
  "L'importanza che i problemi della  occupazione  hanno  assunto  in
ciascuno  dei Paesi dell'Unione Europea, cosi' come nei Paesi del G7,
mi hanno convinto della opportunita' di realizzare  un  rafforzamento
dei  collegamenti  tra  le  nostre  rispettive  Amministrazioni sugli
argomenti   dell'occupazione,   del   lavoro   e   della   formazione
professionale.
  Una     siffatta    iniziativa,    suscettibile    di    arricchire
significativamente la buona collaborazione che  in  tutti  i  settori
caratterizza le relazioni tra i nostri due Paesi, potrebbe costituire
parte  dell'Agenda  degli  incontri tra i capi di Stato e di Governo,
che si svolgeranno nel futuro.
  Al  riguardo  da  parte  nostra  si  propone che detta cooperazione
prenda  la  forma  di  missioni  di  esperti  di  alto  livello,  sia
dell'Amministrazione  pubblica  sia  del  mondo imprenditoriale e del
lavoro,  ovvero,  laddove  necessario,  di  incontri  a  livello   di
Ministri,  volti  ad approfondire argomenti precisi fissati di comune
accordo e  suscettibile  di  costituire  un  reciproco  arricchimento
nonche' un contributo ai rispettivi processi decisionali.
  In   particolare   detta   collaborazione   potrebbe  iniziare  con
l'approfondimento  in  comune  delle  esperienze   reciproche   nello
sviluppo  dei  servizi  per  l'occupazione  e  nella promozione della
formazione lungo  tutto  l'arco  della  vita  e  con  lo  scambio  di
esperienze  sulla  evoluzione  dei  rispettivi  sistemi di formazione
professionale.
  In questa fase potremmo concordare su due o piu'  incontri  annuali
da tenersi alternativamente nel Regno Unito ed in Italia.
  Ciascuna  delle Parti si accollerebbe le proprie spese di viaggio e
di soggiorno.
  Le sarei molto grato se mi  fara'  conoscere  le  Sue  opinioni  su
queste  proposte,  che  attraverso  il  relativo  scambio  di lettere
costituira' il "quadro della nostra cooperazione".
  Tiziano Treu
21 luglio 1997"
  Nel risponderLe, mi e' gradito  comunicarLe  che  le  Sue  proposte
possono  essere  accettate  dal  Governo  britannico,  con un piccolo
emendamento alla traduzione in  inglese,  da  "lifetime  learning"  a
"lifelong  learning" e saro' lieto di lavorare con Lei per promuovere
tale quadro  di  cooperazione.  Ho  chiesto  ai  miei  funzionari  di
mettersi   in   contatto   con  i  Suoi  per  definire  un  programma
dettagliato.
  Sinceramente
  f.to: David Blunkett
                                653.
                       Roma, 18-5 luglio 1997
                         Scambio di Note tra
                il Governo della Repubblica Italiana
               e il Governo della Repubblica Svizzera
            sulle condizioni di reciprocita' dei rimborsi
                  delle imposte sul valore aggiunto
                      agli operatori economici
                 (Entrata in vigore: 18 luglio 1997)
                       AMBASCIATA DI SVIZZERA
521.10(3)/522.10(11)      00457
L'Ambasciata di Svizzera presenta i  suoi  complimenti  al  Ministero
degli  Affari Esteri e in riferimento alle condizioni di reciprocita'
dei  rimborsi  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  ha  l'onore   di
comunicare quanto segue:
In  seguito  all'introduzione  in  Svizzera  dell'imposta  sul valore
aggiunto  al  1  gennaio  1995,  l'Amministrazione   federale   delle
contribuzioni svizzera ha proposto con lettera del 5 dicembre 1995 al
Ministero  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Entrate  un rimborso
reciproco delle imposte svizzere sul valore  aggiunto  (ex  art.  81,
lettera  c,  dell'Ordinanza  svizzera  concernente l'IVA del 22/6/94)
agli  operatori  economici  domiciliati  e  residenti  in  Italia   e
rispettivamente dell'imposta italiana sul valore aggiunto (ex art. 38
ter del D.P.R. 633 del 26.10.72) agli operatori economici domiciliati
e residenti in Svizzera.
Una   tale  procedura  e'  d'altronde  gia'  prevista  dall'Ottava  e
Tredicesima   Direttiva    del    Consiglio    dell'Unione    Europea
sull'armonizzazione delle Norme di legge applicate dagli Stati membri
in  materia d'imposizione delle cifre d'affari (Procedura di rimborso
dell'imposta sul valore aggiunto a contribuenti  non  domiciliati  in
Svizzera  rispettivamente  non aventi sede nel territorio dell'Unione
Europea).
In seguito alle diverse discussioni fra le  autorita'  competenti  la
Svizzera e l'Italia si dichiarano d'accordo su quanto segue:
1.  La  Svizzera  dichiara  nei confronti dell'Italia di garantire la
   piena  reciprocita'  e  di  rimborsare  agli  operatori  economici
   domiciliati e residenti in Italia l'imposta sul valore aggiunto da
   loro pagata nella Svizzera a condizione che l'Italia, a sua volta,
   garantisca  agli  operatori  economici  domiciliati e residenti in
   Svizzera  un  diritto  al  rimborso  che,  tenendo   presente   le
   reciproche  limitazioni  del  diritto  alla deduzione dell'imposta
   precedente, corrisponda a quello  spettante  ai  contribuenti  con
   sede in Italia.
2.  L'Italia  dichiara  nei  confronti della Svizzera di garantire la
   piena  reciprocita'  e  di  rimborsare  agli  operatori  economici
   residenti  e domiciliati in Svizzera l'imposta sul valore aggiunto
   da loro pagata in Italia a  condizione  che  la  Svizzera,  a  sua
   volta, garantisca agli operatori economici residenti e domiciliati
   in  Italia  un  diritto  al  rimborso  che,  tenendo  presente  le
   reciproche limitazioni del  diritto  alla  deduzione  dell'imposta
   precedente,  corrisponda  a  quello  spettante ai contribuenti con
   sede in Svizzera.
Per consentire ai succitati operatori che  hanno  gia'  inoltrato  la
domanda di rimborso per gli anni 1995 e 1996 nei tempi previsti dalla
legge  di  completare  le pratiche relative, il termine di decorrenza
dell'Accordo e' fissato al  1  gennaio  1995,  data  di  introduzione
dell'IVA in Svizzera.
Qualora  codesto  Ministero concordi con quanto precede, l'Ambasciata
di Svizzera ha l'onore di proporre  che  la  presente  Nota  Verbale,
assieme alla Nota Verbale di risposta di codesto Ministero, di eguale
tenore,  costituiscano  un  Accordo  tra  il  Governo  svizzero ed il
Governo italiano che entrera' in vigore all'atto della  ricezione  da
parte  dell'Ambasciata  di  Svizzera della predetta Nota di risposta,
con  effetto  dal  1  gennaio  1995,  come  indicato  nel  precedente
paragrafo.
L'Ambasciata  di  Svizzera  si avvale dell'occasione per rinnovare al
Ministero  degli  Affari  Esteri  i  sensi  della   sua   piu'   alta
considerazione.
Roma, 18 luglio 1997
Ministero degli Affari Esteri
R O M A
Ministero degli Affari Esteri
                            NOTA VERBALE
Il   Ministero   degli   Affari   Esteri   presenta   i   complimenti
all'Ambasciata di Svizzera ed  ha  l'onore  di  riferirsi  alla  Nota
Verbale  del  18 luglio 1997 dell'Ambasciata di Svizzera del seguente
tenore:
"L'Ambasciata  di  Svizzera  presenta i suoi complimenti al Ministero
degli Affari Esteri e in riferimento alle condizioni di  reciprocita'
dei   rimborsi  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  ha  l'onore  di
comunicare quanto segue:
In seguito  all'introduzione  in  Svizzera  dell'imposta  sul  valore
aggiunto   al   1  gennaio  1995,  l'Amministrazione  federale  delle
contribuzioni svizzera ha proposto con lettera del 5 dicembre 1995 al
Ministero delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Entrate  un  rimborso
reciproco  delle  imposte  svizzere  sul valore aggiunto (ex art. 81,
lettera c, dell'Ordinanza svizzera  concernente  l'IVA  del  22/6/94)
agli   operatori  economici  domiciliati  e  residenti  in  Italia  e
rispettivamente dell'imposta italiana sul valore aggiunto (ex art. 38
ter del D.P.R. 633 del 26.10.72) agli operatori economici domiciliati
e residenti in Svizzera.
Una  tale  procedura  e'  d'altronde  gia'  prevista  dall'Ottava   e
Tredicesima    Direttiva    del    Consiglio    dell'Unione   Europea
sull'armonizzazione delle Norme di legge applicate dagli Stati membri
in materia d'imposizione delle cifre d'affari (Procedura di  rimborso
dell'imposta  sul  valore  aggiunto a contribuenti non domiciliati in
Svizzera rispettivamente non aventi sede nel  territorio  dell'Unione
Europea).
