IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto il regio  decreto 4 ottobre 1935, n. 1827,  ed in particolare
il titolo II concernente  le assicurazioni obbligatorie, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge  6 agosto 1975, n. 427, ed  in particolare l'art. 9,
concernente  il   trattamento  speciale   di  disoccupazione   per  i
lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;
  Visto il decreto  ministeriale 6 maggio 1957,  nella parte relativa
ai compiti  del personale degli  uffici del lavoro dei  collocatori e
dei corrispondenti comunali in materia di disoccupazione indennizzata
e sussidiata;
  Vista la legge 15 marzo 1997,  n. 59, in materia di semplificazione
amministrativa;
  Visto il decreto legislativo 23  dicembre 1997, n. 469, concernente
il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti
in materia di mercato del lavoro,  a norma dell'art. 1 della legge 15
marzo 1997, n. 59.
  Ritenuta  l'opportunita'  anche  al fine  del  perseguimento  della
predetta semplificazione  amministrativa di revocare e  modificare il
sopra richiamato  decreto ministeriale  6 maggio  1957, per  la parte
concernente   il  servizio   della   disoccupazione  indennizzata   e
sussidiata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I   compiti  gia'   affidati,  relativamente   al  servizio   della
disoccupazione indennizzata  e sussidiata, al personale  degli uffici
del  lavoro  e  della  massima occupazione  ed  ai  collocatori  sono
esercitati  direttamente  dall'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale.