Alle imprese interessate Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura All'Unioncamere Alle unioni regionali delle camere di commercio Alle associazioni di categoria del commercio e del turismo L'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dispone la concessione di un incentivo fiscale per il commercio e il turismo sotto forma di credito d'imposta, con le modalita' e i criteri di cui all'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai comma 2, 4 e 6 del medesimo articolo 10. Con la presente circolare vengono fornite le indicazioni necessarie all'attivazione dell'intervento e definito lo schema da utilizzare per l'accesso ai benefici. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rendera' nota, con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la data a partire dalla quale sara' possibile presentare domanda di agevolazione non appena saranno definite le misure organizzative da parte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Le domande presentate prima di tale data sono restituite alle imprese. 1. Soggetti beneficiari. 1.1. I soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e le imprese turistiche. a) Si intendono imprese commerciali di vendita al dettaglio quelle che esercitano la vendita al minuto di merci direttamente al consumatore finale. Esercita l'attivita' di commercio al minuto chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa o su aree pubbliche o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. In particolare esercita l'attivita' di commercio su aree pubbliche l'impresa, munita dell'autorizzazione prevista dalla legge 28 marzo 1991, n. 112, che vende merci al dettaglio e somministra al pubblico alimenti e bevande su aree pubbliche. b) Si intendono imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande quelle di vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, con impianti ed attrezzature adeguati; tali imprese debbono essere in possesso dell'autorizzazione comunale di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287. c) Le imprese turistiche sono quelle definite dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 (Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 1983, n. 141) e dalle leggi regionali, ivi comprese le agenzie di viaggi. 1.2. Ai fini della definizione di piccola e media impresa si applicano i parametri fissati per le imprese del commercio, dei servizi e del turismo, sulla base di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 1997, n. 229), in relazione alla citata legge 317/1991 (decreto MICA 23 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 febbraio 1998), di seguito indicati: A. e' definita piccola e media l'impresa che: a) ha meno di 95 dipendenti, e; b) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di ECU; c) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito all'art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997; B. ove sia necessario distinguere, e' definita piccola l'impresa che: a) ha meno di 20 dipendenti, e; b) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di ECU; c) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito all'art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997. 2. Spese ammissibili. 2.1. Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni strumentali, strettamente pertinenti all'attivita' esercitata nell'unita' locale cui sono destinati e oggetto di ammortamento, individuati dalla tabella dei coefficienti di ammortamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 31 dicembre 1988, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente al "Gruppo XIX" e alle "Attivita' non precedentemente specificate", di seguito elencati: A. Gruppo XIX - "Alberghi, ristoranti, bar e attivita' affini": a) Mobili e arredamento; b) Biancheria; c) Attrezzatura (stoviglie, posate, attrezzature di cucina, ecc.); d) Impianti generici (riscaldamento, condizionamento); e) Impianti specifici (igienici, cucina, frigorifero, ascensori, montacarichi, impianti telefonici, citofoni, campanelli e simili); f) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici. B. Attivita' non precedentemente specificate - "Altre attivita'": a) Impianti e mezzi di sollevamento, carico e scarico, pesatura, ecc.; b) Macchinari, apparecchi e attrezzature varie (compreso frigorifero, impianto di condizionamento e distributore automatico); c) Stigliatura; d) Arredamento; e) Banconi blindati o con cristalli blindati; f) Impianti di allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva; g) Impianti interni speciali di comunicazione e telesegnalazione; h) Impianti destinati al trattamento ed al depuramento delle acque, fumi nocivi, ecc. mediante impiego di reagenti chimici; i) Mobili e macchine ordinarie d'ufficio; j) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici. 2.2. Non sono ammissibili le spese concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia. Sono inoltre escluse le spese relative a scorte e ad investimenti oggetto di autofatturazione. 