Alle imprese interessate
   Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
   All'Unioncamere
   Alle unioni regionali delle camere di commercio
   Alle associazioni di categoria del commercio e del turismo
  L'art.  11  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449  dispone  la
concessione di  un incentivo  fiscale per il  commercio e  il turismo
sotto forma di credito d'imposta, con le modalita' e i criteri di cui
all'articolo 10  della legge 5 ottobre  1991, n. 317 e  alle relative
disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai comma 2, 4
e  6 del  medesimo articolo  10.  Con la  presente circolare  vengono
fornite le  indicazioni necessarie all'attivazione  dell'intervento e
definito lo schema da utilizzare per l'accesso ai benefici.
  Il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
rendera' nota, con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
la data a  partire dalla quale sara' possibile  presentare domanda di
agevolazione non  appena saranno definite le  misure organizzative da
parte   delle  Camere   di   commercio,   industria,  artigianato   e
agricoltura. Le domande presentate prima di tale data sono restituite
alle imprese.
 1. Soggetti beneficiari.
  1.1.  I  soggetti  beneficiari  sono le  piccole  e  medie  imprese
commerciali di  vendita al  dettaglio, quelle di  somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande e le imprese turistiche.
  a) Si intendono imprese commerciali  di vendita al dettaglio quelle
che  esercitano  la  vendita  al  minuto  di  merci  direttamente  al
consumatore  finale.  Esercita  l'attivita' di  commercio  al  minuto
chiunque professionalmente acquista merci a  nome e per conto proprio
e le  rivende, in  sede fissa  o su aree  pubbliche o  mediante altre
forme  di  distribuzione,  direttamente  al  consumatore  finale.  In
particolare  esercita  l'attivita'  di commercio  su  aree  pubbliche
l'impresa, munita  dell'autorizzazione prevista dalla legge  28 marzo
1991, n. 112, che vende merci  al dettaglio e somministra al pubblico
alimenti e bevande su aree pubbliche.
  b) Si intendono imprese di somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande quelle  di vendita per il consumo sul  posto, che comprende
tutti i  casi in cui gli  acquirenti consumano i prodotti  nei locali
dell'esercizio o in  una superficie aperta al  pubblico, con impianti
ed  attrezzature adeguati;  tali imprese  debbono essere  in possesso
dell'autorizzazione comunale  di cui  alla legge  25 agosto  1991, n.
287.
  c) Le imprese turistiche sono quelle definite dalla legge 17 maggio
1983, n. 217 (Gazzetta Ufficiale del  25 maggio 1983, n. 141) e dalle
leggi regionali, ivi comprese le agenzie di viaggi.
  1.2.  Ai fini  della  definizione  di piccola  e  media impresa  si
applicano  i parametri  fissati  per le  imprese  del commercio,  dei
servizi e del turismo, sulla base  di quanto disposto dal decreto del
Ministro   dell'industria,  del   commercio  e   dell'artigianato  18
settembre  1997 (pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale del  1 ottobre
1997, n. 229), in relazione  alla citata legge 317/1991 (decreto MICA
23  dicembre  1997,  pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'11
febbraio 1998), di seguito indicati:
    A. e' definita piccola e media l'impresa che:
     a) ha meno di 95 dipendenti, e;
     b)  ha  un  fatturato annuo non   superiore a 15 milioni di ECU,
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a  10,1  milioni  di
ECU;
     c)  ed  e'    in  possesso del requisito di   indipendenza, come
definito all'art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del  18
settembre 1997;
  B. ove  sia necessario  distinguere, e' definita  piccola l'impresa
che:
     a) ha meno di 20 dipendenti, e;
  b) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di ECU, oppure
un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di ECU;
  c) ed e'  in possesso del requisito di  indipendenza, come definito
all'art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre
1997.