In  seguito  alle  diverse discussioni fra le autorita' competenti la
Svizzera e l'Italia si dichiarano d'accordo su quanto segue:
1. La Svizzera dichiara nei confronti  dell'Italia  di  garantire  la
   piena  reciprocita'  e  di  rimborsare  agli  operatori  economici
   domiciliati e residenti in Italia l'imposta sul valore aggiunto da
   loro pagata nella Svizzera a condizione che l'Italia, a sua volta,
   garantisca agli operatori economici  domiciliati  e  residenti  in
   Svizzera   un   diritto  al  rimborso  che,  tenendo  presente  le
   reciproche limitazioni del  diritto  alla  deduzione  dell'imposta
   precedente,  corrisponda  a  quello  spettante ai contribuenti con
   sede in Italia.
2. L'Italia dichiara nei confronti della  Svizzera  di  garantire  la
   piena  reciprocita'  e  di  rimborsare  agli operatori residenti e
   domiciliati in Svizzera l'imposta  sul  valore  aggiunto  da  loro
   pagata  in  Italia  a  condizione  che  la  Svizzera, a sua volta,
   garantisca agli operatori economici  residenti  e  domiciliati  in
   Italia  un diritto al rimborso che, tenendo presente le reciproche
   limitazioni del diritto alla  deduzione  dell'imposta  precedente,
   corrisponda  a  quello  spettante  ai  contribuenti  con  sede  in
   Svizzera.
Per consentire ai succitati operatori che  hanno  gia'  inoltrato  la
domanda di rimborso per gli anni 1995 e 1996 nei tempi previsti dalla
legge  di  completare  le pratiche relative, il termine di decorrenza
dell'Accordo e' fissato al  1  gennaio  1995,  data  di  introduzione
dell'IVA in Svizzera.
Qualora  codesto  Ministero concordi con quanto precede, l'Ambasciata
di Svizzera ha l'onore di proporre  che  la  presente  Nota  Verbale,
assieme alla Nota Verbale di risposta di codesto Ministero, di eguale
tenore,  costituiscano  un  Accordo  tra  il  Governo  svizzero ed il
Governo italiano che entrera' in vigore all'atto della  ricezione  da
parte  dell'Ambasciata  di  Svizzera della predetta Nota di risposta,
con  effetto  dal  1  gennaio  1995,  come  indicato  nel  precedente
paragrafo.
L'Ambasciata  di  Svizzera  si avvale dell'occasione per rinnovare al
Ministero  degli  Affari  Esteri  i  sensi  della   sua   piu'   alta
considerazione".
Il  Ministero  degli  Affari Esteri ha l'onore di far presente che il
Governo italiano e' d'accordo con quanto sopra descritto e si  avvale
dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata di Svizzera i sensi della
sua piu' alta considerazione.
Roma, 18 luglio 1997
Ambasciata di Svizzera
Via Barnaba Oriani, 61
00197 R O M A
                                654.
                        Beirut, 1 agosto 1997
               Verbale concordato di cooperazione tra
                il Governo della Repubblica Italiana
              e il Governo della Repubblica del Libano
                 (Entrata in vigore: 1 agosto 1997)
  *** ** * VEDERE TESTO ORIGINALE DA PAGINA 56 A PAGINA 57 * ** ***
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
                         VERBALE CONCORDATO
  Allo  scopo di rafforzare ulteriormente le relazioni amichevoli fra
l'Italia ed il Libano, le due Parti convengono  sulla  necessita'  di
imprimere un nuovo slancio al programma di cooperazione bilaterale.
  La  parte  italiana  ribadisce  la  sua  volonta'  di continuare ad
appoggiare il processo di ricostruzione e di sviluppo  economico  del
Libano, come enunciato nel dicembre scorso a Washington, in occasione
della Conferenza Internazionale "Amici del Libano".
  Considerando  l'impegno precedente del febbraio 1992 e le modifiche
alle priorita' del progetto concordate durante l'incontro  bilaterale
del  marzo  1996, la parte italiana presenta una nuova versione della
Proposta Finanziaria del Programma di Cooperazione.
  Sulla base di un dialogo approfondito sui settori prioritari  e  di
un  esame  preliminare  delle  richieste  specifiche  avanzate  dalle
Autorita'  libanesi,   la   parte   italiana   esprime   la   propria
disponibilita'  a  finanziare  con  crediti  agevolati  progetti  nei
settori delle risorse idriche e  dell'elettricita',  per  un  importo
approssimativo pari a 60 milioni di dollari USA.
  Sono in fase di esame per il finanziamento i seguenti progetti:
  1.  Impianto  per  il  trattamento delle acque reflue, Zahle e zone
     limitrofe;
  2. Impianto per il trattamento delle  acque  di  Dbayeh  -  Proroga
     della Fase II;
  3. Riabilitazione e potenziamento dei sistemi di approvvigionamento
     idrico nella regione di Jbeil;
  4. Captazione e trattamento delle acque a Fouar Antelias;
  5.  Costruzione  di  un nuovo collegamento via cavo fra la centrale
     elettrica di Zouk e l'impianto di pompaggio di Dbayeh.
  Il  finanziamento  di  ogni   progetto   concordato   e'   soggetto
all'approvazione  del  Comitato  Direttivo  della  Cooperazione  allo
Sviluppo italiana, che sara'  rilasciata  sulla  base  dei  risultati
della  valutazione  tecnica,  economica  ed ambientale attualmente in
corso.
  In  caso  di valutazione negativa, altri progetti verranno presi in
considerazione ai fini del finanziamento.
  Le due Parti concordano  che  gli  appalti  per  i  progetti  sopra
menzionati  saranno  aggiudicati in base ad una gara aperta solo alle
ditte italiane.
  Le  condizioni  finanziarie  dei  crediti  agevolati   saranno   le
seguenti:
  * restituzione a 35 anni
  * pagamento dilazionato a 14 anni
  * interesse dello 0,5%
  La  parte  italiana  conferma  il  Programma  di  Doni  nel settore
sanitario per un importo pari a 10 miliardi di lire  italiane  e  sta
esaminando la possibilita' di elargire a dono l'importo di 2 miliardi
di  lire  italiane per il "Programma di Sviluppo Rurale Integrato per
la regione Baalbeck-Hermel", previo esito positivo della  valutazione
tecnica.
  Fatto a Beirut il 1 agosto 1997 in due originali in lingua inglese.
(F.to: Carlo CALIA)                    (F.to: Nabil A. EL-JISR)
Ambasciatore d'Italia                  Presidente del Consiglio
a Beirut                           per lo Sviluppo e la Ricostruzione
                                655.
                         Roma, 6 agosto 1997
                             Accorto tra
                il Governo della Repubblica Italiana
              ed il Governo della Repubblica di Polonia
              sulla conversione delle patenti di guida
                          (cinque Allegati)
                (Entrata in vigore: 19 gennaio 1998)
                               Accordo
              tra il Governo della Repubblica Italiana
                                  e
               il Governo della Repubblica di Polonia
              sulla conversione delle patenti di guida
  Il  Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica
di Polonia  di  seguito  denominati  Parti  Contraenti,  al  fine  di
migliorare  la  sicurezza dei trasporti stradali nonche' di agevolare
il traffico stradale sul  territorio  delle  Parti  Contraenti  hanno
convenuto quanto segue:
                             Articolo 1
Le  Parti  Contraenti  riconoscono  reciprocamente  quelle patenti di
guida nazionali non  provvisorie,  di  seguito  chiamate  patenti  di
guida,  che  sono  state emesse dalle competenti Autorita' dell'altra
Parte Contraente secondo la propria normativa interna,  a  favore  di
persone residenti sul proprio territorio.
                             Articolo 2
Il  titolare  della patente emessa dalle Autorita' di una delle Parti
Contraenti, ha il diritto di guidare nel territorio dell'altra  Parte
i  veicoli  di quelle categorie per le quali la patente e' valida nel
Paese di emissione.
                             Articolo 3
La patente di  guida  emessa  dalle  Autorita'  di  una  delle  Parti
Contraenti   cessa  di  validita'  nel  territorio  dell'altra  Parte
Contraente trascorso  un  anno  dalla  data  di  trasferimento  della
residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte Contraente.
                             Articolo 4
La   disposizione   dell'art.   3   non   riguarda   i  membri  delle
Rappresentanze diplomatiche, consolari ed agenzie  governative  delle
Parti   Contraenti,  che  usufruiscono  dei  privilegi  ed  immunita'
diplomatiche o consolari.
                             Articolo 5
Nell'interpretazione degli articoli 1, 3 e 6 del presente Accordo  si
intende  per  "residenza"  quanto  definito  e disciplinato in merito
dalla rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.
