ART. 1
Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in
vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1997-15 marzo 1998 non
soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art.
80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di
esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15
marzo 1998.
L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella 1.
In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore
precedentemente al 16 dicembre 1997, i cui testi originali non erano
in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.
Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 dicembre
1997-15 marzo 1998 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero
degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento
trimestrale alla Gazzetta Ufficiale datato 15 luglio 1998.
Quando tra i testi facenti fede non e' contenuto un testo in lingua
italiana, si e' pubblicato sia il testo in lingua straniera facente
fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo
ufficiale. In mancanza del quale si e' pubblicata una traduzione non
ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.
Per comodita' di consultazione e' stata altresi' predisposta la
tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali
soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore
per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo,
essendo lo stesso gia' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (di
cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).
TABELLA N. 1
ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA
NEL PERIODO 16 DICEMBRE 1997-15 MARZO 1998 NON SOGGETTI
A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA
Data, luogo della firma, titolo Data di entrata in vigore Pag.
- - -
648.
28 maggio 1993, Roma
Accordo tra il Ministero 28 maggio 1993 9
dell'interno italiano e
l'omologo ucraino nella lotta
contro il traffico illecito di
sostanze stupefacenti e
psicotrope e contro la criminalita'
organizzata
649.
31 maggio 1995, San Salvador 13 novembre 1996 15
Accordo tra Italia e El Salvador
per la costituzione di fondi di
contropartita generati da aiuti
bilaterali della cooperazione
italiana, con due Annessi
650.
10 maggio 1997, Ramallah
Processo verbale concordato tra 10 maggio 1997 25
l'Italia e OLP
651.
27 maggio-15 luglio 1997, Roma
Scambio di Note tra Italia e 23 gennaio 1998 31
Macedonia per il reciproco ricono-
scimento delle patenti di guida,
con allegate tre tabelle di equi-
pollenza
652.
21 luglio 1997, Roma
Scambio di Lettere tra le ammini- 21 luglio 1997 43
strazioni del lavoro di Italia e
Regno Unito
653.
18-25 luglio 1997, Roma
Scambio di Note fra Italia e 18 luglio 1997 49
Svizzera sulle condizioni di reci-
procita' dei rimborsi delle imposte
sul valore aggiunto agli operatori
economici
654.
1 agosto 1997, Beirut
Verbale concordato di cooperazione 1 agosto 1997 55
tra Italia e Libano
655.
6 agosto 1997, Roma
Accordo tra Italia e Polonia sulla 19 gennaio 1998 61
conversione delle patenti di guida
con cinque Allegati
656.
8-13 agosto 1997, Roma, San Marino
Scambio di Lettere tra Italia e San 13 agosto 1997 71
Marino relativo allo scambio di in-
formazioni di cui al processo ver-
bale del 4 aprile 1994, che correda
l'Atto aggiuntivo alla Convenzione
in materia di rapporti finanziari e
valutari del 2 maggio 1991
657.
8-9 settembre 1997, Parigi
Accordo tra Italia e l'Organizza- 12 settembre 1997 79
zione delle Nazioni Unite per
l'educazione, la scienza e la cul-
tura relativo alla 21a sessione
straordinaria dell'ufficio di Pre-
sidenza del Comitato del patrimonio
mondiale (Napoli 28-29 novembre) e
la 21a sessione del Comitato del pa-
trimonio mondiale (Napoli 1-6 di-
cembre 1997), con scambio di Lette-
re firmato a Parigi il 9 e 12
settembre 1997
658.
9 settembre 1997, Il Cairo
Protocollo d'attuazione tra Italia 19 settembre 1997 101
e Egitto
659.
11 settembre 1997, Roma
Compromesso d'arbitrato tra Italia 11 settembre 1997 143
e Costarica
660.
30 maggio-21 ottobre 1997, Roma
Scambio di lettere tra Italia e 21 ottobre 1997 151
Stati Uniti d'America concernente
le modifiche all'Accordo sul tra-
sporto aereo del 22 giugno 1970 e
successivi emendamenti
661.
21 ottobre 1997, Manila
Memorandum d'intesa tra Italia e 24 febbraio 1998 161
Filippine nel settore dei trasporti
e delle comunicazioni
662.
21 ottobre 1997, Manila
Memorandum d'intesa tra Italia e 24 febbraio 1998 167
Filippine sulla cooperazione tra le
piccole e medie imprese
663.
27 ottobre 1997, Tunisi
Dichiarazione d'Intenti tra il Mi- 27 ottobre 1997 173
nistero delle Comunicazioni ita-
liano e l'omologo tunisino per la
cooperazione nel campo delle poste,
delle telecomunicazioni e della te-
lediffusione
664.
1-31 ottobre 1997, La Paz
Scambio di Note relativo al proget- 31 ottobre 1997 179
to di ristrutturazione dell'ospeda-
le "Daniele Bracamonte" e potenzia-
mento dell'unita' sanitaria di
Potosi
665.
3 novembre 1997, Pechino
Scambio di Note tra Italia e Cina 3 novembre 1997 195
in merito al reciproco stabilimento
dei Consolati Generali a Canton e
a Firenze
666.
29 ottobre-5 novembre 1997, Ginevra
Scambio di Lettere modificativo 5 novembre 1997 203
dell'Accordo di cooperazione tra
Italia e Organizzazione Internazio-
nale del Lavoro per la realizzazio-
ne del progetto "Centro di forma-
zione per l'artigianato del sale"
in Giordania
667.
18 novembre 1997, Washington
Accordo di cooperazione tra Italia 18 novembre 1997 211
e Banca Interamericana di sviluppo
per il confinanziamento di progetti
e programmi
668.
3 dicembre 1997, Bologna
Scambio di Lettere per il rinnovo 3 dicembre 1997 223
dell'Accordo di cooperazione tra
Italia e Argentina nel campo della
ricerca e dell'utilizzazione a fini
pacifici dello spazio
669.
3-19 dicembre 1997, Citta' del Vaticano-Roma
Scambio di Note tra Italia e Santa 3 dicembre 1997 227
Sede relativo al parcheggio sul
Gianicolo, con tre Allegati
670.
22 dicembre 1997, Brasilia
Atto aggiuntivo al Protocollo fi- 22 dicembre 1997 237
nanziario firmato tra Italia e
Brasile l'11 novembre 1992
671.
12 gennaio 1998, Tirana
Scambio di Lettere tra Italia e 12 gennaio 1998 241
Albania sulla cooperazione in ma-
teria di occupazione, lavoro e for-
mazione professionale
672.
5 febbraio 1998, Ginevra
Accordo tra Italia e Organizzazio- 5 febbraio 1998 245
ne meteorologica mondiale per la
realizzazione del progetto "Cilss
Agrhymet" sostegno all'attivita' di
allerta precoce dei servizi
nazionali del Niger, Burkina Faso e
Mali
TABELLA N. 2
ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE
ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE
Data, luogo della firma, titolo Data di entrata in vigore
- -
Convenzione sulla valutazione dell'in- 10 settembre 1997
fluenza ambientale in un contesto
transfrontaliero (Espoo 25 febbraio
1991)
(Vedi legge 3 novembre 1994, n. 640,
nel S.O. n. 147 alla G.U. n. 273 del
22 novembre 1994)
Accordo tra Italia e Emirati Arabi Uniti 17 dicembre 1997
per la gestione dei servizi aerei tra G.U. n. 7
i loro rispettivi territori e al di del 10 gennaio 1998
fuori di essi, con allegata tabella
delle rotte (Abu Dhabi 3 aprile 1991)
(Vedi legge 16 giugno 1997, n. 202,
nel S.O. n. 137/L alla G.U. n. 155
del 5 luglio 1997)
Protocollo sulla protezione ambientale al 14 gennaio 1998
Trattato antartico, con quattro annes-
si e atto finale (Madrid 4 ottobre
1991)
(Vedi legge 15 febbraio 1995, n. 54, nel
S.O. n. 27 alla G.U. n. 48 del 27 feb-
braio 1995
Accordo di amicizia e cooperazione tra 28 maggio 1997
Italia e Marocco (Roma 25 novembre G.U. n. 152
1991) del 2 luglio 1997
(Vedi legge 12 aprile 1995, n. 128,
nel S.O. n. 49 alla G.U. n. 98 del 28
aprile 1995)
Scambio di lettere tra Italia e Germania 1 dicembre 1997
aggiuntivo all'Accordo italo-tedesco G.U. n. 281
del 27 gennaio 1976 relativo alla po- del 2 dicembre 1997
sizione previdenziale degli altoate-
sini ex optanti per la cittadinanza
tedesca, con dichiarazione congiunta
(Bonn 22 ottobre 1993)
(Vedi legge 1 luglio 1997, n. 227, nel
S.O. n. 146/L alla G.U. n. 167 del 19
luglio 1997)
Accordo di amicizia e cooperazione tra 22 maggio 1997
Italia e federazione Russa (Mosca 14 G.U. n. 133
ottobre 1994) del 10 giugno 1997
(Vedi legge 8 febbraio 1996, n. 69,
nel S.O. n. 37 alla G.U. n. 44 del 22
febbraio 1996)
Accordo internazionale sulla gomma natura- 11 dicembre 1997
le (Ginevra 17 febbraio 1995) (Vedi
legge 9 ottobre 1997, n. 359, nel S.O.
n. 223/L alla G.U. n. 251 del 27 otto-
bre 1997)
Memorandum d'intesa tra Italia e Slovenia 6 agosto 1997
sul reciproco riconoscimento dei di- G.U. n. 93
plomi e dei titoli accademici italia- del 22 aprile 1997
ni e sloveni (Roma 10 luglio 1995)
(Vedi legge 7 aprile 1997, n. 103,
nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del
22 aprile 1997)
Accordo tra Italia e Hong Kong per la pro- 2 febbraio 1998
mozione e protezione degli investi- G.U. n. 26
menti (Roma 28 novembre 1995) del 2 febbraio 1998
(Vedi legge 1 luglio 1997, n. 225,
nel S.O. n. 146/L alla G.U. n. 167
del 19 luglio 1997)
Accordo tra Italia e presidenza dell'ini- 7 novembre 1997
ziativa centro europea (INCE) in meri- G.U. n. 262
to alla sede del centro di informa- del 10 novembre 1997
zione e documentazione dell'INCE a
Trieste (Vienna 4 luglio 1996)
(Vedi legge 28 agosto 1997, n. 286,
nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del
5 settembre 1997)
Scambio di Note tra Italia e Austria sul 1 dicembre 1997
riconoscimento reciproco di gradi e G.U. n. 279
titoli accademici (Roma 11 settembre del 29 novembre 1997
1996)
(Vedi legge 9 settembre 1997, n. 336,
nel S.O. n. 204/L alla G.U. n. 233 del
6 ottobre 1997)
Accordo tra Italia e Hong Kong in materia 9 gennaio 1998
di servizi aerei, con allegata tabel- G.U. n. 41
la delle rotte (Roma 9 ottobre 1996) del 19 febbraio 1998
(Vedi legge 9 ottobre 1997, n. 378,
Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 no-
vembre 1997)
648.
Roma, 28 maggio 1993
Accordo di cooperazione
tra il Ministero dell'interno della Repubblica Italiana
ed il Ministero dell'interno dell'Ucraina
nella lotta contro il traffico illecito
di sostanze stupefacenti e psicotrope
e contro la criminalita' organizzata
(Entrata in vigore: 28 maggio 1993)
ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELL'INTERNO DELL'UCRAINA NELLA
LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E
PSICOTROPE E CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Il Ministero dell'Interno della Repubblica italiana e il Ministero
dell'Interno della Ucraina, chiamati in seguito "Parti contraenti";
VISTE le previsioni della Convenzione unica sulle sostanze
stupefacenti (New York, 30 marzo 1961), come emendata dal Protocollo
aggiuntivo del 1972 (Ginevra, 25 marzo), della Convenzione sulle
sostanze psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971), della Convenzione
contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope
(Vienna, 20 dicembre 1988) e del "Piano Globale d'Azione" (New York,
23 febbraio 1990), redatte sotto l'egida dell'ONU;
CONVINTI che la cooperazione internazionale e' indispensabile per
l'efficace prevenzione e repressone del traffico illecito di sostanze
stupefacenti e psicotrope e per la lotta al crimine organizzato;
CONSAPEVOLI che il traffico illecito di sostanze stupefacenti e
psicotrope, nonche' l'incremento della loro produzione e diffusione,
rappresentano una seria minaccia per il regolare sviluppo socio-
economico dei Paesi e per la salute fisica e psichica dei propri
cittadini;
CONSAPEVOLI altresi' che detto traffico illecito vede sempre piu'
coinvolte organizzazioni criminali che operano su scala
internazionale;
CONSIDERATE pertanto la necessita' e la comune volonta' di
intensificare la cooperazione bilaterale nella lotta contro il
traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la
criminalita' organizzata;
CONVENGONO
Articolo I
1. Ai fini del presente Accordo, sara' istituito un Comitato misto
per la cooperazione nella lotta contro il traffico illecito di
sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalita'
organizzata.
2. Il Comitato misto sara' co-presieduto dai due Ministri e
comprendera' rappresentanti dei due Ministeri dell'Interno.
Potranno essere invitati ai lavori del Comitato, ove se ne ravvisi
la necessita', rappresentanti ed esperti anche di altri Dicasteri
ed Uffici.
3. Le riunioni del Comitato si terranno, ordinariamente, una volta
l'anno, alternativamente in ciascuno dei due Paesi. In caso di
necessita', su specifica richiesta di una della due Parti
contraenti, si terranno incontri straordinari, anche tra soli
rappresentanti ministeriali, per l'esame di questioni che
rivestano carattere d'urgenza.
Articolo II
In conformita' con il presente Accordo, le Parti contraenti, di
propria iniziativa o su richiesta dell'altra Parte, nei limiti
consentiti dalle rispettive legislazioni:
a) si presteranno reciproca collaborazione nel controllo delle
persone implicate nel crimine organizzato, nonche' delle persone e
dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico illecito di
sostanze stupefacenti e psicotrope o delle persone sospettate di
esservi implicati;
b) si scambieranno tutte le informazioni utili relative alle persone
ed ai mezzi di trasporto coinvolti nel traffico illecito di
sostanze stupefacenti e psicotrope o sospettati di svolgere tale
traffico, nonche' di quelle relative alle persone appartenenti o
sospettate di appartenere alla criminalita' organizzata;
c) concorderanno le modalita' di collegamento piu' opportune per
consentire il rapido scambio di tutte le informazioni attinenti il
traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e la
criminalita' organizzata.