 2. Spese ammissibili.
  2.1.  Sono  ammissibili  le  spese relative  all'acquisto  di  beni
strumentali,   strettamente   pertinenti   all'attivita'   esercitata
nell'unita'  locale cui  sono  destinati e  oggetto di  ammortamento,
individuati dalla tabella dei coefficienti  di ammortamento di cui al
decreto del Ministro  delle Finanze 31 dicembre  1988, pubblicato sul
supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 27 del  2 febbraio
1989  e successive  modificazioni  e  integrazioni, limitatamente  al
"Gruppo XIX"  e alle "Attivita' non  precedentemente specificate", di
seguito elencati:
  A. Gruppo XIX - "Alberghi, ristoranti, bar e attivita' affini":
     a) Mobili e arredamento;
     b) Biancheria;
  c) Attrezzatura (stoviglie, posate, attrezzature di cucina, ecc.);
     d) Impianti generici (riscaldamento, condizionamento);
  e)  Impianti specifici  (igienici, cucina,  frigorifero, ascensori,
montacarichi, impianti telefonici, citofoni, campanelli e simili);
  f) Macchine d'ufficio elettromeccaniche  ed elettroniche compresi i
computers e i sistemi telefonici elettronici.
  B. Attivita' non precedentemente specificate - "Altre attivita'":
  a) Impianti  e mezzi di  sollevamento, carico e  scarico, pesatura,
ecc.;
  b)   Macchinari,   apparecchi   e  attrezzature   varie   (compreso
frigorifero, impianto di condizionamento e distributore automatico);
     c) Stigliatura;
     d) Arredamento;
     e) Banconi blindati o con cristalli blindati;
  f) Impianti  di allarme, di ripresa  fotografica, cinematografica e
televisiva;
  g) Impianti interni speciali di comunicazione e telesegnalazione;
  h) Impianti destinati al trattamento ed al depuramento delle acque,
fumi nocivi, ecc. mediante impiego di reagenti chimici;
     i) Mobili e macchine ordinarie d'ufficio;
  j) Macchine d'ufficio elettromeccaniche  ed elettroniche compresi i
computers e i sistemi telefonici elettronici.
  2.2.  Non  sono  ammissibili   le  spese  concernenti  autovetture,
autoveicoli,  motoveicoli,  edifici,   costruzioni  e  fabbricati  di
qualsiasi tipologia. Sono inoltre escluse  le spese relative a scorte
e ad investimenti oggetto di autofatturazione.
  2.3.  Le spese  medesime  devono essere  integralmente fatturate  a
partire dal 1 gennaio 1998 e  sono ammissibili al netto dell'IVA e di
eventuali  altre  imposte,  delle  spese  notarili,  degli  interessi
passivi, dei  costi d'imballaggio  e di  trasporto, dei  materiali di
consumo. Non sono ammissibili le spese fatturate, anche parzialmente,
anteriormente a detto termine.
  2.4. Gli acquisti  dei beni da ammettere  alle agevolazioni possono
essere effettuati, oltre che nella forma dell'acquisto diretto, anche
nelle forme  della vendita  con riserva  della proprieta'  (art. 1523
C.C.), nelle  forme previste dalla  legge 28 novembre 1965,  n. 1329,
ovvero  tramite operazioni  di locazione  finanziaria. Ai  fini della
presentazione  della domanda  di  agevolazione l'impresa  richiedente
deve aver  effettuato pagamenti, corrisposto  canoni o rate,  pari ad
almeno il trenta per cento del costo agevolabile di ciascuno dei beni
oggetto della  fatturazione. Nel  caso di acquisto  tramite locazione
finanziaria,  ai  fini del  rispetto  del  termine  di cui  al  comma
precedente  e  della  determinazione  del costo  agevolabile,  si  fa
riferimento alla fattura intestata alla societa' di leasing. Nel caso
di  acquisto effettuato  ai sensi  della legge  28 novembre  1965, n.
1329,  per il  rispetto della  predetta  quota si  fa riferimento  al
pagamento  degli effetti,  che  comunque devono  essere stati  emessi
integralmente.
