IL RETTORE
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il  regio decreto legge 20  giugno 1935, n. 1071,  relativo a
modifiche e aggiornamenti al  testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore convertito in legge n. 73 in data 2 gennaio 1936;
  Visto  il regio  decreto  30 settembre  1938,  n. 1652,  contenente
disposizioni  sull'ordinamento didattico  universitario e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa
fascia  di   formazione  per   la  sperimentazione   organizzativa  e
didattica;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162, sul riordino delle scuole  dirette a fini speciali, delle scuole
di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;
  Visti  gli articoli  6  e 16  della  legge 9  maggio  1989 n.  168,
istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto il decreto ministeriale 3  luglio 1996, pubblicato nel suppl.
ordinario  alla Gazzetta  Ufficiale  n. 213  del  11 settembre  1996,
contenente  modificazioni   all'ordinamento  didattico  universitario
relativamente a varie scuole di specializzazione del settore medico;
  Vista la delibera della facolta'  di medicina e chirurgia che nella
seduta del 18 marzo 1997 ha proposto il riordinamento della scuola di
specializzazione in "dermatologia e venereologia";
  Viste  le  deliberazioni del  consiglio  di  amministrazione e  del
senato  accademico di  questo Ateneo,  rispettivamente del  14 luglio
1997 e 30 luglio 1997 con le  quali e' stata approvata la proposta di
modifica  all'ordinamento  didattico universitario  relativamente  ad
alcune scuole di specializzazione del settore medico;
  Vista la  proposta formulata al Ministero  dell'universita' e della
ricerca  scientifica e  tecnologica  dalle  Autorita' accademiche  di
questa Universita', con nota n. 1745 del 21 agosto 1997;
  Vista la nota ministeriale n.  2792 del 29 ottobre 1997, contenente
in allegato  il parere espresso dal  Comitato universitario nazionale
nella seduta  del 2  ottobre 1997, in  merito al  riordinamento della
scuola di specializzazione in "dermatologia e venereologia";
  Riconosciuta  la particolare  necessita' di  approvare la  modifica
proposta  in deroga  al  termine triennale  di  cui all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933 n. 1592;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli  studi di Cagliari,  approvato e
modificato con  i decreti  indicati nelle premesse,  e' ulteriormente
modificato come appresso indicato:
                               Art. 1.
  Gli  articoli  dal  n.  211  al n.  218  relativi  alla  scuola  di
specializzazione in  "dermatologia e  venereologia" sono  soppressi e
sostituiti da quelli indicati all'art. 2 del presente decreto.