Articolo III
1. In conformita' delle leggi vigenti nei rispettivi Paesi e senza
pregiudizi degli obblighi derivanti da altri accordi bi-
multilaterali:
a) su richiesta degli organi centrali competenti di una delle
Parti contraenti, l'altra Parte promuove le misure necessarie
nel caso di attivita' connesse al traffico illecito di sostanze
stupefacenti e psicotrope ovvero concernenti la criminalita'
organizzata;
b) la parte contraente richiesta fara' ogni sforzo per attuare i
provvedimenti richiesti nel piu' breve tempo possibile. I
risultati saranno tempestivamente comunicati alla Parte
richiedente;
c) i funzionari degli organi competenti della Parte richiedente
possono essere presenti all'attuazione dei provvedimenti
richiesti, con l'approvazione degli organi centrali competenti
dell'altra Parte. In tal caso i medesimi si conformeranno alle
leggi del Paese ospitante e godranno della protezione giuridica
vigente in detto Paese.
2. Le predette procedure investigative non verranno effettuate nei
casi in cui la Parte richiesta ritenga che queste violino il suo
diritto di sovranita', minaccino la sua sicurezza o altri
interessi. In tal caso una motivata comunicazione di diniego di
assistenza sara' tempestivamente comunicata alla parte
richiedente.
Articolo IV
1. Le due Parti contraenti, tramite i propri organi centrali
competenti, metteranno reciprocamente a disposizione, su richiesta
o di propria iniziativa, le informazioni che possono contribuire a
contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti e
psicotrope. In particolare si scambieranno informazioni su:
a) i metodi di lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti
psicotrope;
b) l'utilizzazione di nuovi mezzi tecnici in questo campo, ivi
compresi i metodi di addestramento e di impiego di unita'
cinofile antidroga;
c) pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche
riguardanti la lotta al traffico illecito di sostanze
stupefacenti e psicotrope;
d) nuovi tipi di droga e sostanze psicotrope, luoghi di
produzione, canali usati dai trafficanti e metodi di
occultamento, variazioni dei prezzi della droga e delle
sostanze psicotrope;
e) metodologie e modalita' di svolgimento dei controlli di
frontiera;
f) nuovi itinerari e mezzi impiegati nel traffico illecito di
sostanze stupefacenti e psicotrope, nonche' sistemi di
occultamento delle sostane stesse.
2. Ciascuna delle Parti contraenti, d'iniziativa o su richiesta,
mettera' a disposizione dell'altra Parte - in conformita' alla
legislazione nazionale - i dati ed i documenti contenenti
informazioni relative ai casi di traffico illecito di sostanze
stupefacenti e psicotrope.
3. Le Parti contraenti si scambieranno informazioni circa i sistemi
di riciclaggio e di trasferimento dei proventi di traffico
illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.
4. Le Parti contraenti organizzeranno, d'intesa, incontri, convegni,
seminari di lavoro e corsi di perfezionamento per gli operatori di
polizia antidroga.
Articolo V
1. Le due Parti contraenti, tramite i propri organi centrali
competenti, metteranno reciprocamente a disposizione, su richiesta
o di propria iniziative, tutte le informazioni che possono
contribuire a contrastare la criminalita' organizzata. In
particolare si scambieranno informazioni su:
a) le varie forme di criminalita' organizzata e i metodi della
lotta contro di essa;
b) gli eventuali contatti fra associazioni o gruppi criminali
organizzati nei due Paesi;
c) gli studi effettuati in merito allo sviluppo dei contatti di
cui al punto b);
d) le misure tecniche per garantire la sicurezza negli aeroporti e
negli scali marittimi, nonche' la difesa di persone e di
obiettivi da qualsiasi atto illecito;
e) le operazioni finanziarie illegali, la falsificazione di carta
moneta e valori, il furto di opere d'arte e d'antiquariato,
nonche' gli altri crimini connessi con la criminalita'
organizzata, al cui smascheramento e perseguimento abbiano
interesse entrambe le Parti.
2. Le Parti contraenti si scambieranno i propri specialisti per
consultazioni reciproche su problemi concreti e si scambieranno le
loro esperienze in materia di lotta contro la criminalita'
organizzata, nonche' i testi ufficiali delle norme giuridiche
vigenti nell'attivita' di contrasto alla predetta forma di
criminalita'.
3. Le Parti contraenti si scambieranno notizie e campioni di mezzi
tecnici di difesa individuale utilizzati nella operazioni volte
alla repressione delle criminalita' organizzata, nonche' le
reciproche esperienze circa le attivita' inerenti ai servizi di
prevenzione e la formazione professionale dei quadri direttivi
delle forze dell'ordine; a tal fine saranno previsti scambi di
operatori per la frequenza di corsi di perfezionamento.
4. Le Parti contraenti organizzeranno incontri, convegni e seminari
di lavoro congiunti che trattino i piu' importanti indirizzi e
problemi della lotta contro la criminalita' organizzata.
Articolo VI
Le forme di assistenza e di collaborazione in conformita' al presente
Accordo verranno assicurate direttamente dagli organi centrali
competenti delle due Parti contraenti. Tali organi si incontreranno
al piu' presto per definire le relative modalita' operative.
Articolo VII
Il presente Accordo entrera' in vigore al momento in cui le Parti si
saranno scambiata notifica dell'avvenuto espletamento delle
rispettive procedure interne all'uopo previste.
Il presente Accordo sara' valido per 5 anni. Decorso tale periodo,
esso rimarra' in vigore indefinitivamente, salvo denuncia effettuata
da una delle Parti contraenti con un preavviso scritto di almeno sei
mesi.
Firmato a Roma, il 28 maggio 1993, in due originali in lingua
italiana ed ucraina, entrambi i testi facenti fede.
IL MINISTRO DELL'INTERNO IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELL'UCRAINA
(Firma illeggibile) (Firma illeggibile)
649.
San Salvador, 31 maggio 1995
Accordo Quadro tra il Governo della Repubblica Italiana
ed il Governo della Repubblica di El Salvador
per la costituzione e gestione dei "Fondi di contropartita"
generati da aiuti bilaterali della cooperazione Italiana
con due Annessi
(Entrata in vigore: 13 novembre 1996)
Accordo Quadro per la Costituzione e Gestione dei "Fondi di
Contropartita" generati da aiuti bilaterali della Cooperazione
Italiana."
tra
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
rappresentato dall'Ambasciatore d'Italia in El Salvador
ed
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI EL SALVADOR
rappresentato dal Ministro di Pianificazione e Coordinamento
dello Sviluppo Economico e Sociale
VISTO che nell'ambito delle iniziative previste dal Programma
di Cooperazione bilaterale il Governo della Repubblica
Italiana, per il tramite del Ministero degli Affari
Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo
Sviluppo, in seguito denominato "M.A.E.- D.G.C.S.", ha
fornito al Governo della Repubblica di El Salvador aiuti
che saranno commercializzati in El Salvador attraverso
il Ministero di Pianificazione, in seguito denominato
MIPLAN, secondo i normali canali previsti a tale scopo;
CONSIDERATO che gli aiuti saranno venduti agli utilizzatori finali e
che il ricavato delle vendite sara' destinato a
costituire i fondi di Contropartita dell'Italia, in
seguito denominati "F.D.C.I.";
CONSIDERATO che occorre istituire procedure uniformi per la
costituzione, l'allocazione, l'esborso, la
contabilizzazione e l'utilizzo di tali "F.D.C.I.";
CONSIDERATO che una efficiente gestione ed effettivo utilizzo di tali
"F.D.C.I." sono essenziali per perseguire una efficace
politica di sviluppo in El Salvador.
Hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1
SCOPO DELL'ACCORDO
1. Il presente Accordo instaura le procedure, convenute tra le
"Parti", per la costituzione, il deposito, la programmazione,
l'allocazione, l'esborso, la contabilizzazione e l'utilizzo dei
"F.D.C.I." generati dalla vendita in El Salvador degli aiuti
forniti dal "M.A.E. - D.G.C.S." nel quadro della Cooperazione
bilaterale.
2. Le procedure del presente Accordo, salvo disposizioni contrarie da
convenire tra le "Parti" con scambio di Note, sono applicate a
tutti i "F.D.C.I." generati a seguito di accordi bilaterali o
donativi del Governo Italiano, sotto forma di forniture di beni e
servizi connessi e/o di derrate alimentari, in seguito denominati
"forniture", che sono stati allocati e/o utilizzati alla data
dell'entrata in vigore del presente Accordo e che saranno generati
in seguito a tale data.
3. Gli aiuti forniti dal Governo Italiano non potranno essere
soggetti al pagamento dei diritti doganali, tasse o imposte od
altri tributi con effetto equivalente.
ARTICOLO 2
COSTITUZIONE E DEPOSITO DEI FONDI DI CONTROPARTITA
1. Le "Parti" convengono sull'importanza di istituire procedure
uniformi per la costituzione dei "F.D.C.I." generati a seguito
delle "forniture" di cui all'art. 1.2.
La commercializzazione delle "forniture", ai fini del presente
Accordo, significa donazione di "forniture", che saranno vendute
in El Salvador attraverso i normali canali previsti a tale scopo.
Le "Parti" convengono inoltre che tali procedure uniformi, per
quanto possibile, dovranno rispecchiare le procedure commerciali
internazionali standard per l'acquisto di "forniture".
2. Almeno un mese prima dell'invio, debitamente notificato da parte
del "M.A.E. - D.G.C.S., delle "forniture" al paese, il
beneficiario presentera' al M.A.E. -D.G.C.S. una proposta
contenente le modalita' della commercializzazione del prodotto ed
in particolare il prezzo di vendita.
La proposta diventera' esecutiva tra le parti a seguito
dell'approvazione formale da parte del M.A.E. - D.G.C.S.
3. Il prezzo di vendita, concordato fra le parti secondo la procedura
prevista dal punto 2.2, sara' determinato con riferimento al
prezzo internazionale vigente o al prezzo interno quando esiste un
mercato per tale prodotto oppure al prezzo interno di prodotti
similari quando tali prodotti esistano sul mercato.
In ogni caso il prezzo concordato non dovra' mai avere l'effetto
di danneggiare la produzione locale di prodotti similari o dei
loro sostituti.
4. Il calcolo dei depositi che andranno ad integrare i "F.D.C.I."
equivarra' al prezzo concordato, moltiplicato per le quantita' del
prodotto ricevuto nel porto di sbarco, cosi' come attestato dal
certificato di presa in carico (take over certificate).
Da detti fondi potranno essere detratte le spese di
commercializzazione convenute, secondo le modalita' dell'articolo
2.2.
5. Il Governo della Repubblica di El Salvador depositera' in apposito
"conto corrente speciale" fruttifero, a firma congiunta, in
colonne presso una banca privata riconosciuta, denominato "Fondi
di contropartita dell'Italia", tutti i "F.D.C.I." al momento
esistenti nonche' il ricavato della vendita delle "forniture" agli
utilizzatori finali in relazione a ciascun accordo di aiuti
bilaterali della Cooperazione italiana stipulato tra le "parti".
Detti fondi dovranno essere versati nella loro totalita' in un
tempo massimo di 90 giorni dall'arrivo delle "forniture" nel porto
di sbarco. Per particolari "forniture" (concimi, macchine agricole
e industriali, ecc.) verranno previamente definiti gli opportuni
tempi e modalita' di pagamento.
Questo obbligo sussiste da parte del Governo, anche attraverso
prestazioni di garanzia bancaria o di beni e servizi,
indipendentemente dalla situazione di vendita delle "forniture".
Nel caso eccezionale che i termini di cui sopra non possano essere
rispettati, dovra' essere richiesta una proroga motivata.
6. Gli interessi comunque generati dal deposito dei "F.D.C.I." presso
Istituti bancari costituiscono parte integrante del fondo.
ARTICOLO 3
UTILIZZAZIONE DEI FONDI DI CONTROPARTITA
1. Le "parti" convengono sulle necessita' di massimizzare
l'utilizzazione dei "F.D.C.I." in progetti di sviluppo ed
attivita' di carattere umanitario, quali:
a. interventi volti a fronteggiare bisogni prioritari socio-
economici;
b. costi locali di progetti bilaterali di cooperazione finanziati
dal Governo Italiano;
c. completamento per costi locali degli interventi eseguiti nel
quadro di progetti bilaterali di cooperazione finanziati dal
Governo Italiano o di ONG italiane
d. interventi eseguiti nel quadro di situazioni di emergenza;
e. sostegno ad attivita' delle Agenzie di Sviluppo (ADEL).
I quali nell'ordine enunciato non riflettono necessariamente un
ordine di priorita'.
I "F.D.C.I." saranno ripartiti secondo un criterio percentualmente
equilibrato ed utilizzati, sulla base di quanto precede, per il
finanziamento di progetti definiti di comune accordo tra le
"parti" attraverso un apposito Comitato di Gestione.
ARTICOLO 4
GESTIONE E CONTROLLO SULL'UTILIZZO DEI "F.D.C.I."
1. I "F.D.C.I." sono gestiti e controllati da un Comitato di Gestione
formato da:
- l'Ambasciatore d'Italia od un suo rappresentante
- il Direttore Generale di Cooperazione Esterna e Investimenti
Pubblici od un suo rappresentante
La Segreteria del Comitato di Gestione sara' disimpegnata dal
governo di El Salvador, ed i relativi costi saranno a carico del
"F.D.C.I." inclusi quelli, previamente approvati dal Comitato di
Gestione, per eventuali consulenze esterne per la valutazione dei
progetti presentati secondo le modalita' dell'Annesso I.
2. Al Comitato di Gestione competono:
a) L'approvazione dei singoli progetti sia sotto il profilo della
rispondenza degli stessi ai requisiti di cui all'art. 3.1. sia
per quello che concerne la formulazione di cui all'Annesso I;
b) Il controllo sulla corretta gestione dei fondi in generale e
quello sulla esecuzione dei singoli progetti;
c) L'emissione e la firma degli ordinativi di pagamento.
3. I progetti che beneficiano di finanziamenti a carico dei
"F.D.C.I." dovranno presentare un rapporto di attivita' secondo le
linee definite nell'Annesso II.