                             Articolo 6
Se il titolare della patente emessa dalle Autorita' di una delle  due
Parti  Contraenti  stabilisce  la residenza nel territorio dell'altra
Parte, ha il diritto di convertire la sua patente  nazionale  in  una
patente  di  guida del Paese di residenza senza dover sostenere esami
teorici e pratici, nonche' senza dover far tradurre la sua patente se
questa  risponde  al/ai  modello/i di cui all'allegato 1. Nel caso in
cui sulla patente siano presenti ulteriori annotazioni se  ne  potra'
richiedere la traduzione.
La  disposizione  del  presente  articolo  non  riguarda le normative
interne concernenti le condizioni sanitarie e psicologiche necessarie
per la guida.
Avranno efficacia le  limitazioni  di  guida  eventualmente  previste
dalle  norme  interne  dei  due  Stati, relative ai neopatentati, con
riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui  si
chiede la conversione.
                             Articolo 7
Al  momento  della conversione della patente di guida, l'equipollenza
delle  categorie  delle  patenti   delle   Parti   Contraenti   viene
riconosciuta sulla base degli allegati 2, 3 e 4 al presente Accordo.
Gli  allegati  possono  essere  modificati dalle Autorita' competenti
delle Parti Contraenti con uno scambio di Note.
Le Autorita' centrali competenti per la conversione delle patenti  di
guida  e  per  le modifiche agli allegati al presente Accordo sono le
seguenti:
a) nella Repubblica Italiana: il  Ministero  dei  Trasporti  e  della
Navigazione,
b)  nella  Repubblica  di  Polonia:  il  Ministero  dei  Trasporti  e
dell'Economia Marittima.
                             Articolo 8
All'atto della conversione  della  patente  di  guida,  le  Autorita'
competenti delle Parti Contraenti ritirano la patente da convertire e
la   restituiscono   alle   Autorita'   competenti  dell'altra  Parte
Contraente, per il  tramite  delle  rispettive  Ambasciate,  come  da
allegato 5 al presente Accordo.
                             Articolo 9
L'Autorita'  competente per ciascuna Parte Contraente che effettua la
conversione puo'  chiedere  informazioni  alle  competenti  Autorita'
dell'altra  Parte  Contraente  ove sorgano dubbi circa la validita' e
l'autenticita' della patente.
Tale richiesta sara' inoltrata, ove necessiti, per il  tramite  delle
Autorita' diplomatiche.
                             Articolo 10
L'Autorita'  competente  della Parte Contraente che riceve la patente
ritirata a seguito di conversione, informa  l'altra  Parte  circa  la
validita' della patente qualora vengano rilevate differenze nei dati.
                             Articolo 11
Il  presente  Accordo  con  i  relativi  allegati  entrera' in vigore
sessanta giorni dopo la data di ricezione  della  seconda  delle  due
notifiche  con  le  quali  le  Parti Contraenti si saranno comunicate
l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.
                             Articolo 12
Il presente Accordo, che potra' essere modificato  per  iscritto  per
mutuo consenso, avra' durata indeterminata e potra' essere denunciato
iscritto in qualunque momento da una delle Parti Contraenti, cessando
di  produrre  i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione dell'avvenuta
denuncia.
Fatto a Roma , il 6  agosto  1997  in  due  originali,  nelle  lingue
italiana e polacca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della                      Per il Governo della
Repubblica Italiana                       Repubblica di Polonia
  (firme illeggibili)                     (firme illeggibili)
                                                           ALLEGATO 1
MODELLI DI PATENTI DI GUIDA RILASCIATE IN ITALIA E IN POLONIA.
a) modello della patente polacca cat. A, B, C, D, E rilasciati dal
   1 maggio 1993,
a1) modello di patente polacca cat. A, B, C, D, E rilasciati dal
   1 gennaio 1984 al 30 aprile 1993
a2) modello di patente polacca cat. A, B, C, D, E rilasciati dal
   1 gennaio 1971 al 31 dicembre 1983
a3) modello di patente polacca cat. T, M
b)  modello  di  patente italiana rilasciata dal 1 luglio 1996 - Dir.
91/439/CEE
b1) ultimo modello di patente italiana successivo  al  modello  b/con
    modifica numerazione dati contenuti alla pagina 2
MODELLI  DI  PATENTI ITALIANE RILASCIATE ANTECEDENTEMENTE AL 1 LUGLIO
1996
c) autorita' preposta al rilascio M.C.T.C.
   (Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione)
c1) autorita' preposta al rilascio il Prefetto.
   Tale modello e' precedente al modello c)
c2) autorita' preposta al rilascio il Prefetto.
   Tale modello e' precedente al modello c1)
                                                           ALLEGATO 2
                     1a TABELLA DI EQUIPOLLENZA
    PER LA CONVERSIONE DELLE PATENTI POLACCHE IN PATENTI ITALIANE
Repubblica di Polonia                  Repubblica Italiana
     categorie                              categorie
        A                                      A
        B(1)                                   B
        C(2)                                   C
        D(3)                                   D
        E                                      E
        M                               non convertibile
        T(4)                            non convertibile
          (1) Convertibile solo se il conducente ha compiuto 18  anni
          di eta', in conformita' alle norme vigenti in Italia.
          (2)  Convertibile solo se la patente e' valida anche per la
          categoria B.
          (3) Convertibile solo se la patente e' valida anche per  le
          categorie B e C.
          (4)  In  Italia e' possibile condurre macchine agricole con
          le  patenti  di  categoria  A  e  B,  in   relazione   alle
          caratteristiche del veicolo.
N.B.  In  Italia le categorie A, B, C e D comprendono rispettivamente
le sottocategorie A1, B1, C1 e D1.
                                                           ALLEGATO 3
                     2a TABELLA DI EQUIPOLLENZA
 PER LA CONVERSIONE DELLE PATENTI ITALIANE (RILASCIATE ANTERIORMENTE
AL 1 LUGLIO '96) IN PATENTI POLACCHE
Repubblica Italiana                  Repubblica di Polonia
     categorie                              categorie
        A                                      A
        B                                      B
        C                                      B-C(1)
        D                                      B-C-D(2)
        E                                      E
        B-E                                    T(3)
          (1)  La patente italiana di categoria C viene convertita in
          patente  polacca  di  categoria  C  valida  anche  per   la
          categoria B
          (2)  La patente italiana di categoria D viene convertita in
          patente  polacca  di  categoria  D  valida  anche  per   le
          categorie C e B
          (3)  In  Italia  la  patente  di  categoria  B abilita alla
          conduzione di macchine agricole, con rimorchio leggero
                                                           ALLEGATO 4
                     3a TABELLA DI EQUIPOLLENZA
PER LA CONVERSIONE DELLE PATENTI ITALIANE RILASCIATE DOPO IL 1 LUGLIO
'96 (CONFORMEMENTE AL MODELLO PREVISTO DALLA DIRETTIVA 91/439 CEE)
Repubblica Italiana                  Repubblica di Polonia
     categorie                              categorie
        A1                                     -
        A                                      A
        B1                                     -
        B                                      B
        C1                                     B
        C                                      C
        D1                                     B
        D                                      D
        E                                      E
        B-E(1)                                 T
          (1)  In  Italia  la  patente  di  categ.  B  abilita   alla
          conduzione   di   macchine  agricole,  solo  con  rimorchio
          leggero.
                                                           ALLEGATO 5
                   RESTITUZIONE PATENTI CONVERTITE
Autorita' italiane alle quali devono  essere  restituite  le  patenti
italiane convertite in Polonia
    Ministero dei Trasporti e della Navigazione
    Direzione Generale Motorizzazione Civile
    Direzione Centrale IV
    Via G. Caraci, 36
    00157 Roma
Per il tramite dell'Ambasciata della Repubblica Italiana a Varsavia.
    Ambasada Republiki Wloskiej
    pl.J.H. Dabrowskiego 6,
    00-055 Warszawa Polska
Autorita'  polacche  alle  quali  devono essere restituite le patenti
polacche convertite in Italia
Capo  distrettuale  dell'ufficio   dell'amministrazione   governativa
generale  competente  per  il  luogo  dell'emissione delle patenti di
guida.
Per il tramite dell'Ambasciata della Repubblica di Polonia a Roma.
    Ambasciata della Repubblica di Polonia
    Via P.P. Rubens 20, Monti Parioli
    00-197 Roma Italia
                                656.
