ART. 1 Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1997-15 marzo 1998 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 marzo 1998. L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella 1. In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore precedentemente al 16 dicembre 1997, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data. Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 dicembre 1997-15 marzo 1998 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale alla Gazzetta Ufficiale datato 15 luglio 1998. Quando tra i testi facenti fede non e' contenuto un testo in lingua italiana, si e' pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si e' pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede. Per comodita' di consultazione e' stata altresi' predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso gia' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi). TABELLA N. 1 ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA NEL PERIODO 16 DICEMBRE 1997-15 MARZO 1998 NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA Data, luogo della firma, titolo Data di entrata in vigore Pag. - - - 648. 28 maggio 1993, Roma Accordo tra il Ministero 28 maggio 1993 9 dell'interno italiano e l'omologo ucraino nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalita' organizzata 649. 31 maggio 1995, San Salvador 13 novembre 1996 15 Accordo tra Italia e El Salvador per la costituzione di fondi di contropartita generati da aiuti bilaterali della cooperazione italiana, con due Annessi 650. 10 maggio 1997, Ramallah Processo verbale concordato tra 10 maggio 1997 25 l'Italia e OLP 651. 27 maggio-15 luglio 1997, Roma Scambio di Note tra Italia e 23 gennaio 1998 31 Macedonia per il reciproco ricono- scimento delle patenti di guida, con allegate tre tabelle di equi- pollenza 652. 21 luglio 1997, Roma Scambio di Lettere tra le ammini- 21 luglio 1997 43 strazioni del lavoro di Italia e Regno Unito 653. 18-25 luglio 1997, Roma Scambio di Note fra Italia e 18 luglio 1997 49 Svizzera sulle condizioni di reci- procita' dei rimborsi delle imposte sul valore aggiunto agli operatori economici 654. 1 agosto 1997, Beirut Verbale concordato di cooperazione 1 agosto 1997 55 tra Italia e Libano 655. 6 agosto 1997, Roma Accordo tra Italia e Polonia sulla 19 gennaio 1998 61 conversione delle patenti di guida con cinque Allegati 656. 8-13 agosto 1997, Roma, San Marino Scambio di Lettere tra Italia e San 13 agosto 1997 71 Marino relativo allo scambio di in- formazioni di cui al processo ver- bale del 4 aprile 1994, che correda l'Atto aggiuntivo alla Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari del 2 maggio 1991 657. 8-9 settembre 1997, Parigi Accordo tra Italia e l'Organizza- 12 settembre 1997 79 zione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cul- tura relativo alla 21a sessione straordinaria dell'ufficio di Pre- sidenza del Comitato del patrimonio mondiale (Napoli 28-29 novembre) e la 21a sessione del Comitato del pa- trimonio mondiale (Napoli 1-6 di- cembre 1997), con scambio di Lette- re firmato a Parigi il 9 e 12 settembre 1997 658. 9 settembre 1997, Il Cairo Protocollo d'attuazione tra Italia 19 settembre 1997 101 e Egitto 659. 11 settembre 1997, Roma Compromesso d'arbitrato tra Italia 11 settembre 1997 143 e Costarica 660. 30 maggio-21 ottobre 1997, Roma Scambio di lettere tra Italia e 21 ottobre 1997 151 Stati Uniti d'America concernente le modifiche all'Accordo sul tra- sporto aereo del 22 giugno 1970 e successivi emendamenti 661. 21 ottobre 1997, Manila Memorandum d'intesa tra Italia e 24 febbraio 1998 161 Filippine nel settore dei trasporti e delle comunicazioni 662. 21 ottobre 1997, Manila Memorandum d'intesa tra Italia e 24 febbraio 1998 167 Filippine sulla cooperazione tra le piccole e medie imprese 663. 27 ottobre 1997, Tunisi Dichiarazione d'Intenti tra il Mi- 27 ottobre 1997 173 nistero delle Comunicazioni ita- liano e l'omologo tunisino per la cooperazione nel campo delle poste, delle telecomunicazioni e della te- lediffusione 664. 1-31 ottobre 1997, La Paz Scambio di Note relativo al proget- 31 ottobre 1997 179 to di ristrutturazione dell'ospeda- le "Daniele Bracamonte" e potenzia- mento dell'unita' sanitaria di Potosi 665. 3 novembre 1997, Pechino Scambio di Note tra Italia e Cina 3 novembre 1997 195 in merito al reciproco stabilimento dei Consolati Generali a Canton e a Firenze 666. 29 ottobre-5 novembre 1997, Ginevra Scambio di Lettere modificativo 5 novembre 1997 203 dell'Accordo di cooperazione tra Italia e Organizzazione Internazio- nale del Lavoro per la realizzazio- ne del progetto "Centro di forma- zione per l'artigianato del sale" in Giordania 667. 18 novembre 1997, Washington Accordo di cooperazione tra Italia 18 novembre 1997 211 e Banca Interamericana di sviluppo per il confinanziamento di progetti e programmi 668. 3 dicembre 1997, Bologna Scambio di Lettere per il rinnovo 3 dicembre 1997 223 dell'Accordo di cooperazione tra Italia e Argentina nel campo della ricerca e dell'utilizzazione a fini pacifici dello spazio 669. 3-19 dicembre 1997, Citta' del Vaticano-Roma Scambio di Note tra Italia e Santa 3 dicembre 1997 227 Sede relativo al parcheggio sul Gianicolo, con tre Allegati 670. 22 dicembre 1997, Brasilia Atto aggiuntivo al Protocollo fi- 22 dicembre 1997 237 nanziario firmato tra Italia e Brasile l'11 novembre 1992 671. 12 gennaio 1998, Tirana Scambio di Lettere tra Italia e 12 gennaio 1998 241 Albania sulla cooperazione in ma- teria di occupazione, lavoro e for- mazione professionale 672. 5 febbraio 1998, Ginevra Accordo tra Italia e Organizzazio- 5 febbraio 1998 245 ne meteorologica mondiale per la realizzazione del progetto "Cilss Agrhymet" sostegno all'attivita' di allerta precoce dei servizi nazionali del Niger, Burkina Faso e Mali TABELLA N. 2 ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE Data, luogo della firma, titolo Data di entrata in vigore - - Convenzione sulla valutazione dell'in- 10 settembre 1997 fluenza ambientale in un contesto transfrontaliero (Espoo 25 febbraio 1991) (Vedi legge 3 novembre 1994, n. 640, nel S.O. n. 147 alla G.U. n. 273 del 22 novembre 1994) Accordo tra Italia e Emirati Arabi Uniti 17 dicembre 1997 per la gestione dei servizi aerei tra G.U. n. 7 i loro rispettivi territori e al di del 10 gennaio 1998 fuori di essi, con allegata tabella delle rotte (Abu Dhabi 3 aprile 1991) (Vedi legge 16 giugno 1997, n. 202, nel S.O. n. 137/L alla G.U. n. 155 del 5 luglio 1997) Protocollo sulla protezione ambientale al 14 gennaio 1998 Trattato antartico, con quattro annes- si e atto finale (Madrid 4 ottobre 1991) (Vedi legge 15 febbraio 1995, n. 54, nel S.O. n. 27 alla G.U. n. 48 del 27 feb- braio 1995 Accordo di amicizia e cooperazione tra 28 maggio 1997 Italia e Marocco (Roma 25 novembre G.U. n. 152 1991) del 2 luglio 1997 (Vedi legge 12 aprile 1995, n. 128, nel S.O. n. 49 alla G.U. n. 98 del 28 aprile 1995) Scambio di lettere tra Italia e Germania 1 dicembre 1997 aggiuntivo all'Accordo italo-tedesco G.U. n. 281 del 27 gennaio 1976 relativo alla po- del 2 dicembre 1997 sizione previdenziale degli altoate- sini ex optanti per la cittadinanza tedesca, con dichiarazione congiunta (Bonn 22 ottobre 1993) (Vedi legge 1 luglio 1997, n. 227, nel S.O. n. 146/L alla G.U. n. 167 del 19 luglio 1997) Accordo di amicizia e cooperazione tra 22 maggio 1997 Italia e federazione Russa (Mosca 14 G.U. n. 133 ottobre 1994) del 10 giugno 1997 (Vedi legge 8 febbraio 1996, n. 69, nel S.O. n. 37 alla G.U. n. 44 del 22 febbraio 1996) Accordo internazionale sulla gomma natura- 11 dicembre 1997 le (Ginevra 17 febbraio 1995) (Vedi legge 9 ottobre 1997, n. 359, nel S.O. n. 223/L alla G.U. n. 251 del 27 otto- bre 1997) Memorandum d'intesa tra Italia e Slovenia 6 agosto 1997 sul reciproco riconoscimento dei di- G.U. n. 93 plomi e dei titoli accademici italia- del 22 aprile 1997 ni e sloveni (Roma 10 luglio 1995) (Vedi legge 7 aprile 1997, n. 103, nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1997) Accordo tra Italia e Hong Kong per la pro- 2 febbraio 1998 mozione e protezione degli investi- G.U. n. 26 menti (Roma 28 novembre 1995) del 2 febbraio 1998 (Vedi legge 1 luglio 1997, n. 225, nel S.O. n. 146/L alla G.U. n. 167 del 19 luglio 1997) Accordo tra Italia e presidenza dell'ini- 7 novembre 1997 ziativa centro europea (INCE) in meri- G.U. n. 262 to alla sede del centro di informa- del 10 novembre 1997 zione e documentazione dell'INCE a Trieste (Vienna 4 luglio 1996) (Vedi legge 28 agosto 1997, n. 286, nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1997) Scambio di Note tra Italia e Austria sul 1 dicembre 1997 riconoscimento reciproco di gradi e G.U. n. 279 titoli accademici (Roma 11 settembre del 29 novembre 1997 1996) (Vedi legge 9 settembre 1997, n. 336, nel S.O. n. 204/L alla G.U. n. 233 del 6 ottobre 1997) Accordo tra Italia e Hong Kong in materia 9 gennaio 1998 di servizi aerei, con allegata tabel- G.U. n. 41 la delle rotte (Roma 9 ottobre 1996) del 19 febbraio 1998 (Vedi legge 9 ottobre 1997, n. 378, Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 no- vembre 1997) 648. Roma, 28 maggio 1993 Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica Italiana ed il Ministero dell'interno dell'Ucraina nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalita' organizzata (Entrata in vigore: 28 maggio 1993) ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELL'INTERNO DELL'UCRAINA NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE E CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA Il Ministero dell'Interno della Repubblica italiana e il Ministero dell'Interno della Ucraina, chiamati in seguito "Parti contraenti"; VISTE le previsioni della Convenzione unica sulle sostanze stupefacenti (New York, 30 marzo 1961), come emendata dal Protocollo aggiuntivo del 1972 (Ginevra, 25 marzo), della Convenzione sulle sostanze psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971), della Convenzione contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988) e del "Piano Globale d'Azione" (New York, 23 febbraio 1990), redatte sotto l'egida dell'ONU; CONVINTI che la cooperazione internazionale e' indispensabile per l'efficace prevenzione e repressone del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e per la lotta al crimine organizzato; CONSAPEVOLI che il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonche' l'incremento della loro produzione e diffusione, rappresentano una seria minaccia per il regolare sviluppo socio- economico dei Paesi e per la salute fisica e psichica dei propri cittadini; CONSAPEVOLI altresi' che detto traffico illecito vede sempre piu' coinvolte organizzazioni criminali che operano su scala internazionale; CONSIDERATE pertanto la necessita' e la comune volonta' di intensificare la cooperazione bilaterale nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalita' organizzata; CONVENGONO Articolo I 1. Ai fini del presente Accordo, sara' istituito un Comitato misto per la cooperazione nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalita' organizzata. 2. Il Comitato misto sara' co-presieduto dai due Ministri e comprendera' rappresentanti dei due Ministeri dell'Interno. Potranno essere invitati ai lavori del Comitato, ove se ne ravvisi la necessita', rappresentanti ed esperti anche di altri Dicasteri ed Uffici. 3. Le riunioni del Comitato si terranno, ordinariamente, una volta l'anno, alternativamente in ciascuno dei due Paesi. In caso di necessita', su specifica richiesta di una della due Parti contraenti, si terranno incontri straordinari, anche tra soli rappresentanti ministeriali, per l'esame di questioni che rivestano carattere d'urgenza. Articolo II In conformita' con il presente Accordo, le Parti contraenti, di propria iniziativa o su richiesta dell'altra Parte, nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni: a) si presteranno reciproca collaborazione nel controllo delle persone implicate nel crimine organizzato, nonche' delle persone e dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope o delle persone sospettate di esservi implicati; b) si scambieranno tutte le informazioni utili relative alle persone ed ai mezzi di trasporto coinvolti nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope o sospettati di svolgere tale traffico, nonche' di quelle relative alle persone appartenenti o sospettate di appartenere alla criminalita' organizzata; c) concorderanno le modalita' di collegamento piu' opportune per consentire il rapido scambio di tutte le informazioni attinenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e la criminalita' organizzata. Articolo III 1. In conformita' delle leggi vigenti nei rispettivi Paesi e senza pregiudizi degli obblighi derivanti da altri accordi bi- multilaterali: a) su richiesta degli organi centrali competenti di una delle Parti contraenti, l'altra Parte promuove le misure necessarie nel caso di attivita' connesse al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope ovvero concernenti la criminalita' organizzata; b) la parte contraente richiesta fara' ogni sforzo per attuare i provvedimenti richiesti nel piu' breve tempo possibile. I risultati saranno tempestivamente comunicati alla Parte richiedente; c) i funzionari degli organi competenti della Parte richiedente possono essere presenti all'attuazione dei provvedimenti richiesti, con l'approvazione degli organi centrali competenti dell'altra Parte. In tal caso i medesimi si conformeranno alle leggi del Paese ospitante e godranno della protezione giuridica vigente in detto Paese. 