Il Comitato di Gestione si riunira' almeno quattro volte l'anno.
Il predetto Comitato potra' in ogni caso convocarsi, quando se ne
ravvisi la necessita', su richiesta di uno dei due membri. Alle
riunioni del Comitato di gestione potranno partecipare, senza
diritto al voto, esperti e funzionari competenti nelle materie
trattate.
Inoltre, su richiesta scritta di uno dei membri del Comitato di
Gestione, i responsabili dei progetti dovranno fornire rapporti
intermedi sullo stato di esecuzione delle attivita'.
4. Il MIPLAN e' responsabile nei confronti del M.A.E.- D.G.C.S. a che
i progetti sviluppino la loro attivita' in conformita' con la
progettazione. Pertanto sara' sua cura utilizzare tutti gli
strumenti appropriati, ivi compreso l'invio sul terreno di esperti
e revisori dei conti.
ARTICOLO 5
DISPOSIZIONI FINALI
1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le Parti
Contraenti si saranno scambiata notifica dell'avvenuto
espletamento delle rispettive procedure costituzionali all'uopo
previste e restera' in vigore fino a quando non interverranno atti
intergovernativi tra le "Parti" tali da modificarne
sostanzialmente i presupposti ed il contenuto.
2. Le procedure di cui al presente Accordo potranno essere interrotte
da ciascuna delle "Parti" in qualsiasi momento dietro preavviso
scritto di 60 (sessanta) giorni.
Nell'eventualita' che tali procedure siano interrotte a valere
sulla presente clausola, le presenti norme continueranno comunque
ad essere applicate per i "F.D.C.I." generati, depositati o
prelevati dal "conto corrente speciale" prima della data effettiva
che fissa la cessazione dell'Accordo, salvo disposizioni scritte
contrarie delle "Parti".
3. Il presente Accordo puo' essere modificato mediante reciproco
accordo scritto delle "Parti" con scambio di Note.
4. Il Governo Italiano ed il Governo della Repubblica di El Salvador
potranno designare appositi funzionari quali responsabili di
qualsiasi questione relativa all'esecuzione del presente Accordo,
previa comunicazione scritta di tale designazione all'altra parte.
5. All'entrata in vigore del presente Accordo si intendono revocate
tutte le eventuali precedenti disposizioni riguardanti
l'utilizzazione dei "F.D.C.I."
Redatto in San Salvador, il 31 maggio 1995 in 2 (due) originali in
lingua italiana e 2 (due) originali in lingua spagnola, entrambi i
testi facenti ugualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI EL SALVADOR
Ambasciatore Ministro di Pianificazione
Mario FORESTI Ramon GONZALEZ GINER
ALLEGATI:
ANNESSO I: RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI.
ANNESSO II: RAPPORTI SUI PROGGETTI.
ANNESSO I: RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI.
La richiesta, da presentare alla segreteria del Comitato di Gestione,
dovra' contenere i seguenti elementi:
- titolo completo del progetto o dell'intervento;
- nome e descrizione dell'Organismo richiedente con allegata
documentazione (statuto, opuscoli, ecc.)
- obiettivi e finalita' del progetto o dell'intervento, popolazione
beneficiaria;
- giustificazione del progetto: contesto nel quale va a collocarsi,
priorita', ecc.;
- componenti del progetto e attivita' previste: tipologia,
metodologia, attrezzature;
- organizzazione e modalita' di esecuzione del progetto;
- durata del progetto o dell'intervento e cronogramma di esecuzione
previsto;
- costo stimato e mezzi di finanziamento previsti: bilancio
pubblico, apporti provenienti da altre Agenzie, Enti, contributi
provenienti dai "F.D.C.I.";
- piano operativo, dettagliando gli obbiettivi concreti e le
attivita' da realizzare con i relativi costi. I costi saranno
esposti per capitoli, con la indicazione - se del caso - dei costi
unitari e delle quantita' previste;
- nel caso di progetto gia' iniziato, la richiesta dovra' essere
accompagnata da una relazione sullo stato di esecuzione e di
realizzazione raggiunti, nonche' le spese effettuate e le fonti di
finanziamento delle stesse.
ANNESSO II: RAPPORTO SUI PROGETTI
Il rapporto da presentare alla Segreteria del Comitato di Gestione,
dovra' contenere i seguenti elementi:
1. Una relazione tecnica ed una relazione contabile, che facciano
entrambi riferimento esplicito al piano operativo ed al bilancio
presentato nella richiesta di finanziamento per i periodi previsti
nell'approvazione;
2. Una valutazione degli obiettivi raggiunti in rapporto alle
finalita' ed agli obiettivi concreti inizialmente indicati;
3. Eventuali modifiche di orientamenti intervenuti durante la
esecuzione e loro giustificazioni;
4. I contributi saranno erogati solo a seguito di presentazione di
rendicontazione sull'utilizzo dei fondi ricevuti.
650.
Ramallah, 10 maggio 1997
Processo verbale concordato tra
il Governo della Repubblica Italiana
e l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina
(Entrata in vigore: 10 maggio 1997)
*** ** * VEDERE TESTO ORIGINALE DA PAGINA 26 A PAGINA 27 * ** ***
TRADUZIONE NON UFFICIALE
Processo-verbale concordato
In conformita' con la decisione annunciata alla Conferenza di
Washington nell'Ottobre del 1993 ed in vista di rafforzare il forte
impegno legato al prosieguo del processo di pace del Medio Oriente,
in particolar modo nelle attuali circostanze, una riunione si e'
svolta a Ramallah il 10 maggio 1997 tra una delegazione italiana
guidata dal Sottosegretario di Stato On. Rino Serri e una delegazione
palestinese guidata dal Ministro Nabeel Sha'ath.
La riunione che si e' svolta in un'atmosfera cordiale ed
amichevole, ha fornito l'opportunita' di confermare l'esigenza di un
appoggio continuativo della comunita' internazionale al popolo
palestinese. Entrambe le parti hanno ribadito che lo sviluppo sociale
ed economico sono della massima importanza per la stabilita' di tutta
la regione.
In modo particolare sono stati discussi i seguenti punti:
A. Entrambe le Parti hanno confermato che il Programma di
Cooperazione bilaterale per il 1998 dovrebbe essere concordato
nell'ambito di un programma nazionale definito di comune accordo. A
tal fine la parte italiana ha presentato un rapporto nazionale per
esame ed osservazioni.
Entrambe le Parti hanno convenuto che in conformita' con le
direttive proposte, i progetti da finanziare siano concentrati nei
seguenti settori:
1. Sanita'
2. Acqua ed acque reflue
3. Istruzione
4. Sostegno al settore privato
5. Consolidamento delle istituzioni
Per quanto riguarda questi settori, sono state presentate dal
Ministero della Programmazione e della Cooperazione internazionale
all'Italia, negli ultimi mesi, le seguenti richieste: "Manutenzione
per attrezzature elettrosanitarie", "Sostegno alle piccole e medie
imprese - fase II" e "Programma di assistenza tecnica per MOPIC".
Esse saranno ulteriormente dibattute in vista del loro finanziamento.
Entrambe le parti hanno convenuto di esaminare un progetto di
cooperazione nel campo della statistica per sostenere l'ufficio
palestinese della Statistica (PCBS).
La parte palestinese ha sottolineato l'esigenza che i nuovi
progetti siano ubicati per quanto possibile nell'area metropolitana
di Gerusalemme.
Entrambe le parti hanno convenuto che l'Autorita' palestinese
presentera' delle richieste per il finanziamento di un pacchetto
globale di proposte di progetti comprese nel Programma palestinese di
investimenti pubblici.
La documentazione di progetto disponibile sara' inoltrata il prima
possibile alla parte italiana per una valutazione tecnica
preliminare.
B. La parte italiana ha confermato l'impegno assunto nel corso
della Conferenza di Washington (di stanziare 80 milioni di dollari
USA in cinque anni) per dare sostegno, mediante il finanziamento di
progetti di cooperazione, al miglioramento del tenore di vita del
popolo palestinese. La parte italiana ha confermato che uno
stanziamento di 16 milioni di dollari sara' disponibile a partire da
gennaio 1998.
C. Con riferimento al Memorandum firmato in luglio 1995, entrambe
le Parti hanno convenuto del bisogno di un aggiornamento. Su domanda
della parte palestinese e' stato convenuto che il progetto
"Consolidamento dell'istruzione elementare" (punto 6.b) sara'
incorporato nel progetto "Sostegno per l'istituzione del Ministero
dell'Istruzione..." (punto 6.a).
La parte italiana ha confermato il suo impegno di 1 MUSD per la
ristrutturazione del Khan Yunis Hospital (Naser Hospital).
D. Entrambe le parti hanno inoltre dibattuto la possibilita' di
finanziare dei progetti per mezzo di prestiti agevolati. A tal fine,
le parti hanno avuto contatti tecnici per chiarire i tipi e le
procedure di finanziamento del prestito concesso dalla Cooperazione
italiana allo sviluppo e per discutere il quadro della Convenzione
finanziaria da firmare tra Mediocredito centrale e l'Autorita'
palestinese. La parte italiana ha informato che - subordinatamente
alla conclusione di un accordo fra i componenti enti tecnici delle
due parti - un ammontare indicativo di 60 milioni di dollari e'
disponibile in forma di titolo di crediti di aiuto previa
approvazione da parte del Comitato Direzionale della Cooperazione
allo Sviluppo italiana.
Entrambe le parti hanno esaminato i settori a piu' alta
produttivita' suscettibili di essere finanziati con crediti di aiuto
quali l'elettricita', l'acqua ed il settore privato. Diverse
modalita' di finanziamento sono state identificate e discusse.
Poiche' la preparazione del progetto elettrico e' in fase
relativamente avanzata, una missione tecnica dovrebbe esaminare le
opzioni disponibili di finanziamento da parte dell'Italia.
E. La parte italiana ha informato che 20 nuove borse di studio e
corsi di perfezionamento per laureati saranno concesse in aggiunta al
rinnovo di quelle gia' concesse per il 1996/97.
F. Entrambe le parti hanno convenuto di organizzare riunioni
settoriali per riesaminare i progetti in corso, al fine di prendere i
provvedimenti necessari per accelerare la loro realizzazione. Le due
parti hanno convenuto che un Nuovo Memorandum sara' firmato
all'inizio del 1998. A tal fine, una riunione tecnica avra' luogo in
autunno per finalizzarne il contenuto.
Fatto a Ramallah il 10 Maggio, 1997
per l'OLP a beneficio per il Governo Italiano
dell'Autorita' palestinese Rino Serri
Nabeel Sha'ath
Ministro del Piano Sottosegretario di Stato
e della Cooperazione per gli Affari Esteri
Internazionale
651.
Roma, 27 maggio-15 luglio 1997
Scambio di Note tra
il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica di Macedonia
per il reciproco riconoscimento delle patenti di guida
(tre tabelle allegati di equipollenza)
(Entrata in vigore: 23 gennaio 1998)
Ambasciata della Repubblica di Macedonia - Roma
Bpoj/No.1244/96-4
L'Ambasciata della Repubblica di Macedonia a Roma presenta i
complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica
Italiana e, con riferimento al riconoscimento reciproco in materia di
conversione di patenti di guida, al fine di tutelare la sicurezza dei
trasporti stradali ed agevolare il traffico stradale nei rispettivi
territori, ha l'onore di proporre che il Governo Macedone ed il
Governo Italiano - quali Parti Contraenti - convengano quanto segue:
Articolo 1
Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della
conversione, quelle patenti non provvisorie che sono state emesse
dalle competenti autorita' dell'altra Parte Contraente secondo la
propria normativa interna, a favore di persone residenti sul proprio
territorio.
Articolo 2
Il titolare della patente emessa dalle autorita' di una delle Parti
Contraenti puo' guidare nel territorio dell'altra Parte i veicoli di
quelle categorie per le quali la patente e' valida nel Paese di
emissione.
Articolo 3
La patente emessa dalle autorita' di una delle Parti Contraenti
cessa di validita' trascorso un anno dal trasferimento della
residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte Contraente.
Articolo 4
Nell'interpretazione degli articoli 1 e 3 del presente accordo si
intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito
dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.
Articolo 5
Se il titolare della patente emessa dalle autorita' di una delle
due Parti Contraenti fissa la residenza nel territorio dell'altra
Parte, ha il diritto di convertire la sua patente senza dover
sostenere esami teorici e pratici (nonche' senza dover far tradurre
la sua patente) salvo situazioni particolari.
La disposizione del presente articolo non riguarda le normative
interne concernenti le condizioni sanitarie e psicologiche necessarie
per guida. Avranno efficacia le limitazioni di guida, eventualmente
previste dalle norme interne dei due Stati, relative ai neopatentati
con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui
chiede la conversione.
Articolo 6
Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza
delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene
riconosciuta sulla base dell'allegato al presente Accordo. L'allegato
puo' essere modificato dalle autorita' competenti delle Parti
Contraenti con uno scambio di note.
Le autorita' competenti per la conversione delle patenti di guida
sono le seguenti:
a) per la Parte Macedone il Ministero degli Interni
b) per la Parte Italiana il Ministero dei Trasporti e della
Navigazione.
Articolo 7
Nel corso del cambio della patente le autorita' competenti delle
Parti Contraenti ritirano la patente da cambiare e la restituiscono
alle autorita' dell'altra Parte Contraente.
Articolo 8
L'autorita' competente di ciascuna Parte Contraente che effettua la
conversione puo' chiedere informazioni alle competenti autorita'
dell'altra Parte Contraente ove sorgano dubbi circa la validita' e
l'autenticita' della patente.
Tale richiesta sara' inoltrata, ove necessiti, per il tramite delle
autorita' diplomatiche.
Articolo 9
L'autorita' competente della Parte Contraente che riceve la patente
ritirata a seguito di conversione, informa l'altra Parte circa la
validita' della patente qualora vengano rilevate differenze nei dati.
Articolo 10
Le Parti Contraenti, almeno due mesi prima dell'entrata in vigore
del presene Accordo, s'informano reciprocamente sulle autorita'
centrali, alle quali dovranno essere inviate le patenti ritirate.
Articolo 11
La disposizione di cui all'art. 5, primo comma, si applica
esclusivamente a quelle patenti di guida conseguite prima
dell'acquisizione della residenza nel territorio dell'altra Parte
Contraente.