                 Roma, San Marino, 8-13 agosto 1997
                       Scambio di Lettere tra
               il Governo della Repubblica Italiana e
              il Governo della Repubblica di San Marino
                relativo allo scambio di informazioni
            di cui al processo verbale del 4 aprile 1994,
           che correda l'Atto aggiuntivo alla Convenzione
            in materia di rapporti finanziari e valutari
                          del 2 maggio 1991
                 (Entrata in vigore: 13 agosto 1997)
Il Ministro degli Affari Esteri
                                                  Roma, 8 agosto 1997
Signor Segretario di Stato,
  ho  l'onore  di riferirmi al Processo Verbale del 4 marzo 1994, che
correda l'Atto Aggiuntivo alla Convenzione  in  materia  di  rapporti
finanziari  e  valutari tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di
San Marino del  2  maggio  1991,  per  proporLe  che  lo  scambio  di
informazioni  da  effettuarsi  fra  le  Autorita' competenti, ai fini
indicati  nel  Processo  Verbale  stesso,  avvenga  con  le  seguenti
modalita':
Punto 1
1.  L'Autorita' competente di uno Stato puo' richiedere all'Autorita'
   competente dell'altro Stato di comunicarLe le informazioni di  cui
   al  preambolo  per  quanto concerne un caso specifico. L'Autorita'
   competente dello Stato cui la richiesta di informazioni e' rivolta
   non e' tenuta ad ottemperare  a  tale  richiesta  se  risulta  che
   l'Autorita'  competente dello Stato richiedente non ha esaurito le
   abituali fonti di  informazioni  che  avrebbe  potuto  utilizzare,
   secondo  le  circostanze,  per  ottenere le informazioni richieste
   senza mettere in pericolo i risultati dell'inchiesta.
2. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo
   1., l'Autorita' competente dello Stato cui la richiesta e' rivolta
   fa  eseguire   le   indagini   necessarie   per   ottenere   dette
   informazioni.
3. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1, uno Stato non e'
   tenuto  a dare seguito ad una richiesta di informazioni rivoltagli
   dall'altro  Stato  se  la  sua  legislazione  o  la  sua   pratica
   amministrativa gli vietano di raccogliere tali informazioni per le
   proprie  necessita'.  Tuttavia, l'Autorita' competente dello Stato
   alla quale e' presentata la richiesta non puo' invocare  il  fatto
   che  la  sua  legislazione  o  la sua prassi amministrativa non le
   consentono di effettuare ricerche o di raccogliere o di  usare  le
   informazioni  chieste a fronte di una richiesta o di raccogliere o
   di usare le informazioni chieste a fronte di una  richiesta  della
   Autorita' competente dell'altro Stato basata su elementi precisi e
   circostanziati  che  facciano  fondatamente  presumere che uno dei
   propri  residenti  abbia  trasferito  denaro,  titoli   o   valori
   mobiliari  nello Stato al quale la richiesta e' rivolta ai fini di
   cui al preambolo.
Punto 2
1. L'Autorita' competente di uno Stato puo' richiedere  all'Autorita'
   competente  dell'altro  Stato,  anche  in  assenza  degli elementi
   precisi e circostanziati di  cui  al  punto  1,  paragrafo  3,  di
   comunicarLe  le informazioni relative a dati e notizie concernenti
   i  trasferimenti da e verso l'estero (intendendo come estero Paesi
   diversi dall'Italia e da San Marino) di denaro,  titoli  o  valori
   mobiliari  -  di cui comunque i due Stati si impegnano a mantenere
   evidenza - effettuati da soggetti residenti in uno dei  due  Stati
   per  il  tramite  di  banche  o  di  altri intermediari finanziari
   residenti nell'altro Stato.
Punto 3
1. L'Autorita' competente dello Stato che dovra' fornire informazioni
   in virtu' dei precedenti punti provvede alla loro trasmissione con
   la massima sollecitudine. In caso di difficolta' o di  rifiuto  di
   fornire  tali  informazioni,  detta  Autorita'  competente  dovra'
   immediatamente informare  l'Autorita'  richiedente,  indicando  la
   natura degli ostacoli o le ragioni del rifiuto.
Punto 4
1. Tutte le informazioni che uno Stato abbia ottenuto in virtu' della
   presente  nota  devono  essere  tenute segrete in tale Stato, allo
   stesso modo delle  informazioni  raccolte  in  applicazione  della
   legislazione nazionale.
   Tuttavia, tali informazioni:
   -  devono  essere  accessibili  soltanto alle persone direttamente
   interessate  alle  operazioni  di  accertamento  o  di   controllo
   amministrativo  dell'accertamento  dell'imposta ed alle operazioni
   di accertamento dei casi di riciclaggio e di insider trading;
   -  devono  essere  rese  note  in  occasione  di  un  procedimento
   giudiziario,  di  un  procedimento penale o di un procedimento che
   comporti l'applicazione di  sanzioni  amministrative,  avviati  ai
   fini   o   in   relazione   con   l'accertamento  o  il  controllo
   dell'accertamento dell'imposta e con l'accertamento  dei  casi  di
   riciclaggio  e  di  insider trading ed unicamente alle persone che
   intervengono direttamente in tali procedimenti; tali  informazioni
   possono  tuttavia essere riferite nel corso di pubbliche udienze o
   nelle  sentenze,  qualora  l'Autorita'  competente   dello   Stato
   contraente che fornisce le informazioni non vi si opponga.
Punto 5
1.   Ai   fini  della  presente  nota  hanno  luogo,  se  necessario,
   consultazioni tra le Autorita' competenti,  su  richiesta  di  una
   delle  due  parti,  allorquando  si  verta  in  materia di propria
   esclusiva competenza, e in sede di Comitato di contatto,  previsto
   dall'art.  4 della Convenzione in materia di rapporti finanziari e
   valutari del 2 maggio  1991,  in  caso  di  esito  negativo  delle
   consultazioni.
  Le saro' grato, Signor Segretario di Stato, se vorra' espressamente
manifestare il consenso del Governo sammarinese su quanto precede.
  La prego di accogliere gli atti della mia piu' alta considerazione.
  (firma illeggibile)
--------------------
S.E. Gabriele Gatti
Segretario di Stato per gli Affari Esteri
della Repubblica di San Marino
SAN MARINO
REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI
                               San Marino, 13 agosto 1997/1696 d.F.R.
Prot. n. 8403/DD/9
Signor Ministro,
  ho  l'onore di accusare ricevuta della lettera di Vostra Eccellenza
in data 8 agosto 1997, del seguente tenore:
  "ho l'onore di riferirmi al Processo Verbale del 4 marzo 1994,  che
correda  l'Atto  Aggiuntivo  alla  Convenzione in materia di rapporti
finanziari e valutari tra la Repubblica Italiana e la  Repubblica  di
San  Marino  del  2  maggio  1991,  per  proporLe  che  lo scambio di
informazioni da effettuarsi fra  le  Autorita'  competenti,  ai  fini
indicati  nel  Processo  Verbale  stesso,  avvenga  con  le  seguenti
modalita':
Punto 1
1. L'Autorita' competente di uno Stato puo' richiedere  all'Autorita'
   competente  dell'altro Stato di comunicarLe le informazioni di cui
   al preambolo per quanto concerne un  caso  specifico.  L'Autorita'
   competente dello Stato cui la richiesta di informazioni e' rivolta
   non  e'  tenuta  ad  ottemperare  a  tale richiesta se risulta che
   l'Autorita' competente dello Stato richiedente non ha esaurito  le
   abituali  fonti  di  informazioni  che  avrebbe potuto utilizzare,
   secondo le circostanze, per  ottenere  le  informazioni  richieste
   senza mettere in pericolo i risultati dell'inchiesta.
2. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo
   1., l'Autorita' competente dello Stato cui la richiesta e' rivolta
   fa   eseguire   le   indagini   necessarie   per   ottenere  dette
   informazioni.
3. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1, uno Stato non e'
   tenuto a dare seguito ad una richiesta di informazioni  rivoltagli
   dall'altro   Stato  se  la  sua  legislazione  o  la  sua  pratica
   amministrativa gli vietano di raccogliere tali informazioni per le
   proprie necessita'. Tuttavia, l'Autorita' competente  dello  Stato
   alla  quale  e' presentata la richiesta non puo' invocare il fatto
   che la sua legislazione o la  sua  prassi  amministrativa  non  le
   consentono  di  effettuare ricerche o di raccogliere o di usare le
   informazioni chieste a fronte di una richiesta o di raccogliere  o
   di  usare  le informazioni chieste a fronte di una richiesta della
   Autorita' competente dell'altro Stato basata su elementi precisi e
   circostanziati che facciano fondatamente  presumere  che  uno  dei
   propri   residenti   abbia  trasferito  denaro,  titoli  o  valori
   mobiliari nello Stato al quale la richiesta e' rivolta ai fini  di
   cui al preambolo.
Punto 2
1.  L'Autorita' competente di uno Stato puo' richiedere all'Autorita'
   competente dell'altro  Stato,  anche  in  assenza  degli  elementi
   precisi  e  circostanziati  di  cui  al  punto  1, paragrafo 3, di
   comunicarLe le informazioni relative a dati e notizie  concernenti
   i  trasferimenti da e verso l'estero (intendendo come estero Paesi
   diversi dall'Italia e da San Marino) di denaro,  titoli  o  valori
   mobiliari  -  di cui comunque i due Stati si impegnano a mantenere
   evidenza - effettuati da soggetti residenti in uno dei  due  Stati
   per  il  tramite  di  banche  o  di  altri intermediari finanziari
   residenti nell'altro Stato.