2.3. Le spese medesime devono essere integralmente fatturate a partire dal 1 gennaio 1998 e sono ammissibili al netto dell'IVA e di eventuali altre imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi, dei costi d'imballaggio e di trasporto, dei materiali di consumo. Non sono ammissibili le spese fatturate, anche parzialmente, anteriormente a detto termine. 2.4. Gli acquisti dei beni da ammettere alle agevolazioni possono essere effettuati, oltre che nella forma dell'acquisto diretto, anche nelle forme della vendita con riserva della proprieta' (art. 1523 C.C.), nelle forme previste dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329, ovvero tramite operazioni di locazione finanziaria. Ai fini della presentazione della domanda di agevolazione l'impresa richiedente deve aver effettuato pagamenti, corrisposto canoni o rate, pari ad almeno il trenta per cento del costo agevolabile di ciascuno dei beni oggetto della fatturazione. Nel caso di acquisto tramite locazione finanziaria, ai fini del rispetto del termine di cui al comma precedente e della determinazione del costo agevolabile, si fa riferimento alla fattura intestata alla societa' di leasing. Nel caso di acquisto effettuato ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, per il rispetto della predetta quota si fa riferimento al pagamento degli effetti, che comunque devono essere stati emessi integralmente. 2.5. Tutti i beni devono essere di nuova fabbricazione ed installati ovvero utilizzati nell'unita' locale indicata nel modulo di domanda. Qualora l'impresa intenda utilizzare i beni agevolati, nel corso del triennio successivo alla data di concessione delle agevolazioni, presso un'altra unita' locale dell'impresa stessa, deve darne comunicazione, a mezzo. raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale e' stata presentata la domanda, pena la revoca delle agevolazioni. 3. Tipologia e misura dell'agevolazione. 3.1 L'agevolazione concessa consiste in un credito d'imposta determinato nella misura del venti per cento del costo ammissibile dei beni. Il credito d'imposta puo' essere fatto valere ai fini dell'Irpef e dell'Irpeg e dell'I.V.A., anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta si applicano, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale e' concesso il beneficio allegando alla dichiarazione stessa copia della comunicazione di cui al punto 4.2. Il credito d'imposta puo' essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in sede di acconto, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta nel corso del quale e' concesso; l'eventuale eccedenza e' computata, anche in sede di pagamento dell'acconto, in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero e' computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'I.V.A. successivi alla dichiarazione dei redditi nella quale il credito e' stato indicato. 3.2. L'ammontare delle agevolazioni non puo' essere superiore a 50 milioni di lire nel triennio. Tale limite di 50 milioni di lire e' riferito all'impresa, indipendentemente dal numero di domande presentate e dal numero di unita' locali interessate, e decorre dalla data della prima concessione. Le agevolazioni in questione sono concesse con le modalita' e i criteri degli aiuti de minimis, di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il regime di aiuti de minimis, svincolato dalle limitazioni comunitarie cui devono sottostare gli aiuti di stato, consente alla impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria de minimis, complessivamente non superiori a 100.000 ECU nel triennio decorrente dalla concessione del primo aiuto de minimis. 3.3. Le risorse disponibili sono pari a lire 250 miliardi per ciascuno degli esercizi 1999 e 2000. 3.4. E' prevista una riserva, pari al 50% delle risorse finanziarie a disposizione, a favore delle imprese che occupano fino a 20 dipendenti. Nel caso di mancato utilizzo della quota riservata la disponibilita' rimanente viene utilizzata dalle altre imprese. Ai fini del calcolo del numero dei dipendenti si applicano i medesimi criteri utilizzati per la determinazione della dimensione aziendale di cui al citato decreto ministeriale 18 settembre 1997. 4. Modalita' e procedure per la concessione delle agevola zioni. 4.1. La domanda per la richiesta delle agevolazioni deve essere presentata, esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale e' situata l'unita' locale ove vengono utilizzati i beni per i quali si richiedono le agevolazioni, utilizzando esclusivamente, anche in fotocopia, lo schema allegato alla presente circolare. Sulla busta deve essere indicato il riferimento: "Art. 11, legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Incentivi fiscali per il commercio". Deve essere presentata per ciascuna unita' locale una domanda. 4.2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, controllate le disponibilita' finanziarie, ordina, in appositi e distinti elenchi secondo l'ordine cronologico di spedizione le domande validamente pervenute e trasmesse da ciascuna Camera di commercio, e, con cadenza quindicinale, comunica alle imprese interessate l'avvenuta concessione dell'agevolazione, il cui ammontare e' arrotondato alle mille lire inferiori. 