  2.5.  Tutti  i  beni  devono   essere  di  nuova  fabbricazione  ed
installati ovvero  utilizzati nell'unita' locale indicata  nel modulo
di domanda.  Qualora l'impresa  intenda utilizzare i  beni agevolati,
nel  corso del  triennio successivo  alla data  di concessione  delle
agevolazioni, presso un'altra unita' locale dell'impresa stessa, deve
darne comunicazione, a mezzo. raccomandata con avviso di ricevimento,
entro trenta giorni alla  Camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura presso la quale e' stata presentata la domanda, pena la
revoca delle agevolazioni.
 3. Tipologia e misura dell'agevolazione.
  3.1  L'agevolazione  concessa  consiste  in  un  credito  d'imposta
determinato nella  misura del venti  per cento del  costo ammissibile
dei  beni. Il  credito d'imposta  puo'  essere fatto  valere ai  fini
dell'Irpef  e dell'Irpeg  e dell'I.V.A.,  anche in  compensazione, ai
sensi  del decreto  legislativo 9  luglio  1997, n.  241. Al  credito
d'imposta si applicano, fatto  salvo quanto previsto dall'articolo 11
della  legge  27  dicembre  1997,  n. 449,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  11 della  legge 5  ottobre  1991, n.  317 e  successive
modificazioni ed integrazioni.
  In particolare, il  credito d'imposta deve essere  indicato, a pena
di  decadenza, nella  dichiarazione dei  redditi relativa  al periodo
d'imposta nel corso del quale e' concesso il beneficio allegando alla
dichiarazione stessa copia  della comunicazione di cui  al punto 4.2.
Il credito d'imposta puo' essere  fatto valere ai fini del pagamento,
anche  in sede  di acconto,  dell'imposta sul  reddito delle  persone
fisiche (IRPEF)  e dell'imposta sul reddito  delle persone giuridiche
(IRPEG),  fino alla  concorrenza dell'imposta  dovuta per  il periodo
d'imposta nel corso  del quale e' concesso;  l'eventuale eccedenza e'
computata, anche  in sede  di pagamento dell'acconto,  in diminuzione
dell'imposta relativa ai periodi di  imposta successivi, ma non oltre
il quarto, ovvero  e' computata in diminuzione,  nei medesimi periodi
d'imposta, dai  versamenti dell'I.V.A. successivi  alla dichiarazione
dei redditi nella quale il credito e' stato indicato.
  3.2. L'ammontare delle agevolazioni non  puo' essere superiore a 50
milioni di  lire nel triennio. Tale  limite di 50 milioni  di lire e'
riferito  all'impresa,   indipendentemente  dal  numero   di  domande
presentate e dal numero di unita' locali interessate, e decorre dalla
data  della  prima concessione.  Le  agevolazioni  in questione  sono
concesse con le modalita' e i  criteri degli aiuti de minimis, di cui
alla disciplina  comunitaria degli  aiuti di  Stato alle  imprese. Il
regime di aiuti de  minimis, svincolato dalle limitazioni comunitarie
cui devono  sottostare gli aiuti  di stato, consente alla  impresa di
ottenere aiuti  a qualsiasi  titolo, riconducibili alla  categoria de
minimis, complessivamente  non superiori  a 100.000 ECU  nel triennio
decorrente dalla concessione del primo aiuto de minimis.
  3.3.  Le risorse  disponibili sono  pari  a lire  250 miliardi  per
ciascuno degli esercizi 1999 e 2000.
  3.4. E' prevista una riserva, pari al 50% delle risorse finanziarie
a  disposizione,  a favore  delle  imprese  che  occupano fino  a  20
dipendenti. Nel  caso di  mancato utilizzo  della quota  riservata la
disponibilita'  rimanente viene  utilizzata dalle  altre imprese.  Ai
fini del  calcolo del numero  dei dipendenti si applicano  i medesimi
criteri utilizzati  per la determinazione della  dimensione aziendale
di cui al citato decreto ministeriale 18 settembre 1997.