Qualora codesto Ministero concordi con quanto precede, l'Ambasciata
della Repubblica di Macedonia ha l'onore di proporre che la presente
Nota Verbale, con allegate tre tabelle di equipollenza, assieme alla
Nota Verbale di codesto Ministero di eguale tenore, costituiscono un
Accordo tra il Governo Macedone ed il Governo Italiano che entrera'
in vigore 60 giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due
notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente che
sono stati effettuati gli adempimenti all'uopo previsti dai
rispettivi ordinamenti.
Detto Accordo, che potra' essere modificato per iscritto per mutuo
consenso attraverso la via diplomatica, avra' durata indeterminata e
potra' essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una
delle Parti Contraenti, cessando di produrre i suoi effetti sei mesi
dopo la ricezione dell'avvenuta denuncia.
L'Ambasciata della Repubblica di Macedonia si avvale dell'occasione
per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri gli atti della sua
piu' alta considerazione.
Roma, 27 Maggio 1997
All 3
_____________________________
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
R O M A
I TABELLA DI EQUIPOLLENZA
STATO MACEDONE STATO ITALIANO
Categorie Categorie
A A
B B
C C
D D
N.B. Le categorie B, C e D italiane comprendono rispettivamente le
categorie
B1, C1 e D1.
II TABELLA DI EQUIPOLLENZA
RELATIVA AI NUOVI MODELLI DI PATENTE RILASCIATI IN ITALIA
DAL 1 LUGLIO 1996 CONFORMEMENTE ALLA
DIRETTIVA 91/439 CEE
STATO ITALIANO STATO MACEDONE
Categorie Categorie
A1 -
A A
B1 -
B B
C1 B
C C
D1 B
D D
III TABELLA DI EQUIPOLLENZA
RELATIVA AI MODELLI DI PATENTE RILASCIATI IN ITALIA
ANTERIORMENTE AL 1 LUGLIO 1996
STATO ITALIANO STATO MACEDONE
Categorie Categorie
A A
B B
C C
D D
Ministero degli Affari Esteri
O72/10732
N. 30709
NOTA VERBALE
Il Ministero degli Affari Esteri presenta i complimenti
all'Ambasciata della ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia e, con
riferimento alla Nota Verbale di codesta Ambasciata n. 1244/96-4 del
27.05.1997 relativa al riconoscimento reciproco in materia di
conversione di patenti di guida, al fine di tutelare la sicurezza dei
trasporti stradali ed agevolare il traffico stradale nei rispettivi
territori, ha l'onore di prendere atto del contenuto di detta Nota
Verbale il cui testo di seguito si trascrive:
"L'Ambasciata della Repubblica di Macedonia a Roma presenta i
complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica
Italiana e, con riferimento al riconoscimento reciproco in materia di
conversione di patenti di guida, al fine di tutelare la sicurezza dei
trasporti stradali ed agevolare il traffico stradale nei rispettivi
territori, ha l'onore di proporre che il Governo Macedone ed il
Governo Italiano - quali Parti Contraenti - convengano quanto segue:
Articolo 1
Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della
conversione, quelle patenti non provvisorie che sono state emesse
dalle competenti autorita' dell'altra Parte Contraente secondo la
propria normativa interna, a favore di persone residenti sul proprio
territorio.
Articolo 2
Il titolare della patente emessa dalle autorita' di una delle Parti
Contraenti puo' guidare nel territorio dell'altra Parte i veicoli di
quelle categorie per le quali la patente e' valida nel Paese di
emissione.
Articolo 3
La patente emessa dalle autorita' di una delle Parti Contraenti
cessa di validita' trascorso un anno di trasferimento della residenza
del titolare sul territorio dell'altra Parte Contraente.
Articolo 4
Nell'interpretazione degli articoli 1 e 3 del presente accordo si
intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito
dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.
Articolo 5
Se il titolare della patente emessa dalle autorita' di una delle
due Parti Contraenti fissa la residenza nel territorio dell'altra
Parte, ha il diritto di convertire la sua patente senza dover
sostenere esami teorici e pratici (nonche' senza dover far tradurre
la sua patente) salvo situazioni particolari.
La disposizione del presente articolo non riguarda le normative
interne concernenti le condizioni sanitarie e psicologiche necessarie
per la guida. Avranno efficacia le limitazioni di guida,
eventualmente previste dalle norme interne dei due Stati, relative ai
neopatentati con riferimento alla data di rilascio della patente
originaria di cui si chiede la conversione.
Articolo 6
Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza
delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene
riconosciuta sulla base dell'allegato al presente Accordo. L'allegato
puo' essere modificato dalle autorita' competenti delle Parti
Contraenti con uno scambio di note.
Le autorita' competenti per la conversione delle patenti di guida
sono le seguenti:
a) per la Parte Macedone il Ministero degli Interni
b) per la Parte Italiana il Ministero dei Trasporti e della
Navigazione.
Articolo 7
Nel corso del cambio della patente le autorita' competenti delle
Parti Contraenti ritirano la patente da cambiare e la restituiscono
alle autorita' dell'altra Parte Contraente.
Articolo 8
L'autorita' competente di ciascuna Parte Contraente che effettua la
conversione puo' chiedere informazioni alle competenti autorita'
dell'altra Parte Contraente ove sorgano dubbi circa la validita' e
l'autenticita' della patente.
Tale richiesta sara' inoltrata, ove necessiti, per il tramite delle
autorita' diplomatiche.
Articolo 9
L'autorita' competente della Parte Contraente che riceve la patente
ritirata a seguito di conversione, informa l'altra Parte circa la
validita' della patente qualora vengano rilevate differenze nei dati.
Articolo 10
Le Parti Contraenti, almeno due mesi prima dell'entrata in vigore
del presente Accordo, s'informano reciprocamente sulle autorita'
centrali, alle quali dovranno essere inviate le patenti ritirate.
Articolo 11
La disposizione di cui all'art. 5, primo comma, si applica
esclusivamente a quelle patenti di guida conseguite prima
dell'acquisizione della residenza nel territorio dell'altra Parte
Contraente.
Qualora codesto Ministero concordi con quanto precede, l'Ambasciata
della Repubblica di Macedonia ha l'onore di proporre che la presente
Nota Verbale, con allegate tre tabelle di equipollenza, assieme alla
Nota Verbale di codesto Ministero di eguale tenore, costituiscano un
Accordo tra il Governo macedone ed il Governo italiano che entrera'
in vigore 60 giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due
notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente che
sono stati effettuati gli adempimenti all'uopo previsti dai
rispettivi ordinamenti.
Detto Accordo, che potra' essere modificato per iscritto per mutuo
consenso attraverso la via diplomatica, avra' durata indeterminata e
potra' essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una
delle Parti Contraenti, cessando di produrre i suoi effetti sei mesi
dopo la ricezione dell'avvenuta denuncia".
Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di confermare che il
Governo Italiano e' d'accordo con quanto sopra descritto.
Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per
rinnovare all'Ambasciata della ex-Repubblica Jugoslavia di Macedonia
gli atti della sua piu' alta considerazione.
Roma, 15 luglio 1997
-------------------------
AMBASCIATA DELLA EX-REPUBBLICA
JUGOSLAVA DI MACEDONIA
VIA BRUXELLES, 73/75
00198 ROMA
652.
Roma, 21 luglio 1997
Scambio di Lettere tra le
amministrazioni del lavoro
del Governo della Repubblica Italiana
e il Governo del Regno Unito
(Entrata in vigore: 21 luglio 1997)
Il Ministro del Lavoro
e della Previdenza Sociale
Signor Ministro, Caro Collega,
L'importanza che i problemi della occupazione hanno assunto in
ciascuno dei Paesi dell'Unione Europea, cosi' come nei Paesi del G7,
mi hanno convinto della opportunita' di realizzare un rafforzamento
dei collegamenti tra le nostre rispettive Amministrazioni sugli
argomenti dell'occupazione, del lavoro e della formazione
professionale.
Una siffatta iniziativa, suscettibile di arricchire
significativamente la buona collaborazione che in tutti i settori
caratterizza le relazioni tra i nostri due Paesi, potrebbe costituire
parte dell'Agenda degli incontri tra i Capi di Stato e di Governo,
che si svolgeranno nel futuro.
Al riguardo da parte nostra si propone che detta cooperazione
prenda la forma di missioni di esperti di alto livello, sia
dell'Amministrazione pubblica sia del mondo imprenditoriale e del
lavoro, ovvero, laddove necessario, di incontri a livello di
Ministri, volti ad approfondire argomenti precisi fissati di comune
accordo e suscettibili di costituire un reciproco arricchimento
nonche' un contributo ai rispettivi processi decisionali.
In particolare detta collaborazione potrebbe iniziare con
l'approfondimento in comune delle esperienze reciproche nello
sviluppo dei servizi per l'occupazione e nella promozione della
formazione lungo tutto l'arco della vita e con lo scambio di
esperienze sulla evoluzione dei rispettivi sistemi di formazione
professionale.
In questa fase potremmo concordare su due o piu' incontri annuali
da tenersi relativamente nel Regno Unito ed in Italia.
Ciascuna delle due Parti si accollerebbe le proprie spese di
viaggio e di soggiorno.
Le sarei molto grato se mi fara' conoscere le Sue opinioni su
queste proposte, che attraverso il relativo scambio di lettere
costituira' il "quadro della nostra cooperazione".
Tiziano Treu
21 luglio 1997
*** ** * VEDERE TESTO ORIGINALE DA PAGINA 45 A PAGINA 46 * ** ***
TRADUZIONE NON UFFICIALE
SEGRETARIO DI STATO PER L'EDUCAZIONE E L'OCCUPAZIONE
SANCTUARY BUILDINGS GREAT SMITH STREET
WESTIMINSTER LONDON SW1P 3BT
TEL. 0171 925 5000
ON. DAVID BLUNKETT
Professor Tiziano Treu
Ministro del Lavoro e della Sicurezza Sociale
Ministero del Lavoro e della Sicurezza Sociale
via Flavia 6
I-00187 Roma
ITALIA
21 luglio 1997
Caro Ministro e Collega,
ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera del 21 luglio
u.s. il cui testo e' del seguente tenore:
"L'importanza che i problemi della occupazione hanno assunto in
ciascuno dei Paesi dell'Unione Europea, cosi' come nei Paesi del G7,
mi hanno convinto della opportunita' di realizzare un rafforzamento
dei collegamenti tra le nostre rispettive Amministrazioni sugli
argomenti dell'occupazione, del lavoro e della formazione
professionale.
Una siffatta iniziativa, suscettibile di arricchire
significativamente la buona collaborazione che in tutti i settori
caratterizza le relazioni tra i nostri due Paesi, potrebbe costituire
parte dell'Agenda degli incontri tra i capi di Stato e di Governo,
che si svolgeranno nel futuro.
Al riguardo da parte nostra si propone che detta cooperazione
prenda la forma di missioni di esperti di alto livello, sia
dell'Amministrazione pubblica sia del mondo imprenditoriale e del
lavoro, ovvero, laddove necessario, di incontri a livello di
Ministri, volti ad approfondire argomenti precisi fissati di comune
accordo e suscettibile di costituire un reciproco arricchimento
nonche' un contributo ai rispettivi processi decisionali.
In particolare detta collaborazione potrebbe iniziare con
l'approfondimento in comune delle esperienze reciproche nello
sviluppo dei servizi per l'occupazione e nella promozione della
formazione lungo tutto l'arco della vita e con lo scambio di
esperienze sulla evoluzione dei rispettivi sistemi di formazione
professionale.
In questa fase potremmo concordare su due o piu' incontri annuali
da tenersi alternativamente nel Regno Unito ed in Italia.
Ciascuna delle Parti si accollerebbe le proprie spese di viaggio e
di soggiorno.
Le sarei molto grato se mi fara' conoscere le Sue opinioni su
queste proposte, che attraverso il relativo scambio di lettere
costituira' il "quadro della nostra cooperazione".
Tiziano Treu
21 luglio 1997"
Nel risponderLe, mi e' gradito comunicarLe che le Sue proposte
possono essere accettate dal Governo britannico, con un piccolo
emendamento alla traduzione in inglese, da "lifetime learning" a
"lifelong learning" e saro' lieto di lavorare con Lei per promuovere
tale quadro di cooperazione. Ho chiesto ai miei funzionari di
mettersi in contatto con i Suoi per definire un programma
dettagliato.
Sinceramente
f.to: David Blunkett
653.
Roma, 18-5 luglio 1997
Scambio di Note tra
il Governo della Repubblica Italiana
e il Governo della Repubblica Svizzera
sulle condizioni di reciprocita' dei rimborsi
delle imposte sul valore aggiunto
agli operatori economici
(Entrata in vigore: 18 luglio 1997)
AMBASCIATA DI SVIZZERA
521.10(3)/522.10(11) 00457
L'Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero
degli Affari Esteri e in riferimento alle condizioni di reciprocita'
dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto, ha l'onore di
comunicare quanto segue:
In seguito all'introduzione in Svizzera dell'imposta sul valore
aggiunto al 1 gennaio 1995, l'Amministrazione federale delle
contribuzioni svizzera ha proposto con lettera del 5 dicembre 1995 al
Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate un rimborso
reciproco delle imposte svizzere sul valore aggiunto (ex art. 81,
lettera c, dell'Ordinanza svizzera concernente l'IVA del 22/6/94)
agli operatori economici domiciliati e residenti in Italia e
rispettivamente dell'imposta italiana sul valore aggiunto (ex art. 38
ter del D.P.R. 633 del 26.10.72) agli operatori economici domiciliati
e residenti in Svizzera.
Una tale procedura e' d'altronde gia' prevista dall'Ottava e
Tredicesima Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea
sull'armonizzazione delle Norme di legge applicate dagli Stati membri
in materia d'imposizione delle cifre d'affari (Procedura di rimborso
dell'imposta sul valore aggiunto a contribuenti non domiciliati in
Svizzera rispettivamente non aventi sede nel territorio dell'Unione
Europea).