Punto 3
1. L'Autorita' competente dello Stato che dovra' fornire informazioni
   in virtu' dei precedenti punti provvede alla loro trasmissione con
   la  massima  sollecitudine. In caso di difficolta' o di rifiuto di
   fornire  tali  informazioni,  detta  Autorita'  competente  dovra'
   immediatamente  informare  l'Autorita'  richiedente,  indicando la
   natura degli ostacoli o le ragioni del rifiuto.
Punto 4
1. Tutte le informazioni che uno Stato abbia ottenuto in virtu' della
   presente nota devono essere tenute segrete  in  tale  Stato,  allo
   stesso  modo  delle  informazioni  raccolte  in applicazione della
   legislazione nazionale.
   Tuttavia, tali informazioni:
   - devono essere accessibili  soltanto  alle  persone  direttamente
   interessate   alle  operazioni  di  accertamento  o  di  controllo
   amministrativo dell'accertamento dell'imposta ed  alle  operazioni
   di accertamento dei casi di riciclaggio e di insider trading;
   -  devono  essere  rese  note  in  occasione  di  un  procedimento
   giudiziario, di un procedimento penale o di  un  procedimento  che
   comporti  l'applicazione  di  sanzioni  amministrative, avviati ai
   fini  o  in  relazione   con   l'accertamento   o   il   controllo
   dell'accertamento  dell'imposta  e  con l'accertamento dei casi di
   riciclaggio e di insider trading ed unicamente  alle  persone  che
   intervengono  direttamente in tali procedimenti; tali informazioni
   possono tuttavia essere riferite nel corso di pubbliche udienze  o
   nelle   sentenze,   qualora  l'Autorita'  competente  dello  Stato
   contraente che fornisce le informazioni non vi si opponga.
Punto 5
1.  Ai  fini  della  presente  nota  hanno  luogo,   se   necessario,
   consultazioni  tra  le  Autorita'  competenti, su richiesta di una
   delle due parti,  allorquando  si  verta  in  materia  di  propria
   esclusiva  competenza, e in sede di Comitato di contatto, previsto
   dall'art. 4 della Convenzione in materia di rapporti finanziari  e
   valutari  del  2  maggio  1991,  in  caso  di esito negativo delle
   consultazioni.
  Le saro' grato, Signor Segretario di Stato, se vorra' espressamente
manifestare il consenso del Governo sammarinese su quanto precede".
  Su quanto precede, Le manifesto il formale consenso del Governo  di
San Marino.
  La  prego  di  accogliere, Signor Ministro, gli atti della mia piu'
alta considerazione.
                                          IL SEGRETARIO DI STATO
                                             (Gabriele Gatti)
S.E.
Lamberto DINI
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana
ROMA
____________________________
                                657.
                     Parigi, 8-9 settembre 1997
                             Accordo tra
                il Governo della Repubblica Italiana
               e l'Organizzazione delle Nazioni Unite
              per l'educazione, la scienza e la cultura
          relativo alla ventunesima sessione straordinaria
               dell'ufficio di Presidenza del Comitato
           del patrimonio mondiale (Napoli 28-29 novembre)
               e la ventunesima sessione del Comitato
         del patrimonio mondiale (Napoli 1-16 dicembre 1997)
  con scambio di Lettere firmato a Parigi il 9 e 12 settembre 1997
               (Entrata in vigore: 12 settembre 1997)
  *** ** * VEDERE TESTO ORIGINALE DA PAGINA 80 A PAGINA 90 * ** ***
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
UNESCO
7, Place de Fontenoy
75352, Parigi 07 SP
                                                Il Direttore Generale
Riferimento DG/14/WCH/207
                                                     8 settembre 1997
Oggetto:  Accordo  tra  il  Governo Italiano e l'Organizzazione delle
         Nazioni Unite per l'educazione,  la  scienza  e  la  cultura
         relativo    alla    ventunesima    sessione    straordinaria
         dell'Ufficio  di  presidenza  del  Comitato  del  patrimonio
         mondiale  (Napoli, 28-29 novembre) e la ventunesima sessione
         del Comitato del patrimonio mondiale (Napoli, 1- 6  dicembre
         1997).
--------------------------------------------------------------------
Signor Ministro
  Con  lettera del 20 maggio 1997, S.E. Giancarlo Leo, Rappresentante
permanente d'Italia presso l'UNESCO, ha cortesemente fatto sapere che
il Governo italiano e' disposto ad accogliere tali riunioni.
  La ringrazio del generoso invito con il quale il  Governo  italiano
da' prova dell'interesse costante che porta all'azione dell'UNESCO, e
che sono lieto di accettare a nome dell'Organizzazione.
  A. Oggetto e natura delle riunioni
  Le  riunioni sono organizzate in attuazione della risoluzione 3.1.,
adottata dalla Conferenza generale nella sua ventottesima sessione  e
in  conformita'  al  piano  di  lavoro  corrispondente  (Programma  e
bilancio preventivo approvati per  il  1996-1997,  paragrafo  03107).
Esse  hanno  come  finalita'  la  continuazione  delle  attivita'  di
vigilanza sull'attuazione, allo scopo di agevolarle.
  Ai sensi del regolamento relativo  alla  classificazione  d'insieme
delle  varie  categorie  di  riunioni convocate dall'UNESCO, adottato
dalla Conferenza generale nella sua  quattordicesima  sessione  (14C/
Risoluzioni,  23)  tali  riunioni  appartengono  alla  categoria II -
Riunioni  di  natura  intergovernativa   diverse   dalla   conferenze
internazionali di Stati.
  B. Partecipazione
  (i) Partecipanti principali
  I  principali partecipanti alla sessione dell'Ufficio di Presidenza
(Bureau), in numero di 45, saranno i membri del Bureau. I  principali
partecipanti  alla  sessione  del Comitato saranno circa 160 delegati
rappresentanti gli Stati membri del  Comitato.  Essi  saranno  da  me
invitati, e parteciperanno a titolo personale
  (ii) Rappresentanti ed osservatori
  (a)  Gli  Stati  parti  alla  Convenzione  che  non sono membri del
Comitato possono assistere alle sessioni di quest'ultimo in  qualita'
di osservatori.
  (b)  L'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  e  le  organizzazioni
dell'Ordinamento delle Nazioni Unite nonche' le altre  organizzazioni
intergovernative  con cui l'UNESCO ha concluso un accordo che prevede
una reciproca rappresentanza, potranno se lo desiderano, inviare  dei
rappresentanti alla riunione.
  (c)   Mi  ripropongo  peraltro  di  invitare  un  certo  numero  di
organizzazioni intergovernative e  di  organizzazioni  internazionali
non  governative  che  s'interessano  alle questioni che sono oggetto
della riunione.
  Il numero totale dei partecipanti, ivi compresi  i  rappresentanti,
gli osservatori ed i membri del Segretariato, sara' di circa 175.
                                  *
                                *  *
  Ho  l'onore  di  sottoporre  alla  Sua  considerazione  le seguenti
proposte circa l'organizzazione della riunione
  I. Luogo e date delle riunioni
  La riunione del Comitato si svolgera' a Napoli, dal 1 al 6 dicembre
1997 e sara' preceduta,  il  28  e  29  novembre,  dalla  ventunesima
sessione  straordinaria  dell'Ufficio  di Presidenza (Bureau). Le due
riunioni avranno luogo al Palazzo Reale.
  II. Organizzazione materiale e tecnica
  L'organizzazione materiale  e  tecnica  di  queste  riunioni  sara'
curata,  congiuntamente,  dalle  autorita'  italiane competenti e dal
Segretariato  dell'UNESCO  sulla  base  della  lista  di   fabbisogni
allegata  alla  presente.  Rimane inteso che le due parti potranno di
comune accordo, apportare alle  disposizioni  previste  nel  presente
Accordo,  ogni  modifica  eventualmente necessarie per far svolgere i
lavori nelle migliori condizioni.
  III. Privilegi ed immunita'
  Per tutto quanto concerne  queste  riunioni,  il  Governo  italiano
applichera'  le  norme della Convenzione sui privilegi e le immunita'
delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e dell'Annesso IV
di questa Convenzione, di cui l'Italia e' parte dal 30  agosto  1985.
Il  Governo  italiano  non  imporra' alcuna limitazione all'entrata o
alla permanenza  sul  territorio  italiano,  o  all'uscita  da  detto
territorio a tutte le persone, a prescindere dalla loro nazionalita',
chiamate  a  partecipare a queste riunioni in virtu' di una decisione
delle  autorita'  competenti  dell'UNESCO,  secondo   i   regolamenti
pertinenti dell'organizzazione.
  Il  Governo  applichera' inoltre mutatis mutandis ai rappresentanti
governativi che partecipano alla riunione, le norme pertinenti  della
Convenzione  di  Vienna  sulle  relazioni  diplomatiche del 18 aprile
1961.
  IV. Danni ed incidenti
  Per tutto il tempo in cui i locali riservati alla riunione  saranno
messi a disposizione dell'UNESCO, il Governo italiano si fara' carico
del  rischio  dei  danni  che potrebbero essere causati a tali locali
come pure al  mobilio  ed  agli  impianti  e  si  assumera'  l'intera
responsabilita'  degli  incidenti  di  cui  le persone che si trovano
all'interno di detti locali e delle  relative  pertinenze  potrebbero
essere  vittime.  Le  Autorita'  italiane avranno diritto di prendere
misure appropriate per  assicurare  la  protezione  dei  partecipanti
nonche'   quella  dei  locali,  del  mobilio  e  degli  impianti,  in
particolare  contro  il  furto  e  l'incendio.  Inoltre,  il  Governo
italiano  potra' chiedere all'UNESCO la riparazione di ogni danno che
potrebbe essere causato a persone o beni per colpa di un  membro  del
personale o di un agente dell'Organizzazione.
                                  *
                                *  *
  Se,  come lo spero, Lei approva le proposte che precedono, Le sarei
riconoscente di voler firmare e datare i due esemplari della presente
lettera di accordo e di rinviarne uno all'UNESCO.
  Tale lettera, quando sara' firmata da entrambe le Parti costituira'
l'accordo tra  il  Governo  italiano  e  l'UNESCO  per  tutto  quanto
concerne la riunione.
  Voglia gradire Signor Ministro, l'assicurazione della mia piu' alta
considerazione.
                           Federico MAYOR
  PER IL GOVERNO ITALIANO
  Firma: Giancarlo Leo
  Qualifica: Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso l'UNESCO
  Data: Parigi, 9 settembre 1997
------------------------------------
S.E. il Ministro degli Affari Esteri
Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale delle Relazioni Culturali
Ufficio II
Piazzale della Farnesina
Roma-Italia
   (i) Sessione straordinaria dell'Ufficio del patrimonio mondiale
                 Napoli, Italia, 28-29 novembre 1997
   (ii) Ventunesima sessione del Comitato del patrimonio mondiale
                          1-6 dicembre 1997
                        LISTA DEI FABBISOGNI
I. BASE DI VALUTAZIONE
Luogo                            Napoli, Italia
                                 Palazzo Reale
Date                             (i)  28-29 novembre 1997
                                 (ii) 1-6   dicembre 1997
Durata                           (i)  2 giorni di calendario
                                 (ii) 6 giorni di calendario
Numero approssimativo
di partecipanti                  (i)  50
                                 (ii) 175 (ivi compresi i
                                 partecipanti
                                 principali, gli osservatori ed i
                                 membri del Segretariato)
Lingue di lavoro                 Inglese e francese
                                 (con interpretazione simultanea per
                                 la plenaria ed i gruppi di lavoro)
Organizzazione dei lavori        (i)  Solo Plenaria
                                 (ii) Plenaria e 2 gruppi
Numero di organi che si          (i)  1
riuniscono contemporaneamente    (ii) 2
Resoconti                        Registrazione dei dibattiti
                                 su magnetofono senza
                                 trascrizione
                                 Il progetto di rapporto
                                 finale sara' redatto
                                 dal Relatore con l'aiuto
                                 del Segretariato dell'UNESCO
Documenti                        N. approssimativo di pagine
                                 standard (originali)
durante la riunione              (i)  150
durante la riunione del Comitato (ii) 400
Volume e peso dei documenti      5 casse (circa 1.000 kg)
da spedire prima e dopo la         all'andata
riunione                         1 cassa (circa 200 kg) al ritorno
                                 (1 cassa equivale a circa
                                  120 x 80 x67)
II. SERVIZI A CARICO DELL'UNESCO
1.  Intese  preliminari  e  cooperazione tecnica con le autorita' del
   paese ospite.
2. Stesura ed invio degli inviti e dei documenti di lavoro.
3. Segretariato della riunione.
4. Produzione e distribuzione del rapporto finale dopo la riunione.
III. SERVIZI, LOCALI E PERSONALE NECESSARI IN LOCO A CARICO DEL PAESE
     OSPITE
1. Servizi
(a)  Spese  di  viaggio per i 12 membri del Segretariato dell'Unesco,
    come  segue:  il  Direttore  del  WHC,   il   Vice-Direttore,   7
    professionisti, 2 segretari ed 1 commesso.
(b) Spese di viaggio per 6 interpreti.
(c)  Spedizione  dei  documenti  necessari  dalla Sede dell'UNESCO al
    luogo della riunione e ritorno.
(d)   Comunicazioni   telefoniche   internazionali   ufficiali    del
    Segretariato,   prima   e   durante  la  riunione,  con  la  Sede
    dell'UNESCO a Parigi ed eccezionalmente, se  richiesto,  con  gli
    Uffici regionali dell'Organizzazione.
(e)  Le  indennita' giornaliere per i 12 membri del Segretariato ed i
    sei interpreti di cui sopra saranno oggetto  di  uno  scambio  di
    lettere  tra  le  autorita'  italiane  ed  il  Direttore generale
    dell'UNESCO.
2. Locali
(a) 1 sala di  riunione  con  50  posti  al  tavolo,  attrezzata  per
    l'interpretazione  simultanea  in  2  lingue (2 cabine, 2 canali,
    microfoni, auricolari)
(b) (i) 1 sala di riunione (teatrino di Corte, Palazzo reale) con 175
    posti al tavolo, attrezzata per l'interpretazione simultanea in 2
    lingue (2 cabine, 2 canali, microfoni, auricolari)
    (ii) 1 sala di riunione con 30 a 50 posti al tavolo, e  10  senza
    tavolo,  attrezzata  per l'interpretazione simultanea in 2 lingue
    (2 cabine, 2 canali, microfoni, auricolari)
    (iii) Uffici che dovranno essere  situati  in  prossimita'  delle
    sale  di  conferenza  con l'attrezzatura per consentire ai membri
    del Segretariato di seguire i dibattiti della sala plenaria
-   1 per il Presidente
-      1  per  il  Direttore  del  Centro  del  patrimonio   mondiale
    (sufficiente ampio perche' vi si svolgano le riunioni giornaliere
    del Segretariato)
-   1 per il relatore
-   1 per i traduttori
-   4 per il Segretariato (compresi gli organi consultivi)
    (iv) Locale per la riproduzione e l'assemblaggio dei documenti
    (v) Banco per la ricezione e la distribuzione dei documenti
3. Mobili, attrezzature e forniture
(a)  Mobili  per i locali sopra menzionati (Ved. III.2), compresi gli
    impianti  telefonici  per   le   comunicazioni   interne   e   le
    comunicazioni con l'esterno
(b)  2  fotocopiatrici  a  grande erogazione (90 copie al minuto) con
    forniture corrispondenti
(c) 8 IBM/PC o 100% compatibile equipaggiato con Windows 95 (compreso
    MS Word 6.0 o 7.0  Access.  20  Excel  5.0)  francese/inglese  (4
    tastiere   inglesi  e  4  tastiere  francesi  (collegate  alle  6
    stampanti laser compatibili con forniture A4
(d) 2 proiettori di diapositive (compatibili Kodak) con "caroselli" e
    schermi
(e) 2 retro-proiettori
(f) 2 macchine da scrivere elettriche (1 tastiera inglese, 1 tastiera
    francese)
(g) 1 fax
(h) 6 linee internazionali
(i)  1  serie  di  triedri  con  i  nomi  dei membri del Comitato del
    patrimonio mondiale e dei seguenti triedri:
    ICCROM
    ICOMOS
    YICIN
    Presidente
    Direttore generale
    Rappresentante del Direttore generale
    Segretario
    Relatore
    Osservatori
    Segretariato (i triedri di cui sopra saranno forniti dall'UNESCO)
(j) Attrezzature d'interpretazione simultanea in 2  lingue  per  ogni
    sala di riunione (2 cabine, 2 canali, microfoni, auricolari)
(k)  2 magnetofoni con nastri e cassette in numero sufficiente per la
    registrazione dei dibattiti nella sala di riunione
(l) Forniture d'ufficio (1)
---------------------------------
1 lista dettagliata sara' fornita dall'UNESCO
4. Personale locale
(a) Rappresentante del Governo ospite (funzionario  di  collegamento)
    che   coordinera',   a   nome   delle   autorita'  d'accoglienza,
    disposizioni materiali e tecniche impartite dalle autorita' per i
    bisogni della  riunione,  in  cooperazione  con  il  Segretariato
    dell'UNESCO
(b)  2  tecnici del suono incaricati di assicurare l'installazione ed
    il funzionamento del materiale per l'interpretazione simultanea e
    la registrazione
(c) 2 segretari bilingui (inglese/francese)
(d) 2 tecnici per i computer
(e) 2 operatori per le fotocopiatrici
(f) 1 fattorino/commesso per l'assemblaggio dei documenti
(g) 2 receptionist bilingui in inglese  ed  in  francese  per  il  28
    novembre ed il 1 dicembre, 1 receptionist per i giorni seguenti
(h) 2 commessi di sala
5. Alloggio e trasporto
(a)  Prenotazione  di un numero sufficiente di camere d'albergo per i
    partecipanti, gli osservatori ed i  membri  del  Segretariato,  a
    loro  spese  (da  notare  che per ragioni di convenienza, tutti i
    membri del Segretariato dell'UNESCO  dovrebbero  risiedere  nello
    stesso  albergo,  situato il piu' vicino possibile al luogo della
    riunione).