2. Le predette procedure investigative non verranno effettuate nei casi in cui la Parte richiesta ritenga che queste violino il suo diritto di sovranita', minaccino la sua sicurezza o altri interessi. In tal caso una motivata comunicazione di diniego di assistenza sara' tempestivamente comunicata alla parte richiedente. Articolo IV 1. Le due Parti contraenti, tramite i propri organi centrali competenti, metteranno reciprocamente a disposizione, su richiesta o di propria iniziativa, le informazioni che possono contribuire a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. In particolare si scambieranno informazioni su: a) i metodi di lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti psicotrope; b) l'utilizzazione di nuovi mezzi tecnici in questo campo, ivi compresi i metodi di addestramento e di impiego di unita' cinofile antidroga; c) pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope; d) nuovi tipi di droga e sostanze psicotrope, luoghi di produzione, canali usati dai trafficanti e metodi di occultamento, variazioni dei prezzi della droga e delle sostanze psicotrope; e) metodologie e modalita' di svolgimento dei controlli di frontiera; f) nuovi itinerari e mezzi impiegati nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonche' sistemi di occultamento delle sostane stesse. 2. Ciascuna delle Parti contraenti, d'iniziativa o su richiesta, mettera' a disposizione dell'altra Parte - in conformita' alla legislazione nazionale - i dati ed i documenti contenenti informazioni relative ai casi di traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. 3. Le Parti contraenti si scambieranno informazioni circa i sistemi di riciclaggio e di trasferimento dei proventi di traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. 4. Le Parti contraenti organizzeranno, d'intesa, incontri, convegni, seminari di lavoro e corsi di perfezionamento per gli operatori di polizia antidroga. Articolo V 1. Le due Parti contraenti, tramite i propri organi centrali competenti, metteranno reciprocamente a disposizione, su richiesta o di propria iniziative, tutte le informazioni che possono contribuire a contrastare la criminalita' organizzata. In particolare si scambieranno informazioni su: a) le varie forme di criminalita' organizzata e i metodi della lotta contro di essa; b) gli eventuali contatti fra associazioni o gruppi criminali organizzati nei due Paesi; c) gli studi effettuati in merito allo sviluppo dei contatti di cui al punto b); d) le misure tecniche per garantire la sicurezza negli aeroporti e negli scali marittimi, nonche' la difesa di persone e di obiettivi da qualsiasi atto illecito; e) le operazioni finanziarie illegali, la falsificazione di carta moneta e valori, il furto di opere d'arte e d'antiquariato, nonche' gli altri crimini connessi con la criminalita' organizzata, al cui smascheramento e perseguimento abbiano interesse entrambe le Parti. 2. Le Parti contraenti si scambieranno i propri specialisti per consultazioni reciproche su problemi concreti e si scambieranno le loro esperienze in materia di lotta contro la criminalita' organizzata, nonche' i testi ufficiali delle norme giuridiche vigenti nell'attivita' di contrasto alla predetta forma di criminalita'. 3. Le Parti contraenti si scambieranno notizie e campioni di mezzi tecnici di difesa individuale utilizzati nella operazioni volte alla repressione delle criminalita' organizzata, nonche' le reciproche esperienze circa le attivita' inerenti ai servizi di prevenzione e la formazione professionale dei quadri direttivi delle forze dell'ordine; a tal fine saranno previsti scambi di operatori per la frequenza di corsi di perfezionamento. 4. Le Parti contraenti organizzeranno incontri, convegni e seminari di lavoro congiunti che trattino i piu' importanti indirizzi e problemi della lotta contro la criminalita' organizzata. Articolo VI Le forme di assistenza e di collaborazione in conformita' al presente Accordo verranno assicurate direttamente dagli organi centrali competenti delle due Parti contraenti. Tali organi si incontreranno al piu' presto per definire le relative modalita' operative. Articolo VII Il presente Accordo entrera' in vigore al momento in cui le Parti si saranno scambiata notifica dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste. Il presente Accordo sara' valido per 5 anni. Decorso tale periodo, esso rimarra' in vigore indefinitivamente, salvo denuncia effettuata da una delle Parti contraenti con un preavviso scritto di almeno sei mesi. Firmato a Roma, il 28 maggio 1993, in due originali in lingua italiana ed ucraina, entrambi i testi facenti fede. IL MINISTRO DELL'INTERNO IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELL'UCRAINA (Firma illeggibile) (Firma illeggibile) 649. San Salvador, 31 maggio 1995 Accordo Quadro tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di El Salvador per la costituzione e gestione dei "Fondi di contropartita" generati da aiuti bilaterali della cooperazione Italiana con due Annessi (Entrata in vigore: 13 novembre 1996) Accordo Quadro per la Costituzione e Gestione dei "Fondi di Contropartita" generati da aiuti bilaterali della Cooperazione Italiana." tra IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA rappresentato dall'Ambasciatore d'Italia in El Salvador ed IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI EL SALVADOR rappresentato dal Ministro di Pianificazione e Coordinamento dello Sviluppo Economico e Sociale VISTO che nell'ambito delle iniziative previste dal Programma di Cooperazione bilaterale il Governo della Repubblica Italiana, per il tramite del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, in seguito denominato "M.A.E.- D.G.C.S.", ha fornito al Governo della Repubblica di El Salvador aiuti che saranno commercializzati in El Salvador attraverso il Ministero di Pianificazione, in seguito denominato MIPLAN, secondo i normali canali previsti a tale scopo; CONSIDERATO che gli aiuti saranno venduti agli utilizzatori finali e che il ricavato delle vendite sara' destinato a costituire i fondi di Contropartita dell'Italia, in seguito denominati "F.D.C.I."; CONSIDERATO che occorre istituire procedure uniformi per la costituzione, l'allocazione, l'esborso, la contabilizzazione e l'utilizzo di tali "F.D.C.I."; CONSIDERATO che una efficiente gestione ed effettivo utilizzo di tali "F.D.C.I." sono essenziali per perseguire una efficace politica di sviluppo in El Salvador. Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 SCOPO DELL'ACCORDO 1. Il presente Accordo instaura le procedure, convenute tra le "Parti", per la costituzione, il deposito, la programmazione, l'allocazione, l'esborso, la contabilizzazione e l'utilizzo dei "F.D.C.I." generati dalla vendita in El Salvador degli aiuti forniti dal "M.A.E. - D.G.C.S." nel quadro della Cooperazione bilaterale. 2. Le procedure del presente Accordo, salvo disposizioni contrarie da convenire tra le "Parti" con scambio di Note, sono applicate a tutti i "F.D.C.I." generati a seguito di accordi bilaterali o donativi del Governo Italiano, sotto forma di forniture di beni e servizi connessi e/o di derrate alimentari, in seguito denominati "forniture", che sono stati allocati e/o utilizzati alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo e che saranno generati in seguito a tale data. 3. Gli aiuti forniti dal Governo Italiano non potranno essere soggetti al pagamento dei diritti doganali, tasse o imposte od altri tributi con effetto equivalente. ARTICOLO 2 COSTITUZIONE E DEPOSITO DEI FONDI DI CONTROPARTITA 1. Le "Parti" convengono sull'importanza di istituire procedure uniformi per la costituzione dei "F.D.C.I." generati a seguito delle "forniture" di cui all'art. 1.2. La commercializzazione delle "forniture", ai fini del presente Accordo, significa donazione di "forniture", che saranno vendute in El Salvador attraverso i normali canali previsti a tale scopo. Le "Parti" convengono inoltre che tali procedure uniformi, per quanto possibile, dovranno rispecchiare le procedure commerciali internazionali standard per l'acquisto di "forniture". 2. Almeno un mese prima dell'invio, debitamente notificato da parte del "M.A.E. - D.G.C.S., delle "forniture" al paese, il beneficiario presentera' al M.A.E. -D.G.C.S. una proposta contenente le modalita' della commercializzazione del prodotto ed in particolare il prezzo di vendita. La proposta diventera' esecutiva tra le parti a seguito dell'approvazione formale da parte del M.A.E. - D.G.C.S. 3. Il prezzo di vendita, concordato fra le parti secondo la procedura prevista dal punto 2.2, sara' determinato con riferimento al prezzo internazionale vigente o al prezzo interno quando esiste un mercato per tale prodotto oppure al prezzo interno di prodotti similari quando tali prodotti esistano sul mercato. In ogni caso il prezzo concordato non dovra' mai avere l'effetto di danneggiare la produzione locale di prodotti similari o dei loro sostituti. 4. Il calcolo dei depositi che andranno ad integrare i "F.D.C.I." equivarra' al prezzo concordato, moltiplicato per le quantita' del prodotto ricevuto nel porto di sbarco, cosi' come attestato dal certificato di presa in carico (take over certificate). Da detti fondi potranno essere detratte le spese di commercializzazione convenute, secondo le modalita' dell'articolo 2.2. 5. Il Governo della Repubblica di El Salvador depositera' in apposito "conto corrente speciale" fruttifero, a firma congiunta, in colonne presso una banca privata riconosciuta, denominato "Fondi di contropartita dell'Italia", tutti i "F.D.C.I." al momento esistenti nonche' il ricavato della vendita delle "forniture" agli utilizzatori finali in relazione a ciascun accordo di aiuti bilaterali della Cooperazione italiana stipulato tra le "parti". Detti fondi dovranno essere versati nella loro totalita' in un tempo massimo di 90 giorni dall'arrivo delle "forniture" nel porto di sbarco. Per particolari "forniture" (concimi, macchine agricole e industriali, ecc.) verranno previamente definiti gli opportuni tempi e modalita' di pagamento. Questo obbligo sussiste da parte del Governo, anche attraverso prestazioni di garanzia bancaria o di beni e servizi, indipendentemente dalla situazione di vendita delle "forniture". Nel caso eccezionale che i termini di cui sopra non possano essere rispettati, dovra' essere richiesta una proroga motivata. 6. Gli interessi comunque generati dal deposito dei "F.D.C.I." presso Istituti bancari costituiscono parte integrante del fondo. ARTICOLO 3 UTILIZZAZIONE DEI FONDI DI CONTROPARTITA 1. Le "parti" convengono sulle necessita' di massimizzare l'utilizzazione dei "F.D.C.I." in progetti di sviluppo ed attivita' di carattere umanitario, quali: a. interventi volti a fronteggiare bisogni prioritari socio- economici; b. costi locali di progetti bilaterali di cooperazione finanziati dal Governo Italiano; c. completamento per costi locali degli interventi eseguiti nel quadro di progetti bilaterali di cooperazione finanziati dal Governo Italiano o di ONG italiane d. interventi eseguiti nel quadro di situazioni di emergenza; e. sostegno ad attivita' delle Agenzie di Sviluppo (ADEL). I quali nell'ordine enunciato non riflettono necessariamente un ordine di priorita'. I "F.D.C.I." saranno ripartiti secondo un criterio percentualmente equilibrato ed utilizzati, sulla base di quanto precede, per il finanziamento di progetti definiti di comune accordo tra le "parti" attraverso un apposito Comitato di Gestione. ARTICOLO 4 GESTIONE E CONTROLLO SULL'UTILIZZO DEI "F.D.C.I." 1. I "F.D.C.I." sono gestiti e controllati da un Comitato di Gestione formato da: - l'Ambasciatore d'Italia od un suo rappresentante - il Direttore Generale di Cooperazione Esterna e Investimenti Pubblici od un suo rappresentante La Segreteria del Comitato di Gestione sara' disimpegnata dal governo di El Salvador, ed i relativi costi saranno a carico del "F.D.C.I." inclusi quelli, previamente approvati dal Comitato di Gestione, per eventuali consulenze esterne per la valutazione dei progetti presentati secondo le modalita' dell'Annesso I. 2. Al Comitato di Gestione competono: a) L'approvazione dei singoli progetti sia sotto il profilo della rispondenza degli stessi ai requisiti di cui all'art. 3.1. sia per quello che concerne la formulazione di cui all'Annesso I; b) Il controllo sulla corretta gestione dei fondi in generale e quello sulla esecuzione dei singoli progetti; c) L'emissione e la firma degli ordinativi di pagamento. 3. I progetti che beneficiano di finanziamenti a carico dei "F.D.C.I." dovranno presentare un rapporto di attivita' secondo le linee definite nell'Annesso II. Il Comitato di Gestione si riunira' almeno quattro volte l'anno. Il predetto Comitato potra' in ogni caso convocarsi, quando se ne ravvisi la necessita', su richiesta di uno dei due membri. Alle riunioni del Comitato di gestione potranno partecipare, senza diritto al voto, esperti e funzionari competenti nelle materie trattate. Inoltre, su richiesta scritta di uno dei membri del Comitato di Gestione, i responsabili dei progetti dovranno fornire rapporti intermedi sullo stato di esecuzione delle attivita'. 4. Il MIPLAN e' responsabile nei confronti del M.A.E.- D.G.C.S. a che i progetti sviluppino la loro attivita' in conformita' con la progettazione. Pertanto sara' sua cura utilizzare tutti gli strumenti appropriati, ivi compreso l'invio sul terreno di esperti e revisori dei conti. ARTICOLO 5 DISPOSIZIONI FINALI 1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le Parti Contraenti si saranno scambiata notifica dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali all'uopo previste e restera' in vigore fino a quando non interverranno atti intergovernativi tra le "Parti" tali da modificarne sostanzialmente i presupposti ed il contenuto. 2. Le procedure di cui al presente Accordo potranno essere interrotte da ciascuna delle "Parti" in qualsiasi momento dietro preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni. Nell'eventualita' che tali procedure siano interrotte a valere sulla presente clausola, le presenti norme continueranno comunque ad essere applicate per i "F.D.C.I." generati, depositati o prelevati dal "conto corrente speciale" prima della data effettiva che fissa la cessazione dell'Accordo, salvo disposizioni scritte contrarie delle "Parti". 3. Il presente Accordo puo' essere modificato mediante reciproco accordo scritto delle "Parti" con scambio di Note. 4. Il Governo Italiano ed il Governo della Repubblica di El Salvador potranno designare appositi funzionari quali responsabili di qualsiasi questione relativa all'esecuzione del presente Accordo, previa comunicazione scritta di tale designazione all'altra parte. 5. All'entrata in vigore del presente Accordo si intendono revocate tutte le eventuali precedenti disposizioni riguardanti l'utilizzazione dei "F.D.C.I." Redatto in San Salvador, il 31 maggio 1995 in 2 (due) originali in lingua italiana e 2 (due) originali in lingua spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI EL SALVADOR Ambasciatore Ministro di Pianificazione Mario FORESTI Ramon GONZALEZ GINER ALLEGATI: ANNESSO I: RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI. ANNESSO II: RAPPORTI SUI PROGGETTI. ANNESSO I: RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI. La richiesta, da presentare alla segreteria del Comitato di Gestione, dovra' contenere i seguenti elementi: - titolo completo del progetto o dell'intervento; - nome e descrizione dell'Organismo richiedente con allegata documentazione (statuto, opuscoli, ecc.) - obiettivi e finalita' del progetto o dell'intervento, popolazione beneficiaria; - giustificazione del progetto: contesto nel quale va a collocarsi, priorita', ecc.; - componenti del progetto e attivita' previste: tipologia, metodologia, attrezzature; - organizzazione e modalita' di esecuzione del progetto; - durata del progetto o dell'intervento e cronogramma di esecuzione previsto; - costo stimato e mezzi di finanziamento previsti: bilancio pubblico, apporti provenienti da altre Agenzie, Enti, contributi provenienti dai "F.D.C.I."; - piano operativo, dettagliando gli obbiettivi concreti e le attivita' da realizzare con i relativi costi. I costi saranno esposti per capitoli, con la indicazione - se del caso - dei costi unitari e delle quantita' previste; - nel caso di progetto gia' iniziato, la richiesta dovra' essere accompagnata da una relazione sullo stato di esecuzione e di realizzazione raggiunti, nonche' le spese effettuate e le fonti di finanziamento delle stesse. ANNESSO II: RAPPORTO SUI PROGETTI Il rapporto da presentare alla Segreteria del Comitato di Gestione, dovra' contenere i seguenti elementi: 1. Una relazione tecnica ed una relazione contabile, che facciano entrambi riferimento esplicito al piano operativo ed al bilancio presentato nella richiesta di finanziamento per i periodi previsti nell'approvazione; 2. Una valutazione degli obiettivi raggiunti in rapporto alle finalita' ed agli obiettivi concreti inizialmente indicati; 3. Eventuali modifiche di orientamenti intervenuti durante la esecuzione e loro giustificazioni; 4. I contributi saranno erogati solo a seguito di presentazione di rendicontazione sull'utilizzo dei fondi ricevuti. 650. Ramallah, 10 maggio 1997 Processo verbale concordato tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (Entrata in vigore: 10 maggio 1997) *** ** * VEDERE TESTO ORIGINALE DA PAGINA 26 A PAGINA 27 * ** *** TRADUZIONE NON UFFICIALE Processo-verbale concordato In conformita' con la decisione annunciata alla Conferenza di Washington nell'Ottobre del 1993 ed in vista di rafforzare il forte impegno legato al prosieguo del processo di pace del Medio Oriente, in particolar modo nelle attuali circostanze, una riunione si e' svolta a Ramallah il 10 maggio 1997 tra una delegazione italiana guidata dal Sottosegretario di Stato On. Rino Serri e una delegazione palestinese guidata dal Ministro Nabeel Sha'ath. La riunione che si e' svolta in un'atmosfera cordiale ed amichevole, ha fornito l'opportunita' di confermare l'esigenza di un appoggio continuativo della comunita' internazionale al popolo palestinese. Entrambe le parti hanno ribadito che lo sviluppo sociale ed economico sono della massima importanza per la stabilita' di tutta la regione. In modo particolare sono stati discussi i seguenti punti: A. Entrambe le Parti hanno confermato che il Programma di Cooperazione bilaterale per il 1998 dovrebbe essere concordato nell'ambito di un programma nazionale definito di comune accordo. A tal fine la parte italiana ha presentato un rapporto nazionale per esame ed osservazioni. Entrambe le Parti hanno convenuto che in conformita' con le direttive proposte, i progetti da finanziare siano concentrati nei seguenti settori: 1. Sanita' 2. Acqua ed acque reflue 3. Istruzione 4. Sostegno al settore privato 5. Consolidamento delle istituzioni Per quanto riguarda questi settori, sono state presentate dal Ministero della Programmazione e della Cooperazione internazionale all'Italia, negli ultimi mesi, le seguenti richieste: "Manutenzione per attrezzature elettrosanitarie", "Sostegno alle piccole e medie imprese - fase II" e "Programma di assistenza tecnica per MOPIC". Esse saranno ulteriormente dibattute in vista del loro finanziamento. Entrambe le parti hanno convenuto di esaminare un progetto di cooperazione nel campo della statistica per sostenere l'ufficio palestinese della Statistica (PCBS). La parte palestinese ha sottolineato l'esigenza che i nuovi progetti siano ubicati per quanto possibile nell'area metropolitana di Gerusalemme. Entrambe le parti hanno convenuto che l'Autorita' palestinese presentera' delle richieste per il finanziamento di un pacchetto globale di proposte di progetti comprese nel Programma palestinese di investimenti pubblici. La documentazione di progetto disponibile sara' inoltrata il prima possibile alla parte italiana per una valutazione tecnica preliminare. B. La parte italiana ha confermato l'impegno assunto nel corso della Conferenza di Washington (di stanziare 80 milioni di dollari USA in cinque anni) per dare sostegno, mediante il finanziamento di progetti di cooperazione, al miglioramento del tenore di vita del popolo palestinese. La parte italiana ha confermato che uno stanziamento di 16 milioni di dollari sara' disponibile a partire da gennaio 1998. C. Con riferimento al Memorandum firmato in luglio 1995, entrambe le Parti hanno convenuto del bisogno di un aggiornamento. Su domanda della parte palestinese e' stato convenuto che il progetto "Consolidamento dell'istruzione elementare" (punto 6.b) sara' incorporato nel progetto "Sostegno per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione..." (punto 6.a). La parte italiana ha confermato il suo impegno di 1 MUSD per la ristrutturazione del Khan Yunis Hospital (Naser Hospital). D. Entrambe le parti hanno inoltre dibattuto la possibilita' di finanziare dei progetti per mezzo di prestiti agevolati. A tal fine, le parti hanno avuto contatti tecnici per chiarire i tipi e le procedure di finanziamento del prestito concesso dalla Cooperazione italiana allo sviluppo e per discutere il quadro della Convenzione finanziaria da firmare tra Mediocredito centrale e l'Autorita' palestinese. La parte italiana ha informato che - subordinatamente alla conclusione di un accordo fra i componenti enti tecnici delle due parti - un ammontare indicativo di 60 milioni di dollari e' disponibile in forma di titolo di crediti di aiuto previa approvazione da parte del Comitato Direzionale della Cooperazione allo Sviluppo italiana. Entrambe le parti hanno esaminato i settori a piu' alta produttivita' suscettibili di essere finanziati con crediti di aiuto quali l'elettricita', l'acqua ed il settore privato. Diverse modalita' di finanziamento sono state identificate e discusse. Poiche' la preparazione del progetto elettrico e' in fase relativamente avanzata, una missione tecnica dovrebbe esaminare le opzioni disponibili di finanziamento da parte dell'Italia. E. La parte italiana ha informato che 20 nuove borse di studio e corsi di perfezionamento per laureati saranno concesse in aggiunta al rinnovo di quelle gia' concesse per il 1996/97. F. Entrambe le parti hanno convenuto di organizzare riunioni settoriali per riesaminare i progetti in corso, al fine di prendere i provvedimenti necessari per accelerare la loro realizzazione. Le due parti hanno convenuto che un Nuovo Memorandum sara' firmato all'inizio del 1998. A tal fine, una riunione tecnica avra' luogo in autunno per finalizzarne il contenuto. Fatto a Ramallah il 10 Maggio, 1997 per l'OLP a beneficio per il Governo Italiano dell'Autorita' palestinese Rino Serri Nabeel Sha'ath Ministro del Piano Sottosegretario di Stato e della Cooperazione per gli Affari Esteri Internazionale 651. Roma, 27 maggio-15 luglio 1997 Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica di Macedonia per il reciproco riconoscimento delle patenti di guida (tre tabelle allegati di equipollenza) (Entrata in vigore: 23 gennaio 1998) Ambasciata della Repubblica di Macedonia - Roma Bpoj/No.1244/96-4 L'Ambasciata della Repubblica di Macedonia a Roma presenta i complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e, con riferimento al riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, al fine di tutelare la sicurezza dei trasporti stradali ed agevolare il traffico stradale nei rispettivi territori, ha l'onore di proporre che il Governo Macedone ed il Governo Italiano - quali Parti Contraenti - convengano quanto segue: Articolo 1 Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, quelle patenti non provvisorie che sono state emesse dalle competenti autorita' dell'altra Parte Contraente secondo la propria normativa interna, a favore di persone residenti sul proprio territorio. Articolo 2 Il titolare della patente emessa dalle autorita' di una delle Parti Contraenti puo' guidare nel territorio dell'altra Parte i veicoli di quelle categorie per le quali la patente e' valida nel Paese di emissione. Articolo 3 La patente emessa dalle autorita' di una delle Parti Contraenti cessa di validita' trascorso un anno dal trasferimento della residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte Contraente. Articolo 4 Nell'interpretazione degli articoli 1 e 3 del presente accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti. Articolo 5 Se il titolare della patente emessa dalle autorita' di una delle due Parti Contraenti fissa la residenza nel territorio dell'altra Parte, ha il diritto di convertire la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici (nonche' senza dover far tradurre la sua patente) salvo situazioni particolari. La disposizione del presente articolo non riguarda le normative interne concernenti le condizioni sanitarie e psicologiche necessarie per guida. Avranno efficacia le limitazioni di guida, eventualmente previste dalle norme interne dei due Stati, relative ai neopatentati con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui chiede la conversione. Articolo 6 Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base dell'allegato al presente Accordo. L'allegato puo' essere modificato dalle autorita' competenti delle Parti Contraenti con uno scambio di note. Le autorita' competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti: a) per la Parte Macedone il Ministero degli Interni b) per la Parte Italiana il Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Articolo 7 Nel corso del cambio della patente le autorita' competenti delle Parti Contraenti ritirano la patente da cambiare e la restituiscono alle autorita' dell'altra Parte Contraente. Articolo 8 L'autorita' competente di ciascuna Parte Contraente che effettua la conversione puo' chiedere informazioni alle competenti autorita' dell'altra Parte Contraente ove sorgano dubbi circa la validita' e l'autenticita' della patente. Tale richiesta sara' inoltrata, ove necessiti, per il tramite delle autorita' diplomatiche. Articolo 9 L'autorita' competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata a seguito di conversione, informa l'altra Parte circa la validita' della patente qualora vengano rilevate differenze nei dati. Articolo 10 Le Parti Contraenti, almeno due mesi prima dell'entrata in vigore del presene Accordo, s'informano reciprocamente sulle autorita' centrali, alle quali dovranno essere inviate le patenti ritirate. Articolo 11 La disposizione di cui all'art. 5, primo comma, si applica esclusivamente a quelle patenti di guida conseguite prima dell'acquisizione della residenza nel territorio dell'altra Parte Contraente. Qualora