In seguito alle diverse discussioni fra le autorita' competenti la
Svizzera e l'Italia si dichiarano d'accordo su quanto segue:
1. La Svizzera dichiara nei confronti dell'Italia di garantire la
piena reciprocita' e di rimborsare agli operatori economici
domiciliati e residenti in Italia l'imposta sul valore aggiunto da
loro pagata nella Svizzera a condizione che l'Italia, a sua volta,
garantisca agli operatori economici domiciliati e residenti in
Svizzera un diritto al rimborso che, tenendo presente le
reciproche limitazioni del diritto alla deduzione dell'imposta
precedente, corrisponda a quello spettante ai contribuenti con
sede in Italia.
2. L'Italia dichiara nei confronti della Svizzera di garantire la
piena reciprocita' e di rimborsare agli operatori economici
residenti e domiciliati in Svizzera l'imposta sul valore aggiunto
da loro pagata in Italia a condizione che la Svizzera, a sua
volta, garantisca agli operatori economici residenti e domiciliati
in Italia un diritto al rimborso che, tenendo presente le
reciproche limitazioni del diritto alla deduzione dell'imposta
precedente, corrisponda a quello spettante ai contribuenti con
sede in Svizzera.
Per consentire ai succitati operatori che hanno gia' inoltrato la
domanda di rimborso per gli anni 1995 e 1996 nei tempi previsti dalla
legge di completare le pratiche relative, il termine di decorrenza
dell'Accordo e' fissato al 1 gennaio 1995, data di introduzione
dell'IVA in Svizzera.
Qualora codesto Ministero concordi con quanto precede, l'Ambasciata
di Svizzera ha l'onore di proporre che la presente Nota Verbale,
assieme alla Nota Verbale di risposta di codesto Ministero, di eguale
tenore, costituiscano un Accordo tra il Governo svizzero ed il
Governo italiano che entrera' in vigore all'atto della ricezione da
parte dell'Ambasciata di Svizzera della predetta Nota di risposta,
con effetto dal 1 gennaio 1995, come indicato nel precedente
paragrafo.
L'Ambasciata di Svizzera si avvale dell'occasione per rinnovare al
Ministero degli Affari Esteri i sensi della sua piu' alta
considerazione.
Roma, 18 luglio 1997
Ministero degli Affari Esteri
R O M A
Ministero degli Affari Esteri
NOTA VERBALE
Il Ministero degli Affari Esteri presenta i complimenti
all'Ambasciata di Svizzera ed ha l'onore di riferirsi alla Nota
Verbale del 18 luglio 1997 dell'Ambasciata di Svizzera del seguente
tenore:
"L'Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero
degli Affari Esteri e in riferimento alle condizioni di reciprocita'
dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto, ha l'onore di
comunicare quanto segue:
In seguito all'introduzione in Svizzera dell'imposta sul valore
aggiunto al 1 gennaio 1995, l'Amministrazione federale delle
contribuzioni svizzera ha proposto con lettera del 5 dicembre 1995 al
Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate un rimborso
reciproco delle imposte svizzere sul valore aggiunto (ex art. 81,
lettera c, dell'Ordinanza svizzera concernente l'IVA del 22/6/94)
agli operatori economici domiciliati e residenti in Italia e
rispettivamente dell'imposta italiana sul valore aggiunto (ex art. 38
ter del D.P.R. 633 del 26.10.72) agli operatori economici domiciliati
e residenti in Svizzera.
Una tale procedura e' d'altronde gia' prevista dall'Ottava e
Tredicesima Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea
sull'armonizzazione delle Norme di legge applicate dagli Stati membri
in materia d'imposizione delle cifre d'affari (Procedura di rimborso
dell'imposta sul valore aggiunto a contribuenti non domiciliati in
Svizzera rispettivamente non aventi sede nel territorio dell'Unione
Europea).
In seguito alle diverse discussioni fra le autorita' competenti la
Svizzera e l'Italia si dichiarano d'accordo su quanto segue:
1. La Svizzera dichiara nei confronti dell'Italia di garantire la
piena reciprocita' e di rimborsare agli operatori economici
domiciliati e residenti in Italia l'imposta sul valore aggiunto da
loro pagata nella Svizzera a condizione che l'Italia, a sua volta,
garantisca agli operatori economici domiciliati e residenti in
Svizzera un diritto al rimborso che, tenendo presente le
reciproche limitazioni del diritto alla deduzione dell'imposta
precedente, corrisponda a quello spettante ai contribuenti con
sede in Italia.
2. L'Italia dichiara nei confronti della Svizzera di garantire la
piena reciprocita' e di rimborsare agli operatori residenti e
domiciliati in Svizzera l'imposta sul valore aggiunto da loro
pagata in Italia a condizione che la Svizzera, a sua volta,
garantisca agli operatori economici residenti e domiciliati in
Italia un diritto al rimborso che, tenendo presente le reciproche
limitazioni del diritto alla deduzione dell'imposta precedente,
corrisponda a quello spettante ai contribuenti con sede in
Svizzera.
Per consentire ai succitati operatori che hanno gia' inoltrato la
domanda di rimborso per gli anni 1995 e 1996 nei tempi previsti dalla
legge di completare le pratiche relative, il termine di decorrenza
dell'Accordo e' fissato al 1 gennaio 1995, data di introduzione
dell'IVA in Svizzera.
Qualora codesto Ministero concordi con quanto precede, l'Ambasciata
di Svizzera ha l'onore di proporre che la presente Nota Verbale,
assieme alla Nota Verbale di risposta di codesto Ministero, di eguale
tenore, costituiscano un Accordo tra il Governo svizzero ed il
Governo italiano che entrera' in vigore all'atto della ricezione da
parte dell'Ambasciata di Svizzera della predetta Nota di risposta,
con effetto dal 1 gennaio 1995, come indicato nel precedente
paragrafo.
L'Ambasciata di Svizzera si avvale dell'occasione per rinnovare al
Ministero degli Affari Esteri i sensi della sua piu' alta
considerazione".
Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di far presente che il
Governo italiano e' d'accordo con quanto sopra descritto e si avvale
dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata di Svizzera i sensi della
sua piu' alta considerazione.
Roma, 18 luglio 1997
Ambasciata di Svizzera
Via Barnaba Oriani, 61
00197 R O M A
654.
Beirut, 1 agosto 1997
Verbale concordato di cooperazione tra
il Governo della Repubblica Italiana
e il Governo della Repubblica del Libano
(Entrata in vigore: 1 agosto 1997)
*** ** * VEDERE TESTO ORIGINALE DA PAGINA 56 A PAGINA 57 * ** ***
TRADUZIONE NON UFFICIALE
VERBALE CONCORDATO
Allo scopo di rafforzare ulteriormente le relazioni amichevoli fra
l'Italia ed il Libano, le due Parti convengono sulla necessita' di
imprimere un nuovo slancio al programma di cooperazione bilaterale.
La parte italiana ribadisce la sua volonta' di continuare ad
appoggiare il processo di ricostruzione e di sviluppo economico del
Libano, come enunciato nel dicembre scorso a Washington, in occasione
della Conferenza Internazionale "Amici del Libano".
Considerando l'impegno precedente del febbraio 1992 e le modifiche
alle priorita' del progetto concordate durante l'incontro bilaterale
del marzo 1996, la parte italiana presenta una nuova versione della
Proposta Finanziaria del Programma di Cooperazione.
Sulla base di un dialogo approfondito sui settori prioritari e di
un esame preliminare delle richieste specifiche avanzate dalle
Autorita' libanesi, la parte italiana esprime la propria
disponibilita' a finanziare con crediti agevolati progetti nei
settori delle risorse idriche e dell'elettricita', per un importo
approssimativo pari a 60 milioni di dollari USA.
Sono in fase di esame per il finanziamento i seguenti progetti:
1. Impianto per il trattamento delle acque reflue, Zahle e zone
limitrofe;
2. Impianto per il trattamento delle acque di Dbayeh - Proroga
della Fase II;
3. Riabilitazione e potenziamento dei sistemi di approvvigionamento
idrico nella regione di Jbeil;
4. Captazione e trattamento delle acque a Fouar Antelias;
5. Costruzione di un nuovo collegamento via cavo fra la centrale
elettrica di Zouk e l'impianto di pompaggio di Dbayeh.
Il finanziamento di ogni progetto concordato e' soggetto
all'approvazione del Comitato Direttivo della Cooperazione allo
Sviluppo italiana, che sara' rilasciata sulla base dei risultati
della valutazione tecnica, economica ed ambientale attualmente in
corso.
In caso di valutazione negativa, altri progetti verranno presi in
considerazione ai fini del finanziamento.
Le due Parti concordano che gli appalti per i progetti sopra
menzionati saranno aggiudicati in base ad una gara aperta solo alle
ditte italiane.
Le condizioni finanziarie dei crediti agevolati saranno le
seguenti:
* restituzione a 35 anni
* pagamento dilazionato a 14 anni
* interesse dello 0,5%
La parte italiana conferma il Programma di Doni nel settore
sanitario per un importo pari a 10 miliardi di lire italiane e sta
esaminando la possibilita' di elargire a dono l'importo di 2 miliardi
di lire italiane per il "Programma di Sviluppo Rurale Integrato per
la regione Baalbeck-Hermel", previo esito positivo della valutazione
tecnica.
Fatto a Beirut il 1 agosto 1997 in due originali in lingua inglese.
(F.to: Carlo CALIA) (F.to: Nabil A. EL-JISR)
Ambasciatore d'Italia Presidente del Consiglio
a Beirut per lo Sviluppo e la Ricostruzione
655.
Roma, 6 agosto 1997
Accorto tra
il Governo della Repubblica Italiana
ed il Governo della Repubblica di Polonia
sulla conversione delle patenti di guida
(cinque Allegati)
(Entrata in vigore: 19 gennaio 1998)
Accordo
tra il Governo della Repubblica Italiana
e
il Governo della Repubblica di Polonia
sulla conversione delle patenti di guida
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica
di Polonia di seguito denominati Parti Contraenti, al fine di
migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonche' di agevolare
il traffico stradale sul territorio delle Parti Contraenti hanno
convenuto quanto segue:
Articolo 1
Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente quelle patenti di
guida nazionali non provvisorie, di seguito chiamate patenti di
guida, che sono state emesse dalle competenti Autorita' dell'altra
Parte Contraente secondo la propria normativa interna, a favore di
persone residenti sul proprio territorio.
Articolo 2
Il titolare della patente emessa dalle Autorita' di una delle Parti
Contraenti, ha il diritto di guidare nel territorio dell'altra Parte
i veicoli di quelle categorie per le quali la patente e' valida nel
Paese di emissione.
Articolo 3
La patente di guida emessa dalle Autorita' di una delle Parti
Contraenti cessa di validita' nel territorio dell'altra Parte
Contraente trascorso un anno dalla data di trasferimento della
residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte Contraente.
Articolo 4
La disposizione dell'art. 3 non riguarda i membri delle
Rappresentanze diplomatiche, consolari ed agenzie governative delle
Parti Contraenti, che usufruiscono dei privilegi ed immunita'
diplomatiche o consolari.
Articolo 5
Nell'interpretazione degli articoli 1, 3 e 6 del presente Accordo si
intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito
dalla rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.
Articolo 6
Se il titolare della patente emessa dalle Autorita' di una delle due
Parti Contraenti stabilisce la residenza nel territorio dell'altra
Parte, ha il diritto di convertire la sua patente nazionale in una
patente di guida del Paese di residenza senza dover sostenere esami
teorici e pratici, nonche' senza dover far tradurre la sua patente se
questa risponde al/ai modello/i di cui all'allegato 1. Nel caso in
cui sulla patente siano presenti ulteriori annotazioni se ne potra'
richiedere la traduzione.
La disposizione del presente articolo non riguarda le normative
interne concernenti le condizioni sanitarie e psicologiche necessarie
per la guida.
Avranno efficacia le limitazioni di guida eventualmente previste
dalle norme interne dei due Stati, relative ai neopatentati, con
riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si
chiede la conversione.
Articolo 7
Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza
delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene
riconosciuta sulla base degli allegati 2, 3 e 4 al presente Accordo.
Gli allegati possono essere modificati dalle Autorita' competenti
delle Parti Contraenti con uno scambio di Note.
Le Autorita' centrali competenti per la conversione delle patenti di
guida e per le modifiche agli allegati al presente Accordo sono le
seguenti:
a) nella Repubblica Italiana: il Ministero dei Trasporti e della
Navigazione,
b) nella Repubblica di Polonia: il Ministero dei Trasporti e
dell'Economia Marittima.
Articolo 8
All'atto della conversione della patente di guida, le Autorita'
competenti delle Parti Contraenti ritirano la patente da convertire e
la restituiscono alle Autorita' competenti dell'altra Parte
Contraente, per il tramite delle rispettive Ambasciate, come da
allegato 5 al presente Accordo.
Articolo 9
L'Autorita' competente per ciascuna Parte Contraente che effettua la
conversione puo' chiedere informazioni alle competenti Autorita'
dell'altra Parte Contraente ove sorgano dubbi circa la validita' e
l'autenticita' della patente.
Tale richiesta sara' inoltrata, ove necessiti, per il tramite delle
Autorita' diplomatiche.
Articolo 10
L'Autorita' competente della Parte Contraente che riceve la patente
ritirata a seguito di conversione, informa l'altra Parte circa la
validita' della patente qualora vengano rilevate differenze nei dati.
Articolo 11
Il presente Accordo con i relativi allegati entrera' in vigore
sessanta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due
notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate
l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.
Articolo 12
Il presente Accordo, che potra' essere modificato per iscritto per
mutuo consenso, avra' durata indeterminata e potra' essere denunciato
iscritto in qualunque momento da una delle Parti Contraenti, cessando
di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione dell'avvenuta
denuncia.
Fatto a Roma , il 6 agosto 1997 in due originali, nelle lingue
italiana e polacca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica Italiana Repubblica di Polonia
(firme illeggibili) (firme illeggibili)
ALLEGATO 1
MODELLI DI PATENTI DI GUIDA RILASCIATE IN ITALIA E IN POLONIA.
a) modello della patente polacca cat. A, B, C, D, E rilasciati dal
1 maggio 1993,
a1) modello di patente polacca cat. A, B, C, D, E rilasciati dal
1 gennaio 1984 al 30 aprile 1993
a2) modello di patente polacca cat. A, B, C, D, E rilasciati dal
1 gennaio 1971 al 31 dicembre 1983
a3) modello di patente polacca cat. T, M
b) modello di patente italiana rilasciata dal 1 luglio 1996 - Dir.