(b) Servizio di accoglienza all'arrivo ed  al  trasporto  in  albergo
    delle  persone ufficialmente invitate alla riunione, e dai membri
    del Segretariato; stesso servizio al momento della partenza.
(c)  Ove  necessario, trasporto dei partecipanti, degli osservatori e
    dei membri del Segretariato dell'UNESCO per  ogni  manifestazione
    ufficiale organizzata in occasione della riunione.
                                            RAPPRESENTANZA PERMANENTE
IL RAPPRESENTANTE PERMANENTE                          PRESSO L'ITALIA
                                             Parigi, 9 settembre 1997
Signor Direttore Generale,
  Ho l'onore di far riferimento all'Accordo tra il Governo Italiano e
l'Organizzazione  delle  Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e
la  cultura,  relativo  alla   ventunesima   sessione   straordinaria
dell'Ufficio  di  Presidenza  del  Comitato  del  patrimonio mondiale
(Napoli, 28-29 novembre) ed alla ventunesima  sessione  del  Comitato
del patrimonio mondiale (Napoli, 28-29 novembre e 1-6 dicembre 1997).
  A  tale  riguardo,  e per quanto riguarda le indennita' giornaliere
secondo i tassi delle Nazioni Unite, per i 12 membri del Segretariato
dell'UNESCO e per i 6 interpreti  di  cui  rispettivamente  ai  punti
III.(a) e III 1.(b) della "Lista dei fabbisogni" rimane inteso che le
spese  relative  saranno a carico del ROSTE (Ufficio Regionale per la
Scienza  e  la  Tecnologia  in  Europa)  a  valere   sul   contributo
dell'Italia allo stesso ROSTE per l'anno 1997.
  Le  saro'  riconoscente  di  voler  cortesemente  confermare quanto
precede, confermando in tal modo i termini dell'accordo in oggetto  e
mi  avvalgo dell'occasione per rinnovarLe, Signor Direttore Generale,
l'assicurazione della mia piu' alta considerazione.
                            Giancarlo LEO
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
---------------------
Signor Federico MAYOR
Direttore Generale
dell''UNESCO
Casa dell'UNESCO
PARIGI
UNESCO
7, Place de Fontenoy
75352, Parigi 07 SP
                                                Il Direttore Generale
Riferimento DG/24/32/6
                                                    12 settembre 1997
Signor Ambasciatore,
  Ho l'onore di far riferimento alla Sua lettera del 9 settembre 1997
relativa all'accordo di sede tra il Governo Italiano e  l'UNESCO  per
lo  svolgimento della ventunesima sessione straordinaria dell'Ufficio
di Presidenza del Comitato del  patrimonio  mondiale  (Napoli,  28-29
novembre)  e  della  ventunesima sessione del Comitato del patrimonio
mondiale (Napoli, 28-29 novembre e 1-6 dicembre 1997). Ho l'onore  di
accedere  alla  Sua  domanda  e  di dare il mio accordo affinche' "le
indennita' giornaliere secondo i tassi delle Nazioni Unite, per i  12
membri  del  Segretariato  dell'UNESCO  e  per  i 6 interpreti di cui
rispettivamente ai  punti  III.(a)  e  III  1.(b)  della  "Lista  dei
fabbisogni"  rimane inteso che le spese relative saranno a carico del
ROSTE (Ufficio Regionale per la Scienza e la Tecnologia in Europa)  a
valere sul contributo dell'Italia allo stesso ROSTE per l'anno 1997."
  Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'assicurazione della mia piu'
alta considerazione.
                           Federico MAYOR
S.E. Signor Giancarlo LEO
Ambasciatore
Rappresentante permanente d'Italia
presso l'UNESCO
Casa dell'UNESCO
                                658.
                     Il Cairo, 9 settembre 1997
                       Protocollo d'attuazione
              fra il Governo della Repubblica Italiana
            e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto
                (Entrata in vigore: 9 settembre 1997)
 *** ** * VEDERE TESTO ORIGINALE DA PAGINA 102 A PAGINA 124 * ** ***
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE
                      PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE
                                 FRA
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
                                  E
             IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO
  Il  Ministero degli Affari Esteri italiano - Direzione Generale per
la Cooperazione allo Sviluppo, qui di seguito denominato MAE-DGCS, in
nome e per conto  del  Governo  della  Repubblica  Italiana  (qui  di
seguito denominato GRI) ed il Ministero Egiziano per le Assicurazioni
e  gli  Affari  Sociali (qui di seguito definito MAAS), in nome e per
conto del Governo della Repubblica d'Egitto (qui di seguito  definito
GRE),
                                Visto
  il  Protocollo  di Cooperazione Scientifica e Tecnica fra il GRI ed
il GRE, firmato al Cairo il 29 aprile 1975, con Protocollo Aggiuntivo
e relative modifiche apportate il 1 agosto 1989;
                                Visto
  Il Verbale Concordato della Commissione Mista per  la  Cooperazione
allo Sviluppo, che si e' riunita a Roma il 2 marzo 1989;
                                Vista
  la  legge  italiana  n.  318 del 5 novembre 1990 sulle disposizioni
finanziarie per l'Aiuto  Straordinario  concesso  dal  GRI  ai  paesi
colpiti dalla crisi della Guerra del Golfo;
                                Visto
  il  Protocollo  per l'Aiuto Straordinario all'Egitto per far fronte
alle conseguenze economiche e sociali della crisi  della  Guerra  del
Golfo, firmato dalle Parti al Cairo il 13 febbraio 1992;
                                Visto
  il  Verbale  Concordato  della  prima  riunione  preparatoria della
successiva Commissione Mista, svoltasi al Cairo il  21  e  22  giugno
1995;
                                Visto
  il  Verbale  Concordato  della  seconda riunione preparatoria della
successiva Commissione Mista, svoltasi al Cairo il  24  e  25  giugno
1996;
                                Vista
  la  Risoluzione  del Comitato Interministeriale dei Direttori della
Cooperazione n. 94, in data 25 settembre 1996, con la quale e'  stato
approvato  un  progetto  intitolato  "Rafforzamento  e  Sviluppo  del
Programma Famiglie Produttive nel Governatorato di Ghiza";
                                Vista
  la   Lettera   n.  1592  diramata  dal  Ministro  egiziano  per  la
Pianificazione e la Cooperazione Internazionale il 15 agosto 1997 per
informare che il titolo del Progetto sopra citato sara'  cambiato  in
"Come   alleviare   la   poverta'   e  creare  posti  di  lavoro  nel
Governatorato di Ghiza";
                   HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:
  Il Progetto di  cui  al  successivo  Articolo  1  sara'  finanziato
congiuntamente  dal MAE-DGCS e dal MAAS, che gli dara' attuazione, di
concerto con e con l'assistenza tecnica del MAE-DGCS, in  conformita'
con le disposizioni enunciate nel presente Protocollo.
               ARTICOLO 1 - IL PROGETTO E LE SUE PARTI
  Il  MAE-DGCS  finanziera'  con  un dono il seguente Progetto: "Come
alleviare la poverta' e creare posti di lavoro nel  Governatorato  di
Ghiza",  qui di seguito definito il "Programma". Il contenuto tecnico
del Programma e' descritto  all'Allegato  1,  che  sara'  considerato
parte integrante del presente Protocollo.
  Nel   quadro   delle  disposizioni  del  Verbale  Concordato  della
Commissione Mista per la Cooperazione allo Sviluppo del 2 marzo 1989,
il  GRE  era   rappresentato   dal   Ministero   della   Cooperazione
Internazionale,  successivamente accorpato al Ministero dell'Economia
e della Cooperazione Internazionale (MECI) e, piu'  recentemente,  al
Ministero  della  Pianificazione  e della Cooperazione Internazionale
(MPCI). Il MECI (attualmente MPCI) ha designato il MAAS quale Agenzia
Esecutiva del Programma, in conformita'  con  il  Verbale  Concordato
della  seconda  riunione  preparatoria  della  successiva Commissione
Mista, tenutasi al Cairo il 24 e 25 giugno 1996.