  4. Modalita' e procedure per la concessione delle agevola zioni.
  4.1. La  domanda per  la richiesta  delle agevolazioni  deve essere
presentata,  esclusivamente   tramite  raccomandata  con   avviso  di
ricevimento,  alla  Camera  di commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura della  provincia nella  quale e' situata  l'unita' locale
ove  vengono  utilizzati  i  beni   per  i  quali  si  richiedono  le
agevolazioni,  utilizzando  esclusivamente,  anche in  fotocopia,  lo
schema  allegato alla  presente  circolare. Sulla  busta deve  essere
indicato il riferimento:  "Art. 11, legge 27 dicembre 1997,  n. 449 -
Incentivi  fiscali  per il  commercio".  Deve  essere presentata  per
ciascuna unita' locale una domanda.
  4.2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
controllate  le disponibilita'  finanziarie,  ordina,  in appositi  e
distinti  elenchi  secondo  l'ordine  cronologico  di  spedizione  le
domande  validamente  pervenute e  trasmesse  da  ciascuna Camera  di
commercio,  e,  con  cadenza   quindicinale,  comunica  alle  imprese
interessate   l'avvenuta   concessione  dell'agevolazione,   il   cui
ammontare e' arrotondato alle mille lire inferiori.
  4.3.  Qualora  le  disponibilita'  finanziarie  non  consentano  la
concessione  integrale delle  agevolazioni  in  favore delle  domande
aventi  la  stessa posizione  nei  rispettivi  elenchi, il  Ministero
dell'industria,   del  commercio   e  dell'artigianato   applica  una
riduzione percentuale in eguale misura.
  4.4. Il Ministero dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
rende  nota   la  data  dell'accertato  esaurimento   dei  fondi  con
comunicato da  pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale. Contestualmente,
compatibilmente  con  le  disponibilita'  finanziarie  di  cassa,  il
Ministero   dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato,
trasferisce   allo  stato   di  previsione   dell'entrata  le   somme
corrispondenti  all'ammontare   complessivo  dei   crediti  d'imposta
attribuiti alle imprese.
  A  decorrere dalla  data  di pubblicazione  della comunicazione  di
esaurimento   fondi  non   possono  essere   presentate  domande   di
agevolazioni; le domande ugualmente presentate a partire da tale data
saranno restituite alle imprese.
  Alle imprese non ammesse, o  ammesse solo parzialmente, ai benefici
per  mancanza  di  capienza  finanziaria,  il  credito  d'imposta  e'
riconosciuto, con  priorita' nella  formazione dell'elenco di  cui al
punto   4.2,  nell'anno   successivo   nei   limiti  della   relativa
disponibilita'.
  Ove  si  rendano  disponibili  ulteriori  risorse  finanziarie,  il
Ministero dell'industria, del commercio  e dell'artigianato puo', con
proprio  decreto, fissare  nuovi termini  per la  presentazione delle
domande.
  4.5. Sono motivi di esclusione  dagli elenchi cronologici di cui al
punto 4.2:
  a)  la  compilazione della  domanda  su  schema diverso  da  quello
allegato alla presente circolare;
  b) la mancata, erronea o  parziale compilazione dei campi segnalati
come obbligatori  nelle istruzioni per la  compilazione della domanda
di accesso ai benefici;
  c)  eventuali modificazioni  apportate al  testo prestampato  delle
dichiarazioni contenute nel modulo;
  d) la mancanza della firma e/o dell'autentica della medesima.
 5. Controlli, revoche e sanzioni.
  5.1. Successivamente alla  concessione dell'agevolazione, le Camere
di commercio provvedono, sulla base di apposita delega, ad effettuare
le attivita' di controllo. A tal fine l'impresa deve trasmettere alle
Camere  di commercio,  unitamente  alla domanda  di agevolazione,  la
seguente documentazione:
  a) copia  fotostatica delle  fatture relative ai  beni per  i quali
sono state  richieste le agevolazioni  (nel caso di  acquisto tramite
leasing,  copia della  fattura intestata  alla societa'  di locazione
finanziaria);
  b) quietanza  delle stesse  o relativa dichiarazione  del fornitore
che attesti l'avvenuto  pagamento per almeno il trenta  per cento del
costo agevolabile (nel caso di  leasing, la dichiarazione deve essere
rilasciata  dalla  societa' di  locazione  finanziaria;  nel caso  di
acquisto  ai   sensi  della   legge  28   novembre  1965,   n.  1329,
dall'istituto di credito).