codesto Ministero concordi con quanto precede, l'Ambasciata della Repubblica di Macedonia ha l'onore di proporre che la presente Nota Verbale, con allegate tre tabelle di equipollenza, assieme alla Nota Verbale di codesto Ministero di eguale tenore, costituiscono un Accordo tra il Governo Macedone ed il Governo Italiano che entrera' in vigore 60 giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente che sono stati effettuati gli adempimenti all'uopo previsti dai rispettivi ordinamenti. Detto Accordo, che potra' essere modificato per iscritto per mutuo consenso attraverso la via diplomatica, avra' durata indeterminata e potra' essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti Contraenti, cessando di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione dell'avvenuta denuncia. L'Ambasciata della Repubblica di Macedonia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri gli atti della sua piu' alta considerazione. Roma, 27 Maggio 1997 All 3 _____________________________ MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA R O M A I TABELLA DI EQUIPOLLENZA STATO MACEDONE STATO ITALIANO Categorie Categorie A A B B C C D D N.B. Le categorie B, C e D italiane comprendono rispettivamente le categorie B1, C1 e D1. II TABELLA DI EQUIPOLLENZA RELATIVA AI NUOVI MODELLI DI PATENTE RILASCIATI IN ITALIA DAL 1 LUGLIO 1996 CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 91/439 CEE STATO ITALIANO STATO MACEDONE Categorie Categorie A1 - A A B1 - B B C1 B C C D1 B D D III TABELLA DI EQUIPOLLENZA RELATIVA AI MODELLI DI PATENTE RILASCIATI IN ITALIA ANTERIORMENTE AL 1 LUGLIO 1996 STATO ITALIANO STATO MACEDONE Categorie Categorie A A B B C C D D Ministero degli Affari Esteri O72/10732 N. 30709 NOTA VERBALE Il Ministero degli Affari Esteri presenta i complimenti all'Ambasciata della ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia e, con riferimento alla Nota Verbale di codesta Ambasciata n. 1244/96-4 del 27.05.1997 relativa al riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, al fine di tutelare la sicurezza dei trasporti stradali ed agevolare il traffico stradale nei rispettivi territori, ha l'onore di prendere atto del contenuto di detta Nota Verbale il cui testo di seguito si trascrive: "L'Ambasciata della Repubblica di Macedonia a Roma presenta i complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e, con riferimento al riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, al fine di tutelare la sicurezza dei trasporti stradali ed agevolare il traffico stradale nei rispettivi territori, ha l'onore di proporre che il Governo Macedone ed il Governo Italiano - quali Parti Contraenti - convengano quanto segue: Articolo 1 Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, quelle patenti non provvisorie che sono state emesse dalle competenti autorita' dell'altra Parte Contraente secondo la propria normativa interna, a favore di persone residenti sul proprio territorio. Articolo 2 Il titolare della patente emessa dalle autorita' di una delle Parti Contraenti puo' guidare nel territorio dell'altra Parte i veicoli di quelle categorie per le quali la patente e' valida nel Paese di emissione. Articolo 3 La patente emessa dalle autorita' di una delle Parti Contraenti cessa di validita' trascorso un anno di trasferimento della residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte Contraente. Articolo 4 Nell'interpretazione degli articoli 1 e 3 del presente accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti. Articolo 5 Se il titolare della patente emessa dalle autorita' di una delle due Parti Contraenti fissa la residenza nel territorio dell'altra Parte, ha il diritto di convertire la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici (nonche' senza dover far tradurre la sua patente) salvo situazioni particolari. La disposizione del presente articolo non riguarda le normative interne concernenti le condizioni sanitarie e psicologiche necessarie per la guida. Avranno efficacia le limitazioni di guida, eventualmente previste dalle norme interne dei due Stati, relative ai neopatentati con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione. Articolo 6 Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base dell'allegato al presente Accordo. L'allegato puo' essere modificato dalle autorita' competenti delle Parti Contraenti con uno scambio di note. Le autorita' competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti: a) per la Parte Macedone il Ministero degli Interni b) per la Parte Italiana il Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Articolo 7 Nel corso del cambio della patente le autorita' competenti delle Parti Contraenti ritirano la patente da cambiare e la restituiscono alle autorita' dell'altra Parte Contraente. Articolo 8 L'autorita' competente di ciascuna Parte Contraente che effettua la conversione puo' chiedere informazioni alle competenti autorita' dell'altra Parte Contraente ove sorgano dubbi circa la validita' e l'autenticita' della patente. Tale richiesta sara' inoltrata, ove necessiti, per il tramite delle autorita' diplomatiche. Articolo 9 L'autorita' competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata a seguito di conversione, informa l'altra Parte circa la validita' della patente qualora vengano rilevate differenze nei dati. Articolo 10 Le Parti Contraenti, almeno due mesi prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, s'informano reciprocamente sulle autorita' centrali, alle quali dovranno essere inviate le patenti ritirate. Articolo 11 La disposizione di cui all'art. 5, primo comma, si applica esclusivamente a quelle patenti di guida conseguite prima dell'acquisizione della residenza nel territorio dell'altra Parte Contraente. Qualora codesto Ministero concordi con quanto precede, l'Ambasciata della Repubblica di Macedonia ha l'onore di proporre che la presente Nota Verbale, con allegate tre tabelle di equipollenza, assieme alla Nota Verbale di codesto Ministero di eguale tenore, costituiscano un Accordo tra il Governo macedone ed il Governo italiano che entrera' in vigore 60 giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente che sono stati effettuati gli adempimenti all'uopo previsti dai rispettivi ordinamenti. Detto Accordo, che potra' essere modificato per iscritto per mutuo consenso attraverso la via diplomatica, avra' durata indeterminata e potra' essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti Contraenti, cessando di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione dell'avvenuta denuncia". Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di confermare che il Governo Italiano e' d'accordo con quanto sopra descritto. Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della ex-Repubblica Jugoslavia di Macedonia gli atti della sua piu' alta considerazione. Roma, 15 luglio 1997 ------------------------- AMBASCIATA DELLA EX-REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA VIA BRUXELLES, 73/75 00198 ROMA 652. Roma, 21 luglio 1997 Scambio di Lettere tra le amministrazioni del lavoro del Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno Unito (Entrata in vigore: 21 luglio 1997) Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Signor Ministro, Caro Collega, L'importanza che i problemi della occupazione hanno assunto in ciascuno dei Paesi dell'Unione Europea, cosi' come nei Paesi del G7, mi hanno convinto della opportunita' di realizzare un rafforzamento dei collegamenti tra le nostre rispettive Amministrazioni sugli argomenti dell'occupazione, del lavoro e della formazione professionale. Una siffatta iniziativa, suscettibile di arricchire significativamente la buona collaborazione che in tutti i settori caratterizza le relazioni tra i nostri due Paesi, potrebbe costituire parte dell'Agenda degli incontri tra i Capi di Stato e di Governo, che si svolgeranno nel futuro. Al riguardo da parte nostra si propone che detta cooperazione prenda la forma di missioni di esperti di alto livello, sia dell'Amministrazione pubblica sia del mondo imprenditoriale e del lavoro, ovvero, laddove necessario, di incontri a livello di Ministri, volti ad approfondire argomenti precisi fissati di comune accordo e suscettibili di costituire un reciproco arricchimento nonche' un contributo ai rispettivi processi decisionali. In particolare detta collaborazione potrebbe iniziare con l'approfondimento in comune delle esperienze reciproche nello sviluppo dei servizi per l'occupazione e nella promozione della formazione lungo tutto l'arco della vita e con lo scambio di esperienze sulla evoluzione dei rispettivi sistemi di formazione professionale. In questa fase potremmo concordare su due o piu' incontri annuali da tenersi relativamente nel Regno Unito ed in Italia. Ciascuna delle due Parti si accollerebbe le proprie spese di viaggio e di soggiorno. Le sarei molto grato se mi fara' conoscere le Sue opinioni su queste proposte, che attraverso il relativo scambio di lettere costituira' il "quadro della nostra cooperazione". Tiziano Treu 21 luglio 1997 *** ** * VEDERE TESTO ORIGINALE DA PAGINA 45 A PAGINA 46 * ** *** TRADUZIONE NON UFFICIALE SEGRETARIO DI STATO PER L'EDUCAZIONE E L'OCCUPAZIONE SANCTUARY BUILDINGS GREAT SMITH STREET WESTIMINSTER LONDON SW1P 3BT TEL. 0171 925 5000 ON. DAVID BLUNKETT Professor Tiziano Treu Ministro del Lavoro e della Sicurezza Sociale Ministero del Lavoro e della Sicurezza Sociale via Flavia 6 I-00187 Roma ITALIA 21 luglio 1997 Caro Ministro e Collega, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera del 21 luglio u.s. il cui testo e' del seguente tenore: "L'importanza che i problemi della occupazione hanno assunto in ciascuno dei Paesi dell'Unione Europea, cosi' come nei Paesi del G7, mi hanno convinto della opportunita' di realizzare un rafforzamento dei collegamenti tra le nostre rispettive Amministrazioni sugli argomenti dell'occupazione, del lavoro e della formazione professionale. Una siffatta iniziativa, suscettibile di arricchire significativamente la buona collaborazione che in tutti i settori caratterizza le relazioni tra i nostri due Paesi, potrebbe costituire parte dell'Agenda degli incontri tra i capi di Stato e di Governo, che si svolgeranno nel futuro. Al riguardo da parte nostra si propone che detta cooperazione prenda la forma di missioni di esperti di alto livello, sia dell'Amministrazione pubblica sia del mondo imprenditoriale e del lavoro, ovvero, laddove necessario, di incontri a livello di Ministri, volti ad approfondire argomenti precisi fissati di comune accordo e suscettibile di costituire un reciproco arricchimento nonche' un contributo ai rispettivi processi decisionali. In particolare detta collaborazione potrebbe iniziare con l'approfondimento in comune delle esperienze reciproche nello sviluppo dei servizi per l'occupazione e nella promozione della formazione lungo tutto l'arco della vita e con lo scambio di esperienze sulla evoluzione dei rispettivi sistemi di formazione professionale. In questa fase potremmo concordare su due o piu' incontri annuali da tenersi alternativamente nel Regno Unito ed in Italia. Ciascuna delle Parti si accollerebbe le proprie spese di viaggio e di soggiorno. Le sarei molto grato se mi fara' conoscere le Sue opinioni su queste proposte, che attraverso il relativo scambio di lettere costituira' il "quadro della nostra cooperazione". Tiziano Treu 21 luglio 1997" Nel risponderLe, mi e' gradito comunicarLe che le Sue proposte possono essere accettate dal Governo britannico, con un piccolo emendamento alla traduzione in inglese, da "lifetime learning" a "lifelong learning" e saro' lieto di lavorare con Lei per promuovere tale quadro di cooperazione. Ho chiesto ai miei funzionari di mettersi in contatto con i Suoi per definire un programma dettagliato. Sinceramente f.to: David Blunkett 653. Roma, 18-5 luglio 1997 Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Svizzera sulle condizioni di reciprocita' dei rimborsi delle imposte sul valore aggiunto agli operatori economici (Entrata in vigore: 18 luglio 1997) AMBASCIATA DI SVIZZERA 521.10(3)/522.10(11) 00457 L'Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e in riferimento alle condizioni di reciprocita' dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto, ha l'onore di comunicare quanto segue: In seguito all'introduzione in Svizzera dell'imposta sul valore aggiunto al 1 gennaio 1995, l'Amministrazione federale delle contribuzioni svizzera ha proposto con lettera del 5 dicembre 1995 al Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate un rimborso reciproco delle imposte svizzere sul valore aggiunto (ex art. 81, lettera c, dell'Ordinanza svizzera concernente l'IVA del 22/6/94) agli operatori economici domiciliati e residenti in Italia e rispettivamente dell'imposta italiana sul valore aggiunto (ex art. 38 ter del D.P.R. 633 del 26.10.72) agli operatori economici domiciliati e residenti in Svizzera. Una tale procedura e' d'altronde gia' prevista dall'Ottava e Tredicesima Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea sull'armonizzazione delle Norme di legge applicate dagli Stati membri in materia d'imposizione delle cifre d'affari (Procedura di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto a contribuenti non domiciliati in Svizzera rispettivamente non aventi sede nel territorio dell'Unione Europea). In seguito alle diverse discussioni fra le autorita' competenti la Svizzera e l'Italia si dichiarano d'accordo su quanto segue: 1. La Svizzera dichiara nei confronti dell'Italia di garantire la piena reciprocita' e di rimborsare agli operatori economici domiciliati e residenti in Italia l'imposta sul valore aggiunto da loro pagata nella Svizzera a condizione che l'Italia, a sua volta, garantisca agli operatori economici domiciliati e residenti in Svizzera un diritto al rimborso che, tenendo presente le reciproche limitazioni del diritto alla deduzione dell'imposta precedente, corrisponda a quello spettante ai contribuenti con sede in Italia. 