91/439/CEE
b1) ultimo modello di patente italiana successivo al modello b/con
modifica numerazione dati contenuti alla pagina 2
MODELLI DI PATENTI ITALIANE RILASCIATE ANTECEDENTEMENTE AL 1 LUGLIO
1996
c) autorita' preposta al rilascio M.C.T.C.
(Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione)
c1) autorita' preposta al rilascio il Prefetto.
Tale modello e' precedente al modello c)
c2) autorita' preposta al rilascio il Prefetto.
Tale modello e' precedente al modello c1)
ALLEGATO 2
1a TABELLA DI EQUIPOLLENZA
PER LA CONVERSIONE DELLE PATENTI POLACCHE IN PATENTI ITALIANE
Repubblica di Polonia Repubblica Italiana
categorie categorie
A A
B(1) B
C(2) C
D(3) D
E E
M non convertibile
T(4) non convertibile
(1) Convertibile solo se il conducente ha compiuto 18 anni
di eta', in conformita' alle norme vigenti in Italia.
(2) Convertibile solo se la patente e' valida anche per la
categoria B.
(3) Convertibile solo se la patente e' valida anche per le
categorie B e C.
(4) In Italia e' possibile condurre macchine agricole con
le patenti di categoria A e B, in relazione alle
caratteristiche del veicolo.
N.B. In Italia le categorie A, B, C e D comprendono rispettivamente
le sottocategorie A1, B1, C1 e D1.
ALLEGATO 3
2a TABELLA DI EQUIPOLLENZA
PER LA CONVERSIONE DELLE PATENTI ITALIANE (RILASCIATE ANTERIORMENTE
AL 1 LUGLIO '96) IN PATENTI POLACCHE
Repubblica Italiana Repubblica di Polonia
categorie categorie
A A
B B
C B-C(1)
D B-C-D(2)
E E
B-E T(3)
(1) La patente italiana di categoria C viene convertita in
patente polacca di categoria C valida anche per la
categoria B
(2) La patente italiana di categoria D viene convertita in
patente polacca di categoria D valida anche per le
categorie C e B
(3) In Italia la patente di categoria B abilita alla
conduzione di macchine agricole, con rimorchio leggero
ALLEGATO 4
3a TABELLA DI EQUIPOLLENZA
PER LA CONVERSIONE DELLE PATENTI ITALIANE RILASCIATE DOPO IL 1 LUGLIO
'96 (CONFORMEMENTE AL MODELLO PREVISTO DALLA DIRETTIVA 91/439 CEE)
Repubblica Italiana Repubblica di Polonia
categorie categorie
A1 -
A A
B1 -
B B
C1 B
C C
D1 B
D D
E E
B-E(1) T
(1) In Italia la patente di categ. B abilita alla
conduzione di macchine agricole, solo con rimorchio
leggero.
ALLEGATO 5
RESTITUZIONE PATENTI CONVERTITE
Autorita' italiane alle quali devono essere restituite le patenti
italiane convertite in Polonia
Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Direzione Generale Motorizzazione Civile
Direzione Centrale IV
Via G. Caraci, 36
00157 Roma
Per il tramite dell'Ambasciata della Repubblica Italiana a Varsavia.
Ambasada Republiki Wloskiej
pl.J.H. Dabrowskiego 6,
00-055 Warszawa Polska
Autorita' polacche alle quali devono essere restituite le patenti
polacche convertite in Italia
Capo distrettuale dell'ufficio dell'amministrazione governativa
generale competente per il luogo dell'emissione delle patenti di
guida.
Per il tramite dell'Ambasciata della Repubblica di Polonia a Roma.
Ambasciata della Repubblica di Polonia
Via P.P. Rubens 20, Monti Parioli
00-197 Roma Italia
656.
Roma, San Marino, 8-13 agosto 1997
Scambio di Lettere tra
il Governo della Repubblica Italiana e
il Governo della Repubblica di San Marino
relativo allo scambio di informazioni
di cui al processo verbale del 4 aprile 1994,
che correda l'Atto aggiuntivo alla Convenzione
in materia di rapporti finanziari e valutari
del 2 maggio 1991
(Entrata in vigore: 13 agosto 1997)
Il Ministro degli Affari Esteri
Roma, 8 agosto 1997
Signor Segretario di Stato,
ho l'onore di riferirmi al Processo Verbale del 4 marzo 1994, che
correda l'Atto Aggiuntivo alla Convenzione in materia di rapporti
finanziari e valutari tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di
San Marino del 2 maggio 1991, per proporLe che lo scambio di
informazioni da effettuarsi fra le Autorita' competenti, ai fini
indicati nel Processo Verbale stesso, avvenga con le seguenti
modalita':
Punto 1
1. L'Autorita' competente di uno Stato puo' richiedere all'Autorita'
competente dell'altro Stato di comunicarLe le informazioni di cui
al preambolo per quanto concerne un caso specifico. L'Autorita'
competente dello Stato cui la richiesta di informazioni e' rivolta
non e' tenuta ad ottemperare a tale richiesta se risulta che
l'Autorita' competente dello Stato richiedente non ha esaurito le
abituali fonti di informazioni che avrebbe potuto utilizzare,
secondo le circostanze, per ottenere le informazioni richieste
senza mettere in pericolo i risultati dell'inchiesta.
2. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo
1., l'Autorita' competente dello Stato cui la richiesta e' rivolta
fa eseguire le indagini necessarie per ottenere dette
informazioni.
3. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1, uno Stato non e'
tenuto a dare seguito ad una richiesta di informazioni rivoltagli
dall'altro Stato se la sua legislazione o la sua pratica
amministrativa gli vietano di raccogliere tali informazioni per le
proprie necessita'. Tuttavia, l'Autorita' competente dello Stato
alla quale e' presentata la richiesta non puo' invocare il fatto
che la sua legislazione o la sua prassi amministrativa non le
consentono di effettuare ricerche o di raccogliere o di usare le
informazioni chieste a fronte di una richiesta o di raccogliere o
di usare le informazioni chieste a fronte di una richiesta della
Autorita' competente dell'altro Stato basata su elementi precisi e
circostanziati che facciano fondatamente presumere che uno dei
propri residenti abbia trasferito denaro, titoli o valori
mobiliari nello Stato al quale la richiesta e' rivolta ai fini di
cui al preambolo.
Punto 2
1. L'Autorita' competente di uno Stato puo' richiedere all'Autorita'
competente dell'altro Stato, anche in assenza degli elementi
precisi e circostanziati di cui al punto 1, paragrafo 3, di
comunicarLe le informazioni relative a dati e notizie concernenti
i trasferimenti da e verso l'estero (intendendo come estero Paesi
diversi dall'Italia e da San Marino) di denaro, titoli o valori
mobiliari - di cui comunque i due Stati si impegnano a mantenere
evidenza - effettuati da soggetti residenti in uno dei due Stati
per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari
residenti nell'altro Stato.
Punto 3
1. L'Autorita' competente dello Stato che dovra' fornire informazioni
in virtu' dei precedenti punti provvede alla loro trasmissione con
la massima sollecitudine. In caso di difficolta' o di rifiuto di
fornire tali informazioni, detta Autorita' competente dovra'
immediatamente informare l'Autorita' richiedente, indicando la
natura degli ostacoli o le ragioni del rifiuto.
Punto 4
1. Tutte le informazioni che uno Stato abbia ottenuto in virtu' della
presente nota devono essere tenute segrete in tale Stato, allo
stesso modo delle informazioni raccolte in applicazione della
legislazione nazionale.
Tuttavia, tali informazioni:
- devono essere accessibili soltanto alle persone direttamente
interessate alle operazioni di accertamento o di controllo
amministrativo dell'accertamento dell'imposta ed alle operazioni
di accertamento dei casi di riciclaggio e di insider trading;
- devono essere rese note in occasione di un procedimento
giudiziario, di un procedimento penale o di un procedimento che
comporti l'applicazione di sanzioni amministrative, avviati ai
fini o in relazione con l'accertamento o il controllo
dell'accertamento dell'imposta e con l'accertamento dei casi di
riciclaggio e di insider trading ed unicamente alle persone che
intervengono direttamente in tali procedimenti; tali informazioni
possono tuttavia essere riferite nel corso di pubbliche udienze o
nelle sentenze, qualora l'Autorita' competente dello Stato
contraente che fornisce le informazioni non vi si opponga.
Punto 5
1. Ai fini della presente nota hanno luogo, se necessario,
consultazioni tra le Autorita' competenti, su richiesta di una
delle due parti, allorquando si verta in materia di propria
esclusiva competenza, e in sede di Comitato di contatto, previsto
dall'art. 4 della Convenzione in materia di rapporti finanziari e
valutari del 2 maggio 1991, in caso di esito negativo delle
consultazioni.
Le saro' grato, Signor Segretario di Stato, se vorra' espressamente
manifestare il consenso del Governo sammarinese su quanto precede.
La prego di accogliere gli atti della mia piu' alta considerazione.
(firma illeggibile)
--------------------
S.E. Gabriele Gatti
Segretario di Stato per gli Affari Esteri
della Repubblica di San Marino
SAN MARINO
REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI
San Marino, 13 agosto 1997/1696 d.F.R.
Prot. n. 8403/DD/9
Signor Ministro,
ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di Vostra Eccellenza
in data 8 agosto 1997, del seguente tenore:
"ho l'onore di riferirmi al Processo Verbale del 4 marzo 1994, che
correda l'Atto Aggiuntivo alla Convenzione in materia di rapporti
finanziari e valutari tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di
San Marino del 2 maggio 1991, per proporLe che lo scambio di
informazioni da effettuarsi fra le Autorita' competenti, ai fini
indicati nel Processo Verbale stesso, avvenga con le seguenti
modalita':
Punto 1
1. L'Autorita' competente di uno Stato puo' richiedere all'Autorita'
competente dell'altro Stato di comunicarLe le informazioni di cui
al preambolo per quanto concerne un caso specifico. L'Autorita'
competente dello Stato cui la richiesta di informazioni e' rivolta
non e' tenuta ad ottemperare a tale richiesta se risulta che
l'Autorita' competente dello Stato richiedente non ha esaurito le
abituali fonti di informazioni che avrebbe potuto utilizzare,
secondo le circostanze, per ottenere le informazioni richieste
senza mettere in pericolo i risultati dell'inchiesta.
2. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo
1., l'Autorita' competente dello Stato cui la richiesta e' rivolta
fa eseguire le indagini necessarie per ottenere dette
informazioni.
3. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1, uno Stato non e'
tenuto a dare seguito ad una richiesta di informazioni rivoltagli
dall'altro Stato se la sua legislazione o la sua pratica
amministrativa gli vietano di raccogliere tali informazioni per le
proprie necessita'. Tuttavia, l'Autorita' competente dello Stato
alla quale e' presentata la richiesta non puo' invocare il fatto
che la sua legislazione o la sua prassi amministrativa non le
consentono di effettuare ricerche o di raccogliere o di usare le
informazioni chieste a fronte di una richiesta o di raccogliere o
di usare le informazioni chieste a fronte di una richiesta della
Autorita' competente dell'altro Stato basata su elementi precisi e
circostanziati che facciano fondatamente presumere che uno dei
propri residenti abbia trasferito denaro, titoli o valori
mobiliari nello Stato al quale la richiesta e' rivolta ai fini di
cui al preambolo.
Punto 2
1. L'Autorita' competente di uno Stato puo' richiedere all'Autorita'
competente dell'altro Stato, anche in assenza degli elementi
precisi e circostanziati di cui al punto 1, paragrafo 3, di
comunicarLe le informazioni relative a dati e notizie concernenti
i trasferimenti da e verso l'estero (intendendo come estero Paesi
diversi dall'Italia e da San Marino) di denaro, titoli o valori
mobiliari - di cui comunque i due Stati si impegnano a mantenere
evidenza - effettuati da soggetti residenti in uno dei due Stati
per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari
residenti nell'altro Stato.
Punto 3
1. L'Autorita' competente dello Stato che dovra' fornire informazioni
in virtu' dei precedenti punti provvede alla loro trasmissione con
la massima sollecitudine. In caso di difficolta' o di rifiuto di
fornire tali informazioni, detta Autorita' competente dovra'
immediatamente informare l'Autorita' richiedente, indicando la
natura degli ostacoli o le ragioni del rifiuto.
Punto 4
1. Tutte le informazioni che uno Stato abbia ottenuto in virtu' della
presente nota devono essere tenute segrete in tale Stato, allo
stesso modo delle informazioni raccolte in applicazione della
legislazione nazionale.
Tuttavia, tali informazioni:
- devono essere accessibili soltanto alle persone direttamente
interessate alle operazioni di accertamento o di controllo
amministrativo dell'accertamento dell'imposta ed alle operazioni
di accertamento dei casi di riciclaggio e di insider trading;
- devono essere rese note in occasione di un procedimento
giudiziario, di un procedimento penale o di un procedimento che
comporti l'applicazione di sanzioni amministrative, avviati ai
fini o in relazione con l'accertamento o il controllo
dell'accertamento dell'imposta e con l'accertamento dei casi di
riciclaggio e di insider trading ed unicamente alle persone che
intervengono direttamente in tali procedimenti; tali informazioni
possono tuttavia essere riferite nel corso di pubbliche udienze o
nelle sentenze, qualora l'Autorita' competente dello Stato
contraente che fornisce le informazioni non vi si opponga.
Punto 5
1. Ai fini della presente nota hanno luogo, se necessario,
consultazioni tra le Autorita' competenti, su richiesta di una
delle due parti, allorquando si verta in materia di propria
esclusiva competenza, e in sede di Comitato di contatto, previsto
dall'art. 4 della Convenzione in materia di rapporti finanziari e
valutari del 2 maggio 1991, in caso di esito negativo delle
consultazioni.
Le saro' grato, Signor Segretario di Stato, se vorra' espressamente
manifestare il consenso del Governo sammarinese su quanto precede".
Su quanto precede, Le manifesto il formale consenso del Governo di
San Marino.
La prego di accogliere, Signor Ministro, gli atti della mia piu'
alta considerazione.
IL SEGRETARIO DI STATO
(Gabriele Gatti)
S.E.
Lamberto DINI
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana
ROMA
____________________________
657.