                        ARTICOLO 2 - IMPEGNI
  Gli impegni delle Parti sono specificati nel summenzionato Allegato
1. L'impegno finanziario del MAE-DGCS ammontera' a 6.100.000.000 lire
italiane. L'impegno finanziario del MAAS sara' corrisposto in  natura
ed ammontera' a circa 1.277.500.000 lire italiane.
                      ARTICOLO 3 - DESTINATARI
  La corrispondenza relativa all'esecuzione del Programma, contenente
il numero di riferimento ed il titolo dello stesso, sara' indirizzata
a:
  a.  per il MAE-DGCS: Ambasciata Italiana al Cairo - Ufficio Tecnico
     Locale per la Cooperazione - 1079 Corniche El Nil, Garden  City,
     Il Cairo;
  b.  per  il  MAAS:  Ministero  delle  Assicurazioni  e degli Affari
     Sociali  -  Dipartimento  Centrale  dello  Sviluppo  Sociale   -
     Mougamma El Taharir Building - quinto piano.
                ARTICOLO 4 - LINGUE E NUMERO DI COPIE
  Il  presente  Protocollo  sara'  redatto in due originali in lingua
inglese.
                 ARTICOLO 5 - PRIVILEGI ED ESENZIONI
  Il GRE assicurera' al personale italiano che lavora in  Egitto  per
dare  attuazione  al  Progetto  tutti  i privilegi e le esenzioni, in
conformita' con il  Protocollo  Aggiuntivo  allegato  all'Accordo  di
Cooperazione  Scientifico  e  Tecnico firmato dal GRI e dal GRE il 29
aprile  1975  e  tuttora  in  vigore.  Inoltre,  il  GRE   garantira'
l'esenzione  per tutti i materiali ed i veicoli - che saranno forniti
per il Programma dal GRI a sue spese - dai dazi  portuali,  dai  dazi
sulle  importazioni  e le esportazioni o da qualunque altro onere, in
conformita' con  l'Accordo  di  Cooperazione  Scientifica  e  Tecnica
firmato  dal  GRI  e  dal  GRE  (Art.  9)  e tuttora in vigore, ferme
restando le  leggi  ed  i  regolamenti  esistenti  ed  applicabili  a
progetti analoghi attuati nel Paese.
                   ARTICOLO 6 - ALTRE DISPOSIZIONI
  Il  presente  Protocollo  ed  il  relativo Allegato potranno essere
emendati con il consenso reciproco delle Parti  con  uno  scambio  di
lettere.  Nel  caso  di  difficolta'  per  pervenire  ad  un  accordo
sull'interpretazione  o  sulle   modifiche   proposte   al   presente
Protocollo,  la questione sara' sottoposta all'attenzione sia di S.E.
il Ministro della Pianificazione e della Cooperazione  Internazionale
che di S.E. l'Ambasciatore d'Italia.
  Il  presente  Protocollo  entrera' in vigore alla data della firma,
come qui di seguito specificato.
  In  fede  di  che  i   sottoscritti   Rappresentanti,   debitamente
autorizzati   dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  il  presente
Protocollo di Attuazione.
  Fatto al Cairo il 9 settembre  1997  in  due  originali  in  lingua
inglese.
  Per il Governo Italiano               Per il Governo Egiziano
S.E. l'Ambasciatore d'Italia     S.E. il Ministro delle Assicurazioni
                                       e degli Affari Sociali
(F.to: Francesco Aloisi de Larderel)   (F.to: Mervat Tellawi)
                      PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE
                                 fra
                il Governo della Repubblica Italiana
                                  e
             il Governo della Repubblica Araba d'Egitto
                             ALLEGATO 1
          DISPOSIZIONI ATTUATIVE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE
Paese: Repubblica Araba d'Egitto
Titolo: Come alleviare la poverta' e creare posti di lavoro nel
        Governatorato di Ghiza
Agenzia finanziatrice: Ministero degli Affari Esteri italiano -
                       Direzione Generale della Cooperazione allo
                       Sviluppo (MAE-DGCS)
Agenzia esecutrice   : Ministero delle Assicurazioni e degli Affari
                       Sociali egiziano
1. CONTESTO GENERALE
  La   popolazione   della   Repubblica   Araba  d'Egitto  si  aggira
attualmente sui 59 milioni di abitanti,  con  un  tasso  di  crescita
superiore  al  2,1%  e vive in una superficie di terre coltivabili di
ampiezza inferiore ai 60.000 km quadrati; nel tempo, essa ha sofferto
di problemi economici imputabili a vaste dicotomie socio-economiche e
sperequazioni sociali. Per alleviare tale  situazione,  il  Ministero
delle  Assicurazioni e degli Affari Sociali egiziano nel 1964 ha dato
inizio al Programma Famiglie Produttive ed  all'Associazione  per  lo
Sviluppo  della  Comunita',  protrattosi  fino  ad  oggi,  producendo
risultati positivi in 26 Governatorati. Il PFP-ASC e' stato concepito
per accrescere la capacita' di produrre reddito nelle  famiglie  piu'
povere,   tramite  la  concessione  di  prestiti  senza  interessi  e
formazione   fornita   allo   scopo   di   renderli    economicamente
indipendenti.
  La riforma economica, avviata dal GRE nel 1986, ha segnato l'inizio
di  una  serie  di provvedimenti volti ad interrompere la stagnazione
economica e  conseguire  livelli  di  crescita  alti  e  sostenibili.
Dall'inizio  del  1990,  il  nuovo  Programma  di Riforma Economica e
Aggiustamento Strutturale (PREAS) consegue  risultati  significativi,
ripristinando l'equilibrio macro-economico egiziano.
  Attualmente  sono  in corso nuove fasi del programma, che si basano
eminentemente  sulla  privatizzazione  delle  imprese  pubbliche,  la
liberalizzazione   dei   prezzi,   i  tagli  alla  spesa  pubblica  e
l'eliminazione progressiva delle sovvenzioni al consumo.  La  riforma
economica   ha  migliorato  notevolmente  la  crescita  dell'economia
egiziana a medio termine, ha ampliato la partecipazione  del  settore
privato e persino l'efficienza di quello pubblico.
  Di  conseguenza,  il  Governo  ha  sottolineato  la  necessita'  di
proteggere i segmenti piu' poveri  della  popolazione,  riducendo  al
minimo  le  conseguenze  negative dei provvedimenti della riforma. In
realta', la creazione di un sistema di protezione sociale  efficiente
e' stata considerata fondamentalmente non solo per il benessere della
popolazione,  ma  anche  per  il successo delle riforme economiche in
atto.
  Il Governo ha pertanto deciso di lanciare numerosi programmi  volti
ad  alleviare la poverta' ed a creare posti di lavoro, a cui e' stata
invitata a partecipare la Comunita' dei Donatori.
  In tale contesto, il programma  di  crediti  volto  ad  aiutare  le
famiglie  povere  e  quelle  che  vivono  al  di sotto del livello di
poverta', tramite l'Associazione per lo Sviluppo della Comunita',  e'
stato  ritenuto anche dal Governo Italiano uno strumento sperimentato
positivamente ed atto a conseguire gli obiettivi sopra menzionati: di
conseguenza, l'aiuto finanziario concesso dal GRI e'  stato  devoluto
ad incentivare lo stesso Programma.
  Al  fine  di istituire e sperimentare un metodo di lavoro efficace,
nonche' di ottenere un forte  impatto  su  una  parte  specifica  del
territorio,  le  due  Parti hanno deciso di attuare il progetto in un
solo Governatorato. Pertanto il MAAS ha individuato nel Governatorato
di Ghiza uno  dei  contesti  piu'  rappresentativi  della  situazione
sociale attuale del paese, in quanto presenta una parte ragguardevole
della  popolazione  urbana  che  vive in aree emarginate e lavora nel
settore dell'economia sommersa.
2. QUADRO ISTITUZIONALE DEL PROGRAMMA
a. Istituzioni finanziarie. Il GRI finanziera' il  Programma  per  un
   importo  non  superiore  alla  somma  indicata  all'Articolo 2 del
   Protocollo. Il MAAS contribuira' in natura a coprire i  costi  del
   Programma,  in  conformita' con le disposizioni del Capitolo 8 del
   presente Allegato.
b. Agenzia Esecutrice. L'Agenzia Esecutrice sara' il Dipartimento per
   lo Sviluppo Sociale del MAAS, con a  capo  il  Sottosegretario  di
   Stato.    Il DSS opera su tutto il territorio egiziano, ai livelli
   nazionale, di Governatorato e distrettuale. Il DSS opera  anche  a
   livello  di paese, tramite uffici locali denominati Unita' per gli