2. L'Italia dichiara nei confronti della Svizzera di garantire la piena reciprocita' e di rimborsare agli operatori economici residenti e domiciliati in Svizzera l'imposta sul valore aggiunto da loro pagata in Italia a condizione che la Svizzera, a sua volta, garantisca agli operatori economici residenti e domiciliati in Italia un diritto al rimborso che, tenendo presente le reciproche limitazioni del diritto alla deduzione dell'imposta precedente, corrisponda a quello spettante ai contribuenti con sede in Svizzera. Per consentire ai succitati operatori che hanno gia' inoltrato la domanda di rimborso per gli anni 1995 e 1996 nei tempi previsti dalla legge di completare le pratiche relative, il termine di decorrenza dell'Accordo e' fissato al 1 gennaio 1995, data di introduzione dell'IVA in Svizzera. Qualora codesto Ministero concordi con quanto precede, l'Ambasciata di Svizzera ha l'onore di proporre che la presente Nota Verbale, assieme alla Nota Verbale di risposta di codesto Ministero, di eguale tenore, costituiscano un Accordo tra il Governo svizzero ed il Governo italiano che entrera' in vigore all'atto della ricezione da parte dell'Ambasciata di Svizzera della predetta Nota di risposta, con effetto dal 1 gennaio 1995, come indicato nel precedente paragrafo. L'Ambasciata di Svizzera si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri i sensi della sua piu' alta considerazione. Roma, 18 luglio 1997 Ministero degli Affari Esteri R O M A Ministero degli Affari Esteri NOTA VERBALE Il Ministero degli Affari Esteri presenta i complimenti all'Ambasciata di Svizzera ed ha l'onore di riferirsi alla Nota Verbale del 18 luglio 1997 dell'Ambasciata di Svizzera del seguente tenore: "L'Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e in riferimento alle condizioni di reciprocita' dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto, ha l'onore di comunicare quanto segue: In seguito all'introduzione in Svizzera dell'imposta sul valore aggiunto al 1 gennaio 1995, l'Amministrazione federale delle contribuzioni svizzera ha proposto con lettera del 5 dicembre 1995 al Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate un rimborso reciproco delle imposte svizzere sul valore aggiunto (ex art. 81, lettera c, dell'Ordinanza svizzera concernente l'IVA del 22/6/94) agli operatori economici domiciliati e residenti in Italia e rispettivamente dell'imposta italiana sul valore aggiunto (ex art. 38 ter del D.P.R. 633 del 26.10.72) agli operatori economici domiciliati e residenti in Svizzera. Una tale procedura e' d'altronde gia' prevista dall'Ottava e Tredicesima Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea sull'armonizzazione delle Norme di legge applicate dagli Stati membri in materia d'imposizione delle cifre d'affari (Procedura di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto a contribuenti non domiciliati in Svizzera rispettivamente non aventi sede nel territorio dell'Unione Europea). In seguito alle diverse discussioni fra le autorita' competenti la Svizzera e l'Italia si dichiarano d'accordo su quanto segue: 1. La Svizzera dichiara nei confronti dell'Italia di garantire la piena reciprocita' e di rimborsare agli operatori economici domiciliati e residenti in Italia l'imposta sul valore aggiunto da loro pagata nella Svizzera a condizione che l'Italia, a sua volta, garantisca agli operatori economici domiciliati e residenti in Svizzera un diritto al rimborso che, tenendo presente le reciproche limitazioni del diritto alla deduzione dell'imposta precedente, corrisponda a quello spettante ai contribuenti con sede in Italia. 2. L'Italia dichiara nei confronti della Svizzera di garantire la piena reciprocita' e di rimborsare agli operatori residenti e domiciliati in Svizzera l'imposta sul valore aggiunto da loro pagata in Italia a condizione che la Svizzera, a sua volta, garantisca agli operatori economici residenti e domiciliati in Italia un diritto al rimborso che, tenendo presente le reciproche limitazioni del diritto alla deduzione dell'imposta precedente, corrisponda a quello spettante ai contribuenti con sede in Svizzera. Per consentire ai succitati operatori che hanno gia' inoltrato la domanda di rimborso per gli anni 1995 e 1996 nei tempi previsti dalla legge di completare le pratiche relative, il termine di decorrenza dell'Accordo e' fissato al 1 gennaio 1995, data di introduzione dell'IVA in Svizzera. Qualora codesto Ministero concordi con quanto precede, l'Ambasciata di Svizzera ha l'onore di proporre che la presente Nota Verbale, assieme alla Nota Verbale di risposta di codesto Ministero, di eguale tenore, costituiscano un Accordo tra il Governo svizzero ed il Governo italiano che entrera' in vigore all'atto della ricezione da parte dell'Ambasciata di Svizzera della predetta Nota di risposta, con effetto dal 1 gennaio 1995, come indicato nel precedente paragrafo. L'Ambasciata di Svizzera si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri i sensi della sua piu' alta considerazione". Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di far presente che il Governo italiano e' d'accordo con quanto sopra descritto e si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata di Svizzera i sensi della sua piu' alta considerazione. Roma, 18 luglio 1997 Ambasciata di Svizzera Via Barnaba Oriani, 61 00197 R O M A 654. Beirut, 1 agosto 1997 Verbale concordato di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Libano (Entrata in vigore: 1 agosto 1997) *** ** * VEDERE TESTO ORIGINALE DA PAGINA 56 A PAGINA 57 * ** *** TRADUZIONE NON UFFICIALE VERBALE CONCORDATO Allo scopo di rafforzare ulteriormente le relazioni amichevoli fra l'Italia ed il Libano, le due Parti convengono sulla necessita' di imprimere un nuovo slancio al programma di cooperazione bilaterale. La parte italiana ribadisce la sua volonta' di continuare ad appoggiare il processo di ricostruzione e di sviluppo economico del Libano, come enunciato nel dicembre scorso a Washington, in occasione della Conferenza Internazionale "Amici del Libano". Considerando l'impegno precedente del febbraio 1992 e le modifiche alle priorita' del progetto concordate durante l'incontro bilaterale del marzo 1996, la parte italiana presenta una nuova versione della Proposta Finanziaria del Programma di Cooperazione. Sulla base di un dialogo approfondito sui settori prioritari e di un esame preliminare delle richieste specifiche avanzate dalle Autorita' libanesi, la parte italiana esprime la propria disponibilita' a finanziare con crediti agevolati progetti nei settori delle risorse idriche e dell'elettricita', per un importo approssimativo pari a 60 milioni di dollari USA. Sono in fase di esame per il finanziamento i seguenti progetti: 1. Impianto per il trattamento delle acque reflue, Zahle e zone limitrofe; 2. Impianto per il trattamento delle acque di Dbayeh - Proroga della Fase II; 3. Riabilitazione e potenziamento dei sistemi di approvvigionamento idrico nella regione di Jbeil; 4. Captazione e trattamento delle acque a Fouar Antelias; 5. Costruzione di un nuovo collegamento via cavo fra la centrale elettrica di Zouk e l'impianto di pompaggio di Dbayeh. Il finanziamento di ogni progetto concordato e' soggetto all'approvazione del Comitato Direttivo della Cooperazione allo Sviluppo italiana, che sara' rilasciata sulla base dei risultati della valutazione tecnica, economica ed ambientale attualmente in corso. In caso di valutazione negativa, altri progetti verranno presi in considerazione ai fini del finanziamento. Le due Parti concordano che gli appalti per i progetti sopra menzionati saranno aggiudicati in base ad una gara aperta solo alle ditte italiane. Le condizioni finanziarie dei crediti agevolati saranno le seguenti: * restituzione a 35 anni * pagamento dilazionato a 14 anni * interesse dello 0,5% La parte italiana conferma il Programma di Doni nel settore sanitario per un importo pari a 10 miliardi di lire italiane e sta esaminando la possibilita' di elargire a dono l'importo di 2 miliardi di lire italiane per il "Programma di Sviluppo Rurale Integrato per la regione Baalbeck-Hermel", previo esito positivo della valutazione tecnica. Fatto a Beirut il 1 agosto 1997 in due originali in lingua inglese. (F.to: Carlo CALIA) (F.to: Nabil A. EL-JISR) Ambasciatore d'Italia Presidente del Consiglio a Beirut per lo Sviluppo e la Ricostruzione 655. Roma, 6 agosto 1997 Accorto tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia sulla conversione delle patenti di guida (cinque Allegati) (Entrata in vigore: 19 gennaio 1998) Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Polonia sulla conversione delle patenti di guida Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Polonia di seguito denominati Parti Contraenti, al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonche' di agevolare il traffico stradale sul territorio delle Parti Contraenti hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente quelle patenti di guida nazionali non provvisorie, di seguito chiamate patenti di guida, che sono state emesse dalle competenti Autorita' dell'altra Parte Contraente secondo la propria normativa interna, a favore di persone residenti sul proprio territorio. Articolo 2 Il titolare della patente emessa dalle Autorita' di una delle Parti Contraenti, ha il diritto di guidare nel territorio dell'altra Parte i veicoli di quelle categorie per le quali la patente e' valida nel Paese di emissione. Articolo 3 La patente di guida emessa dalle Autorita' di una delle Parti Contraenti cessa di validita' nel territorio dell'altra Parte Contraente trascorso un anno dalla data di trasferimento della residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte Contraente. Articolo 4 La disposizione dell'art. 3 non riguarda i membri delle Rappresentanze diplomatiche, consolari ed agenzie governative delle Parti Contraenti, che usufruiscono dei privilegi ed immunita' diplomatiche o consolari. Articolo 5 Nell'interpretazione degli articoli 1, 3 e 6 del presente Accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalla rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti. Articolo 6 Se il titolare della patente emessa dalle Autorita' di una delle due Parti Contraenti stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, ha il diritto di convertire la sua patente nazionale in una patente di guida del Paese di residenza senza dover sostenere esami teorici e pratici, nonche' senza dover far tradurre la sua patente se questa risponde al/ai modello/i di cui all'allegato 1. Nel caso in cui sulla patente siano presenti ulteriori annotazioni se ne potra' richiedere la traduzione. La disposizione del presente articolo non riguarda le normative interne concernenti le condizioni sanitarie e psicologiche necessarie per la guida. Avranno efficacia le limitazioni di guida eventualmente previste dalle norme interne dei due Stati, relative ai neopatentati, con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione. Articolo 7 Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base degli allegati 2, 3 e 4 al presente Accordo. Gli allegati possono essere modificati dalle Autorita' competenti delle Parti Contraenti con uno scambio di Note. Le Autorita' centrali competenti per la conversione delle patenti di guida e per le modifiche agli allegati al presente Accordo sono le seguenti: a) nella Repubblica Italiana: il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, b) nella Repubblica di Polonia: il Ministero dei Trasporti e dell'Economia Marittima. Articolo 8 All'atto della conversione della patente di guida, le Autorita' competenti delle Parti Contraenti ritirano la patente da convertire e la restituiscono alle Autorita' competenti dell'altra Parte Contraente, per il tramite delle rispettive Ambasciate, come da allegato 5 al presente Accordo. Articolo 9 L'Autorita' competente per ciascuna Parte Contraente che effettua la conversione puo' chiedere informazioni alle competenti Autorita' dell'altra Parte Contraente ove sorgano dubbi circa la validita' e l'autenticita' della patente. Tale richiesta sara' inoltrata, ove necessiti, per il tramite delle Autorita' diplomatiche. Articolo 10 L'Autorita' competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata a seguito di conversione, informa l'altra Parte circa la validita' della patente qualora vengano rilevate differenze nei dati. Articolo 11 Il presente Accordo con i relativi allegati entrera' in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Articolo 12 Il presente Accordo, che potra' essere modificato per iscritto per mutuo consenso, avra' durata indeterminata e potra' essere denunciato iscritto in qualunque momento da una delle Parti Contraenti, cessando di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione dell'avvenuta denuncia. Fatto a Roma , il 6 agosto 1997 in due originali, nelle lingue italiana e polacca, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica di Polonia (firme illeggibili) (firme illeggibili) ALLEGATO 1 MODELLI DI PATENTI DI GUIDA RILASCIATE IN ITALIA E IN POLONIA. a) modello della patente polacca cat. A, B, C, D, E rilasciati dal 1 maggio 1993, a1) modello di patente polacca cat. A, B, C, D, E rilasciati dal 1 gennaio 1984 al 30 aprile 1993 a2) modello di patente polacca cat. A, B, C, D, E rilasciati dal 1 gennaio 1971 al 31 dicembre 1983 a3) modello di patente polacca cat. T, M b) modello di patente italiana rilasciata dal 1 luglio 1996 - Dir. 91/439/CEE b1) ultimo modello di patente italiana successivo al modello b/con modifica numerazione dati contenuti alla pagina 2 MODELLI DI PATENTI ITALIANE RILASCIATE ANTECEDENTEMENTE AL 1 LUGLIO 1996 c) autorita' preposta al rilascio M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione) c1) autorita' preposta al rilascio il Prefetto. Tale modello e' precedente al modello c) c2) autorita' preposta al rilascio il Prefetto. Tale modello e' precedente al modello c1) ALLEGATO 2 1a TABELLA DI EQUIPOLLENZA PER LA CONVERSIONE DELLE PATENTI POLACCHE IN PATENTI ITALIANE Repubblica di Polonia Repubblica Italiana categorie categorie A A B(1) B C(2) C D(3) D E E M non convertibile T(4) non convertibile (1) Convertibile solo se il conducente ha compiuto 18 anni di eta', in conformita' alle norme vigenti in Italia. (2) Convertibile solo se la patente e' valida anche per la categoria B. (3) Convertibile solo se la patente e' valida anche per le categorie B e C. (4) In Italia e' possibile condurre macchine agricole con le patenti di categoria A e B, in relazione alle caratteristiche del veicolo. N.B. In Italia le categorie A, B, C e D comprendono rispettivamente le sottocategorie A1, B1, C1 e D1. ALLEGATO 3 2a TABELLA DI EQUIPOLLENZA PER LA CONVERSIONE DELLE PATENTI ITALIANE (RILASCIATE ANTERIORMENTE AL 1 LUGLIO '96) IN PATENTI POLACCHE Repubblica Italiana Repubblica di Polonia categorie categorie A A B B C B-C(1) D B-C-D(2) E E B-E T(3) (1) La patente italiana di categoria C viene convertita in patente polacca di categoria C valida anche per la categoria B (2) La patente italiana di categoria D viene convertita in patente polacca di categoria D valida anche per le categorie C e B (3) In Italia la patente di categoria B abilita alla conduzione di macchine agricole, con rimorchio leggero ALLEGATO 4 3a TABELLA DI EQUIPOLLENZA PER LA CONVERSIONE DELLE PATENTI ITALIANE RILASCIATE DOPO IL 1 LUGLIO '96 (CONFORMEMENTE AL MODELLO PREVISTO DALLA DIRETTIVA 91/439 CEE) Repubblica Italiana Repubblica di Polonia categorie categorie A1 - A A B1 - B B C1 B C C D1 B D D E E B-E(1) T (1) In Italia la patente di categ. B abilita alla conduzione di macchine agricole, solo con rimorchio leggero. ALLEGATO 5 RESTITUZIONE PATENTI CONVERTITE Autorita' italiane alle quali devono essere restituite le patenti italiane convertite in Polonia Ministero dei Trasporti e della Navigazione Direzione Generale Motorizzazione Civile Direzione Centrale IV Via G. Caraci, 36 00157 Roma Per il tramite dell'Ambasciata della Repubblica Italiana a Varsavia. Ambasada Republiki Wloskiej pl.J.H. Dabrowskiego 6, 00-055 Warszawa Polska Autorita' polacche alle quali devono essere restituite le patenti polacche convertite in Italia Capo distrettuale dell'ufficio dell'amministrazione governativa generale competente per il luogo dell'emissione delle patenti di guida. Per il tramite dell'Ambasciata della Repubblica di Polonia a Roma. Ambasciata della Repubblica di Polonia Via P.P. Rubens 20, Monti Parioli 00-197 Roma Italia 656. Roma, San Marino, 8-13 agosto 1997 Scambio di Lettere tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino relativo allo scambio di informazioni di cui al processo verbale del 4 aprile 1994, che correda l'Atto aggiuntivo alla Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari del 2 maggio 1991 (Entrata in vigore: 13 agosto 1997) Il Ministro degli Affari Esteri Roma, 8 agosto 1997 Signor Segretario di Stato, ho l'onore di riferirmi al Processo Verbale del 4 marzo 1994, che correda l'Atto Aggiuntivo alla Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino del 2 maggio 1991, per proporLe che lo scambio di informazioni da effettuarsi fra le Autorita' competenti, ai fini indicati nel Processo Verbale stesso, avvenga con le seguenti modalita': Punto 1 1. L'Autorita' competente di uno Stato puo' richiedere all'Autorita' competente dell'altro Stato di comunicarLe le informazioni di cui al preambolo per quanto concerne un caso specifico. L'Autorita' competente dello Stato cui la richiesta di informazioni e' rivolta non e' tenuta ad ottemperare a tale richiesta se risulta che l'Autorita' competente dello Stato richiedente non ha esaurito le abituali fonti di informazioni che avrebbe potuto utilizzare, secondo le circostanze, per ottenere le informazioni richieste senza mettere in pericolo i risultati dell'inchiesta. 2. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1., l'Autorita' competente dello Stato cui la richiesta e' rivolta fa eseguire le indagini necessarie per ottenere dette informazioni. 3. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1, uno Stato non e' tenuto a dare seguito ad una richiesta di informazioni rivoltagli dall'altro Stato se la sua legislazione o la sua pratica amministrativa gli vietano di raccogliere tali informazioni per le proprie necessita'. Tuttavia, l'Autorita' competente dello Stato alla quale e' presentata la richiesta non puo' invocare il fatto che la sua legislazione o la sua prassi amministrativa non le consentono di effettuare ricerche o di raccogliere o di usare le informazioni chieste a fronte di una richiesta o di raccogliere o di usare le informazioni chieste a fronte di una richiesta della Autorita' competente dell'altro Stato basata su elementi precisi e circostanziati che facciano fondatamente presumere che uno dei propri residenti abbia trasferito denaro, titoli o valori mobiliari nello Stato al quale la richiesta e' rivolta ai fini di cui al preambolo. Punto 2 1. L'Autorita' competente di uno Stato puo' richiedere all'Autorita' competente dell'altro Stato, anche in assenza degli elementi precisi e circostanziati di cui al punto 1, paragrafo 3, di comunicarLe le informazioni relative a dati e notizie concernenti i trasferimenti da e verso l'estero (intendendo come estero Paesi diversi dall'Italia e da San Marino) di denaro, titoli o valori mobiliari - di cui comunque i due Stati si impegnano a mantenere evidenza - effettuati da soggetti residenti in uno dei due Stati per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari residenti nell'altro Stato. Punto 3 1. L'Autorita' competente dello Stato che dovra' fornire informazioni in virtu' dei precedenti punti provvede alla loro trasmissione con la massima sollecitudine. In caso di difficolta' o di rifiuto di fornire tali informazioni, detta Autorita' competente dovra' immediatamente informare l'Autorita' richiedente, indicando la natura degli ostacoli o le ragioni del rifiuto. Punto 4 1. Tutte le informazioni che uno Stato abbia ottenuto in virtu' della presente nota devono essere tenute segrete in tale Stato, allo stesso modo delle informazioni raccolte in applicazione della legislazione nazionale. Tuttavia, tali informazioni: - devono essere accessibili soltanto alle persone direttamente interessate alle operazioni di accertamento o di controllo amministrativo dell'accertamento dell'imposta ed alle operazioni di accertamento dei casi di riciclaggio e di insider trading; - devono essere rese note in occasione di un procedimento giudiziario, di un procedimento penale o di un procedimento che comporti l'applicazione di sanzioni amministrative, avviati ai fini o in relazione con l'accertamento o il controllo dell'accertamento dell'imposta e con l'accertamento dei casi di riciclaggio e di insider trading ed unicamente alle persone che intervengono direttamente in tali procedimenti; tali informazioni possono tuttavia essere riferite nel corso di pubbliche udienze o nelle sentenze, qualora l'Autorita' competente dello Stato contraente che fornisce le informazioni non vi si opponga. Punto 5 1. Ai fini della presente nota hanno luogo, se necessario, consultazioni tra le Autorita' competenti, su richiesta di una delle due parti, allorquando si verta in materia di propria esclusiva competenza, e in sede di Comitato di contatto, previsto dall'art. 4 della Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari del 2 maggio 1991, in caso di esito negativo delle consultazioni. Le saro' grato, Signor Segretario di Stato, se vorra' espressamente manifestare il consenso del Governo sammarinese su quanto precede. La prego di accogliere gli atti della mia piu' alta considerazione. (firma illeggibile) -------------------- S.E. Gabriele Gatti Segretario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino SAN MARINO REPUBBLICA DI SAN MARINO SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI San Marino, 13 agosto 1997/1696 d.F.R. Prot. n. 8403/DD/9 Signor Ministro, ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di Vostra Eccellenza in data 8 agosto 1997, del seguente tenore: "ho l'onore di riferirmi al Processo Verbale del 4 marzo 1994, che correda l'Atto Aggiuntivo alla Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino del 2 maggio 1991, per proporLe che lo scambio di informazioni da effettuarsi fra le Autorita' competenti, ai fini indicati nel Processo Verbale stesso, avvenga con le seguenti modalita': Punto 1 1. L'Autorita' competente di uno Stato puo' richiedere all'Autorita' competente dell'altro Stato di comunicarLe le informazioni di cui al preambolo per quanto concerne un caso specifico. L'Autorita' competente dello Stato cui la richiesta di informazioni e' rivolta non e' tenuta ad ottemperare a tale richiesta se risulta che l'Autorita' competente dello Stato richiedente non ha esaurito le abituali fonti di informazioni che avrebbe potuto utilizzare, secondo le circostanze, per ottenere le informazioni richieste senza mettere in pericolo i risultati dell'inchiesta. 2. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1., l'Autorita' competente dello Stato cui la richiesta e' rivolta fa eseguire le indagini necessarie per ottenere dette informazioni. 3. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1, uno Stato non e' tenuto a dare seguito ad una richiesta di informazioni rivoltagli dall'altro Stato se la sua legislazione o la sua pratica amministrativa gli vietano di raccogliere tali informazioni per le proprie necessita'. Tuttavia, l'Autorita' competente dello Stato alla quale e' presentata la richiesta non puo' invocare il fatto che la sua legislazione o la sua prassi amministrativa non le consentono di effettuare ricerche o di raccogliere o di usare le informazioni chieste a fronte di una richiesta o di raccogliere o di usare le informazioni chieste a fronte di una richiesta della Autorita' competente dell'altro Stato basata su elementi precisi e circostanziati che facciano fondatamente presumere che uno dei propri residenti abbia trasferito denaro, titoli o valori mobiliari nello Stato al quale la richiesta e' rivolta ai fini di cui al preambolo. Punto 2 1. L'Autorita' competente di uno Stato puo' richiedere all'Autorita' competente dell'altro Stato, anche in assenza degli elementi precisi e circostanziati di cui al punto 1, paragrafo 3, di comunicarLe le informazioni relative a dati e notizie concernenti i trasferimenti da e verso l'estero (intendendo come estero Paesi diversi dall'Italia e da San Marino) di denaro, titoli o valori mobiliari - di cui comunque i due Stati si impegnano a mantenere evidenza - effettuati da soggetti residenti in uno dei due Stati per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari residenti nell'altro Stato. Punto 3 1. L'Autorita' competente dello Stato che dovra' fornire informazioni in virtu' dei precedenti punti provvede alla loro trasmissione con la massima sollecitudine. In caso di difficolta' o di rifiuto di fornire tali informazioni, detta Autorita' competente dovra' immediatamente informare l'Autorita' richiedente, indicando la natura degli ostacoli o le ragioni del rifiuto. Punto 4 1. Tutte le informazioni che uno Stato abbia ottenuto in virtu' della presente nota devono essere tenute segrete in tale Stato, allo stesso modo delle informazioni raccolte in applicazione della legislazione nazionale. Tuttavia, tali informazioni: - devono essere accessibili soltanto alle persone direttamente interessate alle operazioni di accertamento o di controllo amministrativo dell'accertamento dell'imposta ed alle operazioni di accertamento dei casi di riciclaggio e di insider trading; - devono essere rese note in occasione di un procedimento giudiziario, di un procedimento penale o di un procedimento che comporti l'applicazione di sanzioni amministrative, avviati ai fini o in relazione con l'accertamento o il controllo dell'accertamento dell'imposta e con l'accertamento dei casi di riciclaggio e di insider trading ed unicamente alle persone che intervengono direttamente in tali procedimenti; tali informazioni possono tuttavia essere riferite nel corso di pubbliche udienze o nelle sentenze, qualora l'Autorita' competente dello Stato contraente che fornisce le informazioni non vi si opponga. Punto 5 