Parigi, 8-9 settembre 1997
Accordo tra
il Governo della Repubblica Italiana
e l'Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'educazione, la scienza e la cultura
relativo alla ventunesima sessione straordinaria
dell'ufficio di Presidenza del Comitato
del patrimonio mondiale (Napoli 28-29 novembre)
e la ventunesima sessione del Comitato
del patrimonio mondiale (Napoli 1-16 dicembre 1997)
con scambio di Lettere firmato a Parigi il 9 e 12 settembre 1997
(Entrata in vigore: 12 settembre 1997)
*** ** * VEDERE TESTO ORIGINALE DA PAGINA 80 A PAGINA 90 * ** ***
TRADUZIONE NON UFFICIALE
UNESCO
7, Place de Fontenoy
75352, Parigi 07 SP
Il Direttore Generale
Riferimento DG/14/WCH/207
8 settembre 1997
Oggetto: Accordo tra il Governo Italiano e l'Organizzazione delle
Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura
relativo alla ventunesima sessione straordinaria
dell'Ufficio di presidenza del Comitato del patrimonio
mondiale (Napoli, 28-29 novembre) e la ventunesima sessione
del Comitato del patrimonio mondiale (Napoli, 1- 6 dicembre
1997).
--------------------------------------------------------------------
Signor Ministro
Con lettera del 20 maggio 1997, S.E. Giancarlo Leo, Rappresentante
permanente d'Italia presso l'UNESCO, ha cortesemente fatto sapere che
il Governo italiano e' disposto ad accogliere tali riunioni.
La ringrazio del generoso invito con il quale il Governo italiano
da' prova dell'interesse costante che porta all'azione dell'UNESCO, e
che sono lieto di accettare a nome dell'Organizzazione.
A. Oggetto e natura delle riunioni
Le riunioni sono organizzate in attuazione della risoluzione 3.1.,
adottata dalla Conferenza generale nella sua ventottesima sessione e
in conformita' al piano di lavoro corrispondente (Programma e
bilancio preventivo approvati per il 1996-1997, paragrafo 03107).
Esse hanno come finalita' la continuazione delle attivita' di
vigilanza sull'attuazione, allo scopo di agevolarle.
Ai sensi del regolamento relativo alla classificazione d'insieme
delle varie categorie di riunioni convocate dall'UNESCO, adottato
dalla Conferenza generale nella sua quattordicesima sessione (14C/
Risoluzioni, 23) tali riunioni appartengono alla categoria II -
Riunioni di natura intergovernativa diverse dalla conferenze
internazionali di Stati.
B. Partecipazione
(i) Partecipanti principali
I principali partecipanti alla sessione dell'Ufficio di Presidenza
(Bureau), in numero di 45, saranno i membri del Bureau. I principali
partecipanti alla sessione del Comitato saranno circa 160 delegati
rappresentanti gli Stati membri del Comitato. Essi saranno da me
invitati, e parteciperanno a titolo personale
(ii) Rappresentanti ed osservatori
(a) Gli Stati parti alla Convenzione che non sono membri del
Comitato possono assistere alle sessioni di quest'ultimo in qualita'
di osservatori.
(b) L'Organizzazione delle Nazioni Unite e le organizzazioni
dell'Ordinamento delle Nazioni Unite nonche' le altre organizzazioni
intergovernative con cui l'UNESCO ha concluso un accordo che prevede
una reciproca rappresentanza, potranno se lo desiderano, inviare dei
rappresentanti alla riunione.
(c) Mi ripropongo peraltro di invitare un certo numero di
organizzazioni intergovernative e di organizzazioni internazionali
non governative che s'interessano alle questioni che sono oggetto
della riunione.
Il numero totale dei partecipanti, ivi compresi i rappresentanti,
gli osservatori ed i membri del Segretariato, sara' di circa 175.
*
* *
Ho l'onore di sottoporre alla Sua considerazione le seguenti
proposte circa l'organizzazione della riunione
I. Luogo e date delle riunioni
La riunione del Comitato si svolgera' a Napoli, dal 1 al 6 dicembre
1997 e sara' preceduta, il 28 e 29 novembre, dalla ventunesima
sessione straordinaria dell'Ufficio di Presidenza (Bureau). Le due
riunioni avranno luogo al Palazzo Reale.
II. Organizzazione materiale e tecnica
L'organizzazione materiale e tecnica di queste riunioni sara'
curata, congiuntamente, dalle autorita' italiane competenti e dal
Segretariato dell'UNESCO sulla base della lista di fabbisogni
allegata alla presente. Rimane inteso che le due parti potranno di
comune accordo, apportare alle disposizioni previste nel presente
Accordo, ogni modifica eventualmente necessarie per far svolgere i
lavori nelle migliori condizioni.
III. Privilegi ed immunita'
Per tutto quanto concerne queste riunioni, il Governo italiano
applichera' le norme della Convenzione sui privilegi e le immunita'
delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e dell'Annesso IV
di questa Convenzione, di cui l'Italia e' parte dal 30 agosto 1985.
Il Governo italiano non imporra' alcuna limitazione all'entrata o
alla permanenza sul territorio italiano, o all'uscita da detto
territorio a tutte le persone, a prescindere dalla loro nazionalita',
chiamate a partecipare a queste riunioni in virtu' di una decisione
delle autorita' competenti dell'UNESCO, secondo i regolamenti
pertinenti dell'organizzazione.
Il Governo applichera' inoltre mutatis mutandis ai rappresentanti
governativi che partecipano alla riunione, le norme pertinenti della
Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile
1961.
IV. Danni ed incidenti
Per tutto il tempo in cui i locali riservati alla riunione saranno
messi a disposizione dell'UNESCO, il Governo italiano si fara' carico
del rischio dei danni che potrebbero essere causati a tali locali
come pure al mobilio ed agli impianti e si assumera' l'intera
responsabilita' degli incidenti di cui le persone che si trovano
all'interno di detti locali e delle relative pertinenze potrebbero
essere vittime. Le Autorita' italiane avranno diritto di prendere
misure appropriate per assicurare la protezione dei partecipanti
nonche' quella dei locali, del mobilio e degli impianti, in
particolare contro il furto e l'incendio. Inoltre, il Governo
italiano potra' chiedere all'UNESCO la riparazione di ogni danno che
potrebbe essere causato a persone o beni per colpa di un membro del
personale o di un agente dell'Organizzazione.
*
* *
Se, come lo spero, Lei approva le proposte che precedono, Le sarei
riconoscente di voler firmare e datare i due esemplari della presente
lettera di accordo e di rinviarne uno all'UNESCO.
Tale lettera, quando sara' firmata da entrambe le Parti costituira'
l'accordo tra il Governo italiano e l'UNESCO per tutto quanto
concerne la riunione.
Voglia gradire Signor Ministro, l'assicurazione della mia piu' alta
considerazione.
Federico MAYOR
PER IL GOVERNO ITALIANO
Firma: Giancarlo Leo
Qualifica: Ambasciatore, Rappresentante Permanente presso l'UNESCO
Data: Parigi, 9 settembre 1997
------------------------------------
S.E. il Ministro degli Affari Esteri
Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale delle Relazioni Culturali
Ufficio II
Piazzale della Farnesina
Roma-Italia
(i) Sessione straordinaria dell'Ufficio del patrimonio mondiale
Napoli, Italia, 28-29 novembre 1997
(ii) Ventunesima sessione del Comitato del patrimonio mondiale
1-6 dicembre 1997
LISTA DEI FABBISOGNI
I. BASE DI VALUTAZIONE
Luogo Napoli, Italia
Palazzo Reale
Date (i) 28-29 novembre 1997
(ii) 1-6 dicembre 1997
Durata (i) 2 giorni di calendario
(ii) 6 giorni di calendario
Numero approssimativo
di partecipanti (i) 50
(ii) 175 (ivi compresi i
partecipanti
principali, gli osservatori ed i
membri del Segretariato)
Lingue di lavoro Inglese e francese
(con interpretazione simultanea per
la plenaria ed i gruppi di lavoro)
Organizzazione dei lavori (i) Solo Plenaria
(ii) Plenaria e 2 gruppi
Numero di organi che si (i) 1
riuniscono contemporaneamente (ii) 2
Resoconti Registrazione dei dibattiti
su magnetofono senza
trascrizione
Il progetto di rapporto
finale sara' redatto
dal Relatore con l'aiuto
del Segretariato dell'UNESCO
Documenti N. approssimativo di pagine
standard (originali)
durante la riunione (i) 150
durante la riunione del Comitato (ii) 400
Volume e peso dei documenti 5 casse (circa 1.000 kg)
da spedire prima e dopo la all'andata
riunione 1 cassa (circa 200 kg) al ritorno
(1 cassa equivale a circa
120 x 80 x67)
II. SERVIZI A CARICO DELL'UNESCO
1. Intese preliminari e cooperazione tecnica con le autorita' del
paese ospite.
2. Stesura ed invio degli inviti e dei documenti di lavoro.
3. Segretariato della riunione.
4. Produzione e distribuzione del rapporto finale dopo la riunione.
III. SERVIZI, LOCALI E PERSONALE NECESSARI IN LOCO A CARICO DEL PAESE
OSPITE
1. Servizi
(a) Spese di viaggio per i 12 membri del Segretariato dell'Unesco,
come segue: il Direttore del WHC, il Vice-Direttore, 7
professionisti, 2 segretari ed 1 commesso.
(b) Spese di viaggio per 6 interpreti.
(c) Spedizione dei documenti necessari dalla Sede dell'UNESCO al
luogo della riunione e ritorno.
(d) Comunicazioni telefoniche internazionali ufficiali del
Segretariato, prima e durante la riunione, con la Sede
dell'UNESCO a Parigi ed eccezionalmente, se richiesto, con gli
Uffici regionali dell'Organizzazione.
(e) Le indennita' giornaliere per i 12 membri del Segretariato ed i
sei interpreti di cui sopra saranno oggetto di uno scambio di
lettere tra le autorita' italiane ed il Direttore generale
dell'UNESCO.
2. Locali
(a) 1 sala di riunione con 50 posti al tavolo, attrezzata per
l'interpretazione simultanea in 2 lingue (2 cabine, 2 canali,
microfoni, auricolari)
(b) (i) 1 sala di riunione (teatrino di Corte, Palazzo reale) con 175
posti al tavolo, attrezzata per l'interpretazione simultanea in 2
lingue (2 cabine, 2 canali, microfoni, auricolari)
(ii) 1 sala di riunione con 30 a 50 posti al tavolo, e 10 senza
tavolo, attrezzata per l'interpretazione simultanea in 2 lingue
(2 cabine, 2 canali, microfoni, auricolari)
(iii) Uffici che dovranno essere situati in prossimita' delle
sale di conferenza con l'attrezzatura per consentire ai membri
del Segretariato di seguire i dibattiti della sala plenaria
- 1 per il Presidente
- 1 per il Direttore del Centro del patrimonio mondiale
(sufficiente ampio perche' vi si svolgano le riunioni giornaliere
del Segretariato)
- 1 per il relatore
- 1 per i traduttori
- 4 per il Segretariato (compresi gli organi consultivi)
(iv) Locale per la riproduzione e l'assemblaggio dei documenti
(v) Banco per la ricezione e la distribuzione dei documenti
3. Mobili, attrezzature e forniture
(a) Mobili per i locali sopra menzionati (Ved. III.2), compresi gli
impianti telefonici per le comunicazioni interne e le
comunicazioni con l'esterno
(b) 2 fotocopiatrici a grande erogazione (90 copie al minuto) con
forniture corrispondenti
(c) 8 IBM/PC o 100% compatibile equipaggiato con Windows 95 (compreso
MS Word 6.0 o 7.0 Access. 20 Excel 5.0) francese/inglese (4
tastiere inglesi e 4 tastiere francesi (collegate alle 6
stampanti laser compatibili con forniture A4
(d) 2 proiettori di diapositive (compatibili Kodak) con "caroselli" e
schermi
(e) 2 retro-proiettori
(f) 2 macchine da scrivere elettriche (1 tastiera inglese, 1 tastiera
francese)
(g) 1 fax
(h) 6 linee internazionali
(i) 1 serie di triedri con i nomi dei membri del Comitato del
patrimonio mondiale e dei seguenti triedri:
ICCROM
ICOMOS
YICIN
Presidente
Direttore generale
Rappresentante del Direttore generale
Segretario
Relatore
Osservatori
Segretariato (i triedri di cui sopra saranno forniti dall'UNESCO)
(j) Attrezzature d'interpretazione simultanea in 2 lingue per ogni
sala di riunione (2 cabine, 2 canali, microfoni, auricolari)
(k) 2 magnetofoni con nastri e cassette in numero sufficiente per la
registrazione dei dibattiti nella sala di riunione
(l) Forniture d'ufficio (1)
---------------------------------
1 lista dettagliata sara' fornita dall'UNESCO
4. Personale locale
(a) Rappresentante del Governo ospite (funzionario di collegamento)
che coordinera', a nome delle autorita' d'accoglienza,
disposizioni materiali e tecniche impartite dalle autorita' per i
bisogni della riunione, in cooperazione con il Segretariato
dell'UNESCO
(b) 2 tecnici del suono incaricati di assicurare l'installazione ed
il funzionamento del materiale per l'interpretazione simultanea e
la registrazione
(c) 2 segretari bilingui (inglese/francese)
(d) 2 tecnici per i computer
(e) 2 operatori per le fotocopiatrici
(f) 1 fattorino/commesso per l'assemblaggio dei documenti
(g) 2 receptionist bilingui in inglese ed in francese per il 28
novembre ed il 1 dicembre, 1 receptionist per i giorni seguenti
(h) 2 commessi di sala
5. Alloggio e trasporto
(a) Prenotazione di un numero sufficiente di camere d'albergo per i
partecipanti, gli osservatori ed i membri del Segretariato, a
loro spese (da notare che per ragioni di convenienza, tutti i
membri del Segretariato dell'UNESCO dovrebbero risiedere nello
stesso albergo, situato il piu' vicino possibile al luogo della
riunione).
(b) Servizio di accoglienza all'arrivo ed al trasporto in albergo
delle persone ufficialmente invitate alla riunione, e dai membri
del Segretariato; stesso servizio al momento della partenza.
(c) Ove necessario, trasporto dei partecipanti, degli osservatori e
dei membri del Segretariato dell'UNESCO per ogni manifestazione
ufficiale organizzata in occasione della riunione.