4.3. Qualora le disponibilita' finanziarie non consentano la concessione integrale delle agevolazioni in favore delle domande aventi la stessa posizione nei rispettivi elenchi, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una riduzione percentuale in eguale misura. 4.4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Contestualmente, compatibilmente con le disponibilita' finanziarie di cassa, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, trasferisce allo stato di previsione dell'entrata le somme corrispondenti all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta attribuiti alle imprese. A decorrere dalla data di pubblicazione della comunicazione di esaurimento fondi non possono essere presentate domande di agevolazioni; le domande ugualmente presentate a partire da tale data saranno restituite alle imprese. Alle imprese non ammesse, o ammesse solo parzialmente, ai benefici per mancanza di capienza finanziaria, il credito d'imposta e' riconosciuto, con priorita' nella formazione dell'elenco di cui al punto 4.2, nell'anno successivo nei limiti della relativa disponibilita'. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo', con proprio decreto, fissare nuovi termini per la presentazione delle domande. 4.5. Sono motivi di esclusione dagli elenchi cronologici di cui al punto 4.2: a) la compilazione della domanda su schema diverso da quello allegato alla presente circolare; b) la mancata, erronea o parziale compilazione dei campi segnalati come obbligatori nelle istruzioni per la compilazione della domanda di accesso ai benefici; c) eventuali modificazioni apportate al testo prestampato delle dichiarazioni contenute nel modulo; d) la mancanza della firma e/o dell'autentica della medesima. 5. Controlli, revoche e sanzioni. 5.1. Successivamente alla concessione dell'agevolazione, le Camere di commercio provvedono, sulla base di apposita delega, ad effettuare le attivita' di controllo. A tal fine l'impresa deve trasmettere alle Camere di commercio, unitamente alla domanda di agevolazione, la seguente documentazione: a) copia fotostatica delle fatture relative ai beni per i quali sono state richieste le agevolazioni (nel caso di acquisto tramite leasing, copia della fattura intestata alla societa' di locazione finanziaria); b) quietanza delle stesse o relativa dichiarazione del fornitore che attesti l'avvenuto pagamento per almeno il trenta per cento del costo agevolabile (nel caso di leasing, la dichiarazione deve essere rilasciata dalla societa' di locazione finanziaria; nel caso di acquisto ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, dall'istituto di credito). Tale documentazione deve essere eventualmente completata dall'impresa, su richiesta della Camera di commercio, entro il termine di novanta giorni dalla corrispondente richiesta, pena la revoca delle agevolazioni. 5.2. In ogni caso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le Camere di commercio possono disporre ispezioni presso le imprese beneficiarie, ai fini dell'eventuale revoca delle agevolazioni. 5.3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla revoca delle agevolazioni qualora: a) i beni oggetto di agevolazione risultino essere stati ceduti, alienati o distratti nei tre anni successivi alla data di concessione; b) la documentazione di cui al comma precedente, necessaria ai fini del controllo, non venga completata entro il termine di novanta giorni dalla data dell'eventuale richiesta; c) i controlli effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste per l'accesso alle agevolazioni, dichiarate dall'impresa in fase di domanda di agevolazione; d) l'impresa non abbia comunicato alla Camera di commercio entro trenta giorni l'utilizzo dei beni agevolati presso altra unita' locale dell'impresa stessa. 5.4. In caso di revoca il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne da' immediata comunicazione al Ministero delle finanze. 5.5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative e della restituzione delle agevolazioni revocate si applicano, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, la sanzione amministrativa pecuniaria, e' disposta nella misura da due a quattro volte l'importo del credito d'imposta indebitamente fruito, ove ricorrano le condizioni di cui alla lettera c) del punto 5.3. Nei casi di restituzione delle agevolazioni a seguito di revoca disposta per le inadempienze di cui alla lettera a) del punto 5.3 per azioni o fatti addebitabili all'impresa beneficiaria, ovvero per i casi di cui lettera c) del medesimo punto 5.3, l'impresa stessa deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di concessione del credito di imposta. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata in misura pari al tasso di interesse legale. 5.6. Chi rilascia o utilizza certificazioni attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anno e con la multa da 10 a 100 milioni di lire, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 6. Misure organizzative. 6.1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono, eventualmente in collaborazione con le associazioni di categoria, intraprendere iniziative dirette ad agevolare la presentazione delle domande, anche mediante la diffusione e l'utilizzo di appositi supporti informatici. Il Ministro: Bersani