1. Ai fini della presente nota hanno luogo, se necessario, consultazioni tra le Autorita' competenti, su richiesta di una delle due parti, allorquando si verta in materia di propria esclusiva competenza, e in sede di Comitato di contatto, previsto dall'art. 4 della Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari del 2 maggio 1991, in caso di esito negativo delle consultazioni. Le saro' grato, Signor Segretario di Stato, se vorra' espressamente manifestare il consenso del Governo sammarinese su quanto precede". Su quanto precede, Le manifesto il formale consenso del Governo di San Marino. La prego di accogliere, Signor Ministro, gli atti della mia piu' alta considerazione. IL SEGRETARIO DI STATO (Gabriele Gatti) S.E. Lamberto DINI Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ROMA ____________________________ 657. Parigi, 8-9 settembre 1997 Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura relativo alla ventunesima sessione straordinaria dell'ufficio di Presidenza del Comitato del patrimonio mondiale (Napoli 28-29 novembre) e la ventunesima sessione del Comitato del patrimonio mondiale (Napoli 1-16 dicembre 1997) con scambio di Lettere firmato a Parigi il 9 e 12 settembre 1997 (Entrata in vigore: 12 settembre 1997) *** ** * VEDERE TESTO ORIGINALE DA PAGINA 80 A PAGINA 90 * ** *** TRADUZIONE NON UFFICIALE UNESCO 7, Place de Fontenoy 75352, Parigi 07 SP Il Direttore Generale Riferimento DG/14/WCH/207 8 settembre 1997 Oggetto: Accordo tra il Governo Italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura relativo alla ventunesima sessione straordinaria dell'Ufficio di presidenza del Comitato del patrimonio mondiale (Napoli, 28-29 novembre) e la ventunesima sessione del Comitato del patrimonio mondiale (Napoli, 1- 6 dicembre 1997). -------------------------------------------------------------------- Signor Ministro Con lettera del 20 maggio 1997, S.E. Giancarlo Leo, Rappresentante permanente d'Italia presso l'UNESCO, ha cortesemente fatto sapere che il Governo italiano e' disposto ad accogliere tali riunioni. La ringrazio del generoso invito con il quale il Governo italiano da' prova dell'interesse costante che porta all'azione dell'UNESCO, e che sono lieto di accettare a nome dell'Organizzazione. A. Oggetto e natura delle riunioni Le riunioni sono organizzate in attuazione della risoluzione 3.1., adottata dalla Conferenza generale nella sua ventottesima sessione e in conformita' al piano di lavoro corrispondente (Programma e bilancio preventivo approvati per il 1996-1997, paragrafo 03107). Esse hanno come finalita' la continuazione delle attivita' di vigilanza sull'attuazione, allo scopo di agevolarle. Ai sensi del regolamento relativo alla classificazione d'insieme delle varie categorie di riunioni convocate dall'UNESCO, adottato dalla Conferenza generale nella sua quattordicesima sessione (14C/ Risoluzioni, 23) tali riunioni appartengono alla categoria II - Riunioni di natura intergovernativa diverse dalla conferenze internazionali di Stati. B. Partecipazione (i) Partecipanti principali I principali partecipanti alla sessione dell'Ufficio di Presidenza (Bureau), in numero di 45, saranno i membri del Bureau. I principali partecipanti alla sessione del Comitato saranno circa 160 delegati rappresentanti gli Stati membri del Comitato. Essi saranno da me invitati, e parteciperanno a titolo personale (ii) Rappresentanti ed osservatori (a) Gli Stati parti alla Convenzione che non sono membri del Comitato possono assistere alle sessioni di quest'ultimo in qualita' di osservatori. (b) L'Organizzazione delle Nazioni Unite e le organizzazioni dell'Ordinamento delle Nazioni Unite nonche' le altre organizzazioni intergovernative con cui l'UNESCO ha concluso un accordo che prevede una reciproca rappresentanza, potranno se lo desiderano, inviare dei rappresentanti alla riunione. (c) Mi ripropongo peraltro di invitare un certo numero di organizzazioni intergovernative e di organizzazioni internazionali non governative che s'interessano alle questioni che sono oggetto della riunione. Il numero totale dei partecipanti, ivi compresi i rappresentanti, gli osservatori ed i membri del Segretariato, sara' di circa 175. * * * Ho l'onore di sottoporre alla Sua considerazione le seguenti proposte circa l'organizzazione della riunione I. Luogo e date delle riunioni La riunione del Comitato si svolgera' a Napoli, dal 1 al 6 dicembre 1997 e sara' preceduta, il 28 e 29 novembre, dalla ventunesima sessione straordinaria dell'Ufficio di Presidenza (Bureau). Le due riunioni avranno luogo al Palazzo Reale. II. Organizzazione materiale e tecnica L'organizzazione materiale e tecnica di queste riunioni sara' curata, congiuntamente, dalle autorita' italiane competenti e dal Segretariato dell'UNESCO sulla base della lista di fabbisogni allegata alla presente. Rimane inteso che le due parti potranno di comune accordo, apportare alle disposizioni previste nel presente Accordo, ogni modifica eventualmente necessarie per far svolgere i lavori nelle migliori condizioni. III. Privilegi ed immunita' Per tutto quanto concerne queste riunioni, il Governo italiano applichera' le norme della Convenzione sui privilegi e le immunita' delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e dell'Annesso IV di questa Convenzione, di cui l'Italia e' parte dal 30 agosto 1985. Il Governo italiano non imporra' alcuna limitazione all'entrata o alla permanenza sul territorio italiano, o all'uscita da detto territorio a tutte le persone, a prescindere dalla loro nazionalita', chiamate a partecipare a queste riunioni in virtu' di una decisione delle autorita' competenti dell'UNESCO, secondo i regolamenti pertinenti dell'organizzazione. Il Governo applichera' inoltre mutatis mutandis ai rappresentanti governativi che partecipano alla riunione, le norme pertinenti della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961. IV. Danni ed incidenti Per tutto il tempo in cui i locali riservati alla riunione saranno messi a disposizione dell'UNESCO, il Governo italiano si fara' carico del rischio dei danni che potrebbero essere causati a tali locali come pure al mobilio ed agli impianti e si assumera' l'intera responsabilita' degli incidenti di cui le persone che si trovano all'interno di detti locali e delle relative pertinenze potrebbero essere vittime. Le Autorita' italiane avranno diritto di prendere misure appropriate per assicurare la protezione dei partecipanti nonche' quella dei locali, del mobilio e degli impianti, in particolare contro il furto e l'incendio. Inoltre, il Governo italiano potra' chiedere all'UNESCO la riparazione di ogni danno che potrebbe essere causato a persone o beni per colpa di un membro del personale o di un agente dell'Organizzazione. * * * Se, come lo spero, Lei approva le proposte che precedono, Le sarei riconoscente di voler firmare e datare i due esemplari della presente lettera di accordo e di rinviarne uno all'UNESCO. Tale lettera, quando sara' firmata da entrambe le Parti costituira' l'accordo tra il Governo italiano e l'UNESCO per tutto quanto concerne la riunione. Voglia gradire Signor Ministro, l'assicurazione della mia piu' alta considerazione. Federico MAYOR PER IL GOVERNO ITALIANO Firma: Giancarlo Leo Qualifica: Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso l'UNESCO Data: Parigi, 9 settembre 1997 ------------------------------------ S.E. il Ministro degli Affari Esteri Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale delle Relazioni Culturali Ufficio II Piazzale della Farnesina Roma-Italia (i) Sessione straordinaria dell'Ufficio del patrimonio mondiale Napoli, Italia, 28-29 novembre 1997 (ii) Ventunesima sessione del Comitato del patrimonio mondiale 1-6 dicembre 1997 LISTA DEI FABBISOGNI I. BASE DI VALUTAZIONE Luogo Napoli, Italia Palazzo Reale Date (i) 28-29 novembre 1997 (ii) 1-6 dicembre 1997 Durata (i) 2 giorni di calendario (ii) 6 giorni di calendario Numero approssimativo di partecipanti (i) 50 (ii) 175 (ivi compresi i partecipanti principali, gli osservatori ed i membri del Segretariato) Lingue di lavoro Inglese e francese (con interpretazione simultanea per la plenaria ed i gruppi di lavoro) Organizzazione dei lavori (i) Solo Plenaria (ii) Plenaria e 2 gruppi Numero di organi che si (i) 1 riuniscono contemporaneamente (ii) 2 Resoconti Registrazione dei dibattiti su magnetofono senza trascrizione Il progetto di rapporto finale sara' redatto dal Relatore con l'aiuto del Segretariato dell'UNESCO Documenti N. approssimativo di pagine standard (originali) durante la riunione (i) 150 durante la riunione del Comitato (ii) 400 Volume e peso dei documenti 5 casse (circa 1.000 kg) da spedire prima e dopo la all'andata riunione 1 cassa (circa 200 kg) al ritorno (1 cassa equivale a circa 120 x 80 x67) II. SERVIZI A CARICO DELL'UNESCO 1. Intese preliminari e cooperazione tecnica con le autorita' del paese ospite. 2. Stesura ed invio degli inviti e dei documenti di lavoro. 3. Segretariato della riunione. 4. Produzione e distribuzione del rapporto finale dopo la riunione. III. SERVIZI, LOCALI E PERSONALE NECESSARI IN LOCO A CARICO DEL PAESE OSPITE 1. Servizi (a) Spese di viaggio per i 12 membri del Segretariato dell'Unesco, come segue: il Direttore del WHC, il Vice-Direttore, 7 professionisti, 2 segretari ed 1 commesso. (b) Spese di viaggio per 6 interpreti. (c) Spedizione dei documenti necessari dalla Sede dell'UNESCO al luogo della riunione e ritorno. (d) Comunicazioni telefoniche internazionali ufficiali del Segretariato, prima e durante la riunione, con la Sede dell'UNESCO a Parigi ed eccezionalmente, se richiesto, con gli Uffici regionali dell'Organizzazione. (e) Le indennita' giornaliere per i 12 membri del Segretariato ed i sei interpreti di cui sopra saranno oggetto di uno scambio di lettere tra le autorita' italiane ed il Direttore generale dell'UNESCO. 2. Locali (a) 1 sala di riunione con 50 posti al tavolo, attrezzata per l'interpretazione simultanea in 2 lingue (2 cabine, 2 canali, microfoni, auricolari) (b) (i) 1 sala di riunione (teatrino di Corte, Palazzo reale) con 175 posti al tavolo, attrezzata per l'interpretazione simultanea in 2 lingue (2 cabine, 2 canali, microfoni, auricolari) (ii) 1 sala di riunione con 30 a 50 posti al tavolo, e 10 senza tavolo, attrezzata per l'interpretazione simultanea in 2 lingue (2 cabine, 2 canali, microfoni, auricolari) (iii) Uffici che dovranno essere situati in prossimita' delle sale di conferenza con l'attrezzatura per consentire ai membri del Segretariato di seguire i dibattiti della sala plenaria - 1 per il Presidente - 1 per il Direttore del Centro del patrimonio mondiale (sufficiente ampio perche' vi si svolgano le riunioni giornaliere del Segretariato) - 1 per il relatore - 1 per i traduttori - 4 per il Segretariato (compresi gli organi consultivi) (iv) Locale per la riproduzione e l'assemblaggio dei documenti (v) Banco per la ricezione e la distribuzione dei documenti 3. Mobili, attrezzature e forniture (a) Mobili per i locali sopra menzionati (Ved. III.2), compresi gli impianti telefonici per le comunicazioni interne e le comunicazioni con l'esterno (b) 2 fotocopiatrici a grande erogazione (90 copie al minuto) con forniture corrispondenti (c) 8 IBM/PC o 100% compatibile equipaggiato con Windows 95 (compreso MS Word 6.0 o 7.0 Access. 20 Excel 5.0) francese/inglese (4 tastiere inglesi e 4 tastiere francesi (collegate alle 6 stampanti laser compatibili con forniture A4 (d) 2 proiettori di diapositive (compatibili Kodak) con "caroselli" e schermi (e) 2 retro-proiettori (f) 2 macchine da scrivere elettriche (1 tastiera inglese, 1 tastiera francese) (g) 1 fax (h) 6 linee internazionali (i) 1 serie di triedri con i nomi dei membri del Comitato del patrimonio mondiale e dei seguenti triedri: ICCROM ICOMOS YICIN Presidente Direttore generale Rappresentante del Direttore generale Segretario Relatore Osservatori Segretariato (i triedri di cui sopra saranno forniti dall'UNESCO) (j) Attrezzature d'interpretazione simultanea in 2 lingue per ogni sala di riunione (2 cabine, 2 canali, microfoni, auricolari) (k) 2 magnetofoni con nastri e cassette in numero sufficiente per la registrazione dei dibattiti nella sala di riunione (l) Forniture d'ufficio (1) --------------------------------- 1 lista dettagliata sara' fornita dall'UNESCO 4. Personale locale (a) Rappresentante del Governo ospite (funzionario di collegamento) che coordinera', a nome delle autorita' d'accoglienza, disposizioni materiali e tecniche impartite dalle autorita' per i bisogni della riunione, in cooperazione con il Segretariato dell'UNESCO (b) 2 tecnici del suono incaricati di assicurare l'installazione ed il funzionamento del materiale per l'interpretazione simultanea e la registrazione (c) 2 segretari bilingui (inglese/francese) (d) 2 tecnici per i computer (e) 2 operatori per le fotocopiatrici (f) 1 fattorino/commesso per l'assemblaggio dei documenti (g) 2 receptionist bilingui in inglese ed in francese per il 28 novembre ed il 1 dicembre, 1 receptionist per i giorni seguenti (h) 2 commessi di sala 5. Alloggio e trasporto (a) Prenotazione di un numero sufficiente di camere d'albergo per i partecipanti, gli osservatori ed i membri del Segretariato, a loro spese (da notare che per ragioni di convenienza, tutti i membri del Segretariato dell'UNESCO dovrebbero risiedere nello stesso albergo, situato il piu' vicino possibile al luogo della riunione). (b) Servizio di accoglienza all'arrivo ed al trasporto in albergo delle persone ufficialmente invitate alla riunione, e dai membri del Segretariato; stesso servizio al momento della partenza. (c) Ove necessario, trasporto dei partecipanti, degli osservatori e dei membri del Segretariato dell'UNESCO per ogni manifestazione ufficiale organizzata in occasione della riunione. RAPPRESENTANZA PERMANENTE IL RAPPRESENTANTE PERMANENTE PRESSO L'ITALIA Parigi, 9 settembre 1997 Signor Direttore Generale, Ho l'onore di far riferimento all'Accordo tra il Governo Italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, relativo alla ventunesima sessione straordinaria dell'Ufficio di Presidenza del Comitato del patrimonio mondiale (Napoli, 28-29 novembre) ed alla ventunesima sessione del Comitato del patrimonio mondiale (Napoli, 28-29 novembre e 1-6 dicembre 1997). A tale riguardo, e per quanto riguarda le indennita' giornaliere secondo i tassi delle Nazioni Unite, per i 12 membri del Segretariato dell'UNESCO e per i 6 interpreti di cui rispettivamente ai punti III.(a) e III 1.(b) della "Lista dei fabbisogni" rimane inteso che le spese relative saranno a carico del ROSTE (Ufficio Regionale per la Scienza e la Tecnologia in Europa) a valere sul contributo dell'Italia allo stesso ROSTE per l'anno 1997. Le saro' riconoscente di voler cortesemente confermare quanto precede, confermando in tal modo i termini dell'accordo in oggetto e mi avvalgo dell'occasione per rinnovarLe, Signor Direttore Generale, l'assicurazione della mia piu' alta considerazione. Giancarlo LEO PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE --------------------- Signor Federico MAYOR Direttore Generale dell''UNESCO Casa dell'UNESCO PARIGI UNESCO 7, Place de Fontenoy 75352, Parigi 07 SP Il Direttore Generale Riferimento DG/24/32/6 12 settembre 1997 Signor Ambasciatore, Ho l'onore di far riferimento alla Sua lettera del 9 settembre 1997 relativa all'accordo di sede tra il Governo Italiano e l'UNESCO per lo svolgimento della ventunesima sessione straordinaria dell'Ufficio di Presidenza del Comitato del patrimonio mondiale (Napoli, 28-29 novembre) e della ventunesima sessione del Comitato del patrimonio mondiale (Napoli, 28-29 novembre e 1-6 dicembre 1997). Ho l'onore di accedere alla Sua domanda e di dare il mio accordo affinche' "le indennita' giornaliere secondo i tassi delle Nazioni Unite, per i 12 membri del Segretariato dell'UNESCO e per i 6 interpreti di cui rispettivamente ai punti III.(a) e III 1.(b) della "Lista dei fabbisogni" rimane inteso che le spese relative saranno a carico del ROSTE (Ufficio Regionale per la Scienza e la Tecnologia in Europa) a valere sul contributo dell'Italia allo stesso ROSTE per l'anno 1997." Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'assicurazione della mia piu' alta considerazione. Federico MAYOR S.E. Signor Giancarlo LEO Ambasciatore Rappresentante permanente d'Italia presso l'UNESCO Casa dell'UNESCO 658. Il Cairo, 9 settembre 1997 Protocollo d'attuazione fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto (Entrata in vigore: 9 settembre 1997) *** ** * VEDERE TESTO ORIGINALE DA PAGINA 102 A PAGINA 124 * ** *** TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO Il Ministero degli Affari Esteri italiano - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, qui di seguito denominato MAE-DGCS, in nome e per conto del Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominato GRI) ed il Ministero Egiziano per le Assicurazioni e gli Affari Sociali (qui di seguito definito MAAS), in nome e per conto del Governo della Repubblica d'Egitto (qui di seguito definito GRE), Visto il Protocollo di Cooperazione Scientifica e Tecnica fra il GRI ed il GRE, firmato al Cairo il 29 aprile 1975, con Protocollo Aggiuntivo e relative modifiche apportate il 1 agosto 1989; Visto Il Verbale Concordato della Commissione Mista per la Cooperazione allo Sviluppo, che si e' riunita a Roma il 2 marzo 1989; Vista la legge italiana n. 318 del 5 novembre 1990 sulle disposizioni finanziarie per l'Aiuto Straordinario concesso dal GRI ai paesi colpiti dalla crisi della Guerra del Golfo; Visto il Protocollo per l'Aiuto Straordinario all'Egitto per far fronte alle conseguenze economiche e sociali della crisi della Guerra del Golfo, firmato dalle Parti al Cairo il 13 febbraio 1992; Visto il Verbale Concordato della prima riunione preparatoria della successiva Commissione Mista, svoltasi al Cairo il 21 e 22 giugno 1995; Visto il Verbale Concordato della seconda riunione preparatoria della successiva Commissione Mista, svoltasi al Cairo il 24 e 25 giugno 1996; Vista la Risoluzione del Comitato Interministeriale dei Direttori della Cooperazione n. 94, in data 25 settembre 1996, con la quale e' stato approvato un progetto intitolato "Rafforzamento e Sviluppo del Programma Famiglie Produttive nel Governatorato di Ghiza"; Vista la Lettera n. 1592 diramata dal Ministro egiziano per la Pianificazione e la Cooperazione Internazionale il 15 agosto 1997 per informare che il titolo del Progetto sopra citato sara' cambiato in "Come alleviare la poverta' e creare posti di lavoro nel Governatorato di Ghiza"; HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE: Il Progetto di cui al successivo Articolo 1 sara' finanziato congiuntamente dal MAE-DGCS e dal MAAS, che gli dara' attuazione, di concerto con e con l'assistenza tecnica del MAE-DGCS, in conformita' con le disposizioni enunciate nel presente Protocollo. ARTICOLO 1 - IL PROGETTO E LE SUE PARTI Il MAE-DGCS finanziera' con un dono il seguente Progetto: "Come alleviare la poverta' e creare posti di lavoro nel Governatorato di Ghiza", qui di seguito definito il "Programma". Il contenuto tecnico del Programma e' descritto all'Allegato 1, che sara' considerato parte integrante del presente Protocollo. Nel quadro delle disposizioni del Verbale Concordato della Commissione Mista per la Cooperazione allo Sviluppo del 2 marzo 1989, il GRE era rappresentato dal Ministero della Cooperazione Internazionale, successivamente accorpato al Ministero dell'Economia e della Cooperazione Internazionale (MECI) e, piu' recentemente, al Ministero della Pianificazione e della Cooperazione Internazionale (MPCI). Il MECI (attualmente MPCI) ha designato il MAAS quale Agenzia Esecutiva del Programma, in conformita' con il Verbale Concordato della seconda riunione preparatoria della successiva Commissione Mista, tenutasi al Cairo il 24 e 25 giugno 1996. ARTICOLO 2 - IMPEGNI Gli impegni delle Parti sono specificati nel summenzionato Allegato 1. L'impegno finanziario del MAE-DGCS ammontera' a 6.100.000.000 lire italiane. L'impegno finanziario del MAAS sara' corrisposto in natura ed ammontera' a circa 1.277.500.000 lire italiane. ARTICOLO 3 - DESTINATARI La corrispondenza relativa all'esecuzione del Programma, contenente il numero di riferimento ed il titolo dello stesso, sara' indirizzata a: a. per il MAE-DGCS: Ambasciata Italiana al Cairo - Ufficio Tecnico Locale per la Cooperazione - 1079 Corniche El Nil, Garden City, Il Cairo; b. per il MAAS: Ministero delle Assicurazioni e degli Affari Sociali - Dipartimento Centrale dello Sviluppo Sociale - Mougamma El Taharir Building - quinto piano. ARTICOLO 4 - LINGUE E NUMERO DI COPIE Il presente Protocollo sara' redatto in due originali in lingua inglese. ARTICOLO 5 - PRIVILEGI ED ESENZIONI Il GRE assicurera' al personale italiano che lavora in Egitto per dare attuazione al Progetto tutti i privilegi e le esenzioni, in conformita' con il Protocollo Aggiuntivo allegato all'Accordo di Cooperazione Scientifico e Tecnico firmato dal GRI e dal GRE il 29 aprile 1975 e tuttora in vigore. Inoltre, il GRE garantira' l'esenzione per tutti i materiali ed i veicoli - che saranno forniti per il Programma dal GRI a sue spese - dai dazi portuali, dai dazi sulle importazioni e le esportazioni o da qualunque altro onere, in conformita' con l'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnica firmato dal GRI e dal GRE (Art. 9) e tuttora in vigore, ferme restando le leggi ed i regolamenti esistenti ed applicabili a progetti analoghi attuati nel Paese. ARTICOLO 6 - ALTRE DISPOSIZIONI Il presente Protocollo ed il relativo Allegato potranno essere emendati con il consenso reciproco delle Parti con uno scambio di lettere. Nel caso di difficolta' per pervenire ad un accordo sull'interpretazione o sulle modifiche proposte al presente Protocollo, la questione sara' sottoposta all'attenzione sia di S.E. il Ministro della Pianificazione e della Cooperazione Internazionale che di S.E. l'Ambasciatore d'Italia. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data della firma, come qui di seguito specificato. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo di Attuazione. Fatto al Cairo il 9 settembre 1997 in due originali in lingua inglese. Per il Governo Italiano Per il Governo Egiziano S.E. l'Ambasciatore d'Italia S.E. il Ministro delle Assicurazioni e degli Affari Sociali (F.to: Francesco Aloisi de Larderel) (F.to: Mervat Tellawi) PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto ALLEGATO 1 DISPOSIZIONI ATTUATIVE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE Paese: Repubblica Araba d'Egitto Titolo: Come alleviare la poverta' e creare posti di lavoro nel Governatorato di Ghiza Agenzia finanziatrice: Ministero degli Affari Esteri italiano - Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo (MAE-DGCS) Agenzia esecutrice : Ministero delle Assicurazioni e degli Affari Sociali egiziano 1. CONTESTO GENERALE La popolazione della Repubblica Araba d'Egitto si aggira attualmente sui 59 milioni di abitanti, con un tasso di crescita superiore al 2,1% e vive in una superficie di terre coltivabili di ampiezza inferiore ai 60.000 km quadrati; nel tempo, essa ha sofferto di problemi economici imputabili a vaste dicotomie socio-economiche e sperequazioni sociali. Per alleviare tale situazione, il Ministero delle Assicurazioni e degli Affari Sociali egiziano nel 1964 ha dato inizio al Programma Famiglie Produttive ed all'Associazione per lo Sviluppo della Comunita', protrattosi fino ad oggi, producendo risultati positivi in 26 Governatorati. Il PFP-ASC e' stato concepito per accrescere la capacita' di produrre reddito nelle famiglie piu' povere, tramite la concessione di prestiti senza interessi e formazione fornita allo scopo di renderli economicamente indipendenti. La riforma economica, avviata dal GRE nel 1986, ha segnato l'inizio di una serie di provvedimenti volti ad interrompere la stagnazione economica e conseguire livelli di crescita alti e sostenibili. Dall'inizio del 1990, il nuovo Programma di Riforma Economica e Aggiustamento Strutturale (PREAS) consegue risultati significativi, ripristinando l'equilibrio macro-economico egiziano. Attualmente sono in corso nuove fasi del programma, che si basano eminentemente sulla privatizzazione delle imprese pubbliche, la liberalizzazione dei prezzi, i tagli alla spesa pubblica e l'eliminazione progressiva delle sovvenzioni al consumo. La riforma economica ha migliorato notevolmente la crescita dell'economia egiziana a medio termine, ha ampliato la partecipazione del settore privato e persino l'efficienza di quello pubblico. Di conseguenza, il Governo ha sottolineato la necessita' di proteggere i segmenti piu' poveri della popolazione, riducendo al minimo le conseguenze negative dei provvedimenti della riforma. In realta', la creazione di un sistema di protezione sociale efficiente e' stata considerata fondamentalmente non solo per il benessere della popolazione, ma anche per il successo delle riforme economiche in atto. Il Governo ha pertanto deciso di lanciare numerosi programmi volti ad alleviare la poverta' ed a creare posti di lavoro, a cui e' stata invitata a partecipare la Comunita' dei Donatori. In tale contesto, il programma di crediti volto ad aiutare le famiglie povere e quelle che vivono al di sotto del livello di poverta', tramite l'Associazione per lo Sviluppo della Comunita', e' stato ritenuto anche dal Governo Italiano uno strumento sperimentato positivamente ed atto a conseguire gli obiettivi sopra menzionati: di conseguenza, l'aiuto finanziario concesso dal GRI e' stato devoluto ad incentivare lo stesso Programma. Al fine di istituire e sperimentare un metodo di lavoro efficace, nonche' di ottenere un forte impatto su una parte specifica del territorio, le due Parti hanno deciso di attuare il progetto in un solo Governatorato. Pertanto il MAAS ha individuato nel Governatorato di Ghiza uno dei contesti piu' rappresentativi della situazione sociale attuale del paese, in quanto presenta una parte ragguardevole della popolazione urbana che vive in aree emarginate e lavora nel settore dell'economia sommersa. 2. QUADRO ISTITUZIONALE DEL PROGRAMMA a. Istituzioni finanziarie. Il GRI finanziera' il Programma per un importo non superiore alla somma indicata all'Articolo 2 del Protocollo. Il MAAS contribuira' in natura a coprire i costi del Programma, in conformita' con le disposizioni del Capitolo 8 del presente Allegato. b. Agenzia Esecutrice. L'Agenzia Esecutrice sara' il Dipartimento per lo Sviluppo Sociale del MAAS, con a capo il Sottosegretario di Stato. Il DSS opera su tutto il territorio egiziano, ai livelli nazionale, di Governatorato e distrettuale. Il DSS opera anche a livello di paese, tramite uffici locali denominati Unita' per gli