IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, ed in particolare il titolo II concernente le assicurazioni obbligatorie, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, ed in particolare l'art. 9, concernente il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini; Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1957, nella parte relativa ai compiti del personale degli uffici del lavoro dei collocatori e dei corrispondenti comunali in materia di disoccupazione indennizzata e sussidiata; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di semplificazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, concernente il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Ritenuta l'opportunita' anche al fine del perseguimento della predetta semplificazione amministrativa di revocare e modificare il sopra richiamato decreto ministeriale 6 maggio 1957, per la parte concernente il servizio della disoccupazione indennizzata e sussidiata; Decreta: Art. 1. I compiti gia' affidati, relativamente al servizio della disoccupazione indennizzata e sussidiata, al personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione ed ai collocatori sono esercitati direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.