IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Visto il decreto legislativo 28  novembre 1997, n. 459, concernente
la riorganizzazione dell'area  tecnicoindustriale del Ministero della
difesa, a  norma dell'art.  1, comma  1, lettera  c), della  legge 28
dicembre 1995, n. 549, ed in particolare gli articoli 1 e 5, comma 1,
lettera a);
  Vista la  legge 18 febbraio  1997, n. 25,  concernente attribuzioni
del Ministro  della difesa, ristrutturazione dei  vertici delle Forze
armate e dell'Amministrazione della difesa;
  Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente la
riorganizzazione  dell'area centrale  del Ministero  della difesa,  a
norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995,
n. 549;
  Visto il decreto  legislativo 28 novembre 1997, n.  464, recante la
riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1,
lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  Visto  il  decreto legislativo  16  luglio  1997, n.  265,  recante
disposizioni  in  materia di  personale  civile  del Ministero  della
difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere e) e g), della legge 28
dicembre 1995, n. 549;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la  legge 14 gennaio  1994, n. 20 e  successive modificazioni
concernente  disposizioni in  materia  di  giurisdizione e  controllo
della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Dipendenza degli enti
  1. Gli enti del  Ministero della difesa dipendenti dall'Ispettorato
logistico dell'Esercito  sono indicati  nella tabella "A"  annessa al
presente decreto.
  2. Gli enti del  Ministero della difesa dipendenti dall'Ispettorato
supporto navale della Marina sono  indicati nella tabella "B" annessa
al presente decreto.
  3. Gli enti del Ministero  della difesa dipendenti dal Segretariato
generale sono indicati nella tabella "C" annessa al presente decreto.
  4. Agli enti dell'area tecnicooperativa indicati nella tabella "D",
annessa al presente decreto, che svolgono attivita' analoghe a quelle
degli  enti  di cui  ai  precedenti  commi 1  e  2,  si applicano  le
pertinenti  disposizioni di  cui  agli  articoli 2  e  3 del  decreto
legislativo 28 novembre 1997, n. 459.