RAPPRESENTANZA PERMANENTE
IL RAPPRESENTANTE PERMANENTE PRESSO L'ITALIA
Parigi, 9 settembre 1997
Signor Direttore Generale,
Ho l'onore di far riferimento all'Accordo tra il Governo Italiano e
l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e
la cultura, relativo alla ventunesima sessione straordinaria
dell'Ufficio di Presidenza del Comitato del patrimonio mondiale
(Napoli, 28-29 novembre) ed alla ventunesima sessione del Comitato
del patrimonio mondiale (Napoli, 28-29 novembre e 1-6 dicembre 1997).
A tale riguardo, e per quanto riguarda le indennita' giornaliere
secondo i tassi delle Nazioni Unite, per i 12 membri del Segretariato
dell'UNESCO e per i 6 interpreti di cui rispettivamente ai punti
III.(a) e III 1.(b) della "Lista dei fabbisogni" rimane inteso che le
spese relative saranno a carico del ROSTE (Ufficio Regionale per la
Scienza e la Tecnologia in Europa) a valere sul contributo
dell'Italia allo stesso ROSTE per l'anno 1997.
Le saro' riconoscente di voler cortesemente confermare quanto
precede, confermando in tal modo i termini dell'accordo in oggetto e
mi avvalgo dell'occasione per rinnovarLe, Signor Direttore Generale,
l'assicurazione della mia piu' alta considerazione.
Giancarlo LEO
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
---------------------
Signor Federico MAYOR
Direttore Generale
dell''UNESCO
Casa dell'UNESCO
PARIGI
UNESCO
7, Place de Fontenoy
75352, Parigi 07 SP
Il Direttore Generale
Riferimento DG/24/32/6
12 settembre 1997
Signor Ambasciatore,
Ho l'onore di far riferimento alla Sua lettera del 9 settembre 1997
relativa all'accordo di sede tra il Governo Italiano e l'UNESCO per
lo svolgimento della ventunesima sessione straordinaria dell'Ufficio
di Presidenza del Comitato del patrimonio mondiale (Napoli, 28-29
novembre) e della ventunesima sessione del Comitato del patrimonio
mondiale (Napoli, 28-29 novembre e 1-6 dicembre 1997). Ho l'onore di
accedere alla Sua domanda e di dare il mio accordo affinche' "le
indennita' giornaliere secondo i tassi delle Nazioni Unite, per i 12
membri del Segretariato dell'UNESCO e per i 6 interpreti di cui
rispettivamente ai punti III.(a) e III 1.(b) della "Lista dei
fabbisogni" rimane inteso che le spese relative saranno a carico del
ROSTE (Ufficio Regionale per la Scienza e la Tecnologia in Europa) a
valere sul contributo dell'Italia allo stesso ROSTE per l'anno 1997."
Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'assicurazione della mia piu'
alta considerazione.
Federico MAYOR
S.E. Signor Giancarlo LEO
Ambasciatore
Rappresentante permanente d'Italia
presso l'UNESCO
Casa dell'UNESCO
658.
Il Cairo, 9 settembre 1997
Protocollo d'attuazione
fra il Governo della Repubblica Italiana
e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto
(Entrata in vigore: 9 settembre 1997)
*** ** * VEDERE TESTO ORIGINALE DA PAGINA 102 A PAGINA 124 * ** ***
TRADUZIONE NON UFFICIALE
PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO
Il Ministero degli Affari Esteri italiano - Direzione Generale per
la Cooperazione allo Sviluppo, qui di seguito denominato MAE-DGCS, in
nome e per conto del Governo della Repubblica Italiana (qui di
seguito denominato GRI) ed il Ministero Egiziano per le Assicurazioni
e gli Affari Sociali (qui di seguito definito MAAS), in nome e per
conto del Governo della Repubblica d'Egitto (qui di seguito definito
GRE),
Visto
il Protocollo di Cooperazione Scientifica e Tecnica fra il GRI ed
il GRE, firmato al Cairo il 29 aprile 1975, con Protocollo Aggiuntivo
e relative modifiche apportate il 1 agosto 1989;
Visto
Il Verbale Concordato della Commissione Mista per la Cooperazione
allo Sviluppo, che si e' riunita a Roma il 2 marzo 1989;
Vista
la legge italiana n. 318 del 5 novembre 1990 sulle disposizioni
finanziarie per l'Aiuto Straordinario concesso dal GRI ai paesi
colpiti dalla crisi della Guerra del Golfo;
Visto
il Protocollo per l'Aiuto Straordinario all'Egitto per far fronte
alle conseguenze economiche e sociali della crisi della Guerra del
Golfo, firmato dalle Parti al Cairo il 13 febbraio 1992;
Visto
il Verbale Concordato della prima riunione preparatoria della
successiva Commissione Mista, svoltasi al Cairo il 21 e 22 giugno
1995;
Visto
il Verbale Concordato della seconda riunione preparatoria della
successiva Commissione Mista, svoltasi al Cairo il 24 e 25 giugno
1996;
Vista
la Risoluzione del Comitato Interministeriale dei Direttori della
Cooperazione n. 94, in data 25 settembre 1996, con la quale e' stato
approvato un progetto intitolato "Rafforzamento e Sviluppo del
Programma Famiglie Produttive nel Governatorato di Ghiza";
Vista
la Lettera n. 1592 diramata dal Ministro egiziano per la
Pianificazione e la Cooperazione Internazionale il 15 agosto 1997 per
informare che il titolo del Progetto sopra citato sara' cambiato in
"Come alleviare la poverta' e creare posti di lavoro nel
Governatorato di Ghiza";
HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:
Il Progetto di cui al successivo Articolo 1 sara' finanziato
congiuntamente dal MAE-DGCS e dal MAAS, che gli dara' attuazione, di
concerto con e con l'assistenza tecnica del MAE-DGCS, in conformita'
con le disposizioni enunciate nel presente Protocollo.
ARTICOLO 1 - IL PROGETTO E LE SUE PARTI
Il MAE-DGCS finanziera' con un dono il seguente Progetto: "Come
alleviare la poverta' e creare posti di lavoro nel Governatorato di
Ghiza", qui di seguito definito il "Programma". Il contenuto tecnico
del Programma e' descritto all'Allegato 1, che sara' considerato
parte integrante del presente Protocollo.
Nel quadro delle disposizioni del Verbale Concordato della
Commissione Mista per la Cooperazione allo Sviluppo del 2 marzo 1989,
il GRE era rappresentato dal Ministero della Cooperazione
Internazionale, successivamente accorpato al Ministero dell'Economia
e della Cooperazione Internazionale (MECI) e, piu' recentemente, al
Ministero della Pianificazione e della Cooperazione Internazionale
(MPCI). Il MECI (attualmente MPCI) ha designato il MAAS quale Agenzia
Esecutiva del Programma, in conformita' con il Verbale Concordato
della seconda riunione preparatoria della successiva Commissione
Mista, tenutasi al Cairo il 24 e 25 giugno 1996.
ARTICOLO 2 - IMPEGNI
Gli impegni delle Parti sono specificati nel summenzionato Allegato
1. L'impegno finanziario del MAE-DGCS ammontera' a 6.100.000.000 lire
italiane. L'impegno finanziario del MAAS sara' corrisposto in natura
ed ammontera' a circa 1.277.500.000 lire italiane.
ARTICOLO 3 - DESTINATARI
La corrispondenza relativa all'esecuzione del Programma, contenente
il numero di riferimento ed il titolo dello stesso, sara' indirizzata
a:
a. per il MAE-DGCS: Ambasciata Italiana al Cairo - Ufficio Tecnico
Locale per la Cooperazione - 1079 Corniche El Nil, Garden City,
Il Cairo;
b. per il MAAS: Ministero delle Assicurazioni e degli Affari
Sociali - Dipartimento Centrale dello Sviluppo Sociale -
Mougamma El Taharir Building - quinto piano.
ARTICOLO 4 - LINGUE E NUMERO DI COPIE
Il presente Protocollo sara' redatto in due originali in lingua
inglese.
ARTICOLO 5 - PRIVILEGI ED ESENZIONI
Il GRE assicurera' al personale italiano che lavora in Egitto per
dare attuazione al Progetto tutti i privilegi e le esenzioni, in
conformita' con il Protocollo Aggiuntivo allegato all'Accordo di
Cooperazione Scientifico e Tecnico firmato dal GRI e dal GRE il 29
aprile 1975 e tuttora in vigore. Inoltre, il GRE garantira'
l'esenzione per tutti i materiali ed i veicoli - che saranno forniti
per il Programma dal GRI a sue spese - dai dazi portuali, dai dazi
sulle importazioni e le esportazioni o da qualunque altro onere, in
conformita' con l'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnica
firmato dal GRI e dal GRE (Art. 9) e tuttora in vigore, ferme
restando le leggi ed i regolamenti esistenti ed applicabili a
progetti analoghi attuati nel Paese.
ARTICOLO 6 - ALTRE DISPOSIZIONI
Il presente Protocollo ed il relativo Allegato potranno essere
emendati con il consenso reciproco delle Parti con uno scambio di
lettere. Nel caso di difficolta' per pervenire ad un accordo
sull'interpretazione o sulle modifiche proposte al presente
Protocollo, la questione sara' sottoposta all'attenzione sia di S.E.
il Ministro della Pianificazione e della Cooperazione Internazionale
che di S.E. l'Ambasciatore d'Italia.
Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data della firma,
come qui di seguito specificato.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente
autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente
Protocollo di Attuazione.
Fatto al Cairo il 9 settembre 1997 in due originali in lingua
inglese.
Per il Governo Italiano Per il Governo Egiziano
S.E. l'Ambasciatore d'Italia S.E. il Ministro delle Assicurazioni
e degli Affari Sociali
(F.to: Francesco Aloisi de Larderel) (F.to: Mervat Tellawi)
PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE
fra
il Governo della Repubblica Italiana
e
il Governo della Repubblica Araba d'Egitto
ALLEGATO 1
DISPOSIZIONI ATTUATIVE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE
Paese: Repubblica Araba d'Egitto
Titolo: Come alleviare la poverta' e creare posti di lavoro nel
Governatorato di Ghiza
Agenzia finanziatrice: Ministero degli Affari Esteri italiano -
Direzione Generale della Cooperazione allo
Sviluppo (MAE-DGCS)
Agenzia esecutrice : Ministero delle Assicurazioni e degli Affari
Sociali egiziano
1. CONTESTO GENERALE
La popolazione della Repubblica Araba d'Egitto si aggira
attualmente sui 59 milioni di abitanti, con un tasso di crescita
superiore al 2,1% e vive in una superficie di terre coltivabili di
ampiezza inferiore ai 60.000 km quadrati; nel tempo, essa ha sofferto
di problemi economici imputabili a vaste dicotomie socio-economiche e
sperequazioni sociali. Per alleviare tale situazione, il Ministero
delle Assicurazioni e degli Affari Sociali egiziano nel 1964 ha dato
inizio al Programma Famiglie Produttive ed all'Associazione per lo
Sviluppo della Comunita', protrattosi fino ad oggi, producendo
risultati positivi in 26 Governatorati. Il PFP-ASC e' stato concepito
per accrescere la capacita' di produrre reddito nelle famiglie piu'
povere, tramite la concessione di prestiti senza interessi e
formazione fornita allo scopo di renderli economicamente
indipendenti.
La riforma economica, avviata dal GRE nel 1986, ha segnato l'inizio
di una serie di provvedimenti volti ad interrompere la stagnazione
economica e conseguire livelli di crescita alti e sostenibili.
Dall'inizio del 1990, il nuovo Programma di Riforma Economica e
Aggiustamento Strutturale (PREAS) consegue risultati significativi,
ripristinando l'equilibrio macro-economico egiziano.
Attualmente sono in corso nuove fasi del programma, che si basano
eminentemente sulla privatizzazione delle imprese pubbliche, la
liberalizzazione dei prezzi, i tagli alla spesa pubblica e
l'eliminazione progressiva delle sovvenzioni al consumo. La riforma
economica ha migliorato notevolmente la crescita dell'economia
egiziana a medio termine, ha ampliato la partecipazione del settore
privato e persino l'efficienza di quello pubblico.
Di conseguenza, il Governo ha sottolineato la necessita' di
proteggere i segmenti piu' poveri della popolazione, riducendo al
minimo le conseguenze negative dei provvedimenti della riforma. In
realta', la creazione di un sistema di protezione sociale efficiente
e' stata considerata fondamentalmente non solo per il benessere della
popolazione, ma anche per il successo delle riforme economiche in
atto.
Il Governo ha pertanto deciso di lanciare numerosi programmi volti
ad alleviare la poverta' ed a creare posti di lavoro, a cui e' stata
invitata a partecipare la Comunita' dei Donatori.
In tale contesto, il programma di crediti volto ad aiutare le
famiglie povere e quelle che vivono al di sotto del livello di
poverta', tramite l'Associazione per lo Sviluppo della Comunita', e'
stato ritenuto anche dal Governo Italiano uno strumento sperimentato
positivamente ed atto a conseguire gli obiettivi sopra menzionati: di
conseguenza, l'aiuto finanziario concesso dal GRI e' stato devoluto
ad incentivare lo stesso Programma.
Al fine di istituire e sperimentare un metodo di lavoro efficace,
nonche' di ottenere un forte impatto su una parte specifica del
territorio, le due Parti hanno deciso di attuare il progetto in un
solo Governatorato. Pertanto il MAAS ha individuato nel Governatorato
di Ghiza uno dei contesti piu' rappresentativi della situazione
sociale attuale del paese, in quanto presenta una parte ragguardevole
della popolazione urbana che vive in aree emarginate e lavora nel
settore dell'economia sommersa.
2. QUADRO ISTITUZIONALE DEL PROGRAMMA
a. Istituzioni finanziarie. Il GRI finanziera' il Programma per un
importo non superiore alla somma indicata all'Articolo 2 del
Protocollo. Il MAAS contribuira' in natura a coprire i costi del
Programma, in conformita' con le disposizioni del Capitolo 8 del
presente Allegato.
b. Agenzia Esecutrice. L'Agenzia Esecutrice sara' il Dipartimento per
lo Sviluppo Sociale del MAAS, con a capo il Sottosegretario di
Stato. Il DSS opera su tutto il territorio egiziano, ai livelli
nazionale, di Governatorato e distrettuale. Il DSS opera anche a
livello di paese, tramite uffici locali denominati Unita' per gli