  Tale   documentazione   deve    essere   eventualmente   completata
dall'impresa,  su  richiesta  della  Camera di  commercio,  entro  il
termine  di novanta  giorni dalla  corrispondente richiesta,  pena la
revoca delle agevolazioni.
  5.2.  In ogni  caso il  Ministero dell'industria,  del commercio  e
dell'artigianato e le Camere  di commercio possono disporre ispezioni
presso le  imprese beneficiarie, ai fini  dell'eventuale revoca delle
agevolazioni.
  5.3. Il Ministero dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
provvede alla revoca delle agevolazioni qualora:
  a) i  beni oggetto di  agevolazione risultino essere  stati ceduti,
alienati  o   distratti  nei  tre   anni  successivi  alla   data  di
concessione;
  b) la documentazione di cui al comma precedente, necessaria ai fini
del  controllo, non  venga  completata entro  il  termine di  novanta
giorni dalla data dell'eventuale richiesta;
  c)   i  controlli   effettuati  evidenzino   l'insussistenza  delle
condizioni  previste  per  l'accesso  alle  agevolazioni,  dichiarate
dall'impresa in fase di domanda di agevolazione;
  d) l'impresa  non abbia comunicato  alla Camera di  commercio entro
trenta  giorni  l'utilizzo dei  beni  agevolati  presso altra  unita'
locale dell'impresa stessa.
  5.4. In caso di revoca il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ne  da' immediata  comunicazione al  Ministero delle
finanze.
  5.5.  Ai fini  dell'applicazione  delle  sanzioni amministrative  e
della restituzione  delle agevolazioni  revocate si  applicano, fatto
salvo  quanto previsto  dall'articolo  11, comma  3,  della legge  27
dicembre 1997, n.  449, le disposizioni di cui  all'articolo 13 della
legge  5   ottobre  1991,  n.   317  e  successive   modificazioni  e
integrazioni.
  In particolare, la sanzione  amministrativa pecuniaria, e' disposta
nella misura da  due a quattro volte l'importo  del credito d'imposta
indebitamente fruito, ove ricorrano le condizioni di cui alla lettera
c) del punto 5.3.
  Nei casi  di restituzione  delle agevolazioni  a seguito  di revoca
disposta per le inadempienze di cui alla lettera a) del punto 5.3 per
azioni o  fatti addebitabili  all'impresa beneficiaria, ovvero  per i
casi di cui lettera c) del  medesimo punto 5.3, l'impresa stessa deve
versare il relativo importo maggiorato  di un interesse pari al tasso
ufficiale di sconto  vigente alla data di concessione  del credito di
imposta.
  In  tutti  gli   altri  casi  la  maggiorazione   da  applicare  e'
determinata in misura pari al tasso di interesse legale.
  5.6.  Chi  rilascia  o  utilizza  certificazioni  attestanti  fatti
materiali non corrispondenti  al vero e' punito con  la reclusione da
sei mesi a quattro  anno e con la multa da 10 a  100 milioni di lire,
ai sensi  dell'articolo 13, comma 3,  della legge 5 ottobre  1991, n.
317.
 6. Misure organizzative.
  6.1. Le  Camere di commercio, industria,  artigianato e agricoltura
possono,  eventualmente  in  collaborazione con  le  associazioni  di
categoria,   intraprendere  iniziative   dirette   ad  agevolare   la
presentazione  delle   domande,  anche   mediante  la   diffusione  e
l'utilizzo di appositi supporti informatici.
                                                 Il Ministro: Bersani