IL MINISTRO DELLE  FINANZE
                           di concerto con
                      IL  MINISTRO DEL TESORO,
            DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il  regio decreto 30  dicembre 1923, n. 3278,  concernente le
tasse sui contratti di borsa;
  Visto  l'art.  2-bis  del  decretolegge 30  giugno  1960,  n.  589,
convertito, con modificazioni, dalla legge  14 agosto 1960, n. 826, e
successive integrazioni, in forza del quale le modalita' di pagamento
in modo  virtuale della tassa  sui contratti di borsa  sono stabilite
con decreto  del Ministro delle  finanze di concerto con  il Ministro
del tesoro;
  Visto  il decreto  legislativo 21  novembre  1997, n.  435, che  ha
abrogato  la tassa  su  taluni  contratti di  borsa  e sostituito  la
tabella  delle tasse  per i  contratti di  trasferimento di  titoli e
valori,  allegata  alla  legge  10   novembre  1954,  n.  1079,  come
sostituita,  da  ultimo,  per  effetto  dell'art.  7,  comma  1,  del
decreto-legge   30   dicembre   1993,   n.   557,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
  Ritenuta   l'opportunita'   di   stabilire  un   termine   per   la
presentazione della dichiarazione e per il pagamento delle rate della
tassa dovuta in via provvisoria per l'anno 1998;
  Visto l'art. 1, comma 11, del citato decreto legislativo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I soggetti autorizzati al pagamento in modo virtuale della tassa
sui contratti di borsa a  rate periodiche trimestrali su liquidazione
provvisoria effettuata dall'ufficio del  registro in base all'importo
complessivo  della   tassa  dovuta  in  via   definitiva  per  l'anno
precedente,  possono  presentare  al competente  ufficio  finanziario
entro  il  31 marzo  1998,  una  dichiarazione contenente  il  numero
presuntivo delle operazioni di borsa che potranno essere concluse nel
1998 nonche'  l'ammontare del  relativo tributo, tenendo  conto delle
disposizioni di esenzione stabilite, con  effetto dal 1 gennaio 1998,
dai commi  2 e seguenti  dell'art. 1  del decreto legislativo  di cui
alle premesse.
  2.  L'ufficio  finanziario  procede alla  liquidazione  provvisoria
della  tassa  per  l'anno  1998  sulla  base  dichiarazione  predetta
ripartendone il pagamento  in rate uguali con scadenza  30 giugno, 30
settembre e 31 dicembre 1998.
  3. Il  presente decreto  sara' pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 24 marzo 1998
                                     Il Ministro delle finanze
                                               Visco
              Il  Ministro  del  tesoro,
